Sentenza n. 14/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti
individuali, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1968 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la ditta Studio tecnico
macchine ed attrezzature speciali, iscritta al n. 113 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1969 dalla Corte d'appello di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Contesti Bruna e la ditta
Arturo Facchini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23
luglio 1969.
Visti gli atti di costituzione di Lopez Luca, di Contesti Bruna e
della ditta Studio tecnico, e d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Lopez e Contesti, l'avv.
Rutilio Sermonti, per la ditta Studio tecnico, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la
ditta Studio tecnico macchine ed attrezzature speciali in persona del
suo titolare Kalin Francesco, avente ad oggetto la richiesta di
pagamento dell'indennità di anzianità in favore di esso Lopez,
dimissionario dal posto di apprendista che aveva occupato presso la
ditta suddetta dall'8 novembre 1963 al 18 febbraio 1967, il pretore di
Milano, con ordinanza 16 maggio 1968, ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966
n. 604, a norma del quale dovrebbero ritenersi esclusi gli apprendisti
dal detto beneficio economico, e ciò in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Osserva il pretore che il rapporto di apprendistato, così come è
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sebbene
contraddistinto dalla precipua finalità della formazione professionale
del lavoratore, non differirebbe sostanzialmente, per quanto attiene
agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro
ordinario. Tuttavia, prosegue l'ordinanza, gli apprendisti sarebbero
implicitamente esclusi dalla tutela della legge n. 604 del 1966 sui
licenziamenti individuali, e specificamente dal beneficio della
indennità di anzianità di cui all'art. 9 della stessa legge, giacché
l'art. 10 successivo prevede che le disposizioni della legge medesima
si applichino nei confronti dei prestatori d'opera "che rivestono la
qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 del codice
civile". Gli apprendisti, oltre ad essere ignorati dalla disposizione
del codice civile ora citata, non potrebbero comunque qualificarsi né
impiegati né operai, costituendo il conseguimento delle qualifiche
stesse soltanto lo scopo cui tenderebbe il rapporto di apprendistato.
Con ciò l'art. 10 in esame porrebbe in essere una ingiustificata
discriminazione a danno degli apprendisti, per cui dovrebbe
dichiararsene l'illegittimità costituzionale.
L'ordinanza notificata il 28 maggio 1968 e comunicata come per
legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 31 agosto 1968, n. 222.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Lopez,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Santulli e Giuseppe Di
Stefano, che hanno depositato le deduzioni il 21 giugno 1968.
La difesa del Lopez, insistendo sulla natura di rapporto di lavoro,
sia pure speciale dell'apprendistato, prospetta gli elementi
differenziatori fra "categoria" professionale e "qualifica"
richiamandosi in particolare all'art. 96 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, dal quale dovrebbe desumersi che
nell'ampio concetto di categoria professionale sono ricompresi i vari
gradi attraverso cui si articolerebbero le diverse mansioni particolari
che determinano l'appartenenza ad una o all'altra qualifica.
L'apprendistato sarebbe un momento particolare di una determinata
categoria professionale, mirante al conseguimento di una più elevata
qualifica nell'ambito della stessa categoria. Il termine qualifica
sarebbe stato impropriamente usato dalla legge in luogo di quello di
categoria, come sarebbe reso manifesto dall'espresso riferimento
all'art. 2095 del codice civile, ove appunto si parla di categorie e
non di qualifiche, e pertanto l'art. 10 non potrebbe che essere
interpretato nel senso che la legge debba applicarsi a tutti i
prestatori d'opera che comunque rientrino nelle categorie operaia o
impiegatizia, indipendentemente dalla specifica qualifica loro
attribuita. Da questa interpretazione, la difesa del Lopez trae la
conclusione che debba dichiararsi infondata la questione sollevata.
Avanti alla Corte costituzionale si è anche costituito il Kalin,
rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Alfonso Sermonti e Rutilio
Sermonti, che hanno depositato le deduzioni l'8 agosto 1968.
La difesa fa proprie le argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rinvio per sostenere l'esclusione degli apprendisti dal beneficio della
indennità di anzianità, aggiungendo che, in base all 'art 2134 del
codice civile, sono applicabili agli apprendisti le norme sul lavoro
nell'impresa solo in quanto siano compatibili con la specialità del
rapporto e non siano derogate da disposizioni di legge speciali, quale
appunto l'art. 10 della legge n. 604.
Contesta peraltro la fondatezza della questione di legittimità
osservando che la lamentata diversità di disciplina troverebbe la sua
razionale giustificazione nella profonda diversità della situazione
degli apprendisti da quella degli altri prestatori di lavoro,
diversità che sarebbe legislativamente espressa dall'art. 2 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo cui appunto "l'apprendistato è
uno speciale rapporto di lavoro".
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata per motivi
opposti a quelli della difesa Lopez la questione di legittimità come
sopra sollevata.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le deduzioni il 5 agosto 1968.
L'Avvocatura osserva preliminarmente che, dopo la sentenza n. 75
del 1968 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura
retributiva dell'indennità di anzianità, per cui essa va corrisposta
ogni volta che vi sia una prestazione lavorativa, dovrebbe ritenersi
senz'altro che la detta indennità competa in ogni caso anche agli
apprendisti, i quali appunto prestano una attività lavorativa
retribuita. Onde, secondo la Avvocatura, si prospetterebbe un difetto
sopravvenuto di rilevanza in ordine alla questione sollevata.
Nel merito, l'Avvocatura formula osservazioni analoghe a quelle
sopra esposte per sostenere che nell'art. 10 della legge n. 604 del
1966 il termine "qualifica" sarebbe stato utilizzato dal legislatore
nel significato di "categoria" di prestatori di lavoro in genere, e non
come un esplicito riferimento al possesso di una determinata qualifica
professionale. Al riguardo, inoltre, l'Avvocatura precisa che nel
contesto dell'art. 2095, cui espressamente la norma impugnata si
riferisce, la "categoria" dovrebbe interpretarsi come il risultato
della generalizzazione non solo dei singoli tipi di capacità
professionale, ma anche della posizione giuridica di tutti i lavoratori
come tali, la quale si estenderebbe anche agli apprendisti, che non
costituirebbero un "tertium genus" rispetto agli impiegati o agli
operai, essendo titolari pur sempre di un rapporto di lavoro. Questa
interpretazione sarebbe avvalorata dalla ratio dell'art. 10 in esame
che, secondo l'Avvocatura, intenderebbe escludere dai benefici della
legge la sola categoria dei dirigenti e consentirebbe, quindi,
l'applicabilità della legge stessa a tutti gli altri lavoratori, senza
riferimento ad una esplicita e determinata qualifica professionale.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo dichiararsi la
infondatezza della questione.
Nel corso di analogo procedimento pendente fra Contesti Bruna e la
società in nome collettivo "Arturo Facchini" di Mario Mandes e C.,
concernente un rapporto di lavoro svoltosi dal 19 febbraio 1964 al 31
dicembre 1966, durante il quale l'attrice assumeva di avere prestato
attività di apprendista impiegata presso la detta società, la Corte
di appello di Bologna, su conforme subordinata richiesta
dell'appellante Con-testi, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 sia per
contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per motivi in
parte coincidenti con quelli esposti nell'ordinanza di rinvio del
pretore di Milano sopra riportati, sia per contrasto con l'art. 35,
primo e secondo comma, della Costituzione.
La Corte d'appello, quanto al primo punto, osserva che al diritto
dell'apprendista all'indennità di anzianità, nel sistema del diritto
obbiettivo vigente, osterebbe soltanto la disposizione incriminata. Ad
escludere il diritto medesimo invero non potrebbe argomentarsi che il
contratto di tirocinio sarebbe sempre a tempo determinato, secondo
quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, e quindi al di
fuori della garanzia dell'indennità, sancita per i soli contratti a
tempo indeterminato dall'art. 2120 del codice civile, poiché il detto
art. 7 si limiterebbe a porre un termine massimo alla durata del
rapporto, senza escludere che esso possa estinguersi prima del termine
stesso, così come sarebbe anche dimostrato dal successivo art. 8, che
prevedendo il cumulo di vari periodi di servizio prestato in qualità
di apprendista ai fini del computo della durata massima del rapporto,
supporrebbe che lo stesso possa estinguersi prima del raggiungimento
della durata medesima. Neppure fornirebbe valide ragioni per
l'esclusione l'analogia tra l'art. 19 della legge n. 25 del 1955,
secondo cui, in mancanza di regolare disdetta al termine del periodo di
tirocinio, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica
conseguita, mentre il periodo di apprendistato è considerato utile ai
fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, e l'art. 2096 del
codice civile che assoggetta ad eguale disciplina il periodo di prova,
ai fini del computo dell'anzianità di servizio, escludendo però
esplicitamente il diritto all'indennità di anzianità nel caso di
recesso.
L'analogia delle norme, invero, tendenti entrambe solo ad
assicurare l'unicità del rapporto che si protragga oltre il termine,
non giungerebbe a postulare unicità di disciplina per quanto riguarda
la corresponsione dell'indennità di anzianità, in difetto di una
espressa disposizione analoga a quella di cui all'art. 2096 del codice
civile in relazione all'apprendistato.
Quanto al secondo punto l'ordinanza afferma, poi, che la lamentata
discriminazione in danno degli apprendisti si porrebbe altresì in
contrasto con la garanzia della tutela del lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni e con l'obbligo dello Stato di curare la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
L'ordinanza, notificata il 3 giugno 1969, e comunicata come per
legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 23 luglio 1969, n. 186.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la Contesti,
rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di
Stefano i quali hanno depositato le deduzioni il 27 giugno 1969.
La difesa rileva che l'indennità in esame competerebbe
all'apprendista in ogni caso di cessazione del rapporto, trattandosi di
un lavoratore vero e proprio, sia pure assistito da particolari misure
legislative, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 1955, ed
indipendentemente quindi dalla più o meno corretta dizione
dell'impugnato art. 10 della legge n. 604 del 1966.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte "voglia risolvere in
favore della detta lavoratrice la sollevata questione di legittimità.
La difesa del Lopez ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui insiste nelle tesi è conclusioni già svolte,
ribadendo in particolare le argomentazioni in base alle quali, in
virtù dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il rapporto di
apprendistato dovrebbe considerarsi un vero e proprio rapporto di
lavoro.
Anche la difesa della Contesti ha depositato una memoria, con cui
afferma, anzitutto, che la questione di legittimità in esame sarebbe
irrilevante, dovendosi riconoscere che alla Contesti medesima,
apprendista- impiegata presso la ditta Facchini, e pertanto
"prestatrice di lavoro che riveste la qualifica di impiegata" ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, dovrebbe senz'altro competere
l'indennità di anzianità.
Nel riproporre poi le deduzioni già svolte la difesa aggiunge che,
al fine di intendere il sia pure imperfetto art. 10 impugnato come
estensibile anche agli apprendisti, soccorrerebbe l'esigenza di
adeguare in senso evolutivo e conforme allo spirito della Costituzione
l'interpretazione della legge in materia di lavoro. E a tale proposito,
la difesa stessa ritiene utile ricordare, come aspetti della evoluzione
contrattualistica in materia, l'avvenuto riconoscimento della categoria
di lavoratori, così detti "intermedi", e la progressiva unificazione
che si verificherebbe fra le categorie di lavoratori intellettuali e
manuali.
Insiste pertanto nelle già rassegnate conclusioni. Infine ha
depositato una memoria anche la difesa della ditta "Studio tecnico
macchine ed attrezzature speciali".
Si insiste ivi anzitutto sulla interpretazione della norma
impugnata così come intesa nell'ordinanza di rinvio del pretore di
Milano, e con riferimento anche alle argomentazioni contenute
nell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, sottolineando gli
elementi letterali e logici che la giustificherebbero, con particolare
riguardo, quanto ai primi, alla "qualifica" di impiegato o operaio
richiesta dalla legge, e quanto ai secondi, alla prevalenza
dell'elemento dell'addestramento nel rapporto di apprendistato, che lo
differenzierebbe da ogni altro rapporto di lavoro.
Obbietta poi che l'eccezione di irrilevanza sollevata
dall'Avvocatura dello Stato sarebbe infondata sia perché il competente
giudice a quo avrebbe esaurientemente motivato al riguardo attraverso
l'interpretazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 604 del 1966, sia
perché, comunque, la natura retributiva dell'indennità di anzianità
affermata dalla sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale
potrebbe invocarsi solo nella non dimostrata ipotesi che
l'apprendistato dovesse appunto ritenersi un vero e proprio rapporto di
lavoro retribuito, in contrasto con l'elemento prevalente
dell'addestramento professionale, in relazione al quale non sarebbe
configurabile il concetto di differimento della retribuzione, ed anche
in contrasto con l'analogia che dovrebbe ravvisarsi fra l'apprendistato
ed il periodo di prova, anche ai fini del trattamento per la
risoluzione del rapporto.
Ciò posto, la difesa, passando al merito della sollevata questione
di legittimità costituzionale osserva, essenzialmente, che a causa
della specialità del rapporto di apprendistato, con le particolarità
che caratterizzano le rispettive prestazioni del datore di lavoro e
dell'apprendista, la corresponsione di una mercede acquisterebbe
carattere meramente accessorio. Questa profonda diversità di
situazione col rapporto di lavoro ordinario giustificherebbe
l'esclusione dell'apprendistato dal campo di applicazione dell'art. 10
impugnato il che, in conformità della costante giurisprudenza della
Corte, escluderebbe la violazione del principio di eguaglianza
garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Insiste pertanto nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Va disposta la riunione, per dare luogo ad unica decisione, di
entrambi i giudizi, dato che i motivi addotti, in relazione alla stessa
disposizione di legge, sono comuni e diretti a conseguire lo stesso
risultato.
2. - Le due ordinanze prospettano la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio. 1966 sui
licenziamenti individuali.
Si assume che, col delimitare l'ambito di applicazione delle norme
della legge stessa, (tra cui la norma sulla indennità di anzianità
prevista nel precedente articolo 9) ai prestatori di lavoro che
rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'art.
2095 del codice civile in quanto professionalmente già formati, si
verrebbe implicitamente ad escludere gli apprendisti, nonostante si
tratti di rapporto che non differisce sostanzialmente, per quanto
attiene agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di
lavoro ordinario.
Da ciò deriverebbe un contrasto, sia con il principio generale di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia anche (secondo
l'ordinanza della Corte di Bologna) con il principio di tutela del
lavoro e della formazione professionale enunciato nell'art. 35 della
Costituzione.
3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un dubbio circa la
rilevanza della questione in quanto questa Corte si è pronunciata, con
sentenza n. 75 del 27 giugno 1968, nel senso che l'indennità di
anzianità ha natura di retribuzione differita al momento della
cessazione del rapporto, quale parte del compenso dovuto al lavoro
prestato. Né deriverebbe, secondo l'Avvocatura, nel caso in esame, il
riconoscimento non più discutibile che l'indennità di anzianità
spetti senz'altro anche agli apprendisti, che prestano un'attività
lavorativa dietro retribuzione.
Ma, dal principio già affermato da questa Corte con la ricordata
sentenza, non discende l'irrilevanza della questione ora proposta, la
quale ha per suo oggetto specifico l'individuare, per il controllo di
legittimità costituzionale dell'art. 10, la natura del contratto di
apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro, ed agli
effetti dell'attribuzione dell'indennità di anzianità: mentre il
rilievo dell'Avvocatura presuppone già risoluta la questione nel senso
della completa equiparabilità dei due contratti.
4. - Le ordinanze di rinvio prospettano in termini precisi è di
dimostrata rilevanza la questione di incostituzionalità dell'art. 10.
Va, invero, riconosciuto esatto che la formulazione dell'articolo
è tale da escludere un suo riferimento estensivo ai rapporti di
apprendistato.
L'art. 2095 del codice civile, ivi richiamato, riguarda il rapporto
di lavoro ordinario e non l'altro, considerato e definito speciale sia
dall'art. 2134 del codice civile sia dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, sulla disciplina dell'apprendistato (art. 2). E le "qualifiche" che
vengono a rivestire i soggetti del rapporto, sono anch'esse dall'art.
10 riferite direttamente al citato art. 2095.
In base a queste rilevazioni d'ordine esegetico e sistematico,
accompagnate da considerazioni sulla speciale natura del rapporto di
apprendistato, notevole parte della giurisprudenza e della dottrina ha
ritenuto di escludere il rapporto stesso dal novero dei rapporti in
ordine ai quali sia assicurato il diritto alla indennità di anzianità
in caso di risoluzione.
Ciò premesso, la Corte, chiamata a decidere sulla legittimità
costituzionale di tale esclusione, osserva che questa pone
l'apprendista, irrazionalmente, in situazione di inferiorità e di
disuguaglianza.
Infatti, non varrebbe sostenere, che il contratto di apprendistato
abbia natura di contratto a termine, per sottrarlo alla conseguenza del
conseguimento della indennità di anzianità in caso di risoluzione,
dovuta solo per i rapporti a tempo indeterminato (art. 2120 cod. civ.:
art. 1 legge n. 604 del 1966).
Il termine di durata massima del periodo di apprendistato è
stabilito dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, come già dall'art.
2130 del codice civile, a tutela dell'apprendista, per evitare il
protrarsi, oltre i limiti di ragione, di una situazione intermedia:
salvo, verificandosi le condizioni di cui all'art. 19 della legge ora
citata, che richiama appunto l'art. 2118 del codice civile sul recesso
dal contratto a tempo indeterminato, il successivo passaggio
dall'apprendistato ad un ordinario rapporto di lavoro.
D'altra parte, è ora la legge 15 aprile 1962, n. 230, che, nello
stabilire la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, lo
circoscrive a speciale ipotesi al cui elenco (art. 1) il contratto di
apprendistato è assolutamente estraneo.
Tanto meno varrebbe equiparare il contratto in esame a quello in
prova, per giustificare, costituzionalmente, l'inapplicabilità della
indennità di anzianità.
L'assunzione in prova (art. 2096 cod. civ.) è contratto diverso da
quello di apprendistato, il quale può, soltanto per tempo
limitatissimo e per volontà delle parti, essere preceduto da un
periodo di prova (art. 9 legge n. 25 del 1955).
La prova ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che
si presuppongono già formalmente acquisite, mentre l'apprendistato ha
per funzione la loro acquisizione.
Dato ciò, va considerato se il rapporto di apprendistato sia
assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.
La Corte ritiene di dare risposta affermativa.
La legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina
dell'apprendistato, e il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 30
dicembre 1956, n. 1618) costituiscono, in confronto al precedente
R.D.L. n. 1906 del 21 settembre 1938 sulla stessa disciplina, una
maggiore puntualizzazione in senso evolutivo della natura
dell'istituto.
L'apprendistato è definito "rapporto di lavoro" sia pure speciale,
che intercorre tra l'apprendista e l'imprenditore che "ne utilizza
l'opera" (art. 2 della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo
produttivo. Da parte dell'apprendista, sussiste l'obbligo di
collaborazione mediante "prestazione d'opera" nonché subordinazione,
nel rispetto dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli
apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento (art.
3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della
retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche
durante l'annuale periodo di ferie (art. 11 lettere c ed e), nonché
l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale,
compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge 8
luglio 1956,. n. 706).
La specialità del rapporto è data dal fatto che il periodo di
tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato anche per impartire
o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario affinché
diventi lavoratore qualificato (art. 2). È questa una causa del
contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di
lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso,
costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro
individualità.
Né consegue che la privazione per l'apprendista del diritto di
conseguire "in ogni caso", alla pari degli altri lavoratori,
l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della legge sui
licenziamenti individuali (per effetto della omissione nel successivo
art. 10) crea una situazione di trattamento differenziato cui non
corrisponde una diversità di situazione di fatto e di diritto nei
soggetti destinatari della norma.
Ciò con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali)
nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari
della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 gennaio 1970.
GISEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPOLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte