Sentenza n. 138/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 cod. proc.
pen. (motivi di ricusazione) promosso con ordinanza emessa il 9 giugno
1976 dal Pretore di La Spezia, nel procedimento penale a carico di
Dovicchi Sebastiano, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 12
gennaio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un dibattimento penale, e subito dopo le
formalita'di apertura, il Pretore di La Spezia, dato atto che il giorno
precedente l'imputato aveva presentato nella Cancelleria della Pretura
dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'art. 64 nn. 2 e 3 cod. proc.
pen., sollevava, con ord. 9 giugno 1976, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 64 cod. proc. pen. in relazione all'art. 107
terzo comma Cost.
Precisava il Pretore nell'ordinanza di avere rilevato, in sede di
"individuazione", e non di valutazione, dei motivi addotti dal
ricusante, che questi trovano il loro fondamento non nella sua
attività di giudice, bensì in attività di mera natura accusatoria,
in quanto da lui poste in essere quale organo cui spetta il
promuovimento dell'azione penale, nell'ambito ovviamente dei reati di
propria competenza.
Dopodiché, affermata l'assoluta identità di natura tra la
funzione istruttoria pretorea e quella del pubblico ministero in ordine
ai reati di sua competenza, ricorda il Pretore che, a norma dell'art.
73 cod. proc. pen., il rappresentante del p.m. non può essere
ricusato per alcun motivo. Dal che deriva - secondo il giudice a quo -
che a sostanziale identità di funzioni debba corrispondere identità
di trattamento in ordine alla possibilità di ricusazione.
Pertanto, non apparirebbe manifestamente infondata l'impugnazione
dell'art. 64 cod. proc. pen. in relazione all'art. 107, terzo comma,
Cost., quando la ricusazione si riferisca ad attività svolte dal
Pretore ai sensi degli artt. 74 e 398 cod. proc. pen.: e ciò in
quanto il parametro costituzionale fonda appunto sulla diversità della
funzione la distinzione fra magistrati.
Alla base della fondatezza starebbero le seguenti considerazioni:
1) che altrimenti il giudice verrebbe ad essere privato della facoltà
di valutare l'opportunità di astenersi; 2) che sarebbe direttamente
meritevole di tutela l'interesse del singolo giudice a non vedersi
sottratti, senza giustificato motivo, procedimenti di cui sia stato
investito; 3) che una diversa soluzione incrementerebbe ricusazioni
reiterate e pretestuose, volte a ritardare la definizione di processi
soggetti a termini di prescrizione brevi.
Quanto alla rilevanza, ritiene il Pretore che la soluzione della
questione di legittimità costituzionale si ponga come preliminare
rispetto agli stessi adempimenti di cui agli artt. 66 e s. cod. proc.
pen.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la sollevata
questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
In punto rilevanza, osserva infatti l'Avvocatura che il Pretore non
è legittimato a proporre la questione dato che la competenza a
decidere, anche sull'ammissibilità della dichiarazione di ricusazione,
spetta al Tribunale. Né può essere ritenuta preliminare la
risoluzione della questione rispetto a un mero adempimento dovuto, da
parte del cancelliere, qual è la trasmissione della dichiarazione di
ricusazione al Tribunale competente.
Quanto poi alla fondatezza, rileva l'Avvocatura che diverse
sarebbero le funzioni pretoree rispetto a quelle esplicate dal p.m.,
per cui non sussisterebbe la lamentata differenza di trattamento: ed in
realtà - si precisa - gli schemi dell'attuale orientamento dottrinario
qualificano come "giurisdizionale" anche l'attività istruttoria del
Pretore. D'altra parte, se il Pretore ritiene, invece, la identità di
quelle funzioni con quelle del p.m., non essendovi norma che preveda la
ricusazione in ordine alle dette funzioni, nulla impediva al Pretore -
secondo l'Avvocatura - di non darsi carico della ricusazione,
conseguentemente omettendo di sollevare la questione.
Dev'essere, infine, aggiunto, a precisazione della situazione di
fatto, che agli atti non esiste copia della dichiarazione di
ricusazione, né i motivi addotti risultano aliunde, se non dal
laconico riferimento dell'ordinanza, di cui s'è detto. In proposito,
però, dev'essere rilevato che mentre il Pretore allude soltanto a
motivi che trovano il loro esclusivo fondamento nelle attività
accusatorie, egli stesso, però, informa che la ricusazione investe i
nn. 2 e 3 dell'art. 64 cod. proc. pen.; e - com'è noto - il n. 2
concerne comportamenti tenuti dal magistrato "fuori dall'esercizio
delle funzioni giudiziarie", e il n. 3 contempla addirittura
l'inimicizia grave fra il magistrato procedente, o alcuno dei suoi
prossimi congiunti, e talune delle parti private del processo.
Situazione quest'ultima che non può evidentemente riferirsi soltanto
all'attività istruttoria. Considerato in diritto :
Va innanzitutto esaminata l'ammissibilità della questione
sollevata.
Già dal testo dell'ordinanza affiorano le prime perplessità, in
quanto non è dato assolutamente d'intendere se i motivi di ricusazione
si riferiscano effettivamente all'attività accusatoria, come assume il
Pretore. Ricorda, infatti, l'ordinanza, che l'istanza risulta, invece,
fondata sui nn. 2 e 3 dell'art. 64 cod. proc. pen.; e le cause di
ricusazione ivi previste si riferiscono a situazioni che coinvolgono
non soltanto l'attività istruttoria, ma anche la fase del
dibattimento.
Se il Pretore ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento "fuori dell'esercizio delle funzioni
giudiziarie", (n. 2), quand'anche storicamente ciò fosse avvenuto
durante il periodo istruttorio, il motivo rimane fermo e coinvolge il
Pretore anche quando si accinga a celebrare il dibattimento. Del tutto
indipendente, poi, dagli stati del processo è la circostanza di cui al
n. 3, che contempla la grave inimicizia del Pretore, o di taluno dei
suoi prossimi congiunti, coll'imputato o colle altre parti private.
Ne deriva che una siffatta situazione d'incertezza e di
contraddittorietà sui motivi della ricusazione renderebbe comunque
impossibile valutare la fondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale, determinandone l'inammissibilità.
Del resto, quand'anche fondati dovessero ritenersi i rilievi del
Pretore in ordine all'irricusabilità del detto magistrato nella fase
che precede il dibattimento per l'asserita assimilazione dell'inerente
attività a quella del pubblico ministero (ma non dunque ove esplicasse
le funzioni del giudice istruttore), non si capisce perché - né lo
spiega l'ordinanza - venga impugnata la disposizione di cui all'art. 64
cod. proc. pen., che contempla esclusivamente i motivi di ricusazione e
non i limiti dell'istituto della ricusazione.
Senonché, poi, ben altre e più penetranti ragioni convincono
comunque dell'inammissibilità della sollevata questione. Secondo il
Pretore, la soluzione della questione di legittimità si porrebbe come
preliminare rispetto agli adempimenti di cui agli artt. 66 e seg. cod.
proc. pen. Senonché, nel detto articolo non si leggono adempimenti che
concernano attività giurisdizionale del Pretore nell'ambito della
procedura di ricusazione. L'art. 66 citato prevede soltanto che la
dichiarazione di ricusazione sia presentata, assieme ai documenti che
vi si riferiscono, al cancelliere del Giudice che istruisce o che
procede al dibattimento o che deve deliberare in Camera di Consiglio.
Il magistrato ricusato, pertanto, non è destinatario della
presentazione stessa, e tantomeno dell'atto di ricusazione sul quale,
ai sensi dell'art. 68 cod. proc. pen., sono competenti a giudicare
Organi diversi.
Quegli adempimenti, pertanto, si sostanziano nell'atto dovuto della
mera trasmissione del fascicolo concernente la ricusazione al giudice
competente, ad iniziativa ed opera del Cancelliere: e non può esservi,
quindi, rispetto ad essi, veruna pregiudizialità. Questo assunto
trova conferma proprio nel sistema delineato dal codice di rito che non
ammette sospensione del processo principale in corso per il solo fatto
della presentazione dell'atto di ricusazione.
Secondo il disposto di cui all'art. 69 cod. proc. pen., infatti,
dopo che il giudice competente a giudicare sulla ricusazione ne abbia
riconosciuto l'ammissibilità, e ordinato che ne sia avvertito il
giudice ricusato, questi - dopo tale notizia - può compiere soltanto
atti urgenti d'istruzione. Il che significa che, salvo tali atti, solo
da quel momento il processo principale resta di fatto sospeso, fino a
quando l'incidente di ricusazione non sia stato comunque risolto.
Infatti, se la ricusazione venisse accolta, il giudice che l'ha decisa,
designerebbe altro magistrato a surrogare il ricusato (art. 70, terzo
comma cod. proc. pen.).
Ammettendo il giudice a quo a sollevare questioni di legittimità
costituzionale in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda,
gli si consentirebbe d'infrangere virtualmente un siffatto sistema, in
quanto si farebbe dipendere dalla sua discrezione la sospensione del
processo principale, che il legislatore ha invece riservato di fatto
all'intervento del giudice competente dopo la valutazione
dell'ammissibilità dell'atto di ricusazione.
Tutto ciò, d'altra parte, è conseguenza dell'autonomia del
giudizio incidentale di ricusazione rispetto a quello del processo
principale. Infatti, se il giudice della ricusazione, favorevolmente
valutata l'ammissibilità, ritenesse di sollevare a quel punto la
questione di legittimità costituzionale, sarebbe l'incidente di
ricusazione a rimanere sospeso. I1 processo principale, invece,
resterebbe sospeso di fatto e soltanto indirettamente, salvo gli atti
indifferibili, sempre a causa della notizia del positivo giudizio di
ammissibilità della ricusazione pronunziata dal giudice competente.
Anche in tal caso, quindi, la conseguente indiretta sospensione
del processo principale resterebbe comunque affidata al provvedimento
del giudice della ricusazione e alla notizia che questi ne fa dare al
giudice ricusato.
Del resto, anche a tener conto di quella parte non pacifica della
giurisprudenza ordinaria secondo cui al giudice ricusato competerebbe
la delibazione delle palmari cause di inammissibilità ictu oculi, non
può disconoscersi che una questione di legittimità che coinvolge
ardue e contrastate problematiche sulla complessa natura dell'attività
pretorea non può in alcun modo essere paragonata a quelle situazioni
d'intuitiva evidenza.
Altro è, infatti, dichiarare l'inammissibilità di un'istanza di
ricusazione sicuramente presentata fuori termine, o da chi
manifestamente non è egittimato, per proseguire nel giudizio
principale, altro è invece, sospenderlo per investire la Corte
Costituzionale a seguito di un giudizio di non manifesta infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 64 cod. proc. pen. sollevata dal Pretore di La Spezia, con
ordinanza 9 giugno 1976, in riferimento all'art. 107, terzo comma,
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte