Sentenza n. 178/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dal pretore di Senigallia nel
procedimento civile vertente tra Brocchi Vettese Antonio e la ditta
Nestplast, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Desio nel
procedimento civile vertente tra Patricelli Antonietta e l'impresa
fratelli Dubini, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24
aprile 1974;
3) ordinanza emessa il 25 marzo 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Scalcione Alessandro e la società
Alitalia, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Patricelli Antonietta, di
Scalcione Alessandro e della società Alitalia, nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per Patricelli, gli avvocati Spartaco
Spano e Luciano Ventura, per Scalcione, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da tale Brocchi
contro la ditta Nestplast, il pretore di Senigallia ha sollevato, in
riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui
fissa in cinque mensilità di retribuzione la misura minima del
risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del
licenziamento dichiarato inefficace o invalido.
Osserva il giudice a quo che mentre l'art. 8 della legge n. 604 del
1966, avente una volta ampia portata, prevedeva, quale alternativa alla
riassunzione del prestatore di lavoro, "una indennità da un minimo di
cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione",
configurando in sostanza tale indennità come una penale per
l'inadempimento, lo statuto dei lavoratori assicura oggi, in aggiunta
alla reintegrazione nel posto di lavoro, un'ulteriore risarcimento la
cui misura minima è ingiustificatamente fissata per legge, consentendo
in tal modo l'eventualità di un indebito arricchimento in favore del
prestatore di lavoro, con violazione del principio costituzionale
d'eguaglianza tra le varie categorie di cittadini.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 27 agosto 1973, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva la difesa dello Stato che il giudice a quo erroneamente
presuppone che il legislatore, nel comminare una sanzione nei confronti
di chi abbia commesso un illecito civile, debba necessariamente fare
ricorso alla sanzione tipica del risarcimento danni, quale istituto
generale disciplinato dal codice civile, senza potervi apportare delle
deroghe, qualora ne ravvisi l'opportunità secondo un apprezzamento di
politica legislativa. Pertanto non è irrazionale che, innovandosi al
sistema previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed introducendosi
il principio della continuità giuridica del rapporto, limitatamente al
periodo che decorre dalla data della sentenza di primo grado, lo
statuto dei lavoratori preveda, per il periodo antecedente alla
sentenza, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in una
misura minima predeterminata.
Tanto sia per sollevare il lavoratore da una prova che avrebbe
potuto rendere eccessivamente gravoso il processo, sia specialmente al
fine di indurre il datore di lavoro ad astenersi da atti rivolti alla
risoluzione illegittima del rapporto, in pregiudizio della parte più
debole, il cui interesse è stato ritenuto meritevole di particolare
tutela per ragioni di natura sociale.
2. - Nel corso di un procedimento promosso da Patricelli Antonietta
contro l'impresa fratelli Dubini, il pretore di Desio ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18,
secondo comma, del c.d. statuto dei lavoratori, nella parte in cui
dispone che in ogni caso la misura del risarcimento non può essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Premette in fatto il giudice a quo che l'attrice, assumendo
d'essere stata licenziata in tronco il 2 febbraio 1972 senza
provvedimento scritto, chiedeva, in un primo tempo, la dichiarazione
d'inefficacia del licenziamento e la reintegra nel lavoro con condanna
al risarcimento nella misura minima di legge, ed eccependosi dai
convenuti che con raccomandata dell'8 aprile 1972, previa revoca del
licenziamento, la lavoratrice era stata invitata a riassumere servizio,
ma non vi aveva provveduto, in un secondo tempo concludeva soltanto per
il risarcimento dei danni nella misura minima, mentre i convenuti
chiedevano d'essere ammessi a provare che l'attrice aveva trovato altro
lavoro già a partire dal febbraio del 1972.
Pertanto l'ordinanza di rimessione prosegue osservando che la norma
impugnata altera in maniera rilevante i principi vigenti in tema di
risarcimento danni (artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), in considerazione
della condizione sociale del lavoratore che non consentirebbe, ai sensi
dell'art. 3 Cost., alcuna discriminazione. Inoltre contrasterebbe con
l'art. 24, secondo comma, Cost., perché vieta al datore di lavoro di
provare che il danno sofferto dal lavoratore sia inferiore al minimo
previsto per legge.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto del 13 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione sollevata.
La difesa dello Stato si riporta, per quanto attiene al principio
d'eguaglianza, alle argomentazioni già svolte in riferimento
all'ordinanza del pretore di Senigallia, ed osserva, relativamente alla
pretesa violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo sentenza
n. 136 del 1972), la garanzia del diritto di difesa opera all'interno
del rapporto processuale, sicché è del tutto inconferente il richiamo
a tale principio costituzionale a proposito di una norma di diritto
sostanziale che determina in misura fissa e forfettaria l'ammontare
minimo del danno.
Si è costituita in giudizio la Patricelli Antonietta,
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ventura, con atto depositato
il 9 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.
La parte privata rileva che rientra nella discrezionalità politica
del legislatore di fissare in una misura minima predeterminata il
risarcimento del danno spettante al lavoratore illecitamente
licenziato, ove si osservi che l'intimazione di un licenziamento contra
legem costituisce un gravissimo inadempimento da parte del datore di
lavoro, perché colpisce alla radice il fondamentale interesse del
lavoratore al mantenimento di uno status da cui derivano stabilità
economica e sicurezza sociale. Al suddetto risarcimento deve esser
riconosciuta anche una funzione di penale, in relazione alla pluralità
di interessi connessi all'osservanza delle norme vigenti in tema di
stabilità d'impiego dei lavoratori.
3. - Nel corso di altro procedimento civile vertente tra Scalcione
Alessandro e la società Alitalia, il pretore di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, nella parte in cui riconosce al lavoratore il
diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui
all'art. 2121 c.c.", ove sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità del licenziamento. Osserva il giudice a quo che la norma
impugnata introduce un'indubbia deroga ai principi generali vigenti in
tema di obbligazione risarcitoria nascente da inadempimento
contrattuale, sia sul piano sostanziale, per ciò che attiene
all'esistenza e quantificazione del danno, sia sul piano processuale,
per quanto concerne l'onere della prova altrimenti gravante sul
creditore. Invero l'art. 18 dello statuto dei lavoratori sancisce il
principio dell'automatismo del danno risarcibile in misura non
inferiore a cinque mensilità di retribuzione.
Il suddetto trattamento di favore, operante sul piano sostanziale e
probatorio, può determinare un indebito arricchimento a favore del
lavoratore, sicché deve ritenersi violare il principio costituzionale
d'eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
La norma impugnata sembra altresì ingiustificata ove si consideri
che, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
risarcimento del danno in misura minima forfettizzata è previsto in
alternativa alla riassunzione del lavoratore, mentre secondo lo statuto
dei lavoratori esso spetta in ogni caso.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 28 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
L'Avvocatura generale si riporta - a sostegno della sua richiesta -
alle argomentazioni sopra riassunte.
Si è costituito in giudizio Alessandro Scalcione, rappresentato e
difeso dall'avv. Spartaco Spano, con atto depositato il 26 ottobre
1974, chiedendo dichiararsi non fondata la questione prospettata.
Osserva la difesa della parte privata che la norma impugnata non è
affetta da vizi di illegittimità costituzionale, perché il regime
speciale che introduce è frutto di scelte politiche discrezionali,
ponderate e non irrazionali. Il meccanismo introdotto, infatti,
risponde all'esigenza di contemperare l'interesse collettivo con quello
dell'autonomia privata, prendendo atto che il licenziamento illegittimo
produce "in ogni caso" un danno per il lavoratore licenziato, come
dimostra l'esperienza; danno da liquidarsi in misura non inferiore a
cinque mesi di retribuzione. D'altronde non vi sarebbe ragione di
vietare al legislatore quanto è consentito all'autonomia privata,
ossia l'apposizione di clausole penali indipendenti dalla esistenza e
dalla prova del danno.
Si è altresì costituita in giudizio la società Alitalia,
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Marazza, con atto depositato
il 24 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi la fondatezza della questione
prospettata.
La difesa dell'Alitalia svolge a sostegno delle sue istanze le
seguenti argomentazioni: 1) la norma impugnata, mentre consente al
lavoratore la prova d'aver subito un danno maggiore di quello minimo
predeterminato, pone il datore di lavoro in condizione di inferiorità,
precludendogli di dimostrare la sussistenza di un danno minore; 2) in
materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, non si
giustifica la disparità di trattamento tra le due parti; 3) la
previsione di una misura minima risarcitoria, se aveva ragion d'essere
secondo la legge n. 604 del 1966, avendo carattere alternativo alla
riassunzione, non trova giustificazione nel sistema previsto dallo
statuto dei lavoratori, ove il danno subito dovrebbe essere
sostanzialmente commisurato alla mancata retribuzione per il lasso di
tempo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di
primo grado, atteso l'effetto reintegrativo di quest'ultima.
Con successive memorie le parti hanno sviluppato le rispettive
argomentazioni insistendo, alla pubblica udienza, nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità delle questioni prospettate i giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o
meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt.
3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 18, secondo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in
ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al
risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c.".
Le ordinanze di remissione censurano la norma impugnata in quanto
la deroga apportata ai principi vigenti in tema di risarcimento
impedisce al datore di lavoro di provare la minore entità, o
addirittura l'eventuale mancanza del danno.
La questione è infondata.
Il richiamo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione appare
inconferente. Secondo la costante giurisprudenza della Corte la
garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto
sostanziale. Sicché in presenza di una disposizione che ricolleghi
automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una
misura minima predeterminata, non può aversi violazione del diritto di
difesa, ma, in ipotesi, eventuale illegittimità per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, ove essa attribuisca ingiusto ed
irrazionale privilegio ad una parte.
L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, non
contrasta con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata,
innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro
consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro,
l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni
dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza
fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente
alla sentenza, la riconosciuta invalidità del licenziamento comporta
invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non può
ritenersi estinto, sicché ai fini dell'anzianità va configurato come
mai interrotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del
risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. Da ciò
deriva che sulla misura del risarcimento potrà incidere - oltre il
limite di legge - quanto il lavoratore abbia in ipotesi guadagnato
impiegando altrimenti le proprie energie. La predeterminazione di un
risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido
od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere
configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi più
frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta
con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di
discrezionalità politica da parte del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
statuto dei lavoratori), nella parte in cui attribuisce in ogni caso al
lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato invalido od
inefficace, il diritto al risarcimento danni in misura non inferiore a
cinque mensilità di retribuzione, sollevata, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte