Sentenza n. 140/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 387Codice di procedura penale
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 512legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo
1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di
Camattini Andrea, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Camattini Andrea veniva prosciolto con sentenza del Tribunale
per i minorenni di Bologna dal delitto di cui all'art. 610 del codice
penale, così modificata l'originaria imputazione di rapina
aggravata, perché ritenuto non imputabile al momento del fatto.
A seguito di appello dell'imputato, la Sezione per i minorenni
della Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile
l'impugnazione a norma dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura
penale.
Avverso tale pronuncia il Camattini proponeva ricorso per
cassazione, contestando, anzitutto, la legittimità costituzionale
della norma preclusiva del diritto di appellare quando al
proscioglimento per difetto di imputabilità non segua, come nella
specie, l'applicazione o la possibilità di applicazione di una
misura di sicurezza.
Con ordinanza del 29 marzo 1988, la Corte di cassazione ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il diritto di
proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto perché si
tratta di persona non imputabile, limitatamente alle ipotesi nelle
quali sia stata applicata o possa, con provvedimento successivo,
essere applicata una misura di sicurezza".
La norma denunciata violerebbe il principio di eguaglianza,
determinando disparità di trattamento fra l'imputato al quale non è
riconosciuto il diritto di appellare ed il pubblico ministero al
quale, al contrario, è consentito proporre la detta impugnazione;
vulnererebbe anche il diritto di difesa, non potendosi "disconoscere
l'interesse dell'imputato, che sia stato prosciolto perché si tratta
di persona non imputabile, ad ottenere mediante l'appello un riesame
più ampio del fatto, non consentito in sede di legittimità, onde
acquisire una formula liberatoria più ampia di proscioglimento come
quella 'per non aver commesso il fatto' o 'perché il fatto non
sussiste'".
2. - Ad avviso del giudice a quo, la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata si inserirebbe
nella linea già tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte,
costante nell'affermare (v. sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978,
n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986)
"che il potere di impugnazione dell'imputato avverso talune sentenze
istruttorie e dibattimentali di proscioglimento era stato compresso
dal codice di proc. penale del 1930" e nel riconoscere "che talune
formule di proscioglimento (per prescrizione o per amnistia con
esclusione dell'applicazione dell'art. 152 comma 2° o quando
l'amnistia viene concessa previa comparazione fra circostanze
aggravanti ed attenuanti) possono arrecare pregiudizio all'imputato e
far nascere, quindi, il suo diritto ad impugnare", con "disparità di
trattamento fra l'imputato ed il pubblico ministero, cui è
riconosciuto, a differenza del primo, il diritto di proporre
appello".
Analogamente, la formula di proscioglimento adottata nella specie
seguirebbe "alla valutazione di attribuibilità del fatto alla
persona dell'imputato e ciò senza che questi abbia la possibilità
di provare la propria innocenza attraverso il secondo grado di
giurisdizione e di ottenere, quindi, una formula di proscioglimento
più favorevole che dia atto, appunto, della sua non partecipazione
al fatto illecito penale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
3. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo
di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 (o, più
precisamente, stando alla motivazione, agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma) della Costituzione, l'art. 513 n. 2 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui riconosce all'imputato il
diritto di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto
perché si tratta di persona non imputabile, limitatamente alle
ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento
successivo, essere applicata una misura di sicurezza".
2. - Ad avviso del giudice a quo, la formula di proscioglimento
"perché trattasi di persona non imputabile" (adottata in relazione
ad un imputato minore infradiciottenne ritenuto privo della capacità
di intendere e di volere per immaturità ai sensi dell'art. 98 del
codice penale, ma parimenti adottabile nei confronti di "chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere" ai
sensi dell'art. 88 del codice penale) non può dirsi pienamente
liberatoria nemmeno quando né sia stata applicata né possa essere
applicata una misura di sicurezza: e ciò in quanto "il
riconoscimento della non imputabilità segue alla valutazione di
attribuibilità del fatto alla persona dell'imputato". Con il negare
a quest'ultimo la "possibilità di provare la propria innocenza
attraverso il secondo grado di giurisdizione e di ottenere, quindi,
una formula di proscioglimento più favorevole", quale la formula
"per non aver commesso il fatto" o la formula "perché il fatto non
sussiste", la norma denunciata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, della Costituzione, stando alla ratio decidendi
posta a base delle numerose sentenze (n. 70 del 1975, n. 73 del 1978,
n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del 1983, n. 200 del 1986) con
cui questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittime
non poche norme che precludevano all'imputato di proporre appello
contro decisioni applicative di altre formule di proscioglimento
idonee ad arrecare pregiudizio all'imputato", e ciò a causa della
"disparità di trattamento" rispetto al pubblico ministero,
legittimato, invece, a proporre appello.
3. - La questione è fondata.
Alla formula di proscioglimento "perché si tratta di persona non
imputabile" si possono senz'altro estendere le due argomentazioni che
hanno condotto questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 200 del
1986 - in piena sintonia con le precedenti sentenze n. 299 del 1985,
n. 224 del 1983, n. 53 del 1981, n. 72 del 1979, n. 73 del 1978 e n.
70 del 1975, relative a formule "pregiudizievoli" per l'imputato, ma
dal contenuto sensibilmente diverso - l'illegittimità costituzionale
degli artt. 387, terzo comma, 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2
del codice di procedura penale, nelle rispettive parti in cui
riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro la
sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto "perché si tratta di
persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"
limitatamente alle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o
potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza, a differenza dal pubblico ministero, legittimato ad
appellare in ogni caso contro tale tipo di pronuncia.
La prima argomentazione porta ad evidenziare come la sentenza di
proscioglimento "perché la persona non è imputabile", allo stesso
modo della sentenza di proscioglimento "perché la persona non è
punibile perché il fatto non costituisce reato", sia in ogni caso
appellabile da parte del pubblico ministero; la seconda
argomentazione come, sempre allo stesso modo dell'altra sentenza,
anzi ancor più di essa, la sentenza che proscioglie "perché la
persona non è imputabile" sia idonea ad arrecare al prosciolto
pregiudizi di ordine giuridico e di ordine morale, anche quando non
gli venga applicata né possa essergli applicata una misura di
sicurezza.
5. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale nei termini dei
quali si è detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale,
nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 513 n. 2 del
codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di
appellare contro la sentenza del pretore che abbia dichiarato non
doversi procedere "perché trattasi di persona non imputabile"
soltanto "se è stata applicata o può con provvedimento successivo
essere applicata una misura di sicurezza".
6. - Occorre far luogo all'applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, anche:
I) nei confronti dell'art. 387, terzo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.
513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il
diritto di appellare contro la sentenza del giudice istruttore che,
al termine dell'istruzione, l'abbia prosciolto "perché si tratta di
persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza";
II) nei confronti dell'art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art.
513 n. 2 del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il
diritto di appellare contro la sentenza del pretore che, al termine
dell'istruzione, l'abbia prosciolto con la formula "perché si tratta
di persona non imputabile" soltanto "se è stata applicata o può,
con provvedimento successivo, essere applicata una misura di
sicurezza".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2
del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del
giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere
"perché trattasi di persona non imputabile" limitatamente alle
ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento
successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2
del codice di procedura penale, nella parte in cui riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del
pretore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché trattasi
di persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia
stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere
applicata una misura di sicurezza;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,
terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la
sentenza del pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di
persona non imputabile" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia
stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere
applicata una misura di sicurezza;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la
sentenza del tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto
"perché si tratta di persona non imputabile" limitatamente alle
ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con provvedimento
successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte