Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1998

Altra decisione · depositata il 20/05/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 84, 85,

169, secondo comma, 208 e 309 del codice di procedura civile e

dell'articolo 104, secondo comma, del regio decreto 18 dicembre 1941,

n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile), promossi con cinque ordinanze, la prima emessa il 20 giugno

1995, e le altre quattro il 24 agosto 1995 dal pretore di Milano,

rispettivamente iscritte ai nn. 278, 557, 558, 559 e 560 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 22 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di una causa civile, avente a oggetto

l'opposizione a un decreto ingiuntivo, all'udienza dell'11 maggio

1995, fissata per l'escussione di alcuni testimoni, i difensori delle

parti dichiaravano di aderire allo sciopero degli avvocati;

che il pretore di Milano, trovandosi nella necessità di decidere

se le parti fossero o meno decadute dall'assunzione delle prove

orali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 208 del codice di procedura civile, nella parte in cui

preclude al giudice la declaratoria di decadenza in caso di

astensione dei procuratori delle parti dalle udienze, attuata in

difformità dalle prescrizioni e modalità di cui alla legge n. 146

del 1990;

che, secondo il rimettente, la Corte costituzionale avrebbe

escluso, sin dal 1975, che la "protesta" dei difensori possa

qualificarsi ai sensi dell'art. 40 o dell'art. 41 della Costituzione;

che, peraltro, la situazione di fatto sarebbe tale da integrare

il pericolo paventato dalla Corte con la sentenza n. 114 del 1994,

essendosi verificata la "paralisi dell'esercizio della funzione

giurisdizionale, con conseguente grave compromissione di fondamentali

principi";

che la "protesta" non costituirebbe legittimo impedimento

all'assunzione di testimonianze;

che, infatti, l'astensione dalle udienze andrebbe qualificata

come sciopero, in base alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), la quale detta varie

prescrizioni, fra cui il congruo preavviso e le limitazioni di

durata, nella specie non sussistenti;

che, interpretando la "protesta" dei lavoratori autonomi, quali

sono da considerare nell'espletamento della loro professione gli

avvocati e i procuratori legali, s'imporrebbe il controllo delle

modalità di esercizio di essa alla luce dei principi costituzionali

tendenti a garantire il rispetto dei diritti della persona;

che pur risultando negativo siffatto riscontro, l'art. 208 del

codice di procedura civile non consente di dichiarare la decadenza

dall'acquisizione di prove, atteso che tale effetto deriva solo dalla

mancata presentazione delle parti all'udienza fissata per

l'escussione dei testi, nulla prevedendo con riguardo al caso in

esame;

che la disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3, perché

disciplinerebbe in modo identico due situazioni diverse;

che violerebbe altresì l'art. 97, recando danno al buon

andamento dell'amministrazione giudiziaria per le oggettive

difficoltà che crea al giudice nell'organizzazione delle già scarse

risorse del proprio ufficio, e l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, permettendo alle parti di disporre, dei tempi e dei

modi del processo, senza alcun controllo da parte del giudice;

che, di fatto, si rimetterebbe la decadenza al diritto

potestativo delle parti e dei loro difensori;

che la questione sarebbe rilevante, perché solo se fondata il

pretore potrebbe dichiarare l'intervenuta decadenza delle parti

dall'assunzione di ulteriori prove orali;

che nel corso di altra causa civile, avente a oggetto il

risarcimento dei danni da sinistro stradale, i difensori affermavano

di astenersi dall'udienza, in data 17 maggio 1995, e il pretore di

Milano sollevava, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 208 del codice di procedura civile e dell'art. 104, secondo

comma, delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, di

cui al regio decreto n. 1368 del 1941, con la stessa motivazione

dell'ordinanza che precede;

che nel corso di due ulteriori cause civili, avendo i difensori

delle parti aderito all'astensione dalle udienze proclamata dagli

organismi associativi degli avvocati e procuratori legali, il pretore

di Milano - accertata la rilevanza - sollevava, in riferimento agli

artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura

civile nella parte in cui impedisce al giudice di ordinare la

cancellazione della causa dal ruolo, qualora l'astensione dalle

udienze dei procuratori sia attuata in difformità dalle prescrizioni

e modalità di cui alla legge n. 146 del 1990;

che, in combinato disposto con l'art. 181, primo comma, del

codice di procedura civile, l'art. 309 prevede la cancellazione della

causa dal ruolo quale conseguenza della mancata comparizione delle

parti ad una udienza successiva alla prima;

che, tuttavia, nel caso esaminato i procuratori delle parti

sarebbero comparsi solo fisicamente, senza compiere alcuna istanza o

attività processuale;

che, pertanto, la disposizione censurata violerebbe - per le

medesime ragioni illustrate sopra - gli artt. 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione;

che, infine, nel corso di una causa civile avente a oggetto

l'opposizione a un decreto ingiuntivo, i sostituti dei difensori

delle parti, non muniti di procura scritta, dichiaravano, all'udienza

del 16 maggio 1995, di aderire all'astensione in corso degli avvocati

e procuratori legali;

che il pretore di Milano, con ordinanza del 24 agosto 1995,

sollevava tre distinte questioni di legittimità costituzionale in

rapporto di subordinazione conseguenziale;

che, innanzitutto, il rimettente dubita, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 84 del codice di procedura civile nella parte in cui

"consente al procuratore di farsi sostituire mediante delega orale

anziché scritta";

che, in base quanto premesso dal giudice a quo, la disposizione

denunciata riflette una prassi, immemorabile, instauratasi negli

uffici giudiziari;

che il vulnus ai precetti costituzionali consisterebbe, in primo

luogo, nell'ingiustificata disparità di trattamento fra la parte

sostanziale del processo - la quale deve sempre conferire per

iscritto la procura alle liti - e il suo procuratore, che può invece

farsi sostituire in udienza da qualsiasi collega senza l'osservanza

della forma prescritta; e, in secondo luogo, per l'opposta previsione

contenuta nell'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura civile, con l'espressa e ineludibile richiesta, per la

prova delegata, della procura scritta;

che, inoltre, si profilerebbe un contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, perché la citata interpretazione precluderebbe alla

parte di esercitare il diritto inviolabile alla difesa tecnica

mediante la designazione scritta del sostituto del proprio difensore

impedito;

che la questione sarebbe rilevante, perché - qualora venisse

riconosciuta illegittima la prassi delle "deleghe orali" - la causa

andrebbe cancellata dal ruolo, non essendo comparsi all'udienza né

le parti, né difensori nominati con atto scritto;

che, il pretore di Milano ha sollevato, con la stessa ordinanza,

altra questione, relativa all'art. 309 del codice di procedura

civile, in relazione ai medesimi parametri e con le stesse

motivazioni esposte al paragrafo 3;

che infine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non consentono di depositare

personalmente il fascicolo di causa a chi si sia costituito in

giudizio mediante un procuratore che aderisca alla protesta

collettiva, e per converso non permettono al giudice di fissare un

termine per l'effettuazione del deposito;

che, ad avviso del rimettente, non è censurabile la scelta del

procuratore di non depositare il fascicolo, sebbene esponga il

proprio assistito alle conseguenze d'un giudizio sfavorevole per la

impossibilità che siano valutate le prove documentali: di qui, la

rilevanza della questione;

che l'astensione dalle udienze di uno dei difensori non può,

infatti, essere attratta nella previsione di cui all'art. 115 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che regola

il grave impedimento, ma può esserlo, piuttosto, in quella dell'art.

85 che disciplina la rinuncia alla procura compiuta dal difensore,

non essendo l'astensione degli avvocati dalle udienze esercizio d'un

diritto costituzionale (qual'è lo sciopero), bensì soltanto una

libera scelta, ovvero una volontaria omissione, civilisticamente

qualificabile come rinuncia al mandato;

che l'art. 85 del codice di procedura civile - non imponendo al

giudice la verifica della conoscenza, acquisita dal litigante, circa

l'astensione del proprio procuratore dall'udienza - si porrebbe in

contrasto con quei precetti costituzionali che permettono alla parte

di provvedere in altro modo alla propria difesa;

che vi sarebbe lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per

le medesime ragioni in precedenza indicate;

che, in particolare, ove non sia ravvisata disparità di

trattamento dalla Corte, si dovrebbe sospettare di illegittimità

costituzionale la disposizione processuale nel suo insieme, in quanto

non riconosce efficacia alla rinuncia al mandato difensivo e non

impone che ne sia data tempestiva notizia alla parte prima

dell'udienza in cui sarà dichiarata; e in tal caso, non essendo

possibile valutare se la parte sia stata adeguatamente posta in

condizione di provvedere alla sostituzione, risulterebbe preclusa al

giudice anche la possibilità di disporre un rinvio utile alla parte

per esplicare in concreto le proprie difese (la disciplina dettata

per le ipotesi di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 del

codice di procedura civile costituirebbe il tertium comparationis);

che analoghe considerazioni varrebbero per l'art. 169, secondo

comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui vieta la

fissazione di un termine, successivo all'udienza di discussione,

perché avvenga il deposito del fascicolo non effettuato dal

difensore, senza distinguere fra le possibili ragioni del mancato

adempimento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza o per l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Considerato che vengono all'esame della Corte le questioni di

legittimità costituzionale:

degli artt. 208 del codice di procedura civile, 104, secondo

comma, delle disposizioni per l'attuazione di esso, di cui al regio

decreto n. 1368 del 1941, e 309 del medesimo codice, sollevate per

lesione degli artt. 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 84 del codice di procedura civile, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura

civile, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della

Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione presuppongono una

valutazione dell'astensione degli avvocati dalle udienze ai sensi

delle previsioni contenute nella legge n. 146 del 1990;

che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, successiva

alle cinque ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990,

nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva

dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo

preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non

prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni

essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali

nell'ipotesi di inosservanza;

che con detta sentenza, e le successive ordinanze nn. 106 e 105

del 1998 e 318 e 273 del 1996, si è già chiarito come la libertà

dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere

di bilanciare i valori in conflitto, sì da far recedere - se del

caso - quella libertà a fronte di valori costituzionalmente

rilevanti;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli

atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro

normativo, valuti se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte