Sentenza n. 2/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 604/1966
- art. 11Licenziamenti individuali
- art. 18legge 604/1966
- art. 35Statuto dei lavoratori
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11,
legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in
relazione agli artt. 18 e 35, legge 20 maggio 1970 n. 300, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal Pretore di Pesaro sul
ricorso proposto da Mercatelli Domenico contro S.p.a. Central Gomme,
iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1978 dal Pretore di Bassano del
Grappa sul ricorso proposto da Mantovani Giovanni contro Ditta Piccoli
Rino, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.250 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 21 giugno 1980 dal Pretore di Salò nel
procedimento civile vertente tra Lecchi Emanuela e Soliani Oreste,
iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;
4) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Moran Gordon e Istituto Americano,
iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal Pretore di Gualdo Tadino
nel procedimento civile vertente tra Facchini Enzo e Ditta La-ca,
iscritta al n. 1136 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Americano nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi l'avv. Aldo Aranguren per l'Istituto Americano e l'avvocato
dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A) Mercatelli Domenico ha impugnato dinanzi al Pretore di Pesaro il
licenziamento intimato gli dalla S.p.a. Centralgomme la quale, nel
complesso, occupa più di trentacinque dipendenti, con una sola unità
produttiva in Pesaro con meno di quindici dipendenti tra cui il
Mercatelli.
Il Pretore adito, con ordinanza 30 novembre 1977 (R.O. n. 147/78)
ha denunciato l'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, rilevando la disparità di trattamento
tra i lavoratori colpiti da licenziamenti ingiustificato, per i quali
si applicano le surrichiamate norme, e i lavoratori, anch'essi
ingiustificatamente licenziati, per i quali si applicano gli artt. 18 e
35 della legge n. 300/70, in punto di risarcimento danni, diversamente
disciplinato dalle norme citate, a seconda dei requisiti dimensionali e
strutturali dell'azienda del datore di lavoro.
Lo stesso Pretore, pur affermando di condividere l'interpretazione
di questa Corte, per cui nella fattispecie sottoposta al suo giudizio
sarebbe applicabile l'art. 8, legge n. 604 del 1966 e non gli artt. 18
e 35, legge n. 300/70, prospetta vari profili di disparità di
trattamento. E cioè :
a) anzitutto perché il lavoratore, illegittimamente licenziato,
ove siano applicabili le norme impugnate (artt. 8 e 11 legge n.
604/66) ha diritto al risarcimento del danno solo in mancanza di
riassunzione anziché congiuntamente alla reintegrazione nel posto di
lavoro, come previsto dall'art. 18 legge n. 300/70;
b) in ordine alla misura del risarcimento in quanto, mentre l'art.
18 citato prevede che il risarcimento sia dovuto nella misura minima di
cinque mensilità di retribuzione, senza alcuna predeterminazione
dell'ammontare massimo, l'art. 8, legge n. 604/66, pur prevedendo lo
stesso limite minimo, stabilisce poi anche un massimo, pari a dodici
mensilità, con l'effetto di impedire un adeguato ristoro del danno in
caso di inattività prodottasi per lunghi periodi;
c) infine, perché le misure minime e massime, cosi fissate dal
legislatore del 1966, sono correlate anche ad un ulteriore requisito
dimensionale, in quanto si riducono della metà nel caso di datori di
lavoro che occupino fino a sessanta dipendenti.
Secondo lo stesso Pretore remittente, la giustificazione del
diverso trattamento addotta da questa Corte (sentt. n. 55 del 1974 e
n. 189 del 1975) in punto di riassunzione, cioè la opportunità di non
gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni, non può
soccorrere in punto di risarcimento del danno in quanto, per questo
profilo, assume rilievo prevalente se non esclusivo, anziché la
potenzialità economica del danneggiante, l'entità del danno che è
identico per il lavoratore licenziato qualunque siano la struttura e la
dimensione dell'impresa da cui egli dipende.
Anche lo stesso criterio della potenzialità economica, ad avviso
del Pretore, sarebbe inapplicabile e comunque intrinsecamente
insufficiente, allorché si confrontino le posizioni dei dipendenti non
di imprese diverse ma di un'unica impresa che impieghi più di
trentacinque lavoratori, distribuiti in varie unità produttive, alcune
con più ed altre con meno di quindici addetti; in tal caso, la
rilevata disparità si produce in ragione della consistenza numerica
dell'unità produttiva di appartenenza e nonostante l'identità del
datore di lavoro, alla cui potenzialità economica deve aversi
riguardo.
Sulla rilevanza della questione il Pretore ha osservato che nel
giudizio a quo si doveva fare applicazione della meno favorevole
disciplina della legge n. 604/66 proprio in violazione dell'art. 3
della Costituzione.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 dell'anno 1978.
B) Il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza emessa il 25
marzo 1978 (R.O. n. 295/78) nel procedimento promosso da Mantovani
Giovanni per l'impugnazione del licenziamento intimatogli da Piccoli
Rino, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale degli
stessi artt. 8 e 11 della legge n. 604/66 nonché dell'art. 18 della
legge n. 300/70, ritenendoli in contrasto con l'art. 3 Cost..
Preliminarmente ha rilevato che, alla stregua della vigente
normativa, - secondo l'interpretazione fornitane in più occasioni
dalla Corte costituzionale, ai fini dell'affermazione della sua
legittimità (sentt. n. 81 e n. 131 del 1969, n. 55 del 1974 e nn.
152, 178 e 189 del 1975) - la disciplina della cosiddetta tutela reale
del posto di lavoro (art. 18, legge n. 300 del 1970) riguarda i
lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di quindici
dipendenti, facenti parte o meno di un complesso aziendale con oltre
trentacinque lavoratori; la disciplina che prevede l'alternativa fra
riassunzione e risarcimento (art. 8, legge n. 604/66) opera per le
imprese con più di trentacinque dipendenti, limitatamente alle unità
produttive con non più di quindici addetti, ed, infine, tutta l'area
residua dei licenziamenti resta soggetta al disposto dell'art. 2118
cod. civ. che ammette il recesso ad nutum.
Ed ha, quindi, ritenuto che siffatto sistema importa un diverso
trattamento economico dei lavoratori arbitrariamente licenziati, nel
senso che quelli i quali prestano la loro opera presso un'impresa con
più di trentacinque dipendenti o presso un'unità produttiva con più
di quindici dipendenti, hanno diritto ad un risarcimento del danno pari
almeno a cinque mensilità di retribuzione senza che da tale importo
sia detraibile quanto essi, in attesa del provvedimento di
reintegrazione, abbiano guadagnato impiegando altrimenti le loro
energie lavorative mentre, quelli che hanno lavorato in imprese con
meno di trentacinque dipendenti o presso unità produttive con meno di
quindici hanno diritto ad un risarcimento che non potrà prescindere
dalla compensatio lucri cum damno e sono per di più gravati dall'onere
probatorio della sussistenza del danno, anche soltanto nei limiti di un
ammontare non superiore alle cinque mensilità di retribuzione.
Ad avviso del Pretore, a tale disciplina consegue la creazione di
un'area di privilegio o di disfavore per determinate categorie di
lavoratori, in forza della sola circostanza della consistenza numerica
del personale facente capo all'organizzazione di appartenenza, onde la
violazione del principio di uguaglianza.
In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo si limita
ad una mera affermazione dell'evidenza della stessa.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'anno 1978.
C) Con ordinanza emessa il 21 giugno 1980 (R.O. n. 592/80),
il Pretore di Salò - adito da Lecchi Emanuela in sede di
impugnazione del licenziamento intimatole da Soliani Oreste - ha
sollevato, in accoglimento dell'eccezione proposta dal convenuto, la
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n.
300/70 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., non opera
alcuna distinzione, quanto al regime del licenziamento illegittimo, tra
imprese articolate in più unità produttive ed imprese con struttura
unitaria.
Il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che l'esame della
denunciata disposizione, da parte della Corte, non ha, in realtà,
finora investito in modo specifico la problematica proposta con
l'ordinanza da lui emessa, essendosi principalmente incentrato sul
punto della parità di trattamento dei lavoratori, senza particolare
riguardo alle varie posizioni dei datori di lavoro.
Valutando, invece, in quest'ottica specifica, il problema della
legittimità costituzionale dell'art. 35, della legge n. 300/70, egli
ha ritenuto di poter fondatamente dubitare della sua conformità al
principio di uguaglianza poiché la mancanza della suddetta distinzione
implica l'operatività del sistema di tutela reale del posto di lavoro,
introdotto dall'art. 18 della stessa legge, riguardo a datori di lavoro
le cui situazioni, viceversa, non sono assimilabili, proprio in
considerazione di quelle esigenze di fiduciarietà, economicità e
funzionalità produttiva ritenute rilevanti dalla Corte per affermare,
sotto altro aspetto, la legittimità costituzionale della medesima
norma.
Ad avviso del Pretore, sarebbe irrazionale, proprio in
considerazione di tali esigenze, assoggettare al detto sistema
l'impresa con un'unica unità produttiva avente più di quindici
addetti, ma meno di trentacinque, per escluderne, invece, sia la
piccola (con meno di quindici lavoratori) unità produttiva di una
grande impresa (con più di trentacinque dipendenti) sia la impresa che
impieghi più di quindici lavoratori complessivamente, ma meno di
trentacinque, distribuendoli, tuttavia, a differenza della prima, in
più unità produttive con meno di quindici addetti in diversi
territori comunali.
Il Pretore a quo ha poi sollevato d'ufficio - sempre con
riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 35 nonché dell'art. 18 della legge n.
300/70 e degli artt. 8 e 11, legge n. 604/66, per la disparità di
trattamento che dette norme creano, fra lavoratori illegittimamente
licenziati, in ordine all'entità del risarcimento dei danni.
Le ragioni di tale censura sono sostanzialmente identiche a quelle
che sorreggono lo stesso dubbio di incostituzionalità avanzato dal
Pretore di Pesaro, con l'unica differenza, rispetto all'ordinanza
pronunciata da quest'ultimo giudice e di cui si è sopra riferito, che
qui gli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 sono a loro volta
investiti dalla pronuncia di illegittimità.
La rilevanza di entrambe le esposte questioni è motivata con la
necessità di stabilire, pregiudizialmente all'esame della legittimità
o meno dell'impugnato licenziamento, quale sia esattamente la normativa
applicabile al rapporto di lavoro oggetto della controversia.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata con la Gazzetta Ufficiale n. 298 del 1980.
D) Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 (R.O. n. 340/81) nel
procedimento promosso da Moran Gordon per impugnare il licenziamento
intimatogli dall'Istituto Americano e richiedere la tutela di cui
all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il Pretore di Firenze,
accertato che detto istituto aveva alle proprie dipendenze meno di
sedici lavoratori, sicché nella fattispecie non sarebbe stata
concepibile l'invocata tutela giusto il disposto dell'art. 35 della
stessa legge né, a maggior ragione, quella di cui all'art. 8 della
legge n. 604/66, il cui art. 11 prevede, per l'operatività della legge
stessa, il più elevato limite numerico dei trentacinque dipendenti, ha
sollevato, ritenendola per tali ragioni rilevante, la questione di
incostituzionalità del primo e del secondo comma del citato art. 35
nonché del primo comma del parimenti citato art. 11 in quanto
stabiliscono limiti dimensionali numerici al di sotto dei quali non
opera il sistema della sindacabilità giurisdizionale del
licenziamento, vigendo, invece, il regime del recesso ad nutum.
Il Pretore si è dato carico delle decisioni con le quali la Corte
costituzionale ha già in passato affermato l'infondatezza di analoga
questione, ma ha, nondimeno, ritenuto che, per effetto delle norme
censurate, restino vulnerati gli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo
comma e 41 - secondo comma Cost., essendogli parse inappaganti le
motivazioni addotte a sostegno di quell'affermazione.
Rilevato che l'art. 2118 cod. civ., da applicarsi nella fattispecie
a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione (art. 41) e della
legislazione protettiva, si è trasformato in causale, in quanto il
recesso, a pena di nullità, deve essere suffragato da una causa
congrua e quindi lecita (art. 41 Cost.) e che, tuttavia, detta teoria
non è accolta dalla giurisprudenza anche della Corte costituzionale
quando l'azienda ha un modesto numero di occupati, ha ritenuto che le
norme sui licenziamenti (art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e art.
35, legge 20 maggio 1970, n. 300) contrariamente a quanto deciso dalla
Corte costituzionale (sentt. n. 55/74; n. 152/75; n. 189/75) sono
palesemente contrarie alla Costituzione, anzitutto perché deve essere
garantito il diritto del cittadino al conseguimento di un'occupazione
ed al mantenimento del posto di lavoro (art. 4 Cost.) con il divieto
allo Stato di limitare in modo discriminatorio l'accesso al lavoro con
l'obbligo dello stesso di creare le condizioni economiche, sociali e
giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al lavoro.
Ha assunto che gli argomenti posti a giustificazione della diversità
della situazione delle imprese più piccole (carattere fiduciario del
rapporto di lavoro; esigenze di non gravarle di oneri eccessivi;
opportunità di evitare situazioni di tensione sociale) possono essere
rimeditati in conformità dell'evoluzione dei moduli organizzatori
dell'impresa in collegamento con il progresso tecnologico e della non
attualità del criterio meramente numerico; che proprio
l'interpretazione seguita delle suddette norme non può giustificare la
violazione dei richiamati precetti costituzionali (artt. 3 e 4 Cost.)
in quanto lavoratori idonei ed immeritevoli del licenziamento possono
essere licenziati a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell'impresa; che occorre tenere conto dello stato di soggezione del
lavoratore, che gli impedisce il libero esercizio di diritti inerenti
al rapporto di lavoro (sent. n. 63/66 in tema di prescrizione dei
crediti dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro), ed
assicurare la tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3,
primo comma, Cost.) e l'esigenza che l'iniziativa economica privata non
si ponga in contrasto con la stessa dignità umana; il che avverrebbe
se il lavoratore fosse esposto al permanente timore di perdere
incolpevolmente il posto di lavoro così da dovere rinunciare alla
tutela dei propri diritti nei confronti del datore di lavoro, in una
concezione paternalistica dell'impresa; che ruolo determinante hanno la
sicurezza del posto di lavoro e la conseguente assoluta rigidità di
tutela, incompatibili con la discrezionalità riconosciuta al datore di
lavoro al quale venga rimesso il mantenimento dell'occupazione dei
dipendenti, con la determinazione, da parte sua, del limite numerico di
essi, dato peraltro fluttuante, sfuggente e facilmente elusivo, con il
conseguente, dannoso frazionamento dell'impresa, al che, però,
potrebbe ovviarsi con l'introduzione di limiti qualitativi, più
aderenti alla realtà economica; che irrilevante è anche la
considerazione del limite numerico in accordi confederali (18 ottobre
1965) siccome risultanti di rapporti di forza; che la stessa
fiduciarietà dei rapporti, posta a base delle ricordate sentenze, non
è appagante in quanto essa ugualmente dovrebbe portare ad evitare
licenziamenti privi di causa giustificatrice quanto meno per l'aspetto
risarcitorio; che egualmente non soddisfa il criterio di evitare
pregiudizio alla funzionalità delle unità produttive più piccole per
l'affermata possibilità del verificarsi di tensioni a causa della
presenza del lavoratore reintegrato in base a sentenza, in quanto
anch'esso attiene alla natura fiduciaria dei rapporti tra lavoratori e
datori di lavoro, attribuendo peraltro valore a reazioni emotive
dell'imprenditore e non protegge la dignità del lavoratore colpito da
licenziamento privo di giusta causa, la tutela del quale è prioritaria
insieme con quella del diritto al lavoro, rispetto alla stessa garanzia
della libertà organizzativa dell'impresa ed alla suscettibilità
personale dell'imprenditore.
Il Pretore ha anche precisato che tutti gli argomenti addotti
(esigenze di funzionalità dell'impresa, di fiduciarietà dei rapporti,
di evitare tensioni sociali) non giustificano il recesso per
discriminazione politica, sindacale, religiosa e di sesso, onde la
necessità di motivare il licenziamento con riferimento a una causa
giustificatrice adeguata.
Ha, poi, rilevato che l'eccessività degli oneri gravanti sulle
piccole imprese - che, peraltro, non risulta essere specificata - è
irrilevante in quanto rimarrebbero sempre giustificati i licenziamenti
per colpa del dipendente o per ragioni organizzativi, per il buon
funzionamento dell'impresa o per la organizzazione del lavoro; che,
invece, si sarebbe dovuta considerare la specifica realtà aziendale ed
il particolare tipo di organizzazione, connessi alla ridotta dimensione
dell'impresa; che tra gli oneri eccessivi si potrebbero financo
annoverare le invadenze dei giudici e le loro sentenze ritenute
ingiuste; che nemmeno la necessità di superamento della crisi
aziendale può giustificare la violazione di principi costituzionali e
la libertà di licenziare; che di pesi intollerabili non si potrebbe
parlare per le imprese di piccole dimensioni le quali intendessero
sostituire un lavoratore ad un altro per motivi personali o per altri
motivi comunque estranei alla previsione dell'art. 3, legge n. 604/66;
che, infine, esigenze di contemperamento di opposti interessi (libertà
di iniziativa economica e diritti dei lavoratori) potrebbero imporre
all'imprenditore l'obbligo di risarcire in ogni caso i danni derivanti
da licenziamento ingiusto.
Ai fini della rilevanza della questione, il Pretore a quo ha
ritenuto che l'esame delle domande di reintegrazione e di risarcimento
danni presuppone l'eliminazione degli ostacoli all'applicazione
dell'art. 18, legge n. 300/70 e dell'art. 8, legge n. 604/66,
costituiti dagli artt. 35 - primo e secondo comma - legge n. 300/70 ed
11 - primo comma - legge n. 604/66.
Nel giudizio si è costituito l'Istituto Americano contestando il
fondamento dell'eccezione ed insistendo per il rigetto.
In particolare ha osservato che l'art. 4 Cost. è finalizzato non
alla conservazione del posto di lavoro ma all'intervento del
legislatore per garantire la possibilità o meno dell'impiego; che le
argomentazioni, meramente sociologiche, del Pretore non servono alla
definizione della causa la quale riguarda un piccolo istituto di
insegnamento, di limitata consistenza economica, nella cui
organizzazione prevale il contenuto fiduciario del rapporto di lavoro,
onde la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione
per irrilevanza; che, comunque, le considerazioni svolte si fondano
sull'erroneo convincimento reso palese dal testo dell'ordinanza e
motivato seguendo una tesi nettamente minoritaria in dottrina e in
giurisprudenza, che l'entrata in vigore della legge fondamentale abbia
determinato l'abrogazione dell'art. 2118 cod. civ. nella parte in cui
consente il recesso ad nutum mentre, invece, la perdurante efficacia di
tale norma è stata affermata dalla Corte costituzionale con argomenti
che non sembrano superati dalle suddette considerazioni.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'anno 1981.
E) Con ordinanza del 28 maggio 1984 (R.O. n. 1136/84) il Pretore di
Gualdo Tadino, adito in sede di impugnazione del licenziamento
intimato, per motivi disciplinari, a Facchini Enzo dalla Ditta LA.CA.,
titolare di un'impresa con nove dipendenti, ha rilevato che il detto
licenziamento doveva ricondursi nel novero di quelli ad nutum
consentiti dall'art. 2118 cod. civ., non essendo applicabili, nella
fattispecie, né l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, né l'art. 18
della legge n. 300 del 1970, data la consistenza numerica del personale
impiegato ed ha, quindi, sollevato questione di illegittimità
costituzionale degli artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70 e 11
legge n. 604/66 in quanto, legittimando il menzionato tipo di recesso
per rapporti non tutelati alla stregua della ricordata disciplina, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo
comma, 41 - secondo comma Cost..
L'ordinanza de qua denuncia, in sostanza, disparità di trattamento
tra imprese di minima dimensione prive di tutela reale e imprese medie
e grandi che invece l'hanno; e, quindi, la violazione dei precetti
costituzionali richiamati, in quanto è consentito il licenziamento dei
dipendenti senza giustificato motivo e si lascia al mero arbitrio del
datore di lavoro o, comunque, alla sua "illuminatezza" ed alla sua
"sensibilità" ogni valutazione circa la conservazione del rapporto.
Il Pretore a quo ha ritenuto, poi, la sussistenza della rilevanza,
per gli evidenti riflessi che l'eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale delle predette norme avrebbe sul giudizio
in corso.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 bis dell'anno 1985.
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato. Essa, premesso che identica questione è
stata dichiarata infondata con le sentenze n. 81 del 1969 e n. 55 del
1974, ha rilevato che per un verso l'ordinanza non aggiunge argomenti
nuovi a quelli già valutati dalla Corte costituzionale, con
riferimento all'art. 3 Cost. e che, per altro verso, erroneamente è
dedotta la violazione degli artt. 4, 35 e 41 Cost., posto che i
principi desumibili da tali norme non sono incompatibili con una
disciplina del recesso idonea a consentire la gestione corretta, anche
sotto il profilo meramente economico, dell'impresa di modeste
dimensioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte ritiene anzitutto che tutti e cinque i giudizi
possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente in quanto
prospettano questioni sostanzialmente connesse.
2. - Prendendo in esame, in via preliminare, le ordinanze del
Pretore di Bassano del Grappa (R.O. n. 295/78) e del Pretore di Salò
(R.O. n. 592/80) osserva che la prima ordinanza è del tutto carente di
motivazione sulla rilevanza della questione sottoposta al suo giudizio.
Nella seconda ordinanza, sempre in punto di rilevanza, il Pretore
ritiene che pregiudizialmente all'esame della legittimità o meno
dell'impugnato licenziamento, sussista la necessità di stabilire quale
sia esattamente la normativa applicabile al rapporto di lavoro oggetto
della controversia.
In sostanza, quindi, il detto giudice rimette a questa Corte
l'individuazione delle norme regolatrici della fattispecie per cui
quelle denunciate risultano essere di applicazione incerta e meramente
eventuale.
Invece, secondo il disposto dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.
87, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la
sollevata questione di legittimità costituzionale abbia una incidenza
attuale e non meramente eventuale.
La pregiudizialità della questione medesima, la quale è
condizione essenziale ai fini del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio, ai fini della
definizione del giudizio pendente, investa una norma della cui
applicazione il giudice dimostra di non poter prescindere (sent. n.
190/84).
Pertanto, le questioni sollevate con dette ordinanze vanno
dichiarate inammissibili.
3. - Il Pretore di Pesaro (R.O. n. 147/78) denuncia la
illegittimità costituzionale degli art. 8 e 11 della legge 15 luglio
1966, n. 604 in relazione agli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto i lavoratori
licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, in punto di
risarcimento danni conseguenti al licenziamento, hanno un trattamento
diverso, e comunque peggiorativo, rispetto ai lavoratori che trovano
tutela con gli artt. 18 e 35 legge n. 300/70, e ciò solo per la
diversità dei requisiti dimensionali e strutturali dell'azienda del
datore di lavoro (azienda con più di trentacinque dipendenti per
l'ipotesi degli artt. 8 e 11 legge n. 604/66; unità produttiva con
più di quindici dipendenti nell'ipotesi degli artt. 18 e 35, legge n.
300 del 1970).
Il Pretore a quo individua i vari profili della disparità di
trattamento:
a) nella previsione del solo diritto al risarcimento dei danni
nella prima fattispecie, anziché congiuntamente alla reintegrazione
nel posto di lavoro come nella seconda;
b) nella previsione di un danno nella misura minima di cinque
mensilità e nella misura massima di dodici mensilità nella prima
ipotesi ed, invece, nella seconda, nell'identica misura minima, ma
senza la predeterminazione della misura massima, onde nella prima
ipotesi viene meno la possibilità di ottenere un adeguato ristoro del
danno in caso di inattività protrattasi per lunghi periodi di tempo;
c) nella previsione, nella prima ipotesi, di una riduzione
dell'entità dei danni alla metà, nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro occupi fino a sessanta dipendenti.
4. - Il Pretore di Firenze, invece (R.O. n. 340/81), denuncia la
illegittimità costituzionale degli artt. 35 - primo e secondo comma
legge n. 300/70, 8 e 11 - primo comma legge n. 604/66, in riferimento
agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma, 41 - secondo comma
Cost., in quanto stabiliscono limiti dimensionali numerici al di sotto
dei quali non opera il sistema della sindacabilità giurisdizionale del
licenziamento, vigendo, invece, il regime del recesso ad nutum previsto
dall'art. 2118 cod. civ..
Dopo aver ricordato le precedenti decisioni di questa Corte, chiede
che siano rimeditati gli argomenti posti a fondamento delle stesse e
cioè il carattere fiduciario del rapporto di lavoro nelle imprese
minori, le esigenze di non gravarle di oneri eccessivi, l'opportunità
di evitare situazioni di tensione sociale; sostiene che le norme sui
licenziamenti sono contrarie alla Costituzione (art. 4) in quanto non
può limitarsi in modo discriminatorio l'accesso al lavoro, mentre lo
stesso Stato ha l'obbligo di creare condizioni economiche, sociali e
giuridiche tali da consentire l'impiego di tutti gli idonei al lavoro;
che non possono essere licenziati a giudizio discrezionale ed
insindacabile dell'imprenditore, lavoratori idonei e meritevoli; che
occorre tenere conto dello stato di soggezione del lavoratore;
assicurare la tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3
- primo comma Cost.) e l'esigenza che l'iniziativa economica privata
non si ponga in contrasto con la stessa dignità umana; che ha ruolo
determinante la sicurezza del posto di lavoro con la conseguente
rigidità della tutela, incompatibili con la discrezionalità del
datore di lavoro, al quale, quindi, non può essere rimesso il
mantenimento dell'occupazione dei dipendenti, previa determinazione del
limite numerico di essi ed il ricorso a limiti quantitativi anziché a
limiti qualitativi, più aderenti alla realtà economica; che la stessa
fiduciarietà del rapporto datore di lavoro - lavoratori non può
fondare l'esonero del datore di lavoro, in caso di licenziamento
ingiustificato, quanto meno dal risarcimento dei danni; ugualmente la
finalità di evitare pregiudizi alla funzionalità delle unità
produttive più piccole e l'affermata possibilità di verificarsi di
tensioni per la presenza di lavoratori reintegrati in base a sentenza
in quanto dovrebbe ricevere prevalente protezione la dignità del
lavoratore e non dovrebbero trovare ingresso le reazioni emotive del
datore di lavoro.
Il Pretore soggiunge che non ha rilevanza la finalità di non
gravare le imprese di oneri eccessivi, peraltro non quantificati,
dovendosi considerare la specifica realtà aziendale e il particolare
tipo di organizzazione; che la crisi aziendale non può giustificare la
violazione dei principi costituzionali e la libertà di licenziare; che
non può parlarsi di pesi insopportabili per le imprese di piccole
dimensioni che sostituiscano il lavoratore licenziato con un altro;
che, in ogni caso, il datore di lavoro dovrebbe essere condannato al
risarcimento dei danni a favore del lavoratore licenziato senza giusta
causa o giustificato motivo.
5. - Il Pretore di Gualdo Tadino (R.O. n. 1136/84), in una
fattispecie di licenziamento per motivo disciplinare ricondotta a
quella di licenziamento senza giusta causa, sulla base delle
dichiarazioni del datore di lavoro di non volere riassumere il
lavoratore licenziato, anche se fosse stata accettata la insussistenza
del motivo addotto, denuncia la illegittimità costituzionale degli
artt. 2118 cod. civ., 35 legge n. 300/70, 11 legge n. 604/66 per la
disparità di trattamento tra imprese di minima dimensione, prive di
tutela reale, ed imprese medie e grandi che, invece, l'hanno.
Il riferimento è fatto agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 primo
comma e 41 - secondo comma Cost..
Sostiene il giudice a quo che, alla stregua dei richiamati precetti
costituzionali, non è ammissibile il mantenimento, nell'ordinamento
giuridico, del licenziamento senza giustificato motivo e rimesso,
quindi, alla illuminatezza o alla sensibilità del datore di lavoro in
quanto risulta conculcato il diritto al lavoro e la dignità del
lavoratore per cui sarebbe anche opportuno una rimeditazione delle
motivazioni delle precedenti sentenze della Corte.
6. - Le questioni non sono fondate.
In sostanza, i giudici a quibus, pur invocando una rimeditazione
dei principi posti a fondamento delle motivazioni delle precedenti
sentenze con le quali la Corte ha dichiarato infondate le questioni di
legittimità costituzionale delle norme denunciate (sent. n. 81 del
1961; n. 45 del 1965; n. 81 del 1969; n. 194 del 1970; n. 55 del 1974;
n. 152 del 1975; n. 178 del 1975; n. 189 del 1975; ord. n. 256 del
1976), non aggiungono nuovi argomenti a quelli già esaminati e
disattesi e si limitano solo ad invocare nuovi parametri costituzionali
ed a criticare le motivazioni delle precedenti sentenze.
La Corte osserva che, secondo il sistema legislativo ancora oggi
vigente e che essa ha più volte ritenuto costituzionalmente legittimo:
a) i lavoratori appartenenti a sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo di una impresa industriale o commerciale (quelle
agricole non vengono in discussione), che ivi occupa più di quindici
dipendenti, o appartenenti ad imprese industriali e commerciali che,
nell'ambito dello stesso comune, occupano più di quindici dipendenti,
in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo,
hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (ed. tutela
reale) e al risarcimento dei danni subiti per il licenziamento di cui
è stata accertata la inefficacia o l'invalidità, nella misura di un
minimo di cinque mensilità di retribuzioni, determinata secondo i
criteri di cui all'art. 2121 cod. civ.; nel caso di mancata
ottemperanza alla sentenza da parte del datore di lavoro, alle
retribuzioni dovutegli fino alla reintegrazione, ferma restando la
possibilità della risoluzione del rapporto nel caso in cui il
lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito del datore di lavoro (artt. 18 e 35, legge n.
300/70);
b) i lavoratori appartenenti ad imprese o non imprese che occupano
fino a trentacinque dipendenti, licenziati senza giusta causa o
giustificato motivo hanno diritto alla riassunzione entro tre giorni
dalla sentenza che accerta l'insussistenza della giusta causa o del
giustificato motivo oppure al risarcimento dei danni (cd. tutela
obbligatoria) pari ad un minimo di cinque e ad un massimo di dodici
mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione
dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al
comportamento delle parti. La misura massima è ridotta ad otto
mensilità se il prestatore di lavoro ha anzianità inferiore a trenta
mesi; è maggiorata fino a quattordici mensilità se il prestatore di
lavoro ha un'anzianità superiore ai venti anni; le misure massime e
minime sono ridotte alla metà se il datore di lavoro occupa fino a
sessanta dipendenti;
c) i lavoratori presso datori di lavoro che occupano meno di
trentacinque dipendenti, in applicazione dell'art. 2118 cod. civ.,
possono essere licenziati ad nutum.
La Corte, nel ritenere infondata una analoga questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2118 cod. civ., ha già osservato
(sent. n. 45/65) che il potere del datore di lavoro di recedere dal
rapporto a tempo indeterminato non costituiva più un principio
generale del nostro ordinamento; era stato ristretto nella sua sfera di
efficacia sia da provvedimenti legislativi i quali, a tutela di
particolari interessi dei lavoratori, avevano limitato e
temporaneamente precluso il potere di recesso del datore di lavoro, sia
soprattutto dagli accordi sindacali; che questi ultimi dimostravano che
le condizioni socio-economiche del paese consentivano una nuova
disciplina e che verso di essa l'evoluzione legislativa era sollecitata
anche da raccomandazioni internazionali (cfr. 46 e 47 sessione della
Conferenza internazionale del lavoro).
Ed, in effetti, la nuova disciplina sopravveniva con la legge 15
luglio 1966, n. 604 e poi con la legge 20 maggio 1970, n. 300.
E questa Corte (sent. n. 194/70), a proposito della denunciata
illegittimità costituzionale delle norme di queste leggi, che dettano
la disciplina dei licenziamenti, ha rilevato anzitutto che dall'art. 4
Cost. discendono principi che esprimono l'esigenza di un contenimento
della libertà di recesso del datore di lavoro e l'ampliamento della
tutela del lavoratore quanto alla conservazione del posto di lavoro;
che, però, l'attuazione di questi principi resta affidata alla
discrezionalità del legislatore ordinario quanto alla scelta dei tempi
e dei modi in rapporto alla situazione economica generale; ha
avvertito, quindi, che, stanti la discrezionalità e la conseguente
gradualità con cui il legislatore poteva applicare i principi
costituzionali relativi alla garanzia della conservazione del posto di
lavoro, l'art. 8, legge n. 604/66, era una iniziale attuazione di quei
principi (legittimità in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.);
laddove, poi, successivamente, gli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del
1970 (Statuto dei lavoratori) avevano assicurato una più ampia tutela
reale a quei lavoratori che dipendevano da determinate imprese
industriali, commerciali o agricole o da parti di esse.
La Corte ha, poi, affermato che il legislatore, con le suddette
norme, aveva voluto attuare, per i lavoratori delle suddette imprese,
un regime più favorevole di quello stabilito dagli artt. 8 e 11, legge
n. 604/66, con riguardo non più alla dimensione globale dell'impresa
ma alla struttura organizzativa di essa nelle singole unità produttive
e nell'ambito territoriale, richiedendo che l'impresa occupasse più di
quindici o cinque dipendenti nella stessa unità produttiva, o almeno
nello stesso comune (sent. n. 189/75).
La Corte ha affrontato e risolto anche il delicato problema del
coordinamento degli artt. 8 e 11 della legge n. 604/66 e degli artt. 18
e 35 della legge n. 300/70 ad essi succeduti, ritenendo che (sent. n.
55/74) ai dipendenti dell'unità produttiva, che potrebbe essere unica
ed esaurire la consistenza dell'impresa, o delle unità produttive da
prendersi in considerazione ai sensi dei due commi dell'art. 35 si
doveva applicare l'art. 18; la normativa dell'art. 8 della legge del
1966 rimaneva applicabile ai dipendenti estranei alla unità o alle
unità produttive quando il numero complessivo dei dipendenti
dell'impresa superava comunque il limite numerico di trentacinque
stabilito dall'art. 11 della legge n. 604/66.
Infine, ha assunto che il regime di cui all'art. 2118 cod. civ.
restava in vigore quando entrambi i limiti occupazionali, nei sensi
sopra precisati, non trovavano realizzazione.
Per quanto riguarda i limiti numerici indicati e nell'art. 11,
legge 604/66, e nell'art. 35, legge n. 300/70, questa Corte ha
osservato che la componente numerica ha riflessi sul modo di essere e
di operare del rapporto di lavoro organizzato; sfugge ad ogni censura
di incostituzionalità ed è razionale la delimitazione di categorie di
datori di lavoro secondo le forze di lavoro impiegate; è incensurabile
il limite numerico di trentacinque dipendenti fissato dall'art. 11,
legge n. 604/66, giacché arbitro della valutazione è stato il
Parlamento il quale ha operato secondo autonome e motivate scelte,
tenendo conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne
avevano consigliato, nel determinato momento, l'adozione nell'interesse
generale (sent. n. 81/69).
I criteri adottati dal Parlamento nel 1966 erano stati rivisti
anche in considerazione dell'evolversi delle esigenze organizzative
collegate al progresso tecnologico ed alla svolta avutasi con
l'ingresso del sindacato nelle fabbriche. E, quindi, con l'art. 35,
legge n. 300/70, il legislatore aveva adottato un altro criterio che si
sottraeva a censure sotto il profilo della razionalità perché si
trattava, come si è detto, di valutazione discrezionale di politica
legislativa avente riguardo ad equilibri economico-sociali che ne
avevano consigliato l'adozione nell'interesse generale (sent. n.
55/74).
Il legislatore aveva usato la sua discrezionalità non solo nel
distinguere le imprese agricole rispetto a quelle industriali e
commerciali ma anche nel considerare l'impresa non nella sua interezza
ma nelle unità produttive, distinte dalla sua complessa organizzazione
imprenditoriale, le quali si erano delineate nell'ambito dell'impresa
con carattere di autonomia così dal punto di vista
economico-strutturale, come da quello finalistico e del risultato
produttivo, nella più vasta area del mercato dei beni o dei servizi.
Tali unità erano da considerarsi autonomi centri di imputazione e
di tutela, ossia autonomi gruppi di lavoro la cui consistenza e la cui
identità assicuravano l'utile svolgimento dell'attività sindacale
attraverso l'esclusione del potere di recesso ad nutum
dell'imprenditore nei confronti dei componenti di essa così tutelati
in via riflessa, per effetto della precipua tutela di un interesse
collettivo.
Alla loro configurazione concreta non ostava la unitaria funzione
dirigenziale esercitata dall'imprenditore; con la loro articolazione
non era incompatibile la circostanza che nel quadro organizzativo
dell'impresa fossero previsti uffici direzionali comuni che
presiedevano al coordinamento produttivo e ad un armonico sviluppo
dell'attività economica complessiva (sentt. n. 55/74 e n. 152/75).
Per quanto riguarda le conseguenziali differenze di tutela dei
lavoratori, incardinati nelle diverse unità produttive, la Corte ha
ravvisato il fondamento della disciplina differenziata, oltre che nel
criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro e nell'opportunità
di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste dimensioni,
anche e soprattutto nell'esigenza di salvaguardare la funzionalità
delle unità produttive intese quali articolazioni di una più
complessa organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia dai
punti di vista economico-strutturale e funzionale, nonché del
risultato produttivo ed in ispecie di quelle con un minor numero di
dipendenti nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del
dipendente licenziato avrebbe potuto determinare il verificarsi di una
tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro (sentt. n. 55 del
1974; n. 152 e 189 del 1975).
Ha ritenuto anche giustificato il trattamento differenziato tra
dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e dipendenti da
imprese, dal fatto che di fronte ad imprese caratterizzate dallo scopo
di lucro e dal tipo di organizzazione rispondente alle esigenze della
produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di
lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si
distinguono nettamente per il difetto di forme organizzativi e di
risorse finanziarie comparabili a quelle proprie delle attività
imprenditoriali.
La profonda diversità di queste situazioni rispetto a quelle
tipiche delle imprese industriali, commerciali ed agricole giustificava
la diversità della disciplina anche per quanto atteneva alla garanzia
di stabilità dei posti di lavoro dei loro dipendenti.
Ha ribadito che si trattava di valutazioni e di scelte
discrezionali di politica legislativa e relative a condizioni
economico-sociali che potrebbero anche mutare nel tempo e determinarne,
quindi, la modificazione in quanto fondate su presupposti obiettivi e
razionalmente ammissibili e anche sotto il profilo dei principi
costituzionali di tutela del lavoro e dei lavoratori in quanto non
poteva dirsi che confliggessero direttamente con gli artt. 4, 35 -
primo comma, e 41 - secondo comma Cost. (sent. n. 189 del 1975).
La Corte ha anche esaminato (sent. n. 178/75) il profilo del
risarcimento dei danni portato dall'art. 181 legge n. 300/70 statuendo
che la predeterminazione di un risarcimento minimo spettante in caso di
licenziamento invalido o inefficace costituiva una presunzione legale
che, per essere configurata in misura realistica in rapporto ad ipotesi
più frequenti, era esercizio legittimo di discrezionalità politica
del legislatore.
L'art. 18 - secondo comma, innovando a quanto stabilito dall'art.
8, prevede che il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione.
Per il periodo antecedente, compreso il licenziamento ed il
provvedimento di reintegrazione (sentt. n. 178/75 e n. 256/76) la
riconosciuta invalidità del licenziamento produce diversi effetti. Da
un lato, il rapporto non si ritiene estinto (cosa, invece, che accade
nell'ipotesi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad ogni effetto
(per es. per l'indennità di anzianità), dall'altro, è stata prevista
la sanzione del risarcimento del danno nella misura minima (cinque
mensilità) e si è lasciata al giudice del giudizio la determinazione
del massimo, con possibilità che su esso incida quanto il lavoratore
ha guadagnato impiegando altrimenti le proprie energie lavorative e che
sia liquidato anche il maggior danno subito da provarsi dal lavoratore;
che la stessa predeterminazione del danno minimo costituisce una
presunzione legale configurata in rapporto alle ipotesi di maggior
frequenza.
7. - I richiamati principi sono ormai condivisi dai giudici di
merito ed anche dalla Corte di cassazione che di recente, a S.U., li ha
confermati derimendo un contrasto che si era verificato nell'interno
della Sezione Lavoro e delle stesse Sezioni Unite civili, così come ha
ribadito la precedente decisione in punto di risarcimento danni da
licenziamento illegittimo.
8. - La Corte ritiene di dover ribadire i suddetti principi anche
in mancanza di deduzioni di argomenti nuovi da parte dei giudici
remittenti.
Le ragioni che hanno determinato il legislatore a differenziare le
imprese che impegnano meno di trentacinque lavoratori e lavoratori
occupati da datori di lavoro non imprenditori, rispetto agli altri
occupati in imprese di maggiori dimensioni (con più di trentacinque
dipendenti) e cioè l'elemento fiduciario che permea il rapporto datore
di lavoro-lavoratore, la necessità di non gravare di costi eccessivi
le imprese minori, la necessità di ovviare tensioni nella fabbrica,
conservano tutt'oggi la loro rilevanza e la loro validità per cui il
trattamento differenziato trova adeguata giustificazione e non sono
irrazionali le norme che lo prevedono, dettate dal legislatore
nell'esercizio della sua discrezionalità e della politica
economico-sociale che attua.
Ora, l'assetto realizzato risulta giustificato essendo ancora
attuale la crisi economica che colpisce le imprese ed il paese e non
essendo ancora sopite le tensioni del mondo del lavoro e non essendo
ancora risolti i numerosi problemi.
E, sempre per le esigenze di politica sociale e sindacale tutt'ora
attuali e valide, non è irrazionale il diverso trattamento previsto
per i lavoratori delle unità produttive con più di quindici
dipendenti.
La più intensa tutela (la cd. tutela reale), assicurata a questi
lavoratori continua a trovare adeguata giustificazione nella necessità
di svolgimento dell'attività sindacale in fabbrica, introdotta dallo
Statuto dei lavoratori.
Ed il diverso trattamento è altresì giustificato dalla mancanza
di omogeneità tra la situazione di questi lavoratori e quella di
lavoratori di altre imprese.
Per quanto, poi, riguarda più specificamente il risarcimento del
danno conseguente al licenziamento privo di giusta causa o giustificato
motivo, trova adeguata e razionale giustificazione il diverso
trattamento fatto ai lavoratori a seconda dell'appartenenza alle
imprese o non imprese o alle unità produttive, per cui la dimensione
aziendale assume diversa rilevanza, proprio nella differente tutela che
il legislatore ha assicurato per le finalità di politica economica,
sociale e sindacale, propostesi e realizzate. Nell'ipotesi di
lavoratore appartenente ad impresa con meno di trentacinque dipendenti
o non imprese, il risarcimento del danno è sanzione alternativa della
riassunzione, e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro
(tutela obbligatoria).
Non è, quindi, nemmeno priva di ragionevolezza la determinazione
del danno nel minimo e nel massimo riducibile a seconda della
consistenza dell'azienda e dell'anzianità del lavoratore.
Invece, la tutela apprestata ai lavoratori licenziati senza giusta
causa o giustificato motivo, appartenenti ad una unità produttiva con
più di quindici dipendenti di imprese industriali o commerciali, più
di cinque dipendenti per le imprese agricole, importa la reintegra nel
posto di lavoro con conseguente continuazione del rapporto che si
considera come non mai interrotto (è interrotta solo la continuazione
della prestazione), e il risarcimento dei danni è ragionevolmente
determinato solo nel minimo di cinque mensilità, qualunque sia la
durata degli effetti del licenziamento ingiusto o ingiustificato, con
la determinazione del massimo rimessa al giudice della controversia;
mentre sussiste il diritto del lavoratore reintegrato a percepire la
retribuzione per il periodo successivo, dall'ordine della
reintegrazione alla ripresa dell'attività lavorativa e, per il periodo
antecedente alla reintegrazione, il diritto dello stesso lavoratore di
ottenere l'inclusione nel danno delle retribuzioni non pagate, dei
contributi omessi e dovuti per la vigenza del rapporto
assicurativo-previdenziale collegato al rapporto di lavoro vigente, ed
ogni altro maggior danno da provarsi dallo stesso lavoratore; e mentre
sussiste il diritto del datore di lavoro di ottenere, se ne dà la
prova, la detrazione di quanto percepito dal lavoratore impiegando
altrove o altrimenti le proprie energie lavorative, o di quanto dovuto
dal lavoratore per concorso di colpa, nell'evitare la produzione del
danno o il suo aggravarsi, sempre se provati dal datore di lavoro.
Nelle altre ipotesi, e cioè di imprese o non imprese con meno di
trentacinque dipendenti o unità produttive con meno di quindici
dipendenti, trova attuazione, in base all'art. 2118 cod. civ., il
recesso ad nutum.
Resta auspicabile che il legislatore, per le suddette imprese,
nell'attuazione di una politica sociale ed anche in adesione ai
principi ed alle indicazioni internazionali, possa nel futuro
introdurre la previsione di una giusta causa o di un giustificato
motivo a base del licenziamento dal datore di lavoro intimato.
9. - Per quanto riguarda più specificamente gli altri parametri
costituzionali invocati, questa Corte ritiene che l'operato riferimento
non appare pertinente. Invero, l'art. 35 - primo comma, si limita a
stabilire il criterio ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel
titolo III. Mentre, secondo l'art. 4, in base all'interpretazione più
volte data da questa Corte, non è garantito a ciascun cittadino il
diritto al conseguimento di una occupazione, così come non è
garantito il diritto alla conservazione del lavoro e, ove siano
previsti i casi, i modi ed i tempi dei licenziamenti, la disciplina,
per essere conforme alla Costituzione, deve rispettare l'esigenza di un
trattamento eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, può
essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni (il che
è nella fattispecie).
L'art. 41 Cost. risulta solo richiamato, senza alcuna motivazione
al riguardo.
Pertanto, le questioni di costituzionalità sollevate dai Pretori
di Pesaro, Firenze e Gualdo Tadino, rispettivamente con ordinanze 30
novembre 1977 (R.O. n. 147/78), 12 febbraio 1981 (R.O. n. 340/81) e 28
maggio 1984 (R.O. n. 1136/84), in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41
Cost., devono dichiararsi non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate dai
Pretori di Bassano del Grappa e di Salò con le ordinanze in epigrafe
(R.O. n. 295/78 e n. 592/80) in relazione all'art. 3 Cost.;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal
Pretore di Pesaro in riferimento all'art. 3 Cost. (R.O. n. 147/78);
degli artt. 11 - primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e 35 -
primo e secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal
Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 -
primo comma, 41 - secondo comma Cost. (R.O. n. 340/81); degli artt.
2118 cod. civ., 35, legge 20 maggio 1970, n. 300. e 11, legge 15
luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Gualdo Tadino in
riferimento agli artt. 3, 4 - primo comma, 35 - primo comma e 41 -
secondo comma Cost. (R.O. n. 1136/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte