Sentenza n. 126/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 180
del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 maggio 1982 dal Giudice Istruttore presso
il Tribunale Militare Territoriale di Padova nei procedimenti penali
riuniti a carico di La Forgia Pasquale ed altri iscritta al n. 989 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1984 dal Tribunale Militare di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Nobile Orlando ed altri
iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Nobile Orlando ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Mauro Mellini per Nobile Orlando ed altri e l'avvocato
dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di La Forgia
Pasquale ed altri militari - imputati del reato di cui all'art. 180,
comma primo, c.p.m.p. - e di Papa Teino ed altri militari - imputati
del reato di cui all'art. 180, comma secondo, c.p.m.p. - il Giudice
istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova, con ordinanza
4 gennaio 1978, su iniziativa del P.M., sollevò questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo,
c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma
terzo, 97, comma primo, della Costituzione.
Il detto giudice rilevò che la norma impugnata si collega al
regolamento di disciplina approvato con d.p.r. 31 ottobre 1964, il
quale prescrive che i reclami e le domande debbono essere
esclusivamente individuali (art. 42, n. 1), e qualifica, di
conseguenza, illecita la presentazione di un'istanza da parte di due o
più militari, collettivamente, o separatamente purché previo accordo
(art. 42, n. 2), vietando altresì la presentazione di reclami o
domande da parte di un solo militare, quando agisca per conto di altri
(art. 42, n. 2).
Considerò, per lumeggiare la portata della norma impugnata, che
l'art. 184, comma primo, c.p.m.p. punisce l'iniziativa di raccogliere
sottoscrizioni, o anche la mera sottoscrizione, "per una collettiva
rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla
disciplina", e cioè un'attività che - qualora non si ritenga che la
protesta e la rimostranza siano condotte ontologicamente
differenziabili dal reclamo - deve qualificarsi come preparatoria di
quella prevista dall'art. 180 c.p.m.p. e che l'art. 175, comma primo,
n. 2, c.p.m.p. punisce, inoltre, come ammutinamento, e quindi allo
stesso modo di una disobbedienza collettiva (art. 175, comma primo, n.
1), i militari che, in numero non inferiore a quattro, persistano nel
presentare "a voce o per iscritto" una domanda, un esposto, o un
reclamo, e cioè un'attività il cui realizzarsi presuppone l'avvenuta
presentazione all'autorità militare di una istanza collettiva.
Osservò:
che la norma impugnata non distingue fra le varie ipotesi: che la
domanda, l'esposto o il reclamo abbiano il loro presupposto in un
interesse direttamente o indirettamente tutelato da norme giuridiche, o
in un mero interesse di fatto; che si tratti di interessi individuali
occasionalmente convergenti o di veri e propri interessi collettivi;
che i proponenti siano i titolari dell'interesse in questione o che
agiscano per conto di altri militari; che la pretesa fatta valere
abbia, o no, fondamento (sicché la stessa rappresentazione collettiva
all'autorità di veri e propri diritti soggettivi o interessi legittimi
dei proponenti viene a configurare il delitto in argomento, non essendo
applicabile nell'ordinamento penale militare, per testuale disposto
dell'art. 40 c.p.m.p., l'esimente dell'esercizio di un diritto prevista
nell'art. 51 c.p.);
che, pertanto, per effetto della norma impugnata, ogni diritto
soggettivo, legittimo interesse o mero interesse del militare, purché
suscettibile di soddisfazione previa presentazione di un'istanza
all'autorità militare, subisce un condizionamento costituito dalle
modalità con cui viene fatto valere: rimane, cioè, almeno
temporaneamente, non soddisfatto, se rappresentato all'autorità
mediante un'istanza collettiva (cfr. l'art. 41, n. 1, del regolamento
di disciplina, che riconosce al militare il diritto di presentare
istanze individuali e l'art. 42, n. 3, del regolamento di disciplina,
per il quale "in ogni caso, reclami o domande collettive non sono presi
in considerazione");
che col reato di cui all'art. 180 c.p.m.p. - la cui oggettività
giuridica sta nella persecuzione delle pressioni morali esercitate
sull'autorità militare mediante il numero degli istanti e nella tutela
della libertà di decisione della detta autorità - è punita, in
definitiva, la presentazione collettiva, o anche individuale purché
riferibile ad un accordo dei proponenti, di una qualsiasi istanza
rivolta all'autorità militare e, per ciò stesso, viene compresso in
determinati suoi, aspetti, funzionali all'esigenza di far valere propri
interessi e diritti nel seno di un'istituzione, il fondamentale diritto
(art. 2 Cost.) di manifestazione del pensiero (art. 21, comma primo,
Cost.), che comprende anche la facoltà di esprimere il pensiero in
unione ad altre persone.
Considerò ancora il detto giudice:
che l'art. 52 Cost. prescrivendo che l'ordinamento militare "si
informi allo spirito democratico della Repubblica", impone il
contemperamento tra tutela dell'istituzione e tutela dell'individuo e
della collettività, tenuti presenti, come punti di riferimento, le
finalità istituzionali delle FF.AA. da un lato ed i diritti
costituzionalmente garantiti al cittadino dall'altro; sicché appare
ingiustificato - oltre che discriminatorio rispetto alla generalità
dei cittadini (art. 3 Cost.) - il divieto fatto ai militari di ogni
elementare, civile e rispettosa forma di prospettazione all'autorità
militare di propri interessi, individuali o collettivi che essi siano;
che, inoltre, essendo la norma impugnata applicabile anche nel caso
in cui gli agenti siano titolari di diritti o di interessi legittimi,
la repressione penale riguarda persino l'istanza collettiva che
prospetta all'autorità militare l'adozione di provvedimenti doverosi,
in quanto imposti da norme giuridiche, sicché, da un lato, il
richiamarsi alle finalità dell'istituzione militare e alle esigenze
della disciplina apparirebbe un avallo della concezione, ormai
insostenibile, delle Forze armate come corpo separato, dall'altro
contrasterebbe con i principi del buon andamento e dell'imparzialità
dell'amministrazione sanciti, anche con riferimento all'amministrazione
militare, dall'art. 97, comma primo, Cost., e in relazione ai quali la
proposizione di istanze collettive all'autorità militare
rappresenterebbe un mezzo di controllo sulla legalità dell'azione
amministrativa ed anzi consentirebbe forme di partecipazione indiretta
della collettività militare alle decisioni di competenza della
gerarchia.
Soggiunse il detto giudice che la dichiarazione di illegittimità
avrebbe dovuto essere estesa, ex art. 27, ultimo comma, legge n. 87 del
1953, per i motivi sopra esposti, all'art. 175, comma primo, n. 2, e
184, comma primo, c.p.m.p..
2. - Intervenne il Presidente del Consiglio dei ministri e chiese
che le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate non
fondate per le seguenti ragioni:
a) la norma impugnata fa parte di un sistema imperniato sulla
facoltà, da parte del militare in servizio, di far reclamo o domanda
individualmente (art. 42 d.p.r. 31 ottobre 1964 - regolamento di
disciplina). Essa, pertanto, non incide sulla libertà di manifestare
il proprio pensiero, garantita dagli artt. 21 e 2 della Costituzione,
quanto al contenuto, essendo possibili le manifestazioni individuali,
ma si riferisce alle modalità, perché pone solo il divieto di
manifestazioni collettive. E la Corte costituzionale, con particolare
riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, ha più volte
chiarito (ordinanza n. 106 del 1974) che la disciplina di una modalità
di esercizio di un diritto non costituisce di per sé lesione di
quest'ultimo, sempre che il diritto stesso non ne risulti snaturato o
che il suo esercizio non sia reso difficile o addirittura impossibile.
b) l'art. 52, comma secondo, parte prima, Cost. dispone che "il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla
legge", sicché, nell'ambito della tutela degli interessi collegati
all'esistenza delle Forze armate, la norma dell'art. 180 c.p.m.p., in
quanto non lesiva della libertà individuale di manifestare il
pensiero, non esorbita dalla discrezionalità che è propria del
legislatore.
3. - Questa Corte, con ordinanza 19 gennaio 1982, n. 25, dispose la
restituzione degli atti al giudice istruttore del Tribunale Militare
Territoriale di Padova, affinché procedesse ad una nuova valutazione
della rilevanza della questione alla luce dei principi introdotti della
sopravvenuta legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di
principio sulla disciplina militare", della quale richiamò gli artt.
3, 9, 22 (abrogativo dell'art. 40 c.p.m.p.), 23 e 25.
4. - Con ordinanza emessa il 18 maggio 1982 il Giudice istruttore
presso il Tribunale Militare di Padova ha nuovamente proposto la
questione, negli stessi termini originariamente precisati, ritenendo
che la legge 11 luglio 1978, n. 382 non ha inciso sulla sua rilevanza.
Ha ritenuto, infatti, il giudice a quo, che la legge n. 382 del
1978 non ha abrogato l'art. 180 c.p.m.p., sia perché l'art. 25 della
citata legge si riferisce alla sola caducazione delle norme del
regolamento di disciplina, sia perché non è ravvisabile una
abrogazione tacita, ove si consideri che non vi è incompatibilità
logica tra la normativa che istituisce gli organi di rappresentanza dei
militari (artt. 18-20) e rende lecite le attività necessarie al loro
funzionamento (art. 23), e le disposizioni incriminatrici, ivi compreso
l'art. 180 c.p.m.p., la cui mancanza renderebbe leciti in ogni caso i
comportamenti in esse delineati, anche se non inerenti o connessi
all'attività degli organi predetti.
In tal senso si sarebbe d'altra parte espressa anche la Corte
costituzionale con la sentenza n. 31 del 1982, la quale, pur dopo
l'entrata in vigore della legge n. 382 del 1978, ha ritenuto vigente e
legittimo l'art. 184, comma secondo, c.p.m.p., che punisce l'adunanza
di militari per trattare di cose attinenti al servizio ed alla
disciplina, e perciò comportamenti di sicura liceità, qualora si
esplichino nell'ambito del funzionamento degli organi rappresentativi.
5. - Nel corso di procedimento penale a carico di Nobile Orlando ed
altri sottufficiali, imputati di reclamo collettivo previo accordo
aggravato (artt. 47, n. 2, e 180, comma primo, c.p.m.p.), il Tribunale
Militare di Cagliari, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1984 (R.O. n.
486/84) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
180, comma primo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma
primo, 52, comma terzo, Cost..
Il Tribunale - dopo aver richiamato adesivamente l'ordinanza 4
gennaio 1978 del Giudice istruttore del Tribunale Militare di Padova ed
aver precisato che nel "reclamo" collettivo punito dall'art. 180, comma
primo, c.p.m.p., rientra anche il mero comportamento (nella specie,
astensione collettiva dalla consumazione dei pasti presso la mensa di
servizio) - ha svolto osservazioni dirette anche esse a escludere che
la nuova legge n. 382 del 1978 abbia abrogato l'art. 180 c.p.m.p. e a
dimostrare come ne abbia anzi evidenziato il contrasto con le norme
della Costituzione ora indicate.
In particolare ha considerato:
a) l'art. 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente norme di
principio sulla disciplina militare, somministra ulteriori argomenti a
favore della tesi dell'illegittimità costituzionale dell'art. 180
c.p.m.p. per contrasto con i principi fondamentali della Carta, in
quanto consente, per i militari, solo "limitazioni" nell'esercizio dei
diritti costituzionali e non già divieti assoluti, qual è quello
attinente il reclamo espresso in modo collettivo, indipendentemente dal
suo contenuto. Sicché condizionamenti e limitazioni nei riguardi di
diritti costituzionalmente garantiti - riconosciuti ai militari alla
pari degli altri cittadini - sono da ritenere ammessi soltanto in
funzione dell'assolvimento dei compiti delle Forze armate, il cui
ordinamento deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica
(art. 52, comma terzo, Cost.).
b) A tale principio non sembra corrispondere l'art. 180 c.p.m.p.,
che punisce il reclamo collettivo, senza operare distinzioni circa la
effettiva incidenza lesiva del suo contenuto nei confronti
dell'organizzazione militare, sul presupposto dell'alto potere di
suggestione e di incitamento a delinquere contro i principi della
disciplina e della gerarchia militare che è insito nelle modalità del
reclamo collettivo, ricompreso tra i reati di "sedizione". È
significativo, al riguardo, che l'intera materia dei reati di sedizione
è stata oggetto di profonda rielaborazione nel disegno di legge di
iniziativa governativa n. 2531, concernente la delega al governo per
l'emanazione del nuovo codice penale militare di pace (comunicato alla
Presidenza della Camera dei deputati il 14 aprile 1981 e poi decaduto),
dove la figura della sedizione viene ristretta ai soli comportamenti,
collettivi o individuali, "caratterizzati da ribellione ed ostilità
verso le autorità militari o verso le istituzioni". Ciò sembra
convalidare l'assunto secondo il quale - essendo i diritti inviolabili
dei militari suscettibili di condizionamenti solo in dipendenza dei
limiti logici di ciascuna libertà - appare ingiustificato il
condizionamento posto dall'art. 180 c.p.m.p. alla libertà di
manifestazione del pensiero per i militari, collegando l'incriminazione
al numero dei soggetti agenti, indipendentemente dalla valutazione del
contenuto del comportamento, e della sua attitudine a ledere
l'ordinamento costituzionale dello Stato.
c) Né, infine, può indurre a conclusioni diverse l'introduzione,
anche nell'ordinamento penale militare, dell'esimente dell'esercizio di
un diritto ex art. 51 c.p., a seguito dell'abrogazione, disposta
dall'art. 22 della legge n. 382 del 1978, dell'art. 40 c.p.m.p., che
espressamente ne escludeva l'applicazione, in quanto l'esimente attiene
al momento patologico del fatto delittuoso, che, per ragioni
particolari, viene consentito e rimane esente da pena, mentre l'ipotesi
delittuosa delineata nell'art. 180 c.p.m.p. prescinde nella sua
configurazione dall'esistenza di alcuna giustificazione e per tale
motivo criminalizza ogni comportamento collettivo dei militari volto a
presentare domande, esposti o reclami, che, quale espressione del
diritto di libera manifestazione del pensiero, deve essere ammessa
indipendentemente dal numero dei militari che se ne rendono autori.
Si sono costituiti i soggetti imputati nel giudizio a quo
sollecitando l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando
che la questione sollevata dal Tribunale Militare di Cagliari
sostanzialmente coincide con quella proposta dal Giudice istruttore del
Tribunale Militare di Padova con l'ordinanza emessa il 4 gennaio 1978
(R.O. n. 272/1978), e riproposta, a seguito di restituzione degli atti
disposta dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 25 del 1982, con
ordinanza emessa il 18 maggio 1982 (R.O. n. 989/83) e richiamandosi
conseguentemente alle deduzioni già svolte nel precedente intervento. Considerato in diritto :
1. - Poiché le due ordinanze in epigrafe del Giudice istruttore
presso il Tribunale militare di Padova e del Tribunale di Cagliari
hanno per oggetto questioni sostanzialmente identiche, i relativi
giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - L'ordinanza pronunciata il 18 maggio 1982 dal Giudice
istruttore presso il Tribunale militare di Padova - dopo la
restituzione degli atti disposta da questa Corte per il riesame della
rilevanza delle questioni proposte con la precedente ordinanza del 4
gennaio 1978 a seguito della sopravvenuta legge 11 luglio 1978, n. 382
- ha così provveduto:
premesso il riferimento agli atti del processo contro Pasquale La
Forgia e altri militari imputati del reato di cui all'art. 180, comma
primo, c.p.m.p. (per avere presentato un reclamo collettivo scritto
concernente l'asserita inagibilità della caserma a seguito di
terremoto), nonché agli atti del processo contro Teino Papa ed altri
militari, imputati del reato di cui all'art. 180, comma secondo, dello
stesso codice (per avere presentato reclamo avente analogo oggetto
nella forma comportamentale costituita dall'astensione collettiva dal
rancio); premesso altresì il riferimento alla questione di
"legittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, nella parte in
cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o
verbale" già sollevata con l'ordinanza del 4 gennaio 1978 (nella quale
peraltro la questione era stata posta relativamente a entrambi i commi
dell'art. 180 c.p.m.p.); ha diffusamente motivato sulla rilevanza della
medesima malgrado la sopravvenuta legge n. 382 del 1978, e ne ha
sollecitato da questa Corte la decisione.
È certo che, in tal modo, il giudice a quo ha sollevato questione
di legittimità, in riferimento ai parametri indicati nella precedente
ordinanza, dell'art. 180, comma primo, il quale prevede come reato la
presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno
solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo.
Viceversa non è altrettanto certo, e anzi sembra doversi escludere,
che abbia sollevato analoga questione di legittimità relativamente
all'art. 180, comma secondo, che prevede come distinto reato, e punisce
con pena più severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno
quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante
manifestazione pubblica.
Infatti, sempre in relazione alle modalità adottate, può
ipotizzarsi tanto che il detto giudice abbia inteso non riproporre la
questione di legittimità dell'art. 180, comma secondo, in argomento,
già proposta con la precedente ordinanza 4 gennaio 1978 in ordine al
fatto della presentazione di reclamo collettivo in forma
comportamentale (astensione dal rancio) imputato sotto tale titolo a
Teino Papa ed altri militari, quanto che abbia inteso ricondurre sotto
il titolo di reclamo collettivo ai sensi dell'art. 180, comma primo,
oltre alla presentazione del reclamo scritto contestata a Pasquale La
Forgia e ad altri militari, anche il fatto comportamentale addebitato a
Teino Papa e ad altri militari.
Ipotesi, quest'ultima, analoga a quella verificatasi nel caso
dell'ordinanza del Tribunale militare di Cagliari 30 gennaio 1984, la
quale ha sollevato questione di legittimità, in ordine agli stessi
parametri, dell'art. 180, comma primo, c.p.m.p. - come si desume,
malgrado il richiamo all'art. 180 del detto codice senza altra
specificazione, dal riferimento, nell'esposizione del fatto addebitato,
alla commissione di esso da parte di più di dieci persone - in
relazione a un reclamo collettivo (contro un ordine di servizio),
espresso mediante comportamento costituito da collettiva astensione dal
rancio.
La pronuncia di questa Corte va dunque circoscritta alla questione
di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, c.p.m.p.
sollevata da entrambe le ordinanze in esame con analoghi argomenti
(l'ordinanza del Tribunale di Cagliari espressamente si riporta a
quelli svolti dalla precedente ordinanza 4 gennaio 1978 dal Giudice
istruttore del Tribunale militare di Padova, facendoli propri) in
riferimento agli artt. 2, 3, 21, 52, 97 Cost., in quanto vieta la
presentazione collettiva da parte di dieci o più persone - secondo
l'ordinanza del Tribunale militare di Cagliari anche nella forma
comportamentale della astensione dal rancio - di una domanda, esposto o
reclamo (per cose attinenti alla disciplina o al servizio)
all'autorità militare.
3. - Si sostiene dai giudici a quibus che la norma impugnata, in
quanto si riferisce indiscriminatamente ad ogni istanza o rimostranza
rivolta in forma collettiva (da un certo numero di militari)
all'autorità militare - quali che ne siano le ulteriori modalità o i
contenuti, e anche se essi non siano tali da rendere illecita l'istanza
o rimostranza diretta alla stessa autorità in forma individuale e
addirittura anche se il contenuto consista in pretese fondate o
comunque astrattamente formulabili sulla base della stessa normativa in
vigore - finisce col comprimere il diritto fondamentale di libera
manifestazione del pensiero in una modalità di esercizio da ritenere
essenziale: qual è, appunto, la forma collettiva.
Secondo i giudici a quibus la compressione o limitazione oltre ad
essere in sé inammissibile per la latitudine e gravità che viene ad
assumere in relazione alla indeterminatezza del suo oggetto, non
sarebbe giustificata dalla garanzia di valori protetti dall'art. 52
Cost., giacché questo da un lato impone un contemperamento fra tutela
dell'istituzione e tutela "dell'individuo e della collettività", e
dall'altro, enunciando il principio che l'ordinamento militare si
informa allo spirito democratico della Repubblica, postula, anziché
vietare, ogni pacifica e civile "prospettazione".
"Prospettazione", la quale, oltre a una forma di "partecipazione
indiretta della collettività militare" alle decisioni dell'autorità -
conforme allo spirito democratico suindicato - costituirebbe,
soprattutto se diretta a far valere pretese fondate o comunque
astrattamente formulabili sulla base della stessa normativa in vigore,
uno strumento di controllo sull'osservanza dei principi di legalità e
di buon andamento, sanciti anche per l'amministrazione militare
dall'art. 97 Cost..
4. - La questione di legittimità della norma impugnata per
violazione dell'art. 21 Cost. in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.
(l'art. 2 è richiamato come garanzia generale dei diritti
fondamentali, fra i quali è quello di libera manifestazione del
pensiero) è fondata.
Non vi è dubbio che la norma impugnata - in quanto vieta la
presentazione collettiva, anche in forma comportamentale, da parte di
militari, di domande, esposti, reclami all'autorità militare, ponga un
limite penalmente sancito alla libertà di manifestazione del dissenso
- e alla correlata libertà di petizione - e quindi alla libertà di
manifestazione del pensiero considerata in una sua modalità di
esercizio: la forma collettiva.
Né vi è dubbio che la forma collettiva di manifestazione del
pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. come essenziale alla libertà
di cui si tratta. Ciò in quanto la forma collettiva (e così quella
individuale in rappresentanza collettiva che in essa è compresa) è
necessaria al fine di dare corpo e voce ai movimenti di opinione
concernenti interessi superindividuali. D'altra parte la garanzia
costituzionale si estende in linea di principio a ogni modalità di
esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, in relazione
al particolare valore che questa riveste in ogni ordinamento
democratico. Estensione che è stata più volte proclamata da questa
Corte sia con riguardo all'uso dei mezzi di esternazione o di
diffusione (sentenze n. 1 del 1956, 51 del 1960 e altre successive),
sia con specifico riferimento alle modalità di esercizio. In proposito
questa Corte, pur ammettendo che le dette modalità possono essere
oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio
del diritto, ha subordinato la legittimità della limitazione alla
duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura
impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla
protezione di altri valori costituzionali (fra le altre, le sentenze n.
9 del 1965, n. 131 del 1973, n. 106 del 1974).
Orbene non ricorre né l'una né l'altra condizione nel limite
posto con la norma impugnata alla forma collettiva di manifestazione
del pensiero dissenziente dei militari. Rettamente, infatti, i giudici
a quibus hanno rappresentato da un canto che la limitazione, per
l'eccessiva portata che assume a causa della genericità o
indeterminatezza dell'oggetto finisce con il criminalizzare la forma
collettiva di manifestazione come tale, e così con il vanificare in un
suo atteggiamento essenziale la libertà in discorso; dall'altro che la
limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale
di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate.
5. - In relazione al primo aspetto, che involge l'individuazione
della portata della denunciata limitazione della libertà di
manifestazione del pensiero, mette conto rilevare che esso è stato
esplorato da questa Corte in riferimento a norme incriminatrici le
quali, denunciate come indebite limitazioni della libertà di
manifestazione del pensiero, sono state valutate sotto l'aspetto della
loro riconducibilità al limite costituito dalla necessità di
preservare l'ordine pubblico da turbative violente di esso.
La quale impostazione ha particolare importanza per la soluzione
della questione in esame. E ciò in quanto nel codice penale militare
di pace la norma che prevede il delitto di reclamo collettivo è
collocata, sotto il titolo III del libro II, fra i reati contro la
disciplina militare e in particolare, sotto il capo II, fra quelli di
sedizione: sedizione che, secondo la dottrina e la giurisprudenza del
Tribunale supremo militare prevalenti, è qualificata dal carattere di
ribellione, e quindi di promozione di violenza, contro ordinamenti o
istituzioni militari.
Nelle pronunce allora rese da questa Corte è chiaramente
individuabile una tendenza nel senso di ritenere che per la
configurabilità del limite suindicato non sia sufficiente la critica
anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di
mutarle, la stessa contestazione dell'assetto politico sociale sul
piano ideologico, ma occorra un incitamento all'azione e quindi un
principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente
costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo.
Quali espressioni della tendenza possono essere menzionate le
seguenti sentenze: n. 120 del 1957, concernente la previsione del reato
di grida e manifestazioni "sediziose", di cui all'art. 654 c.p.; n. 87
del 1966, concernente la previsione del delitto di propaganda e
apologia sovversiva o antinazionale, di cui all'art. 272 c.p.; n. 65
del 1970, concernente la previsione del delitto di istigazione a
delinquere, di cui all'art. 414 c.p.; n. 16 del 1973 concernente la
previsione del delitto di istigazione all'odio fra le classi sociali di
cui all'art. 415 c.p.; n. 71 del 1978, concernente ancora la previsione
del delitto di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui
all'art. 266 c.p..
Alcune delle dette sentenze sono indotte a dare soluzioni
interpretative, in quanto ritengono che in tali casi la manifestazione
del pensiero, caratterizzandosi nel modo suindicato, abbia mutato la
propria natura col divenire forma di induzione ad azioni o reazioni
violente contro l'ordine pubblico e così abbia perso la garanzia
apprestata dall'art. 21 Cost. (cfr. in particolare le sentenze n. 120
del 1957, n. 87 del 1966, n. 65 del 1970, n. 16 del 1973, n. 71 del
1978).
Talaltra volta la pronuncia, nel presupposto che la previsione
considerata non consenta una sentenza interpretativa "di rigetto" o "di
accoglimento", ne incide correttivamente il contenuto (in particolare
la sentenza n. 16 del 1973 censura la norma impugnata in quanto, per
l'indeterminatezza dell'oggetto, "non precisa che l'istigazione ivi
prevista", per diversificare dalla mera manifestazione o diffusione di
dottrine o di ideologie garantita dall'art. 21 Cost., "deve essere
attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità"; e
conseguentemente la colpisce in tale mancata determinazione, cui pone
rimedio con sentenza additiva).
Mal al di là delle varie tecniche impiegate, la tendenza è
costante nei termini indicati.
Per quel che concerne specificamente la materia che qui interessa,
la tendenza stessa trova poi riscontro nell'indirizzo interpretativo,
che si è venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo
militare, nel senso di enucleare dalla fattispecie del reclamo
collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto
(quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 c.p.m.p.), le manifestazioni
di dissenso le quali, soprattutto per le modalità o per le
circostanze, siano caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le
istituzioni o gli ordinamenti militari: dalla direzione e/o
dall'idoneità, cioè, a porsi come espressioni di violenza
sovvertitrice o ad innescare processi formativi od esplosivi di questa
in danno delle istituzioni o degli ordinamenti suddetti.
Tali condotte - questa è la conclusione cui si perviene secondo
l'interpretazione invalsa con riferimento all'ordinamento militare, in
analogia con quella come sopra presupposta da questa Corte con
riferimento all'ordinamento generale - sono fuori dell'ambito della
manifestazione (anche collettiva) del dissenso, e viceversa questa è
estranea all'ambito delle prime. E la conclusione trova indiretta
conferma nella sentenza di questa Corte n. 29 del 1982, la quale
dichiara infondata la questione di legittimità, in riferimento
all'art. 21 Cost., della previsione incriminatrice contenuta nell'art.
182 c.p.m.p. (attività sediziosa), escludendo che la condotta che ne
è oggetto possa consistere "nella critica anche aspra degli
ordinamenti militari, sorretta come tale dalla libertà costituzionale
della manifestazione del pensiero".
È così acclarato: a) che la previsione incriminatrice impugnata,
colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la
pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei
confronti dell'autorità militare, colpisce una mera manifestazione
collettiva di pensiero in quanto tale; b) che ciò importa un limite
penalmente sancito alla libertà di manifestazione del pensiero di
così ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo
difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo
atteggiamento essenziale.
6. - In riferimento al secondo aspetto della problematica sollevata
dalle ordinanze di rimessione - se cioè una così ampia e grave
limitazione del diritto fondamentale in argomento trovi comunque
giustificazione nella protezione costituzionale di valori attinenti
all'ordinamento delle Forze armate - valgano le seguenti
considerazioni.
Anzitutto occorre ribadire la rilevanza centrale - emergente del
resto dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata - che la
libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma
collettiva, assume ai fini dell'attuazione del principio democratico
non solo nel nostro ordinamento, che in relazione a tale principio
solennemente si qualifica (art. 1 Cost.), ma nelle più significative
espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua
caratterizzazione di fondo.
Per altro verso occorre considerare la portata generale del
precetto espresso con l'art. 52 Cost. - norma in cui la suindicata
protezione costituzionale si incentra - secondo il quale l'ordinamento
delle Forze armate è informato allo spirito democratico della
Repubblica.
La valutazione coordinata dei due momenti normativi di rango
costituzionale induce ad escludere che una libertà costituente cardine
di democrazia nell'ordinamento generale possa subire una limitazione
dell'ampiezza e gravità suindicate in relazione ad esigenze proprie
dell'ordinamento militare.
Al contrario è da ritenere che la pacifica manifestazione del
dissenso dei militari nei confronti dell'autorità militare - anche e
soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze
collettive attinenti alla disciplina o al servizio - non soltanto
concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili
sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa,
ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle
Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della
Costituzione.
Ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione
dei corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della
gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino di un
eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa
democraticità dell'ordinamento delle Forze armate.
In realtà l'incriminazione del reclamo collettivo, introdotta dal
c.p.m.p. ora in vigore col munire di sanzione penale un divieto
espresso dal previgente regolamento di disciplina (che considerava il
reclamo collettivo come "grave mancanza contro la subordinazione"),
costituì un voluto incremento di tutela dei valori della disciplina,
in relazione alla considerazione che ogni collettiva rimostranza o
protesta, per il solo fatto di muovere da un "concerto" e di essere
collettiva, anche se limitata alle "cose di servizio militare", è, per
se stessa, un "fenomeno contagioso" da "tener lontano dalla milizia",
un pericolo per la disciplina da reprimere al fine di porre "un più
rigido freno" alla medesima (cfr. Relazione al progetto preliminare del
codice della reale Commissione per la riforma, nn. 125 e 126).
Traspare evidente da tali note l'autoritarismo dell'orientamento di
politica criminale che vi è sotteso, caratterizzato dall'esigenza di
conferire particolare rigore alla disciplina, di esaltarne il valore,
di assicurarne l'osservanza mediante la penalizzazione di condotte in
ragione della mera "pericolosità presunta": in che consiste l'eccesso
di tutela, desumibile indirettamente anche dallo sforzo sistematico
impiegato per l'allargamento del concetto di "sedizione" (esteso ad
ipotesi pur contestualmente definite "forme minori o complementari").
Eccesso ad escludere il quale è vano ravvisare l'oggettività
giuridica del reato nella garanzia della libertà di decisione
dell'autorità militare, che sarebbe particolarmente insidiata dalle
forme di manifestazione collettiva del pensiero, attesoché tale
insidia non può senza pretestuosità (connessa ad autoritarismo)
ravvisarsi al di fuori della ipotesi di pericolosità concreta: ipotesi
riconoscibile, semmai, nelle forme di sedizione in senso stretto, e non
già nella condotta oggetto della previsione impugnata.
D'altra parte l'eccesso non è eliso dalla normativa introdotta con
la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina
militare) giacché essa - secondo l'interpretazione dei giudici a
quibus, che non vi è ragione di disattendere - non implica
l'abrogazione della figura in parola. Anche se - affermando che
spettano ai militari i diritti dei cittadini e prevedendo che, peraltro
ex lege, possono essere imposte ai militari limitazioni nell'esercizio
di tali diritti e l'osservanza di particolari doveri al (solo) fine di
garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate - essa
rispecchia l'esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la
democraticità dell'ordinamento delle Forze armate sia attuata nella
massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei
propri fini istituzionali (perseguimento cui non osta la critica o la
petizione collettiva pacifica dei militari).
E neppure l'eccesso può considerarsi adeguatamente ridotto, in
relazione alla materia di cui si tratta, dalla istituzione e dalla
disciplina, ad opera della legge ora indicata (artt. 18 e 19) e del
relativo regolamento di attuazione dettato con d.p.r. 4 novembre 1979,
n. 691, di organi di rappresentanza di militari. E ciò in quanto, pur
essendo conferita a tali organi la funzione di rappresentare
all'autorità istanze di carattere collettivo relative a determinati
"campi di interesse" - e così essendo riconosciuta rilevanza e
liceità di espressione agli interessi collettivi dei militari - non è
coperto l'arco delle possibili istanze collettive e, soprattutto, non
è giustificata la espropriazione penalmente sancita (o almeno non è
giustificata l'incriminazione) della rappresentazione di tali istanze
nei confronti dei loro soggetti reali.
7. - Va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la norma
impugnata.
Il riconoscimento della fondatezza della questione e la conseguente
dichiarazione di illegittimità della norma impugnata in riferimento ai
parametri sopra indicati importano l'assorbimento della questione di
legittimità della norma stessa rispetto al parametro costituito
dall'art. 97 Cost..
Il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha
sollecitato la dichiarazione di illegittimità conseguenziale ex art.
27 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 184, comma primo e 175,
comma primo, n. 2, c.p.m.p.. Ma la Corte non ritiene di poter dare
corso alla sollecitazione.
La fattispecie legale di cui all'art. 184, comma primo, c.p.m.p.,
prevede una condotta preparatoria rispetto, oltre che a quella prevista
dall'art. 180, comma primo, c.p.m.p. - qui dichiarato illegittimo - a
quella prevista dall'art. 180, comma secondo, stesso codice - che non
forma oggetto di sindacato - ed essendo collegata a entrambe le
fattispecie, non può essere dichiarata illegittima in conseguenza
della dichiarazione di illegittimità della norma che prevede una sola
di esse. E analogamente può dirsi della fattispecie legale di cui
all'art. 175, comma primo, n. 2, che prevede d'altra parte una condotta
diversa - per il solo fatto di essere reiterativa - tanto da quella
prevista dall'art. 180, comma primo, che qui è dichiarato illegittimo,
tanto da quella prevista dall'art. 180, comma secondo, che non forma
oggetto di sindacato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma
primo, del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte