Sentenza n. 137/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
- art. 2legge 218/1952
- art. 9r.d.l. 636/1939
- art. 12r.d.l. 636/1939
- art. 15legge 218/1952
- art. 16legge 1450/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15
luglio 1966, n. 604 in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14 aprile
1939, n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15
D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e art. 16 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1450, in relazione all'art. 11 legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dal pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Pesso Elsa ed altre e S.p.A. SAIPO,
iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 15 novembre 1980 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra D'Alessio Amalia e R.A.I., iscritta al
n. 915 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dalla Corte di Cassazione
nel procedimento civile vertente tra Federici Anna e S.p.A. SIP,
iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dalla Corte di Cassazione
nel procedimento civile vertente tra Vino Maria e Istituto Nazionale
Credito Lavoro Italiano all'Estero, iscritta al n. 644 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di D'Alessio Amalia, della SIP e di
Vino Maria;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Francesco Caravita di Toritto per D'Alessio
Amalia, Maurizio Marazza per la SIP e Luciano Ventura per Vino Maria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di distinti procedimenti promossi da talune
lavoratrici, addette ad imprese con più di trentacinque dipendenti,
per impugnare i licenziamenti loro intimati all'atto del compimento del
cinquantacinquesimo anno di età e della maturazione del diritto a
pensione di vecchiaia, la Corte di Cassazione (con due ordinanze del 25
novembre 1980 e del 3 febbraio 1983, R.O. nn. 551/81 e 644/83) ed i
Pretori di Torino (con ordinanza del 9 maggio 1980, R.O. n. 509/80) e
di Roma (con ordinanza del 15 novembre 1980, R.O. n. 915/80) hanno
sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme (art.
11 della legge n. 604/66 in relazione - a seconda delle ordinanze -
agli artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge
6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n.
218, 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e 16 della legge 4
dicembre 1956 n. 1450) che, nei confronti della donna lavoratrice,
assicurano l'applicabilità delle disposizioni limitative dei
licenziamenti individuali, dettate dalla stessa legge n. 604/66, solo
fino al compimento dell'età suddetta e non fino al sessantesimo anno,
come per l'uomo.
2. - Tutti i giudici remittenti hanno ritenuto la rilevanza della
questione in quanto, essendo stati gli impugnati licenziamenti intimati
soltanto in forza dell'intervenuta cessazione del regime di stabilità,
del quale le lavoratrici avevano goduto fino al compimento dell'età
pensionabile, la legittimità di essi, siccome non fondata su di una
giusta causa o di un giustificato motivo, verrebbe meno qualora fosse
caducata la censurata normativa, che consente siffatta cessazione con
anticipo rispetto a quanto stabilito per i lavoratori di sesso
maschile.
3. - In punto di non manifesta infondatezza, la Corte di
Cassazione, con la prima delle sopra menzionate ordinanze (R. O. n.
551/81), premesso che nella fattispecie l'età pensionabile della
lavoratrice (addetta al pubblico servizio di telefonia) risulta fissata
in cinquantacinque anni dall'art. 16 della legge 4 dicembre 1956 n.
1450, ha ritenuto che tale norma, in correlazione con quanto stabilito
dall'art. 11 della legge n. 604/66 circa le condizioni soggettive in
presenza delle quali è assicurata ai lavoratori la tutela limitativa
dei licenziamenti, violi gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma,
Cost..
Risultando, cioè prevista per le donne un'età pensionabile
inferiore rispetto a quella stabilita per gli uomini (in sessanta anni
dalla stessa norma sopra citata) e conseguendone, per effetto di quanto
disposto dal citato art. 11 della legge n. 604/66, una minore durata
del regime limitativo del potere di recesso del datore di lavoro nei
confronti delle prime, si verificherebbe, in primo luogo, una
irrazionale disparità di trattamento fra gli uni e le altre,
riconducibile esclusivamente alla diversità del sesso e perciò in
pieno contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
Correlativamente, poi, risulterebbe anche violato l'altro principio
costituzionale (art. 37, primo comma, Cost.) che, attribuendo alla
donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore,
ricomprende in essi anche quello concernente la durata del rapporto di
lavoro.
Aggiunge inoltre la Corte remittente che siffatta disparità di
trattamento conseguente al testé delineato regime legale non può
essere, nel caso di specie, superata né attraverso l'applicazione di
una diversa e più favorevole (per le donne) disciplina contrattuale
(collettiva), nulla essendo previsto al riguardo da quest'ultima, né
attraverso l'applicazione dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n.
903.
Questa norma, in effetti, sopprime la menzionata discriminazione
prevedendo che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per
avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare
a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per
gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali,
previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi
prima della data di perfezionamento del suddetto diritto.
Essa, però, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la
lavoratrice è stata collocata a riposo "per età ed anzianità
previdenziale" con effetto dal 31 ottobre 1975 e quindi anteriormente
all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77.
Si fa, infine, rilevare con l'ordinanza in esame che le ragioni
(sostanzialmente fondate sull'asserita maggiore resistenza fisica
dell'uomo e quindi su di una diversa situazione soggettiva) in base
alle quali questa Corte (con le sentenze n. 123 e n. 137 del 1969) ha
già ritenuto la legittimità della denunciata disparità di
trattamento non sembrano preclusive di un riesame della questione, alla
luce sia di una linea evolutiva dell'ordinamento, nel senso della piena
parificazione dei sessi, che ha trovato la sua più solenne
affermazione nella ripetuta legge n. 903/77, sia di considerazioni
suggerite dallo stesso caso di specie: quand'anche fosse fondatamente
sostenibile la legittimità dei trattamenti differenziati, in
considerazione della sola diversità di resistenze fisiche fra uomo e
donna, dovrebbe nondimeno prendersi atto delle circostanze che talune
mansioni (come quelle di "operatrice ordinaria telefonista", affidate
alla lavoratrice in detto caso), non implicando per loro natura un
impegno tale da far venire in rilievo la menzionata diversità,
sembrano perfino meglio convenire alla donna che non all'uomo, con
pieno ribaltamento della prospettiva tradizionale cui risultano, in
parte qua, ancorate le discriminazioni in danno della prima.
4. - Considerazioni sostanzialmente simili svolge ancora la Corte
di Cassazione, con la seconda delle sopra ricordate ordinanze di
rimessione, nel censurare l'art. 11, comma primo, seconda ipotesi,
della legge n. 604/66, nella parte in cui - con riferimento al periodo
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903/77 - ha consentito
il licenziamento ad nutum della lavoratrice in possesso, al
raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, dei requisiti per
avere diritto alla pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 9, comma
primo, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito con modificazioni
nella legge 6 luglio 1939 n. 1272.
Anche qui si assumono come parametri di riferimento gli artt. 3,
comma primo, e 37, comma primo, Cost. e si osserva che la denunciata
disparità di trattamento non è superabile né attraverso la
disciplina collettiva, né in applicazione dell'art. 4 della legge n.
903/77, entrata in vigore solo successivamente al licenziamento di cui
trattasi.
Si osserva in particolare che:
a) il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia, affievolendo il diritto del lavoratore alla conservazione
del posto, con la possibilità del di lui licenziamento ad nutum
realizza una situazione che, sebbene in sé legittima, integra tuttavia
una sorta di menomazione per chi si senta ancora in grado di lavorare,
per continuare così ad assicurare un più compiuto svolgimento della
sua personalità;
b) ne consegue che, in linea di principio, va considerata come non
legittima qualsiasi disposizione che renda detto evento più gravoso,
consentendo l'anticipazione in relazione ad elementi che l'ordinamento
costituzionale esclude come possibili cause di giustificazione di
trattamenti discriminatori: il che, appunto, è da affermare con
riguardo all'elemento della diversità del sesso, in relazione ai
ricordati parametri;
c) in quest'ordine di idee si collocano quelle pronunzie (viene
ricordata la sentenza della stessa Cassazione 23 dicembre 1981 n. 6771)
con le quali, in caso di insorta controversia sull'applicazione di
clausole della contrattazione collettiva legittimanti il collocamento a
riposo delle lavoratrici al compimento di un'età inferiore rispetto ai
lavoratori, si è sancita la nullità delle clausole stesse per
contrasto con l'imperativo disposto dell'art. 37 Cost., per epoche
anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 903/77;
d) a tutto ciò deve aggiungersi, per valutare pienamente l'entità
dell'intervenuto mutamento del contesto economico-sociale nel quale
furono rese le precedenti pronunzie di rigetto nn. 123 e 137/69 di
questa Corte, la considerazione del crescente rilievo attribuito al
diritto al lavoro, specie dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei
lavoratori, e, più in particolare, dell'accesso sempre più esteso e
qualificato della donna in tutti i diversi settori della vita
lavorativa; dell'introduzione di tecnologie idonee a rendere meno
usurante l'attività di lavoro; della realizzazione di nuove forme di
servizi sociali; del riconoscimento della pari onerosità e del pari
valore delle prestazioni dell'uomo e della donna anche in settori che
sono notoriamente fra i più affaticanti, come quello agricolo (art.
25, comma secondo, legge 11 febbraio 1971 n. 11); ed, in sintesi, di
tutta una nuova sensibilità al problema della parità, sollecitata
anche dallo sviluppo delle scienze antropologiche.
5. - Anche il Pretore di Torino censura, per i medesimi fini, il
combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 604/66 e dell'art. 12
del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.
1272, così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n.
218.
Dopo aver rilevato che nel caso di specie non può trovare
applicazione il citato art. 4 della legge n. 903/77, il quale postula
la condizione dell'attuale pendenza del rapporto di lavoro, carente,
invece, in detto caso nel quale è stato intimato il licenziamento in
base alla normativa denunciata, su cui non ha retroattivamente inciso
la più recente legge del 1977, il giudice a quo pone a fondamento
della doglianza considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle
fin qui esposte.
Nella prospettazione della questione si aggiungono, tuttavia, nuovi
parametri di riferimento perché oltre agli artt. 3 e 37 Cost., in
relazione ai quali si ribadiscono i già esaminati profili di
illegittimità della censurata disparità di trattamento fra uomo e
donna, si invocano anche gli artt. 4 Cost., in quanto il combinato
disposto delle citate norme impedisce alla donna di realizzare nella
stessa misura garantita all'uomo il diritto al lavoro; 35, secondo
comma, Cost., in quanto la più limitata vita lavorativa preclude alla
donna la possibilità di più elevati sviluppi della sua
professionalità; 38, secondo comma, Cost., in quanto il pensionamento
anticipato riduce la consistenza del trattamento previdenziale
riservato alle lavoratrici.
6. - Il Pretore di Roma, infine, censura il combinato disposto
dell'art. 11 della legge n. 604/66, dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile
1939 n. 636 e dell'art. 15 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 in
riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost..
In particolare, per quanto concerne il richiamo all'art. 4 Cost.
osserva (ricordando la sentenza di questa Corte n. 174/71) che il
principio di tutela del diritto al lavoro ivi contenuto impone che, ove
siano previsti casi, tempi e modi dei licenziamenti, la disciplina, per
risultare conforme alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di
un trattamento giuridico eguale per le situazioni eguali e, in
relazione a queste, una diversificazione del trattamento stesso può
ammettersi solo in presenza di giustificate ragioni.
Rileva poi che ragioni siffatte sono state identificate da questa
Corte (sentt. nn. 123 e 137/69 cit.), con riferimento alla questione in
esame, nel fatto che l'attitudine lavorativa, in via di massima, viene
meno prima nella donna che nell'uomo e che il diverso trattamento fatto
alla donna, quanto alla tutela del diritto al lavoro, intende
salvaguardarne la essenziale funzione familiare, limitando nel tempo il
periodo di distrazione dalle cure domestiche.
Entrambe le ragioni sembrano, però, inappaganti al giudice a quo.
La prima perché necessiterebbe quanto meno di seri riscontri
scientifici e comunque perché la stessa sentenza n. 174/71 di questa
Corte ha sancito il principio per cui la semplice maggior probabilità
di condizioni fisio-psichiche non pienamente idonee per lo svolgimento
di prestazioni lavorative non può costituire sufficiente
giustificazione di trattamenti differenziali in punto di cautele e
garanzie circa la conservazione del posto di lavoro. La seconda perché
l'art. 37 Cost., nello stabilire che le condizioni di lavoro della
donna devono consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare, non può implicare contraddizione fra questo principio e
quello di parità posto con la prima parte del primo comma e postula
quindi interventi del legislatore idonei a rendere compatibile detta
funzione con la prosecuzione dell'attività lavorativa e non già
l'assicurazione dell'una mediante la negazione delle garanzie attinenti
all'altra.
7. - Tutte le esposte ordinanze, ritualmente notificate e
comunicate, sono state pubblicate rispettivamente con la G.U. del 25
novembre 1981 n. 325, del 18 gennaio 1984 n. 18, dell'1 ottobre 1980 n.
270 e dell'11 marzo 1981 n. 70.
8. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 551/81 della Corte
di Cassazione si è costituita la SIP depositando una memoria con la
quale sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.
A tal fine osserva che le considerazioni svolte in detta ordinanza
non paiono idonee a superare i motivi in base ai quali analoga
questione è già stata ritenuta infondata da questa Corte con le
sentenze nn. 123 e 137/69.
Ed anche a voler prendere atto dell'avvenuto mutamento del contesto
economico-sociale nel quale tali pronunzie furono rese e del progresso
dell'ordinamento sul tema della parità, sfociato nella legge n.
903/77, non può omettersi di rilevare che rendere oggi pronunzie di
opposto tenore, in riferimento ad un'epoca anteriore all'entrata in
vigore di detta legge, equivarrebbe ad attribuire alla stessa una sorta
di efficacia retroattiva, esclusa invece dal legislatore, come
riconosce lo stesso giudice remittente, anticipando il punto di arrivo
di quel progresso, ragionevolmente, invece, fissato ad una certa data
secondo valutazioni discrezionali riservate al legislatore medesimo.
Circa la ragionevolezza di siffatte valutazioni non può poi
omettersi di considerare che la tutela del diritto al lavoro si afferma
prioritariamente nei confronti di chi sia privo di occupazione, onde
ben si comprende come la circostanza dell'acquisito diritto al
trattamento pensionistico possa, al fine di soddisfare tale prioritaria
esigenza, essere vista come causa di affievolimento di quella tutela
nei confronti di chi possa ormai godere del menzionato trattamento per
far fronte alle proprie necessità di vita.
Né può trascurarsi il rilievo d'ordine generale, per cui la
postergazione dell'età pensionabile che conseguirebbe alla pronunzia
di incostituzionalità sollecitata alla Corte, contrasterebbe
sostanzialmente con l'aspirazione, di gran lunga prevalente nel corpo
sociale, all'anticipazione dell'età suddetta, come strumento di
realizzazione di un più alto grado di "socialità" del trattamento
pensionistico.
Nel giudizio promosso con la successiva ordinanza n. 644/83 della
stessa Corte di Cassazione ha depositato, fuori termine, una memoria di
costituzione la lavoratrice Vino Maria, insistendo per l'accoglimento
dell'eccezione con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a
quelle svolte con la menzionata ordinanza.
Infine, nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 915/80 del
Pretore di Roma si è costituita la lavoratrice D'Alessio Amalia in
Sanipoli, argomentando nel senso della fondatezza della questione
specialmente alla luce del fatto che, anche in sede scientifica,
risulta dimostrata l'erroneità dell'assunto di una presunta minor
resistenza fisica della donna rispetto all'uomo e che il rilievo da
attribuire alla funzione familiare della prima diviene sostanzialmente
trascurabile intorno ad un'età di 55-60 anni, allorché ogni ruolo e
necessità moderna risultano presumibilmente cessati.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione hanno depositato memorie
le lavoratrici D'Alessio Amalia in Sanipoli e Vino Maria
(rispettivamente nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 915/80 del
Pretore di Roma e 644/83 della Corte di Cassazione), insistendo per la
declaratoria di fondatezza della questione sottoposta all'esame di
questa Corte.
La D'Alessio, nel suo atto difensivo trascrive il contenuto della
precedente comparsa di costituzione e quello della stessa ordinanza di
rimessione. Non aggiunge considerazioni o elementi ulteriori, ove si
eccettui la notizia circa una decisione, in subiecta materia, della
Corte di Giustizia CEE, nel senso auspicato dall'interessata.
La Vino ha depositato la sua memoria fuori termine.
Con essa, comunque, si sofferma, in modo particolare, nella
dimostrazione dei profili di contrasto con l'art. 37 Cost., a suo
avviso ravvisabili nella normativa censurata dal Pretore di Roma.
Precisa, al riguardo, che quand'anche una diversità fra uomo e donna
fosse giustificabile sotto il profilo della determinazione del limite
di età del pensionamento, una siffatta scelta del legislatore non
potrebbe legittimamente ripercuotersi sul regime del rapporto di
lavoro, rispetto al quale, stante la specifica e puntuale incidenza del
principio di parità posto con il citato precetto costituzionale, deve,
invece, affermarsi la necessità che la differenza di sesso non
implichi disparità di "condizioni di lavoro". Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e, quindi, decisi con
un'unica sentenza in quanto prospettano questioni sostanzialmente
identiche.
2. - I Pretori di Torino (R.O. n. 509/80) e di Roma (R. O. n.
915/80), la Corte di Cassazione (R.O. nn. 551/81 e 644/83) dubitano
della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio
1966 n. 604 sui licenziamenti individuali il quale, in relazione agli
artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6
luglio 1939 n. 1272 (R.O. n. 644/83), modificato dall'art. 2 legge 4
aprile 1952 n. 218 (R.O. n. 509/80); all'art. 15 D.L.C.P.S. 16 luglio
1947 n.708 (R.O. n.915/80); all'art. 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450
(R.O. n.551/81), (tutti concernenti l'età per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, nelle aziende con più di trentacinque
dipendenti, come quelle di cui trattasi), vieta il licenziamento delle
lavoratrici ed assicura, quindi, ad esse la stabilità nel posto di
lavoro fino al cinquantacinquesimo anno di età, in cui le stesse
conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, anziché al
sessantesimo anno di età come per i lavoratori.
3. - Tutti i giudici remittenti indicano come norme di riferimento
gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma Cost., mentre i Pretori di
Torino e Roma anche l'art. 4 Cost., ed il Pretore di Torino, inoltre,
4. - Essi, in punto di rilevanza, osservano che l'eliminazione
delle norme denunciate farebbe venir meno il licenziamento intimato
alle parti attrici dei giudizi de quibus solo per il raggiungimento del
cinquantacinquesimo anno di età e, quindi, con il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia.
In punto di non manifesta infondatezza osservano:
a) che sussiste una irrazionale disparità di trattamento fra
uomini e donne, riconducibile soltanto alla diversità di sesso; che
essa non è superabile né per effetto della contrattazione collettiva,
che nella specie non esiste, né per l'art. 4 della legge n. 903 del
1977 che ha eliminato la discriminazione tra uomo e donna prevedendo,
per le lavoratrici, al conseguimento del cinquantacinquesimo anno di
età, l'opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantesimo
anno, termine fissato per i lavoratori, perché la legge, come
agevolmente si desume dalla sua interpretazione anche letterale, non ha
efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile ai licenziamenti di
cui trattasi, tutti intimati in epoca anteriore alla sua entrata in
vigore;
b) che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ha effetti
negativi sul diritto della donna lavoratrice di realizzarsi
compiutamente nell'esplicazione dell'attività lavorativa al pari
dell'uomo; ed in ispecie sul diritto della stessa di realizzare
pienamente lo svolgimento della sua personalità nonché sulla sua
dignità di persona ancora in grado di lavorare; che i suddetti
principi hanno ispirato la giurisprudenza della Corte di Cassazione
che, proprio in applicazione dell'art. 37 Cost., ha dichiarato la
nullità della clausola dei contratti di lavoro che stabilivano la
cessazione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in età inferiore a
quella prevista per i lavoratori (55 anno anziché 60);
c) che il principio della tutela del diritto al lavoro, sancito
dall'art. 4 Cost., impone la previsione dei casi, dei tempi e dei modi
del licenziamento;
d) che la limitazione della vita lavorativa, oltre a precludere
alla donna la possibilità di raggiungere i più elevati sviluppi della
sua professionalità, riduce, in violazione dell'art. 38 Cost., la
consistenza del trattamento previdenziale al quale la lavoratrice ha
diritto.
5. - La questione è fondata.
Questa Corte premette che essa, siccome rilevante, va esaminata nel
merito. I giudici remittenti, interpretando l'art. 4 della legge n. 903
del 1977 sulla parità uomo-donna nel rapporto di lavoro, che, secondo
loro, potrebbe avere eliminato, in sostanza, la discriminazione tra
lavoratrici e lavoratori in punto di età per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, con i noti riflessi sulla stabilità del posto
di lavoro (divieto del licenziamento ex art. 11 legge n. 604/66),
consentendo alle prime, sia pure a seguito di loro opzione, di
continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo
anno, età stabilita anche per l'uomo agli stessi effetti, hanno
escluso l'efficacia retroattiva della legge e, quindi, ne hanno
ritenuto l'inapplicabilità alle fattispecie accadute prima della sua
entrata in vigore, rimettendo la questione alla Corte che ne aveva
sollecitato il riesame in punto di rilevanza (sent. n. 103/79 e ordd.
nn. 104, 105, 106, 107, 108/79), alla stregua della nuova legge.
Questa Corte ribadisce quanto affermato con la sent. n. 123/69 e
cioè che il testuale disposto dell'art. 37 Cost. attribuisce alla
donna lavoratrice non solo gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
la stessa retribuzione che spetta all'uomo ma anche il diritto a che le
siano assicurate condizioni di lavoro tali che le consentono
l'adempimento della "essenziale" sua funzione familiare ed un'adeguata
protezione, affinché possa svolgere, se del caso, in concorrenza
dell'attività di lavoro, anche il compito di madre.
La norma costituisce un'applicazione, nel settore del lavoro, del
disposto più generale dell'art. 3 che assicura a tutti i cittadini la
pari dignità sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge senza
distinzione, tra l'altro, per quello che interessa la fattispecie, di
sesso; attribuisce ai cittadini il diritto al pieno sviluppo della
propria personalità; e garantisce l'effettiva partecipazione dei
lavoratori, senza distinzione di sesso, all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Ai fini dell'interpretazione delle suddette norme, acquistano
rilevanza anche l'art. 4 Cost. che sancisce, per tutti i cittadini, il
diritto al lavoro con la garanzia della sua effettività; l'art. 35
Cost. che assicura la tutela del lavoro, la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori (uomini e donne) e l'art. 38 Cost. che
statuisce, in ispecie per i lavoratori, il diritto ai trattamenti
assistenziali e previdenziali.
Con i citati precetti costituzionali (artt. 37 e 3 Cost.) si è
inteso riscattare la donna dal residuo stato di inferiorità sociale e
giuridica che aveva rispetto all'uomo, facendole acquistare il diritto,
costituzionalmente garantito, alla parità giuridica con l'uomo ed, in
ispecie per la lavoratrice, alla parità giuridica con il lavoratore.
Questo diritto ha un contenuto ampio e complesso; ha per oggetto
tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e le sue varie fasi (accesso;
attuazione; cessazione), sicché quanto spetta all'uomo, in via
generale, deve essere concesso anche alla donna proprio in conseguenza
e per effetto della riconosciuta parità.
Ciò avviene in situazioni obiettive eguali, tanto che la stessa
norma costituzionale (art. 37) stabilisce specificamente che alla
lavoratrice spetta la stessa retribuzione del lavoratore a parità di
lavoro, mentre ora si ritiene normalmente che non sussistano
limitazioni e discriminazioni in punto di attribuzioni di mansioni.
Ma siccome in concorrenza con l'attività di lavoro la donna può
svolgere anche funzioni familiari ed in ispecie funzione di madre, lo
stesso costituente ha disposto che il legislatore deve riconoscerle
condizioni di lavoro tali che la pongono in grado di adempiere anche le
dette funzioni, insieme con l'attività di lavoro.
Nella legislazione regolatrice del rapporto di lavoro non mancano
norme di protezione della donna lavoratrice-madre e che stabiliscono
particolari condizioni di lavoro (per es. in ordine al tipo di lavoro,
all'orario di lavoro, alle sospensioni del rapporto in periodi di
gravidanza, di puerperio ecc.).
Analoghe norme di protezione sono state emanate per la tutela della
prole, ed ora anche a favore del coniuge lavoratore, per la parità di
diritti e di doveri derivanti dal coniugio.
Trattasi di regole relative alle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa mentre, per quanto riguarda gli elementi
essenziali del rapporto, quale, per esempio, per quello che interessa,
la sua durata, in epoca ormai remota sono state emanate norme
limitative specie in considerazione della diversa attitudine della
donna rispetto all'uomo.
Il termine "attitudine" è comprensivo, tra l'altro, in particolare
(sent. n. 123/69) della capacità al lavoro e della resistenza fisica.
E la valutazione di siffatto elemento secondo norme all'epoca vigenti,
cioè nel 1939, nel 1947, nel 1952, anni di emanazione delle normative
impugnate, è stata ritenuta da questa Corte (sentt. nn. 123 e 137/69)
conforme ai precetti costituzionali allora invocati.
Non può, però, ritenersi che l'attitudine nel campo del lavoro
abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la
riguardano debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse.
Invece, essa ha un valore dinamico e muta nel tempo, specie con
l'evolversi delle condizioni socio-economiche e con l'avvento di nuove
tecnologie.
Nella nostra società sono avvenuti profondi mutamenti a seguito e
per effetto di radicali riforme.
Anzitutto il diritto del lavoro ed il diritto al lavoro hanno
assunto nuova e maggiore rilevanza proprio in conformità dei precetti
costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 35 Cost..
A tanto ha contribuito decisamente l'emanazione dello Statuto dei
lavoratori (legge n. 300 del 1970) con il ruolo assunto dal sindacato
nelle fabbriche, con l'affidamento di più specifici compiti alla
contrattazione collettiva ed alla contrattazione aziendale, con
funzione integratrice della legge a protezione del lavoratore, in
ispecie per l'ambiente del lavoro, cioè del luogo in cui esso si
svolge perché egli potesse conseguire una maggiore sicurezza (per es.
la previsione di accorgimenti per l'eliminazione della nocività del
lavoro; di disagi vari; mense e locali di svolgimento anche
dell'attività sindacale, ecc.).
Inoltre, la legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre
1971 n. 1204) ha portato, tra l'altro, il potenziamento dei servizi
sociali (per es. asili nido e locali all'interno della fabbrica per la
cura dei bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma
della scuola hanno potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo
più spiccatamente sociale (legge 18 marzo 1968 n. 444; d.P.R. 31
maggio 1974 n. 420; legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si è
sviluppata ed in concreto attuata con vari provvedimenti legislativi,
la nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più
rispondenti ai nuovi bisogni della diversa vita familiare ed alle
esigenze di un nuovo rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero.
La legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975
n. 151) ha, tra l'altro, sancito la parità tra coniugi.
Si sono disposte modifiche ai trattamenti previdenziali,
pensionistici ed infortunistici per un'attuazione più vigorosa del
principio costituzionale della sicurezza sociale.
Si è attuata una più penetrante e diffusa tutela della salute in
adempimento del precetto costituzionale (art. 32 Cost.) mediante
l'apprestamento di nuove strutture sanitarie anche in fabbrica, con un
più spiccato ruolo del medico del lavoro, con più frequenti controlli
medico-sanitari e l'intensificazione dell'assistenza anche in fabbrica
con un ruolo specifico della medicina preventiva, mentre, in via
generale, l'introduzione e l'utilizzo di nuovi farmaci e la diffusione
di più intense cure mediche, previ controlli a mezzo di
apparecchiature anche sofisticate, hanno realizzato una elevazione
della durata della vita, un'elevazione dell'età media ed una minore
mortalità; hanno allontanato nel tempo l'invecchiamento ed hanno
determinato per il lavoratore una maggiore resistenza fisica al lavoro.
Ma soprattutto l'avvento di nuove tecnologie, la maggiore
diffusione ed utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in
sostituzione del fattore umano in tutti i settori della produzione
(industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali
cambiamenti dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.
A parte la richiesta di una maggiore professionalità, di diverse
modalità del collocamento del lavoratore e di una rinnovata struttura
del rapporto di lavoro, specie in ordine all'orario di lavoro ed al
tipo di prestazione per una maggiore sicurezza fisica e sociale, quello
che più rileva è che il lavoro, in via generale, è divenuto meno
usurante oltre che più sicuro.
E di pari passo si è verificata un'evoluzione della giurisprudenza
del lavoro in accentuazione dei principi di garantismo e di parità
specie tra coniugi, della vedova rispetto al vedovo in materia
pensionistica ed, in genere, per i trattamenti previdenziali (per es.
assegni familiari, pensioni e trattamenti analoghi ecc.).
Va poi ricordato che anche l'ordinamento comunitario è venuto
evolvendosi nel senso di una sempre più incisiva applicazione del
principio di parità fra uomo e donna, in particolare con l'emanazione
delle direttive consiliari 75/117 (in G.U.C.E. del 19 febbraio 1975)
76/207 (in G.U.C.E. del 14 febbraio 1976), interpretata, quest'ultima,
come idonea ad impedire la possibilità di licenziamento della donna,
per la sola ragione del compimento dell'età pensionabile,
eventualmente fissata con riferimento ad un limite meno elevato di
quello stabilito per l'uomo.
Questa evoluzione, per quanto riguarda la donna lavoratrice, ha
inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la
riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa.
La stessa funzione familiare della donna lavoratrice e la stessa
funzione di madre hanno ricevuto diversa possibilità di attuazione
rendendo maggiormente possibile la compatibilità del loro esercizio e
della loro attuazione con l'attività di lavoro, sicché è stata più
agevole la distrazione dalle cure familiari e più lungo è diventato
il tempo da dedicare al lavoro.
Tanto è vero che anche legislativamente si è potuto sancire la
parità uomo-donna nel rapporto di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n.
903).
Ma la gradualità dell'evoluzione della situazione, verificatasi
specie nel periodo successivo alla precedente sentenza (n. 123 del
1969) e più prossimo alla nuova disciplina legislativa, fa ritenere
che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano
giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto
all'uomo. In particolare rispetto all'età del conseguimento della
pensione di vecchiaia e, quindi, rispetto alla disciplina del
licenziamento fondata su detto evento.
E tanto in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., mentre va
dichiarato assorbito il profilo concernente l'art. 38, secondo comma,
Cost. e non pertinente il richiamo all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile
1939 n. 636, individuandosi la norma di riferimento, in tema di età
per il conseguimento del diritto a pensione, nell'art. 9 dello stesso
r.d.l. n. 636/39.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (R.O. nn. 509 e 915/80, 551/81 e 644/83),
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15
luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,
conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16
legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il
conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento
della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del
cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo
anno come per l'uomo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte