Sentenza n. 153/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 270/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed
altre misure), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1992 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Biancone Davide
e l'A.T.A.C., iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda
di annullamento del provvedimento di esonero disposto dall'Azienda
Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), ai sensi dell'art. 3
della legge 12 luglio 1988, n. 270 nei confronti di Davide Biancone,
autista di linea fino al 1981 e successivamente adibito ad altre
mansioni per sopravvenuta inidoneità determinata da un infortunio
sul lavoro, il Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con
ordinanza del 2 luglio 1992 (r.o. n. 563 del 1992), ha ritenuto che
l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e
4, della legge 12 luglio 1988, n. 270, sollevata dal ricorrente in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, e 41 della Costituzione,
fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso
l'esame a questa Corte.
Il giudice a quo ricorda che la norma in oggetto è stata già
denunziata per illegittimità costituzionale e che la Corte, nella
sentenza n. 60 del 1991, ha ritenuto che essa rappresentasse una
scelta non irrazionale e non arbitraria del legislatore. Ma, in tale
occasione, non era stato sottoposto al vaglio di costituzionalità il
particolare profilo riguardante i lavoratori che erano divenuti
inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica a causa di un
infortunio sul lavoro. Proprio la mancata considerazione, da parte
del legislatore, di tale specifica causa di inidoneità (in
contraddizione con le peculiari tutele che l'ordinamento riserva al
lavoratore infortunato) legittima - secondo il remittente - il
sospetto di violazione della Costituzione ed in particolare degli
artt. 2 e 3, con riferimento a quei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale, di cui la Repubblica ha
il compito di garantire l'adempimento, così come ha il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Si assume inoltre, nell'ordinanza, la lesione dell'art. 4 della
Costituzione "sia con riferimento alla normativa speciale a
protezione del lavoratore infortunato (art. 37 della legge 29 ottobre
1971, n. 889), sia con riferimento al suo diritto alla conservazione
del posto (art. 27 - allegato b - regio decreto n. 148 del 1931)".
Nella specie - si osserva - l'arbitrarietà e l'irrazionalità della
norma non può essere esclusa facendo valere l'antieconomicità
dell'utilizzazione del lavoratore inidoneo per infortunio, atteso che
la permanenza del trattamento economico in godimento prima
dell'infortunio stesso è sancita da una legge diversa, e
precisamente dall'art. 37 della legge n. 889 del 1971, al fine di
"impedire che l'evento della contratta inidoneità possa incidere sul
regolare svolgimento del rapporto". Deve invece ritenersi che sia
arbitraria ed irragionevole una disciplina che espelle i lavoratori
inidonei indipendentemente dalle cause della loro inidoneità, tenuto
conto che l'infortunato, se permanentemente invalido, ha diritto a
chiedere il pensionamento privilegiato, senza che sia posto a suo
carico il contributo mensile di cui al comma 4 dell'art. 3 in
discussione, laddove per effetto di quest'ultima norma egli è
assoggettato ad un esonero anticipato e ad un prepensionamento il cui
costo in parte ricade su di lui.
La violazione degli artt. 35, 36, 38 e 41 della Costituzione viene
infine prospettata sulla base del rilievo che la normativa impugnata
dà esclusiva rilevanza agli interessi del datore di lavoro, al
soddisfacimento dei quali vengono sacrificati i diritti del
lavoratore infortunato. In particolare, sarebbe leso l'art. 38 della
Costituzione da una disciplina - quale quella disposta dal comma 4
dell'art. 3 - che, nel prevedere un prepensionamento coattivo, impone
al lavoratore l'obbligo di contribuire al proprio non voluto
pensionamento, con una quota che incide sulla pensione, unico mezzo
di sostentamento.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e sostenendo che
la stessa non presenta profili particolari e diversi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza n. 60 del 1991. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, punti 1 e 4, della legge 12 luglio 1988,
n. 270 con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della
Costituzione.
La norma predetta consente alle aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto di predisporre un programma quinquennale di esodo dei
lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati, entro il 20
giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica
di provenienza e che abbiano maturato o maturino nel corso del
quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo
di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Secondo il giudice remittente la norma impugnata imporrebbe
l'esodo obbligatorio in relazione a qualunque condizione di
inidoneità, senza alcuna considerazione delle cause che siffatta
inidoneità hanno prodotto, e neppure della situazione particolare di
chi sia divenuto inidoneo per infortunio sul lavoro, in
contraddizione con la particolare tutela che l'ordinamento riconosce
al lavoratore infortunato sul lavoro. Di qui - ed in relazione alla
specifica situazione di lavoratore infortunato - la questione di
costituzionalità sollevata dal Pretore di Roma in relazione ai
parametri sopraindicati.
2. - Ai fini di definire il quadro legislativo nel quale si
colloca la legge n. 270 del 1988 ed in particolare il suo art. 3 si
deve ricordare che l'art. 27 del Regolamento Allegato A al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che regola il rapporto di lavoro del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevede, tra i
casi in cui l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal
servizio degli agenti stabili, anche l'ipotesi della "inabilità al
servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito
l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue
attitudini o condizioni, in posti disponibili" nonché quella della
"palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio
grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti
il grado inferiore che gli può essere assegnato".
La norma non prevede che l'agente divenuto inabile al servizio
possa mantenere la stessa retribuzione percepita prima del mutamento
di mansioni e tanto meno quella collegata alla qualifica prima
rivestita ed alle relative variazioni. Una tale previsione è invece
espressamente contemplata per il personale divenuto inabile in modo
permanente a causa di infortunio sul lavoro, dapprima - con l'art. 28
del citato Regolamento Allegato A al decreto n. 148 del 1931 - come
mera possibilità, e poi come vero e proprio diritto per effetto
dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376 e dell'art. 37 della
legge 29 ottobre 1971, n. 889. Quest'ultima norma in particolare
dispone che "all'agente inabile permanentemente per infortunio sul
lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in
servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o
paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio".
3. - Come risulta dai lavori preparatori della legge n. 270 del
1988, patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del
Regolamento del 1931 avevano consentito anche al personale dei
trasporti pubblici addetti al cosiddetto movimento (autisti,
conduttori, ecc.) divenuto inidoneo a tali mansioni in conseguenza di
fattori diversi dall'infortunio sul lavoro (ad es., in conseguenza di
logoramento nervoso determinato dallo stesso svolgimento
dell'attività lavorativa), di poter continuare ad usufruire,
nonostante lo spostamento a mansioni inferiori, della stessa
retribuzione corrisposta agli appartenenti alla qualifica da essi
prima rivestita.
Il fenomeno, protrattosi per diversi anni, aveva finito per
assumere proporzioni assai rilevanti, tali da incidere in modo
sensibilmente negativo nella gestione degli organici aziendali, e da
comportare costi elevati.
La norma impugnata - recependo gli accordi sindacali stipulati nel
1985-87 - venne approvata dal Parlamento, proprio al fine di
affrontare e risolvere l'anomala situazione determinata dalle
richiamate prassi, e da regolamentazioni aziendali o pattizie: e ciò
sia attraverso l'esodo obbligatorio dei dipendenti dichiarati
inidonei all'espletamento delle mansioni di provenienza e che avevano
maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva (art. 3),
sia facendo cessare l'efficacia di tutti i regolamenti aziendali
concernenti la disciplina del personale inidoneo e le eventuali
contrattazioni aziendali e/o individuali adottati sulla materia.
La ratio della norma impugnata appare pertanto con tutta chiarezza
diretta ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale,
che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente
previste anche se socialmente comprensibili.
Appare del tutto estraneo a tale intento del legislatore e alle
finalità dallo stesso perseguite, che l'esodo coattivo previsto
dalla legge impugnata possa riferirsi anche a quei lavoratori la cui
inidoneità sia stata determinata da infortuni sul lavoro e il cui
diritto a continuare a percepire la retribuzione collegata alla
qualifica di provenienza discende non già da prassi applicative o da
patti individuali o da regolamenti aziendali, ma da specifiche
disposizioni legislative che nel tempo hanno definito ed ampliato i
diritti attribuiti ai lavoratori divenuti inabili (e inidonei alle
mansioni di origine) per infortunio sul lavoro.
Il fatto che la legge n. 270 del 1988, non abbia affatto abrogato
l'art. 37 della legge n. 889 del 1971 né a questa norma abbia
derogato neppure temporaneamente, sta a significare che il
legislatore non ha inteso incidere nella peculiare situazione che la
legge ha attribuito al lavoratore che ha subìto un infortunio sul
lavoro, e che tanto meno abbia inteso penalizzarlo con la perdita del
posto di lavoro, solo per il fatto di essersi necessariamente
avvalso, a causa di una diminuzione permanente della capacità
lavorativa, di un diritto riconosciuto per legge.
Sicché - ad avviso di questa Corte - una puntuale individuazione
della ratio-legis e una corretta applicazione di criteri ermeneutici
inducono ad escludere, in sede interpretativa - a differenza di
quanto sostiene il giudice a quo - che l'esodo riguardi il personale
non idoneo alle mansioni originariamente attribuitegli a causa di
inabilità permanente per infortunio sul lavoro.
4. - A tali conclusioni occorre comunque pervenire interpretando
la norma impugnata alla luce dei principi costituzionali.
Va invero a tal proposito ricordato che questa Corte, nella
sentenza n. 60 del 1991, ha affermato che l'anticipazione
obbligatoria del pensionamento attuata dalla legge in esame
comportava ripercussioni economicamente e socialmente rilevanti nei
confronti dei lavoratori da essa colpiti, i quali si trovavano nella
condizione di non poter più svolgere le originarie mansioni a causa
dell'impegno particolarmente gravoso che quelle comportavano. La
Corte ha quindi ritenuto che tale disciplina rientrasse nell'ambito
della discrezionalità legislativa, ma che le scelte operate
nell'esercizio di tale discrezionalità dovevano essere attentamente
scrutinate onde vagliarne la razionalità e la non arbitrarietà; ed
ha infine ritenuto che tali requisiti sussistessero in relazione
all'anomalia di una situazione determinata da prassi applicative
estranee alla previsione legislativa e dal proliferare delle fonti
dei benefici, con conseguente accrescimento abnorme dei costi e delle
disfunzioni organizzative.
Ma così come con la stessa sentenza la Corte ha ritenuto
arbitrario l'esodo obbligatorio nei confronti di lavoratori già
ritenuti inidonei alle mansioni originarie, ma successivamente
destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle
precedentemente rivestite, altrettanto arbitraria dovrebbe essere
considerata una disposizione che prevedesse l'espulsione di
lavoratori infortunati sul lavoro, l'antieconomicità della
retribuzione dei quali è prevista non da prassi o accordi ma da una
legge che attua i principi contenuti nel secondo comma dell'art. 38
della Costituzione.
In questo caso l'interesse all'efficienza dell'impresa e
all'economicità dei suoi costi, se dovesse imporre al lavoratore la
perdita del posto di lavoro (sostanzialmente irrimediabile, stante il
deficit permanente che deriva dall'infortunio subìto) e la
conseguente forzosa contribuzione del proprio prepensionamento, non
potrebbe non entrare in conflitto con valori costituzionalmente
protetti.
Una corretta interpretazione non può non scegliere, tra i
significati possibili della disposizione, quello che non si ponga in
contrasto con i principi costituzionali. Alla luce dei rilievi che
precedono, deve pertanto essere disattesa l'interpretazione della
norma impugnata che il giudice a quo ha presupposto nel formulare la
denunzia di incostituzionalità in esame. Deve cioè ritenersi che
l'art. 3, comma 1, della legge n. 270 del 1988 non riguarda i
lavoratori che siano stati dichiarati inidonei alle mansioni proprie
della loro qualifica per effetto di inabilità permanente derivante
da infortunio sul lavoro (ovvero di malattie professionali, per legge
equiparate agli infortuni).
La questione sollevata dal Pretore di Roma deve pertanto ritenersi
infondata nei sensi di cui in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio
1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio
1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre
misure), sollevata, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte