Sentenza n. 224/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 399legge 87/1953
- art. 512legge 87/1953
- art. 134legge 689/1981
- art. 135legge 689/1981
- art. 152legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 387
cod. proc. pen. (Impugnazioni delle sentenze istruttorie di
proscioglimento) promossi con le ordinanze emesse il 13 maggio 1976
dalla Corte di cassazione, il 25 ottobre 1976 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Roma e il 13 dicembre 1979, il 29 settembre e
il 21 maggio 1981 dalla Corte di Cassazione, rispettivamente iscritte
ai nn. 504 e 722 del registro ordinanze 1976, al n. 469 del registro
ordinanze 1980 e ai nn. 63 e 165 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 1976,
n. 10 del 1977, n. 242 del 1980 e nn. 150 e 248 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Spezzaferri Aldo e di Ippolito
Gino;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avvocato Augusto Castaldo per Ippolito Gino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza 27 ottobre 1975 il Giudice istruttore del
Tribunale di Milano dichiarò non doversi procedere nei confronti di
Allegra Antonino - imputato del reato di cui all'art. 606 cod. pen.
per avere, quale Commissario Capo di P. S. dirigente l'Ufficio
Politico della Questura di Milano, con abuso di poteri inerenti alle
sue funzioni, proceduto all'arresto illegale dell'anarchico Pinelli
Giuseppe - perché il reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione l'Allegra con
atto 6 novembre 1975, sollevando, preliminarmente, nei motivi
depositati il 24 novembre 1975, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. nella parte in cui
consente all'imputato la facoltà di proporre solo ricorso per
Cassazione e non anche appello avverso la sentenza istruttoria di
proscioglimento per estinzione del reato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
La Corte di cassazione - Sezione 5.a Penale - con ordinanza 13
maggio 1976 - ha ritenuto la suddetta questione rilevante ai fini della
decisione e non manifestamente infondata.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
22 settembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la parte
privata.
2. - Con sentenza 24 febbraio 1975 il Giudice istruttore del
Tribunale di Roma - ritenuta sussistente l'attenuante di cui
all'art.62, n.4, cod. pen. - dichiarò non doversi procedere nei
confronti dell'avv. Aldo Spezzaferri - imputato del reato di cui agli
artt. 81, 646, 61, n. 11, cod. pen.- per essersi appropriato della
somma di circa lire 319.000, importo di cambiali riscosse in base a
mandato conferitogli, nella sua qualità di procuratore legale, dalla
creditrice Fantini Bianca - perché il reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza propose appello lo Spezzaferri, con atto 18
aprile 1975, sollevando, nei motivi depositati il 5 maggio 1975, la
questione di legittimità costituzionale dell'art.387, comma terzo,
cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato
avverso la sentenza del Giudice Istruttore di proscioglimento per
amnistia in conseguenza della applicazione di circostanza attenuante -
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello
di Roma chiese la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la decisione della questione.
La Sezione istruttoria della suddetta Corte d'appello, con
ordinanza 25 ottobre 1976, su conforme richiesta del Procuratore
Generale, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale
sollevata dall'imputato rilevante ai fini della decisione e non
manifestamente infondata.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del
12 gennaio 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituita la parte privata, Spezzaferri Aldo, con deduzioni
depositate il 27 novembre 1976, con le quali ha chiesto che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo,
cod. proc. pen.
3. - Con sentenza 3 ottobre 1979 il Giudice istruttore del
Tribunale di Cassino dichiarò non doversi procedere contro Sole Nicola
e Sole Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt. 110 e 610 cod.
pen. per avere impedito all'avv. Carlo Majello, comproprietario, di
accedere alla tomba di famiglia - in ordine al reato di cui all'art.
393 cod. pen., così modificata l'imputazione originaria, perché il
reato era estinto per amnistia.
Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione i due
imputati, sostenendo che non sussistevano gli estremi del reato di cui
all'art. 393 cod. pen.
Con ordinanza 29 settembre 1981 la Corte di cassazione - Sezione 6.a
Penale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387 cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di appellare la sentenza del Giudice istruttore di non
doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
2 giugno 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la parte
privata.
4. - Con sentenza 24 giugno 1979 il Giudice istruttore del
Tribunale di Torino dichiarò non doversi procedere nei confronti di
Motta Francesco, Dini Franco, Angeli Aurelio, Chiappa Riccardo -
dipendenti della soc. Italgas di Torino - imputati dei reati di cui
agli artt. 590, commi primo e secondo, cod. pen., e 1, 3, 5 legge 6
dicembre 1971, n. 1083 (norme per la sicurezza del gas combustibile) -
perché i reati erano estinti per amnistia.
Avverso tale sentenza proposero appello gli imputati.
Con ordinanza 8 novembre 1979 la Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Torino dichiarò inammissibile l'appello a norma dell'art.
387, comma terzo, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza proposero
ricorso per cassazione i suddetti imputati, sollevando preliminarmente
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo,
cod. proc. pen.- nella parte in cui non consente all'imputato di
proporre appello avverso la sentenza istruttoria che dichiara non
doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte di cassazione - Sezione 4.a Penale - con ordinanza 21
maggio 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen.,
sollevata dai ricorrenti.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
dell'8 settembre 1982.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le parti
private.
5. - Con sentenza 9-13 marzo 1979 il Giudice istruttore del
Tribunale di Milano dichiarò, tra l'altro, non doversi procedere nei
confronti di Ippolito Gino in ordine ai reati di cui agli artt. 81
cpv., 110, 318, p.p., cod. pen. perché estinti per prescrizione.
Avverso tale sentenza l'Ippolito propose ricorso per Cassazione.
Con ordinanza 13 dicembre 1979 la Corte di Cassazione - Sezione 6.a
Penale - ha proposto la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 387 cod. proc. pen. - nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di appellare la sentenza del Giudice istruttore che ha
dichiarato non doversi procedere perché estinto il reato per
prescrizione - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
3 settembre 1980.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Si è costituito la parte privata, Ippolito Gino, con deduzioni
depositate il 21 maggio 1980, chiedendo che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi sono riuniti e decisi con unica sentenza
perché hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale
della medesima norma, prospettate con argomenti nella maggior parte
identici ed in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
2. - La Corte di cassazione, con le ordinanze 13 maggio 1976, 29
settembre 1981, 21 maggio 1981, e la Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Roma, con ordinanza 25 ottobre 1976, ritengono l'art. 387
cod. proc. pen.- nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello avverso la sentenza del Giudice istruttore, che ha
dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per
amnistia - in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in
quanto priva l'imputato del diritto, conferito, invece, al Pubblico
Ministero, di impugnare, con l'appello, la sentenza istruttoria di
proscioglimento per amnistia, ove caratterizzata, come nella specie, da
un sostanziale riconoscimento di colpevolezza; e, perciò, della
possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei fatti,
ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 152, cpv., cod. proc.
pen., più ampio di quello che può compiere il giudice di
legittimità. La Corte di cassazione nelle citate ordinanze precisa
che i Giudici istruttori dei Tribunali di Milano, Cassino e Torino
hanno applicato l'amnistia dopo aver ritenuto sussistenti tutti gli
elementi costitutivi dei reati contestati e disatteso le richieste
degli imputati dirette ad ottenere il proscioglimento con formula ampia
ai sensi dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen.
La Sezione istruttoria della Corte di appello di Roma, nella
suddetta ordinanza, non fa riferimento ad esame di merito. Tale esame
è, però, contenuto nella impugnata sentenza del Giudice istruttore
del Tribunale di Roma, che ha accertato la responsabilità
dell'imputato del reato di appropriazione indebita, e, ritenuta
sussistente l'attenuante della speciale tenuità del danno
patrimoniale, ha applicato l'amnistia.
3. - Lo stesso art. 387 cod. proc. pen. è ritenuto dalla Corte di
cassazione, con ordinanza 13 dicembre 1979, in contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione in quanto priva l'imputato del diritto,
conferito, invece al Pubblico Ministero, di impugnare, con l'appello,
la sentenza istruttoria di proscioglimento per prescrizione e, perciò,
della possibilità di ottenere dal giudice di appello un riesame dei
fatti più ampio di quello che può compiere il giudice di
legittimità. La Corte di cassazione precisa che nel caso di specie il
Giudice istruttore del Tribunale di Milano ha escluso l'applicabilità
dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen. con argomenti sfavorevoli
all'imputato.
4. - Le censure sono fondate.
Si devono, innanzitutto, precisare i limiti dei presenti giudizi di
legittimità costituzionale.
Nei cinque procedimenti penali i Giudici istruttori dei Tribunali
di Milano, Roma, Torino e Cassino, come è già stato sopra indicato,
non si erano limitati a dichiarare l'estinzione dei reati per il
sopraggiungere dell'amnistia o della prescrizione, ma avevano compiuto
una valutazione degli atti e ritenuto, esplicitamente o implicitamente,
sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati o del
reato diverso da quello contemplato nell'originario capo di
imputazione, disattendendo le espresse richieste di alcuni degli
imputati dirette ad ottenere il proscioglimento con formula ampia, ai
sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen.
È costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in
presenza di causa di estinzione del reato, sia il giudice di merito che
quello di legittimità decidono allo stato degli atti ai fini
dell'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., ma,
mentre il primo può vagliare le risultanze processuali direttamente,
il secondo deve attenersi alla situazione di fatto emergente dalla
stessa sentenza impugnata, essendo vietate in quella sede indagini di
fatto.
L'art. 387 cod. proc. pen. è oggetto delle censure della Corte di
cassazione e della Sezione istruttoria della Corte di appello di Roma
perché non consente all'imputato di proporre appello avverso la
sentenza istruttoria di proscioglimento per estinzione del reato a
seguito di concessione di amnistia o del verificarsi della
prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con formula ampia
ai sensi dell'art. 152, cpv., cod. proc. pen., dopo un riesame del
fatto più ampio di quello che può compiere il giudice di
legittimità.
In questi limiti ben determinati le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 387 cod. proc. pen. sono state circoscritte
nelle ordinanze di rinvio e devono, quindi, essere esaminate da questa
Corte.
5. - In proposito va osservato, poi, che il legislatore del 1930,
nel dettare la disciplina delle impugnazioni delle sentenze istruttorie
e dibattimentali da parte dell'imputato, seguì un sistema unitario,
ponendo gli stessi limiti all'appello contro le sentenze di
proscioglimento pronunciate in giudizio dal Pretore (art. 512, n. 2,
cod. proc. pen.) e dal Tribunale (art. 513, n. 2, cod. proc. pen.) e
contro le sentenze di proscioglimento emanate al termine della
istruzione formale (art. 387, comma terzo, cod. proc. pen.) o della
istruzione sommaria (art. 395, comma terzo, cod. proc. pen.) e dal
Pretore nei procedimenti di sua competenza (art. 399 cod. proc. pen.).
Contro le sentenze istruttorie e dibattimentali di proscioglimento
per estinzione del reato non era concesso l'appello all'imputato, che
poteva proporre solo il ricorso per Cassazione, che è, di per sé,
limitato ai motivi di legittimità, con esclusione, quindi, di riesame
del merito.
L'appello del P.M. era consentito in ogni caso.
I suddetti limiti all'appello dell'imputato avverso le sentenze
dibattimentali di proscioglimento per estinzione del reato sono stati
notevolmente circoscritti da questa Corte.
In particolare, con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n.
72 del 1979, n. 53 del 1981, alle quali sono seguite le ordinanze n. 79
del 1979 e nn. 11 e 87 del 1980, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen.
nelle parti in cui escludevano il diritto dell'imputato a proporre
appello contro le sentenze dibattimentali di proscioglimento perché i
reati erano estinti per effetto di amnistia o di prescrizione a seguito
di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, a
seguito della concessione di circostanze attenuanti, a seguito di
definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel decreto
di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio. In tali sentenze
è stato rilevato che le norme impugnate concernevano un
proscioglimento caratterizzato da un previo riconoscimento di
colpevolezza, idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi
civili ed amministrativi, essendo necessario valutare in concreto la
condotta dell'imputato al fine di accertare se il fatto sussistesse, se
l'imputato lo avesse commesso o se fosse previsto dalla legge come
reato; e, solo sul presupposto di un giudizio affermativo di
colpevolezza, avrebbe potuto avere luogo l'altro giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti o di concessione
delle circostanze attenuanti ed il proscioglimento per amnistia o per
prescrizione nella ipotesi che anche questo secondo giudizio fosse
stato favorevole all'imputato. Nelle stesse sentenze, inoltre, è
stata posta in evidenza la possibilità che le sentenze dibattimentali
di proscioglimento arrecassero un pregiudizio morale e giuridico al
soggetto prosciolto, perché le norme impugnate sopprimevano
ingiustificatamente taluni modi generali d'esercizio della difesa,
negando al solo imputato il diritto di appellare la sentenza di primo
grado.
Anche le sentenze istruttorie di proscioglimento per estinzione del
reato a seguito di amnistia o di prescrizione, che, come quelle
pronunciate dai giudici istruttori di Milano, Roma, Torino e Cassino,
escludono l'applicabilità dell'art. 152, comma secondo, cod. proc.
pen., in quanto contengono una sostanziale dichiarazione di
colpevolezza, possono arrecare agli imputati pregiudizi di ordine
morale e di ordine giuridico.
È innegabile, quindi, che l'imputato ha interesse a dolersi della
sentenza istruttoria di proscioglimento, che abbia ritenuto sussistenti
gli elementi costitutivi dei reati contestati e rigettato la sua
specifica richiesta diretta ad ottenere il proscioglimento con formula
ampia ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. o escluso
l'applicabilità di tale norma indipendentemente da quella determinata
richiesta. In tali specifici casi l'interesse dell'imputato va
riconosciuto più rilevante degli interessi di carattere collettivo e
sociale che sono soddisfatti dagli istituti dell'amnistia e della
prescrizione. Il proscioglimento per amnistia nella fase istruttoria
non comporta preclusione dell'azione civile risarcitoria e dell'azione
disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti per la sua
inefficacia di giudicato nei giudizi civili o nel procedimento
disciplinare, ma certamente non può disconoscersi l'influenza che
possano avere in tali giudizi l'accertamento e la valutazione dei fatti
effettuati in sede penale. In particolare l'art. 29, comma secondo,
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura
prescrive l'obbligo di iniziare l'azione disciplinare nei confronti del
magistrato prosciolto con sentenza istruttoria di non doversi procedere
per estinzione del reato.
Il pregiudizio derivante all'imputato dalle sentenze istruttorie di
proscioglimento fu messo in evidenza da questa Corte con la sentenza n.
151 del 1967, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli
artt. 376, 395, comma ultimo, e 398, comma ultimo, cod. proc. pen. per
le mancate previsioni della contestazione del fatto e
dell'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con
formula diversa da quelle che il fatto non sussiste o non è stato
commesso dall'imputato. In tale decisione si afferma che le sentenze
istruttorie di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un
nocumento almeno temporaneamente irrimediabile in quanto, a differenza
delle pronunce di rinvio a giudizio, chiudono il processo. La citata
decisione aggiunge che il proscioglimento può ferire la dignità del
cittadino non dissimilmente da una pronuncia di rinvio a giudizio e che
anche la declaratoria istruttoria di estinzione del reato per
sopravvenuta amnistia produce effetti analoghi a quelli della
corrispondente pronuncia dibattimentale, senza, però, che vi sia stato
un previo accertamento di reità.
All'interesse morale dell'imputato ad ottenere la sentenza
istruttoria di proscioglimento con la formula a lui più favorevole
questa Corte ha, poi, riconosciuto rilevanza anche con la sentenza n. 5
del 1975 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
152, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende
tra le ipotesi, in cui il Giudice istruttore, ad istruttoria ultimata,
deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, anziché
declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in
cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato
stesso.
Analoghe considerazioni portano a ritenere, quanto al caso in esame
non giustificata la disparità di trattamento tra P.M., che ha il
diritto di proporre appello avverso le sentenze istruttorie di
proscioglimento per estinzione del reato, e l'imputato, al quale lo
stesso appello non è consentito. La norma impugnata turba il
necessario equilibrio del contraddittorio ed in tal senso viola anche
il principio del diritto di difesa.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
387, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo,
cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza del Giudice
istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per
amnistia o per prescrizione.
In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 387, comma terzo, cod. proc. pen., va dichiarata, di ufficio,
ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 399, comma primo, cod. proc. pen., in quanto
non prevede l'appello dell'imputato avverso la sentenza istruttoria di
proscioglimento per estinzione del reato per amnistia o prescrizione
pronunciata dal Pretore, ai fini e nei limiti sopra precisati.
La dichiarazione di illegittimità va anche estesa, di ufficio, ai
fini e nei limiti sopra indicati, agli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,
cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dato che le citate
sentenze di questa Corte n. 70 del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del
1979, n. 53 del 1981 hanno circoscritto l'illegittimità di tali norme
alle ipotesi di sentenze dibattimentali di primo grado di
proscioglimento, pronunciate dal Pretore e dal Tribunale, perché i
reati erano estinti per effetto di amnistia o di prescrizione, a
seguito di giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, a seguito di concessione di circostanze attenuanti, a
seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata
nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio.
L'appello - al fine esclusivo di ottenere dal giudice di secondo
grado un riesame degli atti - deve essere consentito all'imputato anche
avverso la sentenza dibattimentale del Pretore, del Tribunale e della
Corte di assise di non doversi procedere per estinzione del reato per
amnistia o prescrizione qualora in tale sentenza siano stati effettuati
un esame ed una valutazione del fatto e sia stata esclusa la
possibilità di proscioglimento nel merito con una delle formule
previste dall'art. 152, cpv., cod. proc. pen.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, comma terzo, cod.
proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore,
che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o
prescrizione;
b) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, comma primo, cod. proc.
pen nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod.
proc. pen., avverso la sentenza del Pretore, che lo abbia prosciolto
per estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
c) di ufficio, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2,
cod. proc. pen., come sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle parti in cui
escludono il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la
sentenza del Pretore, del Tribunale e della Corte di assise che lo
abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte