Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del

decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione

e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),

convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del

codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 giugno 1992

dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Barsi Carlo

Antonio, Bocci Fabrizio e Giulianelli Giuliano ed altro,

rispettivamente iscritte ai nn. 701, 702 e 703 del registro ordinanze

1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con le tre ordinanze di identico contenuto indicate

in epigrafe il Pretore di Lucca solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.

271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del

codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione nonché al principio di legalità della pena "sancito

dall'art. 27 (recte: 25)", secondo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente osserva che la disposizione

incriminatrice (applicabile nei giudizi) del denunziato art. 13 del

decreto-legge n. 271 del 1957, che punisce l'esercizio di un deposito

di oli minerali non denunciato ai sensi dell'art. 1 del medesimo

decreto-legge, prevede una sanzione proporzionale - la multa dal

doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel

deposito - "la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di

eccezione, dall'art. 27 c.p.", norma quest'ultima che a sua volta

dispone che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite

massimo;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancanza di un limite

superiore delle pene pecuniarie proporzionali si pone in contrasto

con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto può

determinare una irragionevole sproporzione tra la gravità del fatto-reato e la pena irrogata, snaturando la finalità rieducativa di

questa, che viceversa deve essere - ed essere "sentita" dal reo -

congrua non solo nella fase dell'esecuzione ma, ancor prima, in sede

di determinazione edittale;

che la violazione dei parametri costituzionali invocati, secondo

il giudice remittente, consegue da una "lettura coordinata" del

principio di eguaglianza con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione: ne emergerebbe la "costituzionalizzazione" degli artt.

132 e 133 del codice penale, come affermato dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 50 del 1980, e, quindi, la

illegittimità di una pena proporzionale senza un limite massimo, in

quanto riferita al solo danno - o pericolo - oggettivo e perciò tale

da far escludere la considerazione giudiziale di altri criteri e

indici, in particolare quelli concernenti il disvalore soggettivo e

la personalità del reo;

che tale questione si colloca, ad avviso del remittente, in

ambito diverso da quello affrontato dalla Corte costituzionale con

l'ordinanza n. 285 del 1992; né varrebbe a risolverla in modo

soddisfacente la sentenza n. 167 del 1971, riferita all'art. 27 della

Costituzione;

che, inoltre, il Pretore reputa che l'accennata mancanza di un

limite superiore della pena proporzionale confligga con il principio

di legalità della pena (art. 25, secondo comma, della Costituzione),

in quanto la predeterminazione - indiretta, perché mediata dal

meccanismo di rapporto tra sanzione ed entità del danno o pericolo -

della pena viene a rapportarsi esclusivamente all'unità di misura

"oggettiva" del fatto, precludendo in via astratta il giudizio

sull'interezza dell'illecito; così, il rispetto della legalità

risulterebbe solo apparente, giacché siffatto meccanismo consente di

seguire i diversi gradi di "entità" del fatto sino all'infinito,

laddove al principio di legalità sarebbe coessenziale la fissazione

di "limiti che ne garantiscano la sostanziale attuazione";

che si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione, già più volte

affrontata e risolta dalla Corte costituzionale, richiamando a tal

fine le decisioni correlative (ord. n. 285 del 1992; sent. n. 167 del

1971); in ogni caso - osserva l'Avvocatura - il "meccanismo"

censurato non si configura nel modo sostenuto dal giudice remittente,

poiché anche per i reati puniti con pena pecuniaria proporzionale

sono applicabili gli aumenti o le diminuzioni di pena per il concorso

di circostanze nonché i criteri di commisurazione della pena di cui

agli artt. 132 e 133 del codice penale;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e

che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con numerose ordinanze (nn. 497 del 1991; 285

del 1992; 327 del 1992 e, da ultimo, 67 del 1993), ha dichiarato la

manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate sia sotto il

profilo della sproporzione della sanzione - prevista dall'art. 13 del

decreto-legge n. 271 del 1957 denunciato - rispetto alla gravità del

fatto, sia sotto il profilo della inadeguatezza della sanzione

rispetto alla finalità rieducativa della pena;

che rispetto alle considerazioni svolte nelle richiamate

ordinanze, idonee a contrastare i dubbi di legittimità

costituzionale ora sottoposti all'esame della Corte, il giudice

remittente non prospetta argomenti nuovi che possano orientare per un

diverso avviso, limitandosi ad enunciare una diversità di "ambito"

che viceversa, con riguardo al parametro dell'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, non è ravvisabile;

che, in particolare, il riferimento alla necessità di una

"lettura coordinata" dei parametri ex artt. 3 e 27 della Costituzione

non muta i termini della questione: il trattamento sanzionatorio è

razionalmente commisurato alla quantità di prodotto transitata nel

deposito, anche in ragione della natura permanente del reato, laddove

proprio aderendo alla prospettazione del giudice a quo si

verificherebbe una scissione tra il detto elemento e la sanzione,

irragionevolmente determinandosi un livellamento del trattamento

punitivo - rinvenibile, in ipotesi di caducazione della pena oggi in

esame, nella generale previsione dell'art. 24 c.p. - a fronte di

situazioni marcatamente differenziate, con specifico riguardo

all'interesse erariale sotteso alla disposizione e concretamente

violato;

che quindi va ribadita in via generale la legittimità di pene

pecuniarie proporzionali senza limite massimo anche in riferimento

all'art. 27 del codice penale (sent. n. 167 del 1971); mentre la

diversa esigenza di individualizzazione ed articolazione del

trattamento punitivo, quale sottolineata dalla Corte nella sentenza

n. 313 del 1990 (richiamata dal remittente), trova adeguato

soddisfacimento attraverso l'incidenza, sulla pena proporzionale,

degli istituti che in vario modo concorrono alla determinazione

concreta della sanzione: valutazione giudiziale dei criteri di

commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p. all'interno

dell'escursione consentita dalla legge; applicazione degli aumenti o

delle diminuzioni di pena per le ipotesi circostanziali (in specie,

di carattere "soggettivo"); facoltà di ulteriore aumento o riduzione

della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche del reo

(art. 133- bis c.p.); rateizzazione della pena pecuniaria, per le

medesime condizioni (art. 133- ter c.p.);

che per quanto concerne il parametro di legalità della pena

(invocato nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, sia pure

con richiamo dell'art. 27 anziché 25 della Costituzione), detto

principio risulta rispettato attraverso la predeterminazione

normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi del

danno arrecato) e pena pecuniaria; siffatto rapporto è pienamente

compatibile con il principio invocato (sentt. nn. 15 del 1962, 167

del 1971), cui non è connaturale una determinazione rigida di quale

sia la pena massima applicabile in concreto, così per le pene

proporzionali propriamente dette (quale quella prevista dalle norme

denunciate: fattispecie a struttura unitaria con sanzione commisurata

al danno prodotto o al valore dell'oggetto materiale del reato) come

per le pene impropriamente proporzionali o progressive (fattispecie a

struttura pluralistica, in cui il precetto riguarda più violazioni

della medesima norma: tante sanzioni quante sono le violazioni);

che, pertanto, in ordine a tutti i profili dedotti le questioni

sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del

decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione

e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali),

convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del

codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo

comma e 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Lucca con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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