Sentenza n. 139/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 23Costituzione
- art. 31Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la
costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali
costruiti o gestiti con interventi della provincia) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal Pretore di Riva del Garda
nel procedimento civile vertente tra Benuzzi Bruno ed altri e il Comune
di Arco, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1980 dal Pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Facci Giancarlo ed altri e il Comune
di Trento, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 1980;
3) ordinanza emessa il 13 maggio 1982 dal Pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra Lombardo Giuseppe ed altri e il Comune
di Trento, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 1982.
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni per la Provincia autonoma di
Trento.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione ad
ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Arco nei confronti di
persone che non avevano corrisposto le rette di frequenza degli asili
nido da parte dei loro figli nella misura annualmente stabilita dal
Consiglio comunale ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale di
Trento 13 marzo 1978, n. 13, recante "criteri generali per la
costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali
costruiti o gestiti con interventi della provincia", il Pretore di Riva
del Garda, con ordinanza in data 8 febbraio 1980, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della disposizione citata in
riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione.
Premesso che l'art. 8 della l. prov. Trento n. 13 del 1978 prevede
che l'ammontare delle diverse rette di frequenza venga stabilito ogni
anno da parte del Consiglio comunale sulla base di un importo minimo
prestabilito annualmente dalla Giunta provinciale, che lo gradua in
relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale
da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore
rispettivamente al 25 ed al 30 per cento degli oneri di funzionamento
degli asili nido, il giudice a quo prospetta anzitutto l'alternativo
contrasto della norma in questione con l'art. 23 o con l'art. 53 della
Costituzione a seconda che la determinazione progressiva dell'ammontare
delle rette in relazione alle condizioni economiche delle famiglie
venga assimilata ad una vera e propria tassa ovvero venga considerata
come un così detto "prezzo pubblico". Nel primo caso, invero, la
violazione della riserva (relativa) di legge di cui all'art. 23 Cost.
discenderebbe dall'omessa indicazione di sufficienti criteri e linee
generali da osservarsi dalla Giunta provinciale nella determinazione
dell'ammontare delle rette in base a criteri di progressività, poi
attuata con deliberazioni comunali; nel secondo, non potrebbe
"ritenersi costituzionalmente corretta una norma che inserisca il
meccanismo della progressività, propria dei tributi, nella
determinazione dei prezzi dei pubblici servizi, dal momento che tale
prerogativa la Costituzione (art. 53) riserva allo Stato soltanto
quando esso effettui dei prelievi tributari di ricchezza dai consociati
iure imperii e non anche quando l'ente pubblico agisca iure gestionis".
Il giudice a quo dubita inoltre della legittimità costituzionale
della stessa norma in riferimento ai parametri di cui agli artt. 4 e 35
Cost. ritenendo che la forte progressività delle rette potrebbe di
fatto costituire una notevole remora a mantenere il posto di lavoro da
parte della donna che, considerate le ulteriori spese necessarie per la
produzione del reddito, vedrebbe ridotto il suo margine retributivo al
di là dei limiti che lo stesso art. 36 Cost. intende garantire; e
ciò benché l'art. 1 della l. 6 dicembre 1971, n. 1044 espressamente
affermi che "gli asili nido hanno lo scopo di provvedere alla
temporanea custodia dei bambini per assicurare un'adeguata assistenza
alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro
nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale". Per le stesse
ragioni il dubbio di incostituzionalità viene prospettato anche in
riferimento all'art. 31 Cost..
Da ultimo, la possibile violazione dell'art. 3 Cost. discenderebbe
- ad avviso del Pretore di Riva del Garda - dalla discriminazione in
danno delle famiglie che si trovassero nella obiettiva necessità di
avvalersi del servizio stesso rispetto a quelle che, pur in ipotesi in
identiche condizioni economiche, potessero invece farne a meno.
2. - L'intera legge provinciale n. 13 del 1978 viene denunciata dal
Pretore di Trento in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige" con due identiche ordinanze emesse il 10 luglio 1980 e il 13
maggio 1982 nel corso di altrettanti procedimenti di opposizione
avverso ingiunzioni di pagamento delle rette di frequenza di asili nido
emesse dal Comune di Trento.
La materia degli asili nido non rientrerebbe, secondo il giudice a
quo, in nessuna di quelle per le quali gli artt. 8 e 9 dello Statuto
speciale per il T.A.A. prevedono la competenza legislativa delle
province autonome di Trento e Bolzano. Non, in particolare, in quella
della "scuola materna" di cui all'art. 8, n. 26, né, tantomeno, in
quella della "istruzione elementare e secondaria" di cui all'art. 9, n.
2, del d.P.R. n. 670 del 1972.
Alla possibilità di sussumere in via ermeneutica gli asili nido
nella nozione di scuola materna osterebbe la diversità di
caratteristiche e di disciplina dei due istituti. Mentre, invero,
l'asilo nido è soprattutto diretto alla assistenza dell'infanzia,
essendo volto ad accogliere dal mattino alla sera i figli, di età
inferiore ai tre anni, di donne che lavorano fuori casa e che non sono
quindi in grado di assicurare le cure necessarie per un equilibrato
allevamento del bambino, la scuola materna è invece sostanzialmente
inserita nell'ordinamento scolastico. Il r.d. 20 dicembre 1923, n.
3106 e il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, recante il testo unico delle
leggi sull'istruzione elementare, trasformarono infatti gli asili
d'infanzia in scuole di grado preparatorio definite "scuole materne"
ponendole, per ciò che riguarda l'ordinamento didattico (fissazione
dei programmi ed abilitazione delle insegnanti), alle dipendenze del
Ministero della pubblica istruzione.
Ulteriore indizio della diversità tra i due istituti viene poi
ravvisata nella circostanza che la materia degli asili nido - e non
anche delle scuole materne - "venne affidata dallo Stato alle Regioni
con la l. 6 dicembre 1971, n. 1044 (artt. 6 e 7), come alla Regione
passarono gli asili nido gestiti dall'O.N.M.I. con l. 23 dicembre 1976,
n. 698".
La competenza legislativa in materia spetterebbe dunque alla
Regione e non alla Provincia.
3. - La Provincia di Trento, intervenuta nel giudizio promosso dal
Pretore di Riva del Garda, ha chiesto che la sollevata questione venga
dichiarata infondata.
Premesso che la Giunta provinciale, con delibera n. 328 del 14
aprile 1978, aveva previsto le singole ripartizioni stabilendo anche un
tetto massimo coincidente col costo del servizio, applicato poi dal
Comune solo a quelle famiglie per le quali non sembrava giustificabile
che, date le buone condizioni economiche nelle quali versavano, il
costo relativo venisse sopportato in qualche misura dalla
collettività, in atto d'intervento si pone in rilievo che il criterio
della determinazione della retta in rapporto alle condizioni economiche
delle famiglie è stato fatto proprio da tutte le leggi regionali
successive alle leggi statali n. 1044 del 1971 e 891 del 1977. Si nega
poi recisamente, in relazione alla prospettata violazione dell'art. 23
Cost. per l'ipotesi che il pagamento della retta venga assimilato ad
una tassa, che la legge abbia omesso di indicare chiaramente i criteri
d'imposizione, che sono invece specificatamente individuati nel
massimo, nel minimo e nel principio della progressione in relazione
alle condizioni economiche degli utenti.
In riferimento all'ipotesi che il costo della retta venisse
riguardato come "prezzo pubblico", si afferma poi che, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore di Riva del Garda, il criterio della
progressività deve considerarsi un principio ispiratore di carattere
generale anche per ipotesi non ricollegabili ad un prelievo tributario,
ma alla prestazione di un pubblico servizio richiesto dal cittadino,
che, comunque, nella specie, non è mai chiamato a corrispondere più
di quanto esso effettivamente costi.
Quanto all'addotta violazione degli artt. 4, 35 e 31 Cost., si
rileva anzitutto come sia incomprensibile l'esclusività del
riferimento operato alla situazione della donna pur dopo l'entrata in
vigore della l. n. 903 del 1977, "che ha parificato in ogni suo aspetto
il lavoro della donna a quello degli uomini anche per ciò che riguarda
le aspettative facoltative dopo il parto"; e, in secondo luogo, che
l'obbligo dello Stato - addotto in ordinanza - di porre in essere
"situazioni economico-sociali per la famiglia tali da garantire ad ogni
suo componente il mantenimento del posto di lavoro" non può certo
tradursi in via di fatto nella predisposizione di una pluralità di
servizi sociali che, per la stessa indeterminatezza e complessità del
soggetto tutelato (la famiglia), "si tradurrebbe in uno sforzo senza
fine, privo di qualsiasi collegamento con la realtà"; la tutela della
famiglia è invece rimessa alla valutazione discrezionale del
legislatore, che appare censurabile solo allorquando comporti - il che
nella specie va senz'altro escluso - la diretta violazione di un
precetto costituzionale.
Si nega, infine, ogni contrasto della norma denunciata con l'art. 3
Cost., attesa la diversità e non l'identità delle situazioni
presupposte in ordinanza di rimessione, onde l'eventuale
discriminazione discenderebbe dalla situazione di fatto in cui ciascuno
vive e non certo dalla scelta del legislatore.
4. - La stessa Provincia di Trento, intervenuta anche nel giudizio
promosso dal Pretore di quella città con ordinanza del 10 luglio 1980
- dove si dubita della competenza della Provincia a legiferare in
materia di asili nido - ha instato per la declaratoria di manifesta
infondatezza della questione imputando al giudice a quo una lettura
riduttivamente letterale degli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972,
l'omessa considerazione della effettiva portata della l. n. 1044 del
1971, l'insufficienza di un'analisi volta a cogliere la reale
collocazione della materia degli "asili nido" nel più generale ambito
del riparto delle materie fra Stato, Regioni e Province autonome. In
atto di intervento si pone in rilievo, in particolare, come la l. n.
1044 del 1971 sostanzialmente costituisca una legge di finanziamento e
riorganizzazione degli interventi in una parte del settore dei servizi
sociali, nell'ambito dell'organizzazione locale, secondo un disegno di
valorizzazione di tutti gli aspetti dell'assistenza pubblica. Nei
quali vanno sicuramente annoverati anche gli asili nido, costituenti un
istituto che, in difetto di uno sviluppo autonomo, è stato a lungo
confusamente collocato parte nell'ambito dell'istruzione (a livello di
scuola materna) e parte nell'ambito dell'assistenza pubblica. Ma, una
volta chiaramente definito il confine dell'"istruzione" con
l'inclusione in quell'ambito della scuola materna e con l'esclusione
degli asili nido, a questi altra collocazione non poteva evidentemente
assegnarsi che quella propria dell'assistenza pubblica.
D'altro canto - si osserva ancora - non può certo attribuirsi,
all'omessa, esplicita menzione degli asili nido nello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige il significato di un'ipotetica volontà
volta ad assegnare tale materia alla Regione sulla scorta della
disciplina dettata da una legge statale precedente (la l. n. 1044 del
1971), che verosimilmente aveva riguardo solo alle regioni a statuto
ordinario. Se ciò si fosse inteso fare, non si sarebbe mancato di
inserire tale materia nell'elenco di quelle che gli artt. 4 e 5 del
d.P.R. n. 670 del 1972 affidano alla Regione. Onde il silenzio dello
Statuto speciale sul punto altro non può significare che la materia in
questione rientra in quella della "assistenza pubblica", contemplata al
n. 8 dell'art. 25 del d.P.R. citato.
All'udienza pubblica del 5 marzo 1985 la difesa della Provincia di
Trento ha chiesto che fosse dichiarata la intervenuta cessazione della
materia del contendere in ordine al giudizio promosso dal Pretore di
Riva del Garda, data la sopravvenuta abrogazione della norma
denunciata, ribadendo e precisando per il resto le conclusioni già
prese. Considerato in diritto :
1. - Poiché nelle tre ordinanze in epigrafe risulta denunciato il
medesimo testo legislativo, e nella sua interezza, ed in un solo suo
articolo, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
pronuncia.
2. - Nell'intento di favorire lo sviluppo degli asilo-nido, la
Provincia di Trento ha emanato la legge 13 marzo 1978, n. 13, avente
per oggetto appunto "Criteri generali per la costruzione, la gestione
ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con
interventi della provincia". Detta legge provinciale, palesemente
volta ad attuare la legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano
quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato") - il cui art. 6, infatti, statuisce che "la regione, con
proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione,
la gestione e il controllo degli asili-nido..." - dispone all'art. 8,
terzo ed ultimo comma, per un verso (prima proposizione) che "la giunta
provinciale determina... l'ammontare minimo delle rette di frequenza
dell'asilo nido..., graduando le stesse in relazione alle condizioni
economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni
1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25 per
cento e al 30 per cento degli oneri di finanziamento degli asili-nido",
per altro verso (seconda proposizione) che "il Consiglio comunale
stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza
ed i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti".
3. - In attuazione della normativa di cui, sopra e delle
determinazioni adottate dalla Giunta provinciale di Trento in ordine
all'ammontare minimo delle rette di frequenza, i Consigli comunali di
Arco e di Trento, dopo avere approvato i rispettivi regolamenti di
gestione, come prescritto dalla legge impugnata, stabilivano
l'ammontare concreto delle singole rette. Senonché, rifiutandosi un
cospicuo numero di fruitori degli asili di pagare la retta, ritenuta
eccessivamente onerosa, e perciò illegittima - tanto da far ricorso
persino all'autoriduzione nella misura ritenuta congrua -, i Comuni di
Arco e di Trento emettevano ingiunzioni di pagamento, ai sensi del
testo unico approvato con regio decreto 14 gennaio 1910, n. 639, per il
recupero delle somme dovute a titolo di retta. Contro tali ingiunzioni
proponevano opposizione gli interessati, citando i Comuni di Arco e di
Trento dinanzi ai competenti Pretori ed ivi sollevando numerose e varie
questioni di legittimità costituzionale.
4. - Oggetto del presente giudizio sono, sia l'art. 8 della legge
provinciale n. 13 del 1978, sia l'intera legge in parola, denunciati
per asserita illegittimità costituzionale, rispettivamente, dai
Pretori di Riva del Garda, con l'ordinanza emessa l'8 febbraio 1980
(r.o. 209/1980), e di Trento con le ordinanze emesse il 13 maggio 1982
(r.o. 469/1982) ed il 10 luglio 1980 (r.o. 690/1980). Giova peraltro
precisare che il Pretore di Riva del Garda, pur se chiami in causa
genericamente l'art. 8, in realtà circoscrive le sue censure al terzo
ed ultimo comma di tale articolo, cioè alle disposizioni più sopra
trascritte, di cui rileva il contrasto con gli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e
53 Cost., reputando, viceversa, manifestamente infondata la censura che
gli opponenti avevano formulato in giudizio sotto il profilo della non
spettanza alla Provincia di Trento della potestà legislativa in
materia di asili-nido. A sua volta, il Pretore di Trento solleva,
invece, la questione proprio e soltanto sotto tale ultimo profilo -
ritiene, insomma, che la Provincia abbia legiferato in materia non
rientrante nella sua competenza -, e perciò impugna l'intera legge, la
quale violerebbe gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
("approvazione del testo unificato delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), reputando
per proprio conto manifestamente infondate tutte le censure formulate
in ordine al solo art. 8.
5. - La questione sollevata dal Pretore di Trento, secondo cui
sarebbe costituzionalmente illegittima l'intera legge provinciale n. 13
del 1978, è logicamente pregiudiziale rispetto, sia a quella sollevata
dal Pretore di Riva del Garda limitatamente ad uno solo degli articoli
della stessa legge, sia all' eccezione di cessazione della materia del
contendere, proposta dalla difesa della Provincia di Trento nel corso
della pubblica udienza ed argomentata in base alla constatazione della
successiva abrogazione dell'articolo impugnato. Non pare dubbio,
infatti, che l'eventuale caducazione dell'intera legge assorbirebbe
tutte le censure formulate a riguardo di un solo articolo - e più
esattamente, di un solo comma -, e che al contrario, l'eventuale
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto
limitata ad un solo articolo, non farebbe venir meno la questione di
legittimità dell'intera legge.
6. - Secondo il Pretore di Trento, la potestà di legiferare in
materia di asili-nido non spetterebbe alla Provincia di Trento (ed a
quella di Bolzano), bensì alla Regione T.A.A.. Mentre, infatti,
l'art. 8 dello Statuto speciale per il T.A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972)
- che pure elenca ben 29 materie su cui le Province (di Trento e
Bolzano) "hanno la potestà di emanare norme legislative" -, non indica
espressamente fra esse detta materia, la legge statale 6 dicembre 1971,
n. 1044 ("piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali
con il concorso dello Stato") recita espressamente (art. 6) che "la
regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la
costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido". Vero è -
soggiunge lo stesso giudice - che nel menzionato Statuto speciale (art.
8, n. 26) risulta indicata la materia "scuola materna", ma vero
altresì che questa non può interpretarsi "estensivamente sino ad
includervi gli asili-nido", dato che, ai sensi della disciplina ancora
in vigore, benché risalente al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3106
ed al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, "la scuola materna era, ed
è, in sostanza, inserita nell'ordinamento scolastico, mentre non lo è
l'asilo-nido".
7. - La questione non è fondata.
a) Pur se nell'ordinanza n. 690 del 1980 si affermi esplicitamente,
non solo che "il problema delle materie è anche un problema di
interpretazione", ma pure che, "ove dai testi costituzionali non si
ricavino nozioni univoche, dovrà farsi ricorso al sistema", non sembra
che il giudice a quo rimanga poi fedele a tale esatta impostazione.
Egli argomenta, infatti, esclusivamente intorno alla materia "scuola
materna", di cui all'art. 8, n. 26, dello Statuto T.A.A. ed
esclusivamente in base alla disciplina precostituzionale, ignorando in
tal modo, sia ogni altra previsione compresa nello stesso Statuto, sia
la normazione ordinaria più recente e, comunque, posteriore alla
Costituzione - ignorando, insomma, proprio il sistema -. È con tale
ragionamento che perviene poi alla conclusione, secondo cui gli
asili-nido, costituendo, per effetto della remota riforma di oltre un
cinquantennio fa, un istituto diverso dalla scuola materna, e perciò
non riconducibili a questa, sono di competenza della Regione T.A.A.,
per effetto del testuale disposto della legge n. 1044 del 1971 (art.
6), non già delle due Province di Trento e Bolzano. Ma, se si
restringe così l'angolo visuale, si potrebbe pervenire addirittura
alla conclusione che gli asili-nido non rientrano neppure nella
competenza delle regioni, in quanto non previsti esplicitamente, né
nello Statuto, come in alcuno degli altri statuti differenziati, né
nell'art. 117, primo comma, Cost..
b) La legge statale n. 1044 del 1971, recante il "piano
quinquennale per l'istituzione di asili-nido", proclama all'art. 1,
primo e secondo comma, che "l'assistenza negli asili-nido, nel quadro
di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di
interesse pubblico" e che lo scopo perseguito è quello di "assicurare
una adeguata assistenza alla famiglia e anche (per) facilitare
l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di
sicurezza sociale". A sua volta, l'art. 1 dell'impugnata legge
provinciale, attuativa di quella statale, oltre che riprodurre
fedelmente i dati letterali di questa, più sopra trascritti, contiene
l'esplicito riferimento all'ulteriore finalità di favorire
"l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino". E va rilevato
altresì che, ai sensi della legge statale n. 1044 del 1971, lo
speciale fondo è "iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della sanità" e "ripartito... tra le regioni"
da questo (art. 2), il quale "verifica lo stato di attuazione dei piani
annuali" (art. 3), ed al quale "è trasmesso il piano regionale" (art.
5). Sembra allora innegabile che, nella concorde visione del
legislatore, sia statale, sia provinciale, gli asili-nido devono
ritenersi appartenere alla materia "assistenza e beneficienza pubblica"
- come del resto questa Corte ha già affermato esplicitamente
(sentenza n. 174 del 1981) e ribadito (sentenza n. 319 del 1983) a
riguardo del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 22) -, la quale
rientra nella competenza del legislatore provinciale, in quanto
prevista nell'art. 8, n. 25, dello Statuto T.A.A.. E la constatazione
che il Ministro per la sanità, nel ripartire con propri decreti fra le
regioni lo speciale fondo per gli asili-nido, ha ritenuto - come recita
testualmente, per es., il decreto ministeriale 27 aprile 1972
(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" 28 giugno 1972, n. 164) - "di
dover procedere per la regione T.A.A. a distinta assegnazione di somme
in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità
della legge costituzionale 10 novembre 1974, n. 1" (rectius: 1971)
avvalora l'esattezza della ricostruzione del pensiero del legislatore
costituente.
Di conseguenza, a parte la considerazione che nessuna esorbitanza
la Regione T.A.A. ha ravvisato nell'esercizio, da parte della Provincia
di Trento, della potestà legislativa in materia di asili-nido, deve
dichiararsi che non si configura la violazione degli artt. 8 e 9 dello
Statuto T.A.A., denunciata dal Pretore di Trento con le due ordinanze
in epigrafe.
8. - Una volta rigettata la questione sollevata dal Pretore di
Trento nei confronti della intera legge provinciale n. 13 del 1978,
occorre vagliare la fondatezza delle censure formulate dal Pretore di
Riva del Garda nei confronti del solo art. 8 (più esattamente, art. 8,
terzo ed ultimo comma) della predetta legge. Ma è preliminare
l'eccezione, proposta nel corso della discussione orale dalla difesa
della Provincia di Trento, secondo cui, a seguito dell'abrogazione, e
contestuale modifica, del comma in parola, sarebbe cessata la materia
del contendere.
L'eccezione non può trovare accoglimento. Il comma impugnato
effettivamente risulta essere stato "soppresso", con la legge
provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (art. 2), e sostituito con l'art. 8
bis, contenente una più minuziosa disciplina delle rette di frequenza.
Tuttavia, a parte ogni altra considerazione, poiché la nuova versione
dell'impugnato art. 8 non ha effetto retroattivo, e perciò rimane
ancora sub judice il testo abrogato, la Corte costituzionale è tenuta
ugualmente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di esso e
deve conseguentemente negare fondamento all'eccezione di cessazione
della materia del contendere.
9. - Ai fini del decidere la residua questione, giova fissare
anzitutto i punti caratterizzanti e rilevanti, siano espliciti, siano
impliciti, della disciplina degli asili-nido, impugnata in riferimento
a) Se la Provincia "favorisce" - e perciò, non impone - lo
sviluppo degli asili-nido (art. 1, primo comma); se essa interviene a
favore - e perciò, esclusivamente a favore - dei Comuni che "si
adeguano" a quanto prescrive la legge (art. e comma cit.); se sono
previste "domande di ammissione" (art. 10, lettera d); in altre
parole, se il servizio non è monopolizzato e le famiglie possono
optare per altro istituto, risultano palesemente difettare il carattere
di monopolio del servizio e l'elemento della cogenza per gli
interessati, che entrambi sono necessari, ancorché non sufficienti,
perché possa ravvisarsi un'entrata coattiva tributaria. Né vale
prospettare in contrario l'eventualità che la domanda individuale
dell'utente sia solo formalmente libera, ma in sostanza necessitata per
l'impossibilità delle famiglie di soddisfare il bisogno con scelte
alternative, giacché è un'eventualità di mero fatto, questa, e non
sempre ipotizzabile in un regime di potenziale pluralismo. Da quanto
precede si deduce che, pur se si tratti di un servizio sociale di
interesse pubblico, istituito e gestito in attuazione di un compito
istituzionale, quale è quello di cui all'art. 8, n. 25, dello Statuto
del T.A.A., la retta di frequenza non si lascia rappresentare come una
prestazione patrimoniale "imposta", ai sensi dell'art. 23 Cost.,
nell'esercizio dello jus impositionis, bensì come la
controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio
liberamente richiesto. Il riferimento all'art. 23 Cost. appare pertanto
improprio e viene di conseguenza a cadere la ragione di affrontare il
problema - peraltro già risolto da questa Corte (sentenze n. 64 del
1965 e n. 148 del 1979) - se la riserva di legge ivi prevista debba
intendersi esclusivamente quella statale.
b) Si muove sostanzialmente nella stessa ottica la prospettazione
della medesima questione sotto il profilo dell'illegittimità del
ricorso al criterio della progressività, di cui all'art. 53 Cost.. Se
la domanda individuale del servizio - così il giudice a quo - è del
tutto libera, allora "l'imposizione deve qualificarsi prezzo pubblico"
e "non può ritenersi costituzionalmente corretta una norma che
inserisca il meccanismo della progressività, propria dei tributi,
nella determinazione dei prezzi dei pubblici servizi, dal momento che
tale prerogativa la Costituzione riserva allo Stato soltanto quando
esso effettui dei prelievi tributari di ricchezza".
Il ragionamento testé riassunto appare viziato dall'errore di
scambiare la progressività con la proporzionalità. Ed invero, il
legislatore provinciale, in vista di assicurare "un completo sistema di
sicurezza sociale" (art. 1, terzo ed ultimo comma), ha stabilito vari
criteri - quei criteri di cui a torto il giudice a quo lamenta la
carenza in riferimento all'art. 23 Cost. -, tra i quali quelli di
"precedenza ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito
familiare" (art. 8, n. 2), quelli relativi "all'attività lavorativa
della madre" (ib.) e persino "alle condizioni di abitabilità degli
alloggi" (ib.), oltre che alle "particolari necessità familiari" (art.
4, secondo comma) ed "alle condizioni economiche della famiglia" (ib.
ed art. 8, terzo ed ultimo comma), le quali ultime possono comportare,
sì, rette più consistenti di altre, ma anche "l'assegnazione di posti
gratuiti" (art. 8, terzo ed ultimo comma).
È di tutta evidenza, in primo luogo, che la determinazione del
corrispettivo in proporzione delle possibilità economiche di ognuno
dei fruitori del servizio, anziché in una misura indiscriminatamente
eguale per tutti, è uno - non l'unico - dei criteri che concorrono a
costituire la disciplina dell'ammissione all'asilo e, in secondo luogo,
che tale criterio è ispirato, non già al principio della
progressività, ma a quello della proporzionalità. In applicazione di
esso, non già alcuni fruitori pagano più del dovuto, ma altri pagano
di meno, o non pagano alcunché, come nei casi di assegnazione di posti
gratuiti. Ed al riguardo è appena il caso di precisare - risultando
agevole la ricostruzione in tal senso del pensiero del legislatore
provinciale - che il corrispettivo non potrebbe in alcun caso superare
il costo del servizio e che il tetto di tale costo dev'essere
invalicabilmente prestabilito. Se fosse altrimenti, il servizio
perderebbe il suo carattere di socialità per acquistare la natura di
attività imprenditoriale, cui soltanto si addice il prezzo pubblico.
La questione si rivela, quindi, infondata anche in riferimento all'art.
53 Cost..
10. - Le restanti censure vanno tutte rigettate, né occorre ampia
illustrazione per confutarle. Esse sono tutte la proiezione di quella
formulata in riferimento all'art. 53 Cost. - alcune sono anche la
reiterazione di altre - e motivate per lo più con richiamo ad
ipotetici inconvenienti di fatto, i quali peraltro non risultano
ricorrere effettivamente nelle controversie che hanno originato la
questione in esame.
L'art. 3 Cost., infatti, sarebbe violato in quanto "il criterio
della progressività" determinerebbe "un prelievo di ricchezza in modo
discriminatorio, pur in presenza di redditi uguali", con la conseguenza
che "chi obiettivamente non può fare a meno del servizio viene a
trovarsi decisamente svantaggiato rispetto a chi è costretto ad
utilizzare l'asilo- nido". Gli artt. 4 e 35 Cost. sarebbero violati in
quanto "la forte progressività delle rette", rendendo "antieconomico
il lavoro della donna", costituirebbe per questa "una notevole remora a
mantenere il posto di lavoro" e, quindi, impedirebbe "il mantenimento
del posto di lavoro". L'art. 31 Cost., infine, sarebbe violato in
quanto "il meccanismo denunciato" comprometterebbe il raggiungimento
della finalità "di proteggere la famiglia nei suoi momenti di tutela
della maternità e dell'infanzia", disattendendo così "il dettato
costituzionale posto nell'art. 31, ogni qualvolta che ragioni
contingenti e necessitate inducano una famiglia a rinunciare al posto
di lavoro per la scarsa remunerazione che ne residua, dopo il pesante
prelievo de quo".
Poiché tutte queste censure poggiano sul presupposto dell'asserita
natura tributaria della retta di frequenza e dell'asserita
progressività di essa, bastano le considerazioni, che superiormente
sono state svolte a dimostrazione dell'insussistenza della violazione
dell'art. 53 Cost., per riconoscere l'infondatezza delle censure in
discorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della intera legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13,
sollevata dal Pretore di Trento, in riferimento agli artt. 8 e 9 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige", con ordinanze emesse il 10 luglio 1980 (r.o.
690/1980) ed il 13 maggio 1982 (r.o. 469/1982);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 (ultimo comma) della stessa legge provinciale di Trento n.
13 del 1978, sollevata dal Pretore di Riva del Garda, in riferimento
agli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione, con ordinanza
emessa in data 8 febbraio 1980 (r.o. 209/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte