Sentenza n. 188/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 280, 287 e
381, primo comma, numero 1 e secondo comma, lettera c) e g) del
codice di procedura penale e dell'art. 207 disp. att. codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1995 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Roma, il 2 agosto 1995, il 17 e il 24 luglio 1995 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova,
rispettivamente iscritte ai nn. 431, 695, 733 e 789 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 30, 44, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma, al quale veniva chiesta, in sede di giudizio di
convalida di arresto in flagranza per diversi reati, l'adozione di
una misura cautelare coercitiva a carico di un militare in relazione
al delitto di insubordinazione con violenza, rilevato che la pena
edittale massima prevista per quel delitto è inferiore al limite
generale - reclusione superiore nel massimo a tre anni - fissato
dall'art. 280 del codice di procedura penale per l'applicazione di
misure cautelari coercitive, e che l'insubordinazione con violenza
non è compresa nell'elenco dei reati per i quali, ai sensi dell'art.
381, secondo comma, cod. proc. pen., può comunque procedersi
all'arresto facoltativo in flagranza, con la conseguenza che la
misura cautelare non avrebbe potuto essere adottata nemmeno ai sensi
dell'art. 391, quinto comma, secondo periodo, cod. proc. pen., ha
sollevato d'ufficio, con ordinanza del 24 aprile 1995, pervenuta a
questa Corte il 21 giugno 1995 (r.o. n. 431 del 1995), questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, del medesimo art. 381, secondo comma, lettera c), cod.
proc. pen., in relazione all'art. 207 disp. att. del cod. proc.
pen., nella parte in cui, mentre consentono l'arresto in flagranza
per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336,
secondo comma, cod. pen.), non lo consentono per il reato di
insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186, primo comma,
del codice penale militare di pace.
Premette il giudice remittente che, a seguito della sentenza n.
503 del 1989 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 308, primo comma, cod. pen. mil. di pace, a
determinare i casi in cui si può procedere ad arresto in flagranza
non possono che essere le disposizioni del diritto processuale
ordinario: ma, al di sotto del limite di pena fissato in via
generale dall'art. 381, primo comma, cod. proc. pen., l'arresto è
consentito solo in relazione ai reati comuni elencati nel secondo
comma dello stesso art. 381, mentre non lo è in relazione a reati
militari che hanno identici elementi costitutivi dei reati comuni
elencati.
La differenza di trattamento fra reati comuni e reati militari
sarebbe, secondo il remittente, priva di fondamento razionale. In
particolare, sarebbe palese l'irragionevolezza della discriminazione
tra il reato comune di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e
quello militare di insubordinazione con violenza. Infatti i reati
militari di insubordinazione con violenza e di abuso di autorità,
previsti dal codice penale militare, sarebbero in rapporto di
specialità rispetto alla normativa comune concernente i delitti dei
privati contro pubblici ufficiali, onde apparirebbe del tutto
irrazionale che soltanto per i primi non si possa procedere
all'arresto facoltativo in flagranza.
Tale preclusione assumerebbe poi un ulteriore profilo di
irragionevolezza in quanto sarebbe del tutto incongruo che, di fatto,
non si possa procedere con giudizio direttissimo in casi in cui fatti
analoghi potrebbero invece essere perseguiti con quel procedimento se
di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Né l'obiezione secondo cui la decisione di accoglimento avrebbe
effetto in malam partem apparirebbe tale da precludere la
proposizione della questione, posto che a ben vedere l'eventuale
declaratoria di incostituzionalità si porrebbe piuttosto come
ulteriore esplicazione della pronuncia di questa Corte (sentenza n.
503 del 1989) che espunse dall'ordinamento una norma di maggior
sfavore come l'art. 308 cod. pen. mil. di pace; e che già con la
sentenza n. 469 del 1990 la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della norma che non consentiva il procedimento in
contumacia nei confronti degli imputati dei reati di diserzione e di
mancanza alla chiamata, eliminando un privilegio ingiustificato.
2. - Nel corso di un giudizio di convalida dell'arresto in
flagranza di un militare per il reato di furto militare a danno
dell'amministrazione militare, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17 luglio
1995, pervenuta a questa Corte il 3 ottobre 1995 (r.o. n. 733 del
1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
381, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude
l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la
reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo
stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione, nonché
dello stesso art. 381, secondo comma, lettera g), nella parte in cui
esclude l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre
lo prevede per il reato di furto comune.
Il remittente rileva che il reato per il quale si procede è punito
con la reclusione militare, mentre l'art. 381, primo comma, cod.
proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza per i delitti
non colposi per i quali sia stabilita la pena della "reclusione"
superiore nel massimo a tre anni. Il principio di tassatività
sancito dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione non
consentirebbe di estendere la previsione dell'arresto in flagranza ai
casi in cui la pena prevista non è quella della reclusione ma quella
della reclusione militare; e d'altra parte si tratterebbe di pene
diverse, come è confermato dal fatto che determinati reati militari
sono puniti con la pena della reclusione, tant'è che l'art. 23 del
codice militare accomuna la reclusione e la reclusione militare sotto
le dizioni di "pene detentive" o "restrittive della libertà
personale", e proprio alla prima di queste dizioni si riferivano le
previgenti disposizioni dello stesso codice che disciplinavano le
misure restrittive della libertà.
Inoltre il remittente rileva che l'art. 381, secondo comma, lettera
g), cod. proc. pen. consente l'arresto facoltativo in flagranza per
il reato di furto, non per il reato di furto militare: sarebbe, a suo
giudizio, del tutto irrazionale che fatti sostanzialmente uguali e
connotabili di uguale gravità, come il furto e il furto militare,
sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità
dell'arresto in flagranza.
Benché si tratti di questione in malam partem essa sarebbe -
rileva il giudice a quo - ugualmente sollevabile trattandosi di
materia processuale e comunque perché altrimenti si dovrebbe
riconoscere la non impugnabilità di norme costitutive di privilegi
positivi.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrebbe, a
parere del remittente, estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 380, primo comma (arresto
obbligatorio in flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di
delitto), 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive)
e 287 (condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del
codice di procedura penale, che presenterebbero gli stessi vizi.
3. - Il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo
Tribunale militare di Padova, investito di una richiesta di
applicazione di misura coercitiva a carico di un militare indagato
per concorso in truffa militare aggravata, ha sollevato d'ufficio,
con ordinanza del 2 agosto 1995, pervenuta a questa Corte il 26
settembre 1995 (R. O. n. 695 del 1995), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,
dell'art. 280 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente
l'applicabilità di misure cautelari coercitive nel caso di reati
militari puniti con la reclusione militare superiore nel massimo a
tre anni, come invece prevede per i reati comuni puniti con la
reclusione.
Il giudice remittente esclude che in via di interpretazione l'art.
280 possa applicarsi ai reati puniti con la reclusione militare,
ritenendo tale interpretazione preclusa dal principio di tassatività
dei casi di limitazione della libertà personale, di cui all'art. 13
della Costituzione, e dal divieto di interpretazione analogica di
leggi che fanno eccezione alla regola generale della libertà
personale.
Tuttavia, secondo il remittente, sarebbe del tutto irrazionale e
perciò lesivo del principio di uguaglianza che fatti come quelli
puniti dal codice militare, ontologicamente uguali e connotabili di
uguale gravità rispetto a quelli previsti dal codice penale comune,
sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità di
misure cautelari; né sussisterebbero giustificazioni per tale
diversità di trattamento, ché anzi la qualità militare del
soggetto attivo del reato può rendere in talune fattispecie ancor
più concrete e pressanti le esigenze cautelari.
In riferimento all'art. 112 della Costituzione, il remittente
osserva che privare il pubblico ministero del potere di richiesta di
misure cautelari implicherebbe un sostanziale indebolimento
dell'azione penale che finirebbe col non essere più assistita dai
mezzi e supporti necessari per un corretto esercizio.
4. - La stessa autorità giudiziaria, investita di una richiesta di
applicazione di una misura cautelare coercitiva ovvero di una misura
cautelare interdittiva nei confronti di un militare indagato per
truffa militare, con ordinanza del 24 luglio 1995, pervenuta a questa
Corte il 25 ottobre 1995 (r.o. n. 789 del 1995), ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen.
nella parte in cui non consentono l'applicazione di misure
coercitive, e rispettivamente di misure interdittive, per reati
militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni
che le rendono applicabili ai reati comuni o ai reati militari puniti
con la reclusione.
Seguendo una linea argomentativa analoga a quella esposta nella
ordinanza di cui sopra, al numero 3, il remittente esclude che gli
artt. 280 e 287 cod. proc. pen. possano trovare applicazione per i
reati puniti con la reclusione militare, trattandosi di pena diversa
da quella della reclusione; e rileva che tale diversità di
trattamento sarebbe irrazionale, e quindi lesiva del principio di
uguaglianza. Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi instaurati con le ordinanze dei Giudici per
le indagini preliminari presso i Tribunali militari di Roma e di
Padova possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, data la
connessione fra le questioni sollevate.
2. - Queste hanno ad oggetto due gruppi di norme - rispettivamente
l'art. 381, primo comma e secondo comma, lettere c) e g) del codice
di procedura penale, concernente l'arresto in flagranza (ordinanza n.
431 del giudice per le indagini preliminari di Roma e ordinanza n.
733 del giudice per le indagini preliminari di Padova), e l'articolo
280 (ordinanze nn. 695 e 789 del giudice per le indagini preliminari
di Padova) nonché l'articolo 287 (per la sola ordinanza n. 789) del
codice di procedura penale, concernenti le misure cautelari personali
coercitive e interdittive - accomunate, nella prospettazione delle
questioni, dal fatto che esse non consentirebbero di disporre
l'arresto in flagranza, e rispettivamente le misure cautelari, per i
reati militari puniti con la pena della reclusione militare, ovvero
per reati militari di gravità uguale a quella di reati comuni per i
quali l'arresto in flagranza, e conseguentemente anche l'adozione di
misure coercitive, sono viceversa possibili.
Più precisamente, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Roma ritiene bensì applicabile anche ai reati
militari puniti con la reclusione militare l'art. 381, primo comma,
cod. proc. pen., secondo cui l'arresto facoltativo in flagranza è
consentito per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; ma dubita
della legittimità costituzionale, in riferimento al principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 381, secondo comma,
cod. proc. pen. - ove si prevedono i reati per i quali l'arresto in
flagranza è consentito comunque, al di fuori del limite di pena di
cui al primo comma - in relazione all'art. 207 disp. att. cod. proc.
pen., nella parte in cui non consentono l'arresto in flagranza e
conseguentemente precludono l'adozione di misure cautelari coercitive
al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, ai sensi dell'art.
391, quinto comma, secondo periodo, dello stesso codice, per il reato
di insubordinazione con violenza (art. 186 cod. pen. mil. di pace),
laddove lo consentono per il reato di violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. pen.
comune.
A sua volta il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Padova da un lato nega - in contrasto con
l'altro giudice remittente - che l'art. 381, primo comma, cod. proc.
pen., prevedendo l'arresto facoltativo in flagranza per i reati
puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo edittale a
tre anni, sia applicabile anche ai reati militari puniti con la
reclusione militare, e per questa ragione dubita, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale di
detta norma; e dubita altresì della legittimità del secondo comma,
lettera g) dello stesso art. 381, nella parte in cui non consente
l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di furto militare,
mentre lo consente per il reato di furto previsto dal codice penale
comune (ordinanza n. 733). Dall'altro lato, lo stesso giudice dubita,
sempre in riferimento all'art. 3 Cost., e in un caso anche in
riferimento all'art. 112 Cost., della legittimità costituzionale
degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen., nella parte in cui non
consentono, secondo l'interpretazione da lui seguita, l'adozione di
misure cautelari coercitive, e rispettivamente interdittive, per i
reati puniti con la reclusione militare (ordinanze nn. 695 e 789).
La stretta connessione fra tutte le questioni è messa
ulteriormente in luce dall'ordinanza n. 733 del giudice per le
indagini preliminari di Padova là dove il giudice remittente - sia
pure andando oltre il compito a lui affidato - esprime l'avviso che
la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 381 cod.
proc. pen. debba estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, agli artt. 380 (arresto obbligatorio in
flagranza), 384, primo comma (fermo di indiziato di delitto), 280
(condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e 287
(condizioni di applicabilità delle misure interdittive) del codice
di procedura penale, disposizioni che, ad avviso del medesimo
remittente, "tutte presentano gli stessi vizi delle disposizioni
direttamente impugnate".
3. - È opportuno premettere un cenno sulle vicende normative da
cui deriva la situazione oggi denunciata dai giudici remittenti.
Il codice penale militare di pace, che contiene la generale norma
di rinvio di cui all'art. 261, in forza della quale "salvo che la
legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura
penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali
militari", disciplinava all'origine in modo autonomo e compiuto
l'adozione delle misure restrittive della libertà personale
dell'imputato di reati militari. Precisamente, l'art. 308 di detto
codice prevedeva l'arresto obbligatorio di chiunque fosse colto in
flagranza di un reato militare punibile con pena detentiva; l'art.
309 prevedeva che, fuori dei casi di flagranza, il militare in
servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla
giurisdizione militare, non potesse essere arrestato se non in
dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto
dell'autorità giudiziaria, salve le misure precauzionali che il
comandante da cui il militare dipendeva ritenesse di adottare; a loro
volta gli artt. 313 e 314 disciplinavano i casi in cui il mandato di
cattura era obbligatorio (in particolare riferendosi, oltre che ad
alcuni reati elencati, a tutti i reati non colposi soggetti alla
giurisdizione militare per i quali la legge stabilisse una pena
detentiva superiore nel massimo a tre anni, con la sola eccezione dei
reati di duello: art. 313, primo comma, numero 3), ovvero facoltativo
(in particolare riferendosi ai reati non colposi per i quali la legge
stabilisse una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni,
con eccezione dei reati di duello, e dunque, in sostanza, pressoché
a tutti i restanti reati puniti con pena detentiva: art. 314); l'art.
322 disciplinava la concessione della libertà provvisoria
all'imputato che si trovava nello stato di custodia cautelare,
vietandola nei casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio.
4. - Su questa normativa, ispirata a largo impiego delle misure
restrittive di libertà ante causam, sono venute ad incidere varie
pronunce di questa Corte, e più radicalmente le innovazioni
legislative apportate a partire dal 1988 in materia di provvedimenti
restrittivi della libertà personale degli imputati.
In particolare, la sentenza n. 68 del 1974, nel dichiarare
l'illegittimità dell'art. 322, secondo comma, cod. pen. mil. di pace
nella parte in cui non consentiva la concessione della libertà
provvisoria nei casi in cui era obbligatorio il mandato di cattura,
osservò, fra l'altro, che la carcerazione preventiva "non si
atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua
finalità, nel rito ordinario e nel rito militare", pur ammettendo
che, in via generale, possano essere legittime le disposizioni
integrative e derogative dei codici penali militari, ragionevolmente
giustificate, nonostante la loro differenza da quelle del codice
comune; e la sentenza n. 50 del 1985, dopo l'introduzione
legislativa della richiesta di riesame dei provvedimenti sulla
libertà personale, chiarì che essa trovava applicazione anche con
riguardo agli imputati soggetti alla giurisdizione militare, in forza
del generale richiamo alle norme del codice comune contenuto
nell'art. 261 del codice penale militare di pace.
L'art. 309 cod. pen. mil. di pace, che disciplinava in generale
l'arresto dei militari fuori dei casi di flagranza, fu poi dichiarato
incostituzionale con la sentenza n. 74 del 1985, la quale, pur
fondandosi essenzialmente sul contrasto con l'art. 13 della
Costituzione di quella parte di detto art. 309 che prevedeva "misure
precauzionali" adottate dal comandante del corpo, ritenne che la
declaratoria di illegittimità dovesse coinvolgere l'intero articolo,
per lo stretto collegamento fra le varie sue parti, e dunque colpire
anche la parte che prevedeva l'arresto "in dipendenza di un mandato
od ordine di cattura o di arresto dell'autorità giudiziaria". In
quella sede la Corte affermò esplicitamente, come conseguenza
"ovvia" della pronuncia, che "a disciplinare l'"arresto fuori dei
casi di flagranza" nei confronti dei militari in servizio alle armi
potranno subentrare - nell'attesa di un intervento legislativo,
soprattutto ipotizzabile in sede di sempre più auspicata riforma del
codice penale militare di pace - le vigenti disposizioni del diritto
processuale penale ordinario, com'è logico che sia, quando si tratta
di reati non soggetti alla giurisdizione militare, e come discende
automaticamente dall'art. 261 cod. pen. mil. di pace, quando si
tratta di reati soggetti alla giurisdizione militare"; e richiamò
l'assunto, già espresso nella sentenza n. 68 del 1974, secondo cui
la funzione e la finalità della carcerazione preventiva non sono
diverse nel rito ordinario e in quello militare.
Infine con la sentenza n. 503 del 1989, intervenuta dopo l'entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale, la Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 308 cod. pen. mil. di pace,
concernente l'arresto in flagranza, osservando che la previsione in
esso contenuta dei casi di arresto difettava dei requisiti di
eccezionalità prescritti dall'art. 13, terzo comma, della
Costituzione, per le misure restrittive di libertà adottate dalle
autorità di pubblica sicurezza. Anche in quella occasione la Corte
affermò, come conseguenza "evidente" della pronuncia, che "a
determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati
militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato
della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale
ordinario", vale a dire gli artt. 380 e 381 del nuovo codice, in
forza del "lineare" dettato dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace.
Nel frattempo, peraltro, l'entrata in vigore del nuovo codice di
rito penale, e ancor prima della legge 5 agosto 1988, n. 330, che ne
anticipava alcune linee in tema di disciplina dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale, pose il problema della
sopravvivenza delle norme che in questa materia erano dettate dal
codice militare. La conclusione cui pervenne la giurisprudenza della
Corte di cassazione, nonché quella dei tribunali militari, e che ha
trovato largo appoggio nella dottrina, nonostante perplessità e
dissensi sulle argomentazioni di supporto ad essa, fu nel senso che
debbano ritenersi inapplicabili, per effetto dell'entrata in vigore
del nuovo codice, le disposizioni degli artt. 313 fino a 323 del
codice penale militare di pace, che disciplinavano i mandati di
cattura e la custodia cautelare, applicandosi dunque integralmente
anche ai reati di competenza dei tribunali militari le norme del
nuovo codice di procedura penale (v. ad esempio Cass., sez. I, 22
marzo-22 maggio 1991, Pagliarini).
Questa conclusione era sorretta dalla consapevolezza della totale
dissonanza della normativa già contenuta nel codice militare con i
principii in materia di misure restrittive della libertà personale
accolti nel nuovo codice di rito comune. Era dunque evidente
l'esigenza di provvedere in via legislativa al coordinamento del
codice militare, tuttora non riformato, con il nuovo codice di
procedura penale: dato che quest'ultimo, anche in forza dei limiti
della delega sulla cui base era stato emanato, non aveva potuto
dettare in proposito una adeguata disciplina.
5. - Da tale mancato coordinamento traggono origine anche i dubbi
di costituzionalità prospettati dai giudici remittenti.
In primo luogo, infatti, le norme del codice comune, che prevedono
le condizioni generali per l'adozione delle misure coercitive e
interdittive (artt. 280 e 287 cod. proc. pen.), per l'arresto in
flagranza (artt. 380 e 381 cod. proc. pen.), nonché per il fermo di
indiziato di delitto (art. 384 cod. proc. pen.), si riferiscono a
tale fine ai limiti della pena edittale comminata per i vari reati:
ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni per le misure
coercitive e interdittive, o non inferiore nel massimo a quattro anni
per la custodia cautelare in carcere (art. 280, primo comma e 2, e
art. 287); ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni e nel massimo a venti anni per l'arresto obbligatorio in
flagranza (art. 380, primo comma); reclusione superiore nel massimo a
tre anni, o a cinque anni in caso di delitti colposi, per l'arresto
facoltativo in flagranza (art. 381, primo comma); ergastolo o
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel
massimo a sei anni, per il fermo di indiziato di delitto (art. 384,
primo comma, prima parte).
Tutte queste norme fanno riferimento alla pena della "reclusione".
Ora, i reati previsti dal codice penale militare sono talvolta
anch'essi puniti con le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione
(v. art. 23, secondo comma, cod. pen. mil. di pace), ma per lo più
sono invece puniti con l'unica pena militare principale rimasta dopo
l'abolizione della pena di morte: la "reclusione militare" (art. 22,
primo comma, numero 2, e art. 26 cod. pen. mil. di pace).
Di qui la tesi interpretativa, peraltro minoritaria ancorché non
isolata - e fatta propria anche da uno dei giudici remittenti -
secondo cui il mancato riferimento, nelle citate norme del codice di
procedura, ai delitti puniti con la reclusione militare non
consentirebbe di applicarle in tutti i casi in cui si procede per
reati militari puniti con tale pena, e dunque per la grande
maggioranza dei reati previsti dal codice militare.
Sussisterebbe in proposito una vera e propria lacuna, sulla quale
si appuntano le censure di costituzionalità del giudice per le
indagini preliminari di Padova, il quale ritiene che tale situazione
normativa, che non consentirebbe all'autorità giudiziaria militare
di disporre misure coercitive o interdittive, né alla polizia
giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza, in caso di reati
militari puniti con la reclusione militare, contrasti con l'art. 3
nonché, per quanto riguarda l'art. 280 cod. proc. pen., anche con
l'art. 112 della Costituzione.
6. - La questione così prospettata è infondata sotto tutti i
profili, in quanto è errata, a giudizio di questa Corte, la premessa
interpretativa sulla quale essa si fonda.
Il letterale riferimento delle norme in questione, ai fini di
individuare i reati per i quali è prevista l'adozione delle diverse
misure cautelari, a determinati minimi o massimi di pena della
"reclusione" non impedisce, secondo una lettura ragionevole e
sistematica delle norme stesse, che tenga conto dell'evoluzione
normativa accennata, di considerarle applicabili anche ai reati per i
quali la pena prevista è quella della "reclusione militare".
È ben vero, infatti, che la reclusione militare è stata
considerata, anche da questa Corte, come pena autonoma, diversa dalla
reclusione comune e dotata di autonoma disciplina giuridica, così da
far ritenere legittima e non irrazionale la diversa disciplina della
rispettiva durata minima (v. ordinanza n. 220 del 1987): e che le due
pene sono accomunate dal codice penale militare sotto la
denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà
personale" (cfr. art. 23 cod. pen. mil. di pace). Ma il fondamento,
considerato dalla Corte tuttora "apprezzabile" pur "nel quadro della
odierna integrazione dell'ordinamento militare in quello statale",
della "specialità della reclusione militare" è stato indicato solo
nelle diverse modalità di esecuzione della pena, che
caratterizzerebbero in senso militare i fini rieducativi perseguiti
con la pena stessa, e precisamente comporterebbero una finalità di
"recupero al servizio militare" (sentenza n. 503 del 1989).
A tali differenti modalità di esecuzione non fa riscontro una vera
e propria differenza di natura fra le due pene. Nemmeno può dirsi
che l'esecuzione di ciascuna delle due pene corrisponda e consegua
sempre alla condanna per reati o categorie di reati distinte. Non
solo infatti il codice penale militare commina per taluni reati
militari, soggetti alla giurisdizione militare, la pena della
reclusione comune (cfr. per esempio artt. 157, 167, primo comma, 215,
216 cod. pen. mil. di pace). Ma, soprattutto, il sistema normativo
del codice militare è ispirato a quello che si potrebbe definire
come principio di "sostituibilità" fra reclusione e reclusione
militare. Così, ai sensi dell'art. 27, primo comma, cod. pen. mil.
di pace, "alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai
militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione
militare per eguale durata, quando la condanna non importa la
degradazione", vale a dire la pena militare accessoria che, secondo
l'art. 28 del codice militare, priva il condannato della qualità di
militare (art. 55 cod. pen. mil. di pace). Parimenti, ai fini della
esecuzione delle pene inflitte a militari "in servizio permanente
alle armi", l'art. 63, numero 3, dello stesso codice prescrive che
"alla pena della reclusione, se la condanna non importa la
interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la
reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia
inferiore a un mese". Per converso, e specularmente, nei casi di
condannati a pene militari che abbiano prestato servizio militare
puramente di fatto, ovvero abbiano cessato di appartenere alle forze
armate, o siano assimilati ai militari, o iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati, o siano comunque persone estranee alle forze
armate, in sede di esecuzione "alla pena della reclusione militare è
sostituita la pena della reclusione per eguale durata" (art. 65 cod.
pen. mil. di pace). Ancora, nel caso di concorso di più reati,
alcuni dei quali puniti con la reclusione, altri con la reclusione
militare, si applica la reclusione ovvero la reclusione militare, con
un aumento pari alla durata complessiva dell'altra pena che si
dovrebbe infliggere per i reati concorrenti, a seconda che la
condanna importi ovvero non importi la degradazione.
Appare evidente dalle disposizioni citate che l'ordinamento
considera le due pene come reciprocamente sostituibili (si noti come
la "conversione" di una pena nell'altra sia prevista sempre a parità
di durata), e che l'applicazione di una o dell'altra pena non dipende
in definitiva tanto dalla specie del reato commesso quanto dalla
circostanza che il reo o il condannato rivesta tuttora, ovvero non
rivesta o non rivesta più, la qualità di militare. In altri
termini, la reclusione militare non è altro che la reclusione che
può essere inflitta e applicata nei confronti di coloro che
rivestono la qualità soggettiva di militare, mentre il venir meno di
tale qualità comporta l'automatica conversione della reclusione
militare inflitta in reclusione comune.
Ciò conferma che la specialità della reclusione militare si
colloca esclusivamente sul versante delle modalità di esecuzione di
una pena fondamentalmente unitaria. Se infatti si trattasse veramente
di pene di natura diversa, non sarebbe ammissibile, in quanto
contrasterebbe pienamente, fra l'altro, con il principio
costituzionale di legalità delle pene (art. 25 Cost.), la
conversione dell'una nell'altra pena in forza di circostanze esterne
rispetto alla fattispecie del reato commesso, come la perdita
successiva della qualità di militare da parte del condannato.
7. - Del resto la piena equiparabilità, a certi fini, di
reclusione comune e reclusione militare è stata ritenuta da questa
Corte quando essa ha censurato le norme dell'ordinamento
penitenziario le quali non prevedevano l'applicabilità della misura
alternativa della detenzione domiciliare per i condannati alla
reclusione militare, sia pure limitatamente all'ipotesi del
condannato in condizioni di salute particolarmente gravi (sentenza n.
414 del 1991), o non prevedevano l'ammissione ai permessi premio dei
condannati alla reclusione militare (sentenza n. 227 del 1995); o
quando ha censurato come ingiustificata la differenza di disciplina
dell'affidamento in prova al servizio sociale, quanto ad
indefettibilità della previa osservazione della personalità, del
condannato militare rispetto al condannato comune (sentenza n. 119
del 1992); o ancora quando ha ammesso la non irrazionalità del
principio della sostituzione della reclusione comune con quella
militare, di cui al citato art. 27 del codice militare (sentenza n.
409 del 1989, numero 7 del Considerato in diritto).
Né contraddice questa linea la ritenuta illegittimità di tale
sostituzione nel caso di condanna per il reato di rifiuto del
servizio militare per motivi di coscienza, che era motivata dalla
contraddizione fra la previsione dell'esonero dal servizio militare,
previsto per i così detti obiettori totali a seguito dell'espiazione
della pena, e una modalità di esecuzione della pena stessa
improntata alla finalità del recupero del soggetto al servizio
militare, nonché dal rischio di "spirale delle condanne" derivante
dall'assoggettamento dell'obiettore totale al trattamento proprio
della reclusione militare (sentenza n. 358 del 1993).
Dal canto suo la giurisprudenza dei giudici comuni ha ammesso
l'applicabilità delle norme sul trattamento sanzionatorio della
continuazione tra reati anche al caso di reati puniti rispettivamente
con la reclusione e con la reclusione militare (v. Cass., sez. un., 5
luglio 1984, Falato); e, ancor più significativamente, ha ammesso
l'applicabilità del "patteggiamento" anche quando debba infliggersi
la pena della reclusione militare, ancorché l'art. 444 cod. proc.
pen., nello stabilire il limite di pena che consente il
"patteggiamento", faccia riferimento letterale alla "reclusione" (v.
ad es. Cass., sez. I pen., 28 ottobre 1995, Gallo).
8. - Si può dunque concludere che, essendo la reclusione comune e
la reclusione militare solo due species dell'unico genus
"reclusione", e in concreto due pene autonome quanto a modalità di
esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabili a parità di
durata, nulla vieta di applicare le norme del codice di procedura
penale, che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale
per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le
misure coercitive o interdittive ovvero l'arresto in flagranza o il
fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per cui si
procede sono reati militari punibili con la reclusione militare:
considerato anche che "la carcerazione preventiva, che è
giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia
in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel
rito ordinario e nel rito militare" (sentenza n. 68 del 1974). Questa
è anzi l'unica ragionevole lettura del sistema normativo, una volta
che si considerino venute meno le norme speciali del codice militare
sulle misure restrittive della libertà, e quindi debbano trovare
applicazione anche in queste ipotesi, in forza del generale richiamo
dell'art. 261 cod. pen. mil. di pace, le norme dell'ordinamento
processuale penale comune.
Così interpretate le norme denunciate, non si pone evidentemente
il problema che ha dato luogo alle censure sollevate dal giudice
remittente in ordine alla presunta mancata previsione nelle stesse
norme della possibilità di adottare misure cautelari per reati
puniti con la reclusione militare.
9. - Resta da esaminare il secondo ordine di questioni sollevate,
concernente l'asserita lacuna dell'art. 381, secondo comma, cod.
proc. pen., laddove, nell'elencare i reati per i quali può
procedersi all'arresto in flagranza al di fuori delle condizioni
generali in ordine all'entità della pena edittale stabilite dal
primo comma, non contempla reati militari che sarebbero in qualche
modo assimilabili, per natura e gravità, a reati comuni compresi nel
predetto elenco.
In proposito deve però ritenersi rilevante solo la questione
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Roma con riguardo alla lettera c) del secondo comma
dell'art. 381, ove si menziona il reato di violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 cod. pen., in riferimento
al reato di insubordinazione con violenza previsto dall'art. 186,
primo comma, cod. pen. mil. di pace.
Viceversa non è rilevante l'analoga questione sollevata dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Padova con l'ordinanza n. 733 con riguardo alla lettera g) del
secondo comma dell'art. 381, ove si menziona il reato di furto
previsto dall'art. 624 del codice penale, in riferimento al reato di
furto militare previsto dall'art. 230 cod. pen. mil. di pace. Infatti
nella specie sottoposta al giudice patavino si procede per il delitto
di furto militare a danno dell'amministrazione militare, per il quale
l'art. 230, secondo comma, cod. pen. mil. di pace prevede la pena
della reclusione militare da uno a cinque anni, e dunque una pena
superiore al limite al di sopra del quale l'arresto facoltativo in
flagranza è comunque consentito a norma dell'art. 381, primo comma,
cod. proc. pen, secondo la lettura qui accolta. Dovendo trovare
applicazione tale norma, è inammissibile, in quanto priva di
rilevanza, la questione che investe la diversa norma del secondo
comma, lettera g) dello stesso art. 381.
10. - La questione sollevata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Roma è infondata.
L'art. 381, secondo comma, cod. proc. pen. introduce una deroga
alla regola generale di cui al primo comma, che collega la facoltà
di procedere all'arresto in flagranza all'entità della pena
(reclusione superiore nel massimo a tre anni nel caso di delitto non
colposo, consumato o tentato) prevista per il reato per il quale si
procede. Tale deroga consiste nella previsione nominativa di una
serie di reati elencati, per i quali tale facoltà è concessa anche
se la pena per essi prevista dalla legge è inferiore al limite di
cui al primo comma. Si tratta ovviamente di un elenco tassativo, non
suscettibile né di letture estensive (i reati sono indicati con la
loro denominazione e con il richiamo alla corrispondente disposizione
del codice penale o di altra legge, e dunque si tratta di fattispecie
ben determinate), né tanto meno di applicazione analogica,
trattandosi di norma eccezionale in rapporto alla regola generale del
primo comma.
Ora, non vi è dubbio che sussista una disarmonia in questa
disciplina, in quanto il legislatore del codice ha elencato solo i
reati comuni colpiti con pena edittale meno elevata, ma per i quali
si è ritenuto possano sussistere particolari esigenze cautelari tali
da richiedere l'arresto in flagranza, mentre ha completamente
pretermesso la considerazione dei reati militari previsti dal codice
militare, in ordine ai quali in precedenza provvedeva con
disposizione di generalissima applicazione l'art. 308 del codice
militare medesimo. Caduta tale disposizione a seguito della sentenza
n. 503 del 1989 di questa Corte, sono rimaste solo le norme del
codice comune, le quali però, mentre stabiliscono le condizioni
generali per procedere all'arresto (primo comma dell'art. 381,
applicabile, come si è detto, anche ai reati militari puniti con la
reclusione militare), nulla dispongono in ordine a singoli reati
militari per i quali si consenta l'arresto fuori da quelle condizioni
generali.
Tuttavia la disarmonia non è tale da dar luogo ad una situazione
di incostituzionalità.
Non può infatti che essere riservato al legislatore, nella sua
esclusiva discrezionalità, stabilire in via tassativa, ai sensi
dell'art. 13 della Costituzione, i casi e i modi in cui possono
essere disposte restrizioni della libertà personale, e
specificamente i "casi eccezionali di necessità ed urgenza" in cui
possono essere adottati provvedimenti restrittivi provvisori al di
fuori della riserva di giurisdizione esistente in materia. Tali casi,
costituenti altrettante deroghe - costituzionalmente ammesse - alla
regola generale dell'inviolabilità della libertà personale, non
possono essere estesi con pronunce di questa Corte, per ragioni
analoghe a quelle che impediscono la introduzione, per via di
pronunce di incostituzionalità, di nuove ipotesi di reati o di pene
(v. da ultimo sentenza n. 411 del 1995).
Il reato militare di insubordinazione con violenza previsto
dall'art. 186 cod. pen. mil. di pace può ben essere considerato di
gravità equiparabile a quella del reato comune di violenza o
minaccia ad un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336, secondo
comma, cod. pen., anche se si tratta di fattispecie diverse per
alcuni degli elementi costitutivi: l'insubordinazione con violenza è
configurata come reato contro la disciplina militare (titolo terzo
del libro secondo, cod. pen. mil. di pace), mentre la violenza o
minaccia ad un pubblico ufficiale è compresa fra i delitti dei
privati contro la pubblica amministrazione (libro II, titolo II, capo
II, cod. pen).
Ma resta il fatto che solo il legislatore può compiere
l'apprezzamento necessario per includere eventualmente tale reato
militare fra quelli per i quali è consentito l'arresto in flagranza
fuori dalle condizioni generali stabilite dall'art. 381, primo comma,
cod. proc. pen.
11. - La riforma dei codici militari in conformità ai principii
della Costituzione repubblicana è impegno che da troppo tempo ormai
grava, insoddisfatto, sugli organi legislativi. Questa Corte ritiene
di dover indirizzare ad essi un nuovo, pressante invito a provvedere,
anche prendendo spunto dai problemi applicativi di cui le presenti
questioni di costituzionalità, sollevate da giudici militari, sono
ulteriore testimonianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con
l'ordinanza (r.o. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in
epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 280 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, sollevata con
l'ordinanza (r.o. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in
epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 381, primo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata
con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata in
epigrafe;
d) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera g) del codice di
procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 733 del 1995) del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, indicata
in epigrafe;
e) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 381, secondo comma, lettera c) del codice di
procedura penale, nonché dell'art. 207 disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza (r.o. n. 431 del 1995) del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Roma, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte