Ordinanza n. 200/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27Codice penale
- art. 1legge 271/1957
- art. 13legge 271/1957
usata come parametro
citata
- art. 24Codice penale
- art. 133-bisCodice penale
- art. 133-terCodice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del
decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),
convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del
codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 giugno 1992
dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Barsi Carlo
Antonio, Bocci Fabrizio e Giulianelli Giuliano ed altro,
rispettivamente iscritte ai nn. 701, 702 e 703 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico contenuto indicate
in epigrafe il Pretore di Lucca solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.
271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del
codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione nonché al principio di legalità della pena "sancito
dall'art. 27 (recte: 25)", secondo comma, della Costituzione;
che il giudice remittente osserva che la disposizione
incriminatrice (applicabile nei giudizi) del denunziato art. 13 del
decreto-legge n. 271 del 1957, che punisce l'esercizio di un deposito
di oli minerali non denunciato ai sensi dell'art. 1 del medesimo
decreto-legge, prevede una sanzione proporzionale - la multa dal
doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel
deposito - "la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di
eccezione, dall'art. 27 c.p.", norma quest'ultima che a sua volta
dispone che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite
massimo;
che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un limite
superiore delle pene pecuniarie proporzionali si pone in contrasto
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto può
determinare una irragionevole sproporzione tra la gravità del fatto-reato e la pena irrogata, snaturando la finalità rieducativa di
questa, che viceversa deve essere - ed essere "sentita" dal reo -
congrua non solo nella fase dell'esecuzione ma, ancor prima, in sede
di determinazione edittale;
che la violazione dei parametri costituzionali invocati, secondo
il giudice remittente, consegue da una "lettura coordinata" del
principio di eguaglianza con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione: ne emergerebbe la "costituzionalizzazione" degli artt.
132 e 133 del codice penale, come affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 50 del 1980, e, quindi, la
illegittimità di una pena proporzionale senza un limite massimo, in
quanto riferita al solo danno - o pericolo - oggettivo e perciò tale
da far escludere la considerazione giudiziale di altri criteri e
indici, in particolare quelli concernenti il disvalore soggettivo e
la personalità del reo;
che tale questione si colloca, ad avviso del remittente, in
ambito diverso da quello affrontato dalla Corte costituzionale con
l'ordinanza n. 285 del 1992; né varrebbe a risolverla in modo
soddisfacente la sentenza n. 167 del 1971, riferita all'art. 27 della
Costituzione;
che, inoltre, il Pretore reputa che l'accennata mancanza di un
limite superiore della pena proporzionale confligga con il principio
di legalità della pena (art. 25, secondo comma, della Costituzione),
in quanto la predeterminazione - indiretta, perché mediata dal
meccanismo di rapporto tra sanzione ed entità del danno o pericolo -
della pena viene a rapportarsi esclusivamente all'unità di misura
"oggettiva" del fatto, precludendo in via astratta il giudizio
sull'interezza dell'illecito; così, il rispetto della legalità
risulterebbe solo apparente, giacché siffatto meccanismo consente di
seguire i diversi gradi di "entità" del fatto sino all'infinito,
laddove al principio di legalità sarebbe coessenziale la fissazione
di "limiti che ne garantiscano la sostanziale attuazione";
che si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione, già più volte
affrontata e risolta dalla Corte costituzionale, richiamando a tal
fine le decisioni correlative (ord. n. 285 del 1992; sent. n. 167 del
1971); in ogni caso - osserva l'Avvocatura - il "meccanismo"
censurato non si configura nel modo sostenuto dal giudice remittente,
poiché anche per i reati puniti con pena pecuniaria proporzionale
sono applicabili gli aumenti o le diminuzioni di pena per il concorso
di circostanze nonché i criteri di commisurazione della pena di cui
agli artt. 132 e 133 del codice penale;
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e
che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con numerose ordinanze (nn. 497 del 1991; 285
del 1992; 327 del 1992 e, da ultimo, 67 del 1993), ha dichiarato la
manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate sia sotto il
profilo della sproporzione della sanzione - prevista dall'art. 13 del
decreto-legge n. 271 del 1957 denunciato - rispetto alla gravità del
fatto, sia sotto il profilo della inadeguatezza della sanzione
rispetto alla finalità rieducativa della pena;
che rispetto alle considerazioni svolte nelle richiamate
ordinanze, idonee a contrastare i dubbi di legittimità
costituzionale ora sottoposti all'esame della Corte, il giudice
remittente non prospetta argomenti nuovi che possano orientare per un
diverso avviso, limitandosi ad enunciare una diversità di "ambito"
che viceversa, con riguardo al parametro dell'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, non è ravvisabile;
che, in particolare, il riferimento alla necessità di una
"lettura coordinata" dei parametri ex artt. 3 e 27 della Costituzione
non muta i termini della questione: il trattamento sanzionatorio è
razionalmente commisurato alla quantità di prodotto transitata nel
deposito, anche in ragione della natura permanente del reato, laddove
proprio aderendo alla prospettazione del giudice a quo si
verificherebbe una scissione tra il detto elemento e la sanzione,
irragionevolmente determinandosi un livellamento del trattamento
punitivo - rinvenibile, in ipotesi di caducazione della pena oggi in
esame, nella generale previsione dell'art. 24 c.p. - a fronte di
situazioni marcatamente differenziate, con specifico riguardo
all'interesse erariale sotteso alla disposizione e concretamente
violato;
che quindi va ribadita in via generale la legittimità di pene
pecuniarie proporzionali senza limite massimo anche in riferimento
all'art. 27 del codice penale (sent. n. 167 del 1971); mentre la
diversa esigenza di individualizzazione ed articolazione del
trattamento punitivo, quale sottolineata dalla Corte nella sentenza
n. 313 del 1990 (richiamata dal remittente), trova adeguato
soddisfacimento attraverso l'incidenza, sulla pena proporzionale,
degli istituti che in vario modo concorrono alla determinazione
concreta della sanzione: valutazione giudiziale dei criteri di
commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p. all'interno
dell'escursione consentita dalla legge; applicazione degli aumenti o
delle diminuzioni di pena per le ipotesi circostanziali (in specie,
di carattere "soggettivo"); facoltà di ulteriore aumento o riduzione
della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche del reo
(art. 133- bis c.p.); rateizzazione della pena pecuniaria, per le
medesime condizioni (art. 133- ter c.p.);
che per quanto concerne il parametro di legalità della pena
(invocato nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, sia pure
con richiamo dell'art. 27 anziché 25 della Costituzione), detto
principio risulta rispettato attraverso la predeterminazione
normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi del
danno arrecato) e pena pecuniaria; siffatto rapporto è pienamente
compatibile con il principio invocato (sentt. nn. 15 del 1962, 167
del 1971), cui non è connaturale una determinazione rigida di quale
sia la pena massima applicabile in concreto, così per le pene
proporzionali propriamente dette (quale quella prevista dalle norme
denunciate: fattispecie a struttura unitaria con sanzione commisurata
al danno prodotto o al valore dell'oggetto materiale del reato) come
per le pene impropriamente proporzionali o progressive (fattispecie a
struttura pluralistica, in cui il precetto riguarda più violazioni
della medesima norma: tante sanzioni quante sono le violazioni);
che, pertanto, in ordine a tutti i profili dedotti le questioni
sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del
decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),
convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del
codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma e 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Lucca con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte