Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma

terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili

e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre

1978 dalla Corte dei Conti - sez. III giur.le sul ricorso proposto da

Marangolo Olga Margherita, iscritta al n. 94 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del

1980;

udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1978 la Corte dei conti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost., dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello

Stato), nella parte in cui prescrive che, ai fini della concessione

della pensione di riversibilità alla vedova, il matrimonio contratto

dal pensionato dopo il compimento del 65 anno di età debba essere

durato almeno due anni.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 3 del 1975 ha già

dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale della normativa del tutto

identica previgente al T.U. n. 1092 del 1973, contenuta nell'art. 11,

secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle

pensioni a carico dello Stato") modificato dall'art. 1 della legge 14

maggio 1969, n. 252;

che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a discostarsi da

tale decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione

dell'art. 36 Cost., con il quale sono compatibili, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, limiti alla reversibilità della

pensione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato"), sollevata

con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29,

31, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte