Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

3, 58, 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani) e 657 del codice di procedura civile,

promossi con ordinanze emesse il 26 aprile 1983 dal Pretore di Torre

Annunziata, il 21 giugno 1983 dal Pretore di Bari, il 10 giugno 1983

dal Pretore di Napoli, il 18 maggio 1983 dal Pretore di Menaggio, il 5

luglio 1983 dal Pretore di Bari, il 15 gennaio 1983 dal Pretore di

Gallarate (n. 6 ordinanze), il 23 febbraio 1983 dal Pretore di

Gallarate, il 18 luglio 1983 dal Pretore di Menaggio, il 22 giugno 1983

dal Pretore di Camerino, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Ruvo di

Puglia (n. 15 ordinanze), il 21 febbraio 1983 dal Pretore di Matera (n.

2 ordinanze), il 31 agosto 1983 dal Pretore di Napoli (n. 2 ordinanze),

il 18 luglio e 20 settembre 1983 dal Pretore di Napoli (n. 4

ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 692, 693, 694, 697, 734, da

753 a 759, 770, 777, da 798 a 812, 864, 865, da 1063 a 1068 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 25, 39, 46, 32, 60, 67, 95 del 1984.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Balzani Ferdinando e Giannetti Luigi, avente ad oggetto licenza per

finita locazione, il Pretore di Torre Annunziata, con ordinanza del 26

aprile 1983 (reg. ord. n. 692 del 1983), sollevava questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978

n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al

locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza

dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al

mantenimento del rapporto stesso, ledessero il "diritto all'abitazione"

di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della

Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nonché

l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei

cittadini;

- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori

di mantenere, istruire ed educare i figli e tutelando la famiglia,

presupporrebbero la garanzia di condizioni di vita adeguate allo

svolgimento di questo compito;

- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe

in pericolo la salute del conduttore:

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la

proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della

sicurezza, libertà e dignità umana;

- art. 47, che, parlando di accesso del risparmio popolare alla

proprietà della casa, configurerebbe anch'esso il diritto

all'abitazione;

che il Pretore richiamava altresì l'art. 25 della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) per cui

riteneva di poter fare riferimento anche all'art. 10 Cost.;

che analoghe questioni venivano sollevate dai Pretori di Bari con

ordinanza del 21 giugno 1983, in causa Marone c. Cavallaro (ord. n. 693

del 1983); di Napoli 10 giugno 1983, s.p.a. G.A.I. c. Ciampagna; 31

agosto 1983 s.r.l. Gorgeous c. Longo, idem c. Marmorino; 18 luglio 1983

s.p.a. Nazionale sviluppo c. Stefanile; 20 settembre 1983 Pacifico c.

Ruggiero, Gagliocco c. Salzano, Nasti c. Salamida (reg. ord. n. 694 e

da 1063 a 1068 del 1983); di Menaggio con ordinanza del 18 maggio 1983,

in causa Gobbi c. Spina (reg. ord. n. 697 del 1983); di Bari con

ordinanza del 5 luglio 1983, in causa Mastrolonardo Mongelli c.

Zaccaria (reg. ord. n. 734 del 1983); di Gallarate con ordinanze del

15 gennaio 1983, Giavini c. Mazzucchelli, Giavini c. Ruggiero, Giavini

c. Baldan, Giavini c. Armiraglio, Gottardi c. Temporiti, Taddeo c.

Malacrida; 23 febbraio 1983, Daidone c. Castiglioni (reg. ord. n. da

753 a 759 del 1983); di Menaggio con ordinanza 18 luglio 1983, in causa

Vezzolo c. Lombardo (reg. ord. n. 770 del 1983); di Camerino con

ordinanza 22 giugno 1983, in causa Pioli c. Lupidi (reg. ord. n. 777

del 1983); di Ruvo di Puglia con ordinanze 15 luglio 1983, Mastrolilli

c. Leo, Del Vecchio c. Di Virgilio, De Nicolò c. Cataldi, Mastrolilli

c. Patrocinio, Ciliberti c. Di Modugno, Mastrolilli c. Rottame, Di

Terlizzi c. Amato, Paparella c. Gargano, Lovino c. Marinelli,

Columella c. Campanale, Morgese c. Del Vecchio, Cantatore c. Testini,

Chieco c. Chiapperini, De Simone c. Mangiatordi (reg. ord. n. da 798 a

812 del 1983); di Matera con ordinanze 21 febbraio 1983 in cause

Corleto c. Clementelli e Andrulli c. Camerino (reg. ord. nn. 864 e 865

del 1983);

che secondo il Pretore di Napoli, il potere di giovarsi del termine

finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un piccolo

proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe univocamente

diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio si

presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con

conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;

che il Pretore di Gallarate impugna anche l'art. 657 cod. proc.

civ., il quale permette al locatore di conseguire la disponibilità

dell'immobile senza dover provare una giusta causa di scioglimento del

contratto;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause relative alle ordinanze nn. 692, da 753 a 758 e da 1063 a 1068,

richiamando la sent. di questa Corte n. 252 del 1983 e chiedendo che le

questioni fossero dichiarate manifestamente infondate.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o

connessione;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la

previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della

locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il

conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità

dell'immobile alla scadenza del termine senza dovere provare una giusta

causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della

cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è

configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31

Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti

dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette

l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati

discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia

stato leso alcun altro principio costituzionale; con l'art. 47 Cost.,

che è inteso a favorire l'acquisto della proprietà dell'abitazione e

non a tutelare il conduttore;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31

Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i

quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e

il diritto alla salute attengono solo indirettamente alle norme

impugnate;

che sempre nella citata sentenza sono state dichiarate infondate le

questioni relative all'art. 657 cod. proc. civ. poiché le relative

censure non costituiscono che la ripetizione di quanto già dedotto sul

piano del diritto sostanziale;

che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate con le ordinanze nn. 352 e 364 del 1983, 49 e 74 del 1984;

che nella citata sentenza n. 252 del 1983 si è fatto riferimento

altresì all'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti

dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948), rilevandosi, anche sulla base

della detta norma, come l'abitazione costituisca un bene primario da

tutelare adeguatamente in sede di legislazione ordinaria ma che nemmeno

ciò tuttavia permette di considerare l'abitazione quale indispensabile

presupposto dei diritti fondamentali;

che la detta considerazione - insieme a quelle relative

all'insindacabilità delle scelte politiche espresse nel complesso

della legge n. 392 del 1978 - concerne chiaramente anche il riferimento

all'art. 10 Cost., prospettato dal Pretore di Torre Annunziata;

che, come si osserva sempre nella sentenza n. 252 del 1983,

eventuali limiti alla proprietà privata possono essere posti dal

legislatore ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità

sociale, le quali non possono essere censurate nel giudizio di

legittimità costituzionale, rivelandosi di conseguenza la manifesta

infondatezza anche dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa

alla pretesa necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento

normativo tra piccoli proprietari e società o imprese locatrici (v. in

senso analogo anche la sent. 5 aprile 1984 n. 89, paragrafo 8).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudici

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 e 657

cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 30, 31,

32, 41, 42, 47 Cost. dai Pretori di Torre Annunziata, Bari, Napoli,

Menaggio, Gallarate, Camerino, Ruvo di Puglia e Matera con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte