Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:

degli artt. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre

1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense) e 446, comma 1, del codice di

procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con ordinanze emesse il 6 aprile 2000 dal tribunale di

Sciacca e il 29 giugno 2000 dal tribunale di La Spezia,

rispettivamente iscritte ai nn. 509 e 560 del registro ordinanze

2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e

42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;

degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di

procedura penale, come modificati dall'art. 33, comma 1, lettera a),

e 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 25 maggio (due

ordinanze) e il 6 giugno 2000 dal tribunale di Torino, iscritte ai

nn. 526, 623 e 651 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 45, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000;

dell'art. 461 (recte dell'art. 464, comma 3) del codice di

procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge

16 dicembre 1999, n. 479, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, con ordinanze emesse il 18 gennaio 2000 (due

ordinanze) dal tribunale di Genova, iscritte ai nn. 570 e 679 del

registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 42 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 aprile 2000 il tribunale

di Sciacca ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 [comma 1, lettera a)], della legge

16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, "Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale", nella

parte in cui, modificando l'art. 446, comma 1, del codice di

procedura penale, "non prevede che i soggetti rinviati a giudizio in

processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso

fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della

facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento";

che con ordinanza del 29 giugno 2000 il tribunale di La

Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

e 25, secondo comma, della Costituzione, analoga questione di

legittimità costituzionale, censurando l'art. 446, comma 1, cod.

proc. pen., come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, "nella parte in cui non salvaguarda,

con riferimento ai giudizi in corso, la facoltà dell'imputato di

chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento";

che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento,

immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle

parti, gli imputati - rinviati a giudizio con decreti del giudice

dell'udienza preliminare emessi prima dell'entrata in vigore della

legge n. 479 del 1999 - hanno avanzato richiesta di applicazione

della pena e che il pubblico ministero ha prestato il consenso;

che a parere dei giudici a quibus la richiesta di

patteggiamento non è ammissibile perché la retrodatazione del

termine ultimo per la presentazione della richiesta di patteggiamento

alla fase dell'udienza preliminare, conseguente alla modifica

apportata all'art. 446 cod. proc. pen. dall'art. 33 della legge

n. 479 del 1999, sarebbe, in assenza di disposizioni transitorie e in

virtù del principio tempus regit actum norma di natura processuale

di immediata applicazione;

che i rimettenti ritengono che la preclusione alla

proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della

pena, in quanto immediatamente applicabile ai processi in corso, sia

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata

disparità di trattamento tra imputati rinviati a giudizio prima del

2 gennaio 2000, a seconda che l'udienza dibattimentale sia stata

fissata precedentemente o successivamente al 2 gennaio, nonché per

l'intrinseca irragionevolezza della disciplina che, incidendo sulla

situazione sostanziale dell'imputato, frustra ogni affidamento sulla

certezza del diritto (solo r.o. n. 560 del 2000);

che tale disciplina violerebbe inoltre l'art. 24 Cost.,

perché rappresenta un ingiustificato mutamento delle regole del

processo in corso, tale che l'imputato, che sino al 31 dicembre 1999,

in base alla legge vigente sulla quale faceva affidamento, aveva

facoltà di avanzare richiesta di applicazione della pena fino

all'apertura del dibattimento di primo grado, si trova ad essere

decaduto da tale facoltà senza aver potuto conoscere il termine

entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;

che sarebbe quindi violato anche l'art. 25 della Costituzione

(solo r.o. n. 560 del 2000), perché viene istituita "una decadenza

con effetto retroattivo, in ordine all'esercizio di un diritto

dell'imputato avente riflessi [...] non solo processuali, ma anche

sostanziali in relazione alla quantificazione della pena, al

contenuto del provvedimento sanzionatorio e agli altri effetti

penali";

che con tre ordinanze, emesse il 25 maggio e il 6 giugno

2000, il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc.

pen. (r.o. nn. 526, 623 del 2000), anche in combinato disposto con

l'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. (r.o. n. 651 del 2000), nella

parte in cui non prevede che la richiesta di applicazione della pena

ex art. 444 cod. proc. pen. possa essere presentata fino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento;

che la questione riguarda sia "processi aventi ad oggetto

reati (quale quello di cui all'art. 628 c.p.) divenuti dal 2 gennaio

2000 di competenza del tribunale in composizione monocratica con

citazione non diretta, nel caso in cui l'udienza preliminare sia

stata tenuta prima del 2/1/2000" (r.o. n. 526 del 2000), sia

"processi aventi ad oggetto reati (quale quello di cui all'art. 589

c.p.) di competenza del tribunale in composizione monocratica,

divenuti dal 2 gennaio 2000 a citazione non diretta, nel caso in cui

il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso prima del

2/1/2000 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999

e quindi senza previa udienza preliminare)" (r.o. nn. 623 e 651 del

2000);

che nelle ordinanze di rimessione si evidenzia che in tutti i

giudizi a quibus gli imputati, con il consenso del pubblico

ministero, avevano avanzato richiesta di applicazione di pena nella

fase degli atti introduttivi del dibattimento;

che a parere del tribunale rimettente le modifiche apportate

dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina del termine entro cui

deve essere presentata la richiesta di patteggiamento impongono, in

"assenza di disposizioni transitorie relative alla disciplina

introdotta" da tale legge, di ritenere inammissibile la richiesta;

che la preclusione alla presentazione della richiesta di

applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento sarebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, Cost., in quanto (r.o. n. 526 del 2000) l'imputato

rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare celebrata prima

della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 è

privato della possibilità di richiedere il patteggiamento in

dibattimento, senza essere stato in grado di prevedere il mutamento

di disciplina, mentre (r.o. nn. 623 e 651 del 2000) l'imputato tratto

a giudizio con decreto di citazione emesso e notificato prima di tale

data è addirittura privato della possibilità di richiedere il

patteggiamento in dibattimento per effetto di modifiche normative

(previsione dell'udienza preliminare per il reato a lui contestato e

termine sino a tale udienza per la richiesta ex art. 444 cod. proc.

pen.) intervenute in pendenza dei termini precedentemente previsti

per la proposizione della richiesta di applicazione della pena;

che, inoltre, in entrambe le situazioni gli imputati

patirebbero una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a

chi è stato rinviato o citato a giudizio nelle medesime condizioni,

ma con udienza dibattimentale fissata prima dell'entrata in vigore

della legge n. 479 del 1999, in relazione alla possibilità,

essenziale per l'effettivo esercizio del diritto di difesa, di optare

per il rito speciale;

che con due ordinanze in data 18 gennaio 2000 il tribunale di

Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 461 cod. proc. pen. [recte

art. 464, comma 3, cod. proc. pen.], come modificato dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, anche per i

procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di

condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479

del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, che

l'imputato, a pena di decadenza, debba chiedere l'applicazione della

pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di opposizione;

che il tribunale di Genova premette che in udienza gli

imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma

che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma

3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479

del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di

chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;

che, a parere del rimettente, per i procedimenti instaurati a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla

data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a

tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto

con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe una irragionevole

omologazione del trattamento dell'imputato che ha formulato

opposizione a decreto penale durante la vigenza della precedente

normativa rispetto all'imputato che presenta invece opposizione sotto

il vigore della nuova normativa, "poiché ad ambedue non è concesso

proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del

dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto

tale facoltà gli è preclusa";

che nei giudizi relativi alle questioni iscritte ai nn. 560,

526, 570 e 679 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o infondate.

Considerato che oggetto delle questioni di legittimità

costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei

termini di decadenza per la presentazione della richiesta di

applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito

di udienza preliminare (art. 446 del codice di procedura penale),

ovvero di citazione a giudizio per quei reati per i quali dal

2 gennaio 2000 è invece prevista l'udienza preliminare (artt. 446 e

555, comma 2, cod. proc. pen.), nonché di citazione a giudizio a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna (art. 464 cod.

proc. pen.);

che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica

è la sostanza delle questioni, che si riferiscono al nuovo sistema

dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della

pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza,

in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in

base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni

situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia

retroattiva, nonostante i termini stessi si siano già consumati

quando era ancora in vigore la normativa precedente;

che infatti, con riferimento alla ipotesi di rinvio a

giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo

originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., le parti potevano

formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre,

dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33,

comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve

essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del

pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma

degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen;

che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il

giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,

secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod. proc. pen., se

entro il termine di quindici giorni l'imputato si fosse limitato a

proporre opposizione, senza presentare alcuna specifica richiesta, il

giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e

l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di applicazione

della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (v.

sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo dell'art. 464 cod.

proc. pen. esclude che tale richiesta, ove non sia stata formulata

con l'atto di opposizione, possa essere presentata nel giudizio

conseguente all'opposizione;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le

questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni

di fatto in cui la nuova disciplina è entrata in vigore (il

2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della vocatio in

jus nelle varie forme sopra descritte, e la data della celebrazione

del dibattimento;

che, in base all'accezione del principio tempus regit actum

da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che i

nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di

applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la

dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già

consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti

determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a

giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di

formulare richiesta di applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel

momento della celebrazione del dibattimento stesso,

nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla

nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi

termini finali sarebbero già scaduti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di

affermare (ordinanza n. 560 del 2000) che le innovazioni apportate

dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini

preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti

tra tali fasi processuali - in particolare, per quanto qui interessa,

alle modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei

procedimenti speciali - hanno anche determinato la trasformazione del

sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta

di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti

precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento

tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica

e razionale utilizzazione delle risorse processuali;

che quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma

transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le

fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del

giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata

disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad

escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare

procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo

già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 479 del 1999" (v. ordinanza n. 560 del 2000);

che pertanto le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 33 comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999 e degli

artt. 446, comma 1, 555, comma 2, e 464, comma 3, cod. proc.

pen. vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense) e

dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,

della Costituzione, dal tribunale di Sciacca e dal tribunale di La

Spezia, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale

di Torino, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte