Sentenza n. 228/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222,
primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 novembre 1997 e
il 26 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari della
Pretura di Venezia, iscritte ai nn. 136 del registro ordinanze 1998 e
n. 63 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1998 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999 .
Visti l'atto di costituzione di Bordin Franco nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento a carico di persona indagata del
reato di maltrattamenti nei confronti della propria madre, il giudice
per le indagini preliminari della Pretura di Venezia disponeva - a
mezzo di incidente probatorio - accertamento psichiatrico, all'esito
del quale il perito concludeva nel senso della totale incapacità di
intendere e di volere dell'indagato e della sua impossibilità di
partecipare coscientemente al processo, evidenziandone altresì la
pericolosità sociale.
A seguito di tale perizia, il pubblico ministero richiedeva
l'applicazione provvisoria, nei confronti dell'indagato, della misura
di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario,
secondo quanto previsto dall'art. 206 del codice penale, in relazione
all'art. 222 dello stesso codice.
Il giudice per le indagini preliminari, premesso che
l'"infungibilità tra misura di sicurezza e misura cautelare"
determinerebbe anche l'impossibilità di fare ricorso alla
disposizione dell'art. 73 del codice di procedura penale, nonché di
essere vincolato, avendo il perito accertato la pericolosità sociale
della persona sottoposta alle indagini, alla richiesta, ha, con
ordinanza del 20 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, 312 e 313 del
codice di procedura penale, nella parte in cui riservano "in sostanza
alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare
all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza
provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure
la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero". Il tutto senza che venga contemplato alcun
dovere di motivazione circa la scelta in concreto effettuata,
nonostante identici siano i presupposti dell'una e dell'altra
"misura", entrambe fondate sul comune requisito della "pericolosità
sociale dell'indagato".
Con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra
indicati, sia per l'intrinseca irragionevolezza di un sistema che
rende infungibile l'applicabilità delle due "misure", peraltro
affidate alla insindacabile richiesta del pubblico ministero,
"ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la
notoria situazione di fatiscenza e semiabbandono in cui versano" gli
ospedali psichiatrici giudiziari, "ma soprattutto perché da una
parte la misura di sicurezza è tendenzialmente applicabile
indefinitamente nel tempo, salvo il venir meno della pericolosità,
laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura" è
assoggettata ai limiti temporali di cui all'art. 303 del codice di
procedura penale.
2. - Si è costituito l'indagato con memoria sottoscritta dagli
avvocati Francesco Caffarelli e Francesco Mazzoleni, chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della
proposta questione in quanto basata sull'erroneo presupposto che il
giudice non possa disattendere la richiesta del pubblico ministero o
rigettandola o applicando una misura meno grave di quella richiesta.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
richiesta di dichiarazione di non fondatezza della questione in
quanto avente per presupposto - ancora una volta erroneo -
l'identità delle condizioni per l'applicazione delle due "misure".
La misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero è subordinata alla presenza delle medesime
condizioni stabilite dalla legge per l'adozione delle misure
cautelari e, quindi, su un concetto di pericolosità da individuare
alla stregua dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di
procedura penale; la "pericolosità" a base dell'applicazione
provvisoria delle misure di sicurezza è, invece, quella delineata
dall'art. 203 del codice penale. Dunque, le fattispecie messe a
confronto presentano divergenze tali da giustificare la diversità
delle misure e della loro disciplina.
4. - Un'identica questione il giudice per le indagini preliminari
della Pretura di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre
1998, nel procedimento a carico di persona indagata del reato di
maltrattamenti nei confronti della propria moglie, dopo
l'accertamento, a seguito di incidente probatorio, della totale
incapacità di intendere e di volere dello stesso indagato, con
giudizio di pericolosità sociale, pur in mancanza di condizioni
impeditive della partecipazione cosciente al processo, riproducendo i
medesimi argomenti adottati nell'altra ordinanza.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
richiesta - basata su deduzioni identiche a quelle utilizzate con
riferimento all'ordinanza del 20 novembre 1997 - di dichiarazione di
non fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze sollevano una identica questione. I relativi
giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di
Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma,
del codice penale e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevedono in caso di accertata infermità
di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso,
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario se il pubblico ministero ne faccia
richiesta.
Più in particolare, nella prima ordinanza di rimessione,
pronunciata nel corso delle indagini preliminari promosse nei
confronti di persona indagata del delitto di maltrattamenti in danno
della propria madre, il giudice a quo, in presenza di una perizia
eseguita nelle forme dell'incidente probatorio che aveva concluso nel
senso della totale infermità di mente dell'indagato e della sua
incapacità di partecipare coscientemente al processo, denuncia che,
in presenza della richiesta del pubblico ministero di applicazione
provvisoria della sopra ricordata misura di sicurezza, non sia
consentito al giudice di esprimere un diverso avviso. Così da
inferirne l'illegittimità della normativa in tal modo denunciata
perché del tutto irragionevole, non potendo nella specie trovare
applicazione, nonostante l'incapacità dell'indagato di partecipare
coscientemente al processo, il regime dei "provvedimenti cautelari"
previsto dall'art. 73 del codice di procedura penale, vale a dire
l'informativa all'autorità competente per l'adozione del trattamento
sanitario per malattie mentali, ai fini delle necessarie cure
nell'ambito del servizio psichiatrico ovvero, nei casi in cui debba
essere disposta la custodia cautelare, il ricovero provvisorio in
idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i
provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Con in
più la soggezione del giudice alle insindacabili richieste del
pubblico ministero senza che sussista un dovere di motivare il
provvedimento di ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico
giudiziario in presenza di "specifica pericolosità dell'indagato",
rilevante invece ai fini delle esigenze cautelari di cui all'art.
274, lettera c), del codice di procedura penale. L'irragionevolezza
del sistema sarebbe sottolineata dalla impossibilità di adottare una
scelta diversa da quella del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non
soltanto per la notoria "situazione di fatiscenza e semiabbandono in
cui versano tali strutture", ma anche perché un simile regime non è
assoggettato alla disciplina dei termini di custodia cautelare cui è
invece sottoposto il ricovero coattivo.
Analogo il contenuto della seconda ordinanza di rimessione,
pronunciata nel corso delle indagini preliminari a carico di persona
indagata di maltrattamenti in danno della propria moglie. Pure qui
era stata disposta perizia psichiatrica mediante incidente
probatorio, e pure qui l'accertamento aveva concluso per
l'incapacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del
fatto e per la sua pericolosità sociale, con la sola, e certo non
del tutto trascurabile, differenza - almeno seguendo le
argomentazioni del rimettente - che la persona sottoposta alle
indagini era stata ritenuta dal perito in grado di partecipare
coscientemente al processo.
3. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo muove infatti, in entrambe le ordinanze, da
erronei presupposti interpretativi: e ciò sia per quanto attiene
all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una
richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, sia per
quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui
all'art. 73 del codice di procedura penale, che il giudice assume di
non essere abilitato ad applicare nei casi di specie.
4. - Indubbiamente l'applicazione provvisoria di misure di
sicurezza rispecchia un istituto datato dal sistema del codice del
1930, quando tra l'altro esisteva la categoria legale della
pericolosità presunta, definitivamente caduta nel 1986 con
l'abrogazione dell'art. 204 del codice penale (art. 31, comma 1,
della legge 10 ottobre 1986, n. 663) e quando per il soggetto
incapace d'intendere e di volere e socialmente pericoloso era
previsto - come lo è tuttora con la denominazione di ospedale
psichiatrico giudiziario datogli dall'Ordinamento penitenziario per
allinearsi alla terminologia della legge 18 marzo 1968, n. 431 - il
manicomio giudiziario. E si può convenire che la intera disciplina
potrebbe meritare una attenta revisione (così come invocano le
ordinanze del giudice a quo), sia alla stregua dei dubbi avanzati
intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario,
sia alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale
istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13
maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento dei
soggetti totalmente infermi di mente: leggi alle quali ha invece
ritenuto nel frattempo di avvicinarsi il codice di procedura penale
del 1988 con la disciplina prevista nell'art. 73 per i casi in cui si
tratti di un imputato e il suo stato di mente appaia tale da renderne
necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico. Ma una tale
revisione della legislazione penale (nella specie, di diritto penale
sostanziale) è opera esclusivamente riservata al legislatore; e fino
a che una eventuale riforma non intervenga il giudizio di
legittimità costituzionale non può che fondarsi sulle norme vigenti
e su una loro corretta interpretazione.
Ora, il giudice a quo quando si è ritenuto vincolato a statuire
l'internamento, in via provvisoria, in un ospedale psichiatrico
giudiziario, degli imputati i cui casi si trovavano sottoposti al suo
esame, non ha correttamente interpretato le disposizioni della legge
vigente. Ed infatti egli non era vincolato né ai risultati delle
perizie (rispetto alle quali non si assolve certamente al compito
proprio del giudice quando ci si limita a dire, come nei casi
considerati, che esse appaiono "immuni da vizi tecnici e logici") né
alla richiesta del pubblico ministero, la quale è, sì, presupposto
inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a
disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art.
312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice ad
esimersi dal giudizio che a lui solo spetta secondo quanto stabilito
dall'art. 313. Questa libertà di valutazione del giudice circa il
ricorrere di tutti gli elementi che danno luogo alla complessa
fattispecie dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza (sia
per quanto attiene allo stato di mente dell'imputato sia per quanto
attiene all'esistenza di una sua generica pericolosità sociale) è
confermata, nel sistema vigente, da una serie di considerazioni.
Anzitutto dal fatto che la ricordata abrogazione dell'art. 204 del
codice penale (preceduta, giova rilevarlo, da una serie di sentenze
della Corte costituzionale che erano venute variamente limitando
l'estensione dei casi di pericolosità presunta) ha significato il
rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità del giudice
nella valutazione della pericolosità sociale dell'imputato,
valutazione a lui solo commessa. In secondo luogo dal fatto che il
vigente codice di procedura penale, nel disciplinare ex novo il rito
per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ha
sottolineato l'importanza e l'autonomia del giudizio devoluto al
giudice, esigendo una ordinanza munita di tutti i requisiti delle
ordinanze di cui all'art. 292 del codice di procedura penale, ivi
compresa dunque l'esposizione delle specifiche esigenze e degli
indizi che giustificano in concreto la misura, con l'indicazione
degli elementi di fatto e dei motivi per i quali assumono rilevanza,
nonché (a seguito di aggiunta introdotta con l'art. 9 della legge 8
agosto 1995, n. 332) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati
ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.
È pertanto palesemente erroneo il presupposto interpretativo delle
ordinanze del giudice rimettente, quando questi assume di "dovere
applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta": per la
quale, tra l'altro, in uno dei due casi considerati, vi era stata da
parte del pubblico ministero soltanto la richiesta di "valutare
l'opportunità di emettere il provvedimento previsto dagli artt. 206
e 222 c.p. dal momento che allo stato il soggetto non era ricoverato
presso alcun centro di cura".
5. - Erroneo è inoltre il presupposto interpretativo dal quale
muove il giudice rimettente circa il ruolo affidato dall'ordinamento
all'art. 73 del codice di procedura penale.
Al riguardo non è privo di rilievo il premettere (anche se ciò
non è contestato dal giudice rimettente) che, a seguito della
sentenza n. 340 del 1992 di questa Corte, l'art. 70 cod. proc. pen.
si applica anche ai casi nei quali l'infermità di mente non è
sopravvenuta, ma risale al tempus commissi delicti e perdura nel
corso del procedimento; e che tale pronuncia riverbera i propri
effetti anche come presupposto della disciplina contenuta nell'art.
73, in quanto non sussistano i presupposti per un proscioglimento per
incapacità di intendere o di volere o in quanto l'adozione di tale
formula sia preclusa per lo stadio in cui il procedimento si trova
(vedi sentenza di questa Corte n. 41 del 1993, con la quale il potere
di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità non spetta al giudice delle indagini preliminari).
L'errore nel quale incorrono le ordinanze di rimessione a proposito
dell'art. 73 cod. proc. pen. consiste nel denunciare "la palese
identità dei presupposti" dell'istituto ivi contemplato e di quello
dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la
misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico
giudiziario, nonché nell'aggiungere, testualmente, che esse si
fondano entrambe sul presupposto della pericolosità sociale
dell'imputato. Tale identità di presupposti non sussiste in alcuna
delle ipotesi dell'art. 73: non in quelle contemplate nei commi 1 e 2
di detto articolo, dove non si esige né per il ricorso all'adozione
"delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per le
malattie mentali" né per "il ricovero provvisorio dell'imputato in
idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" alcuna
pericolosità sociale dello stesso, dovendosene valutare soltanto lo
stato di mente e le connesse necessità terapeutiche (oltre che, nel
caso del ricovero, il pericolo nel ritardo); e non in quelle
contemplate nel comma 3 dello stesso articolo, essendo il tipo di
pericolosità di cui all'art. 274 lettera c) cod. proc. pen.
(evocato - sia pure per le necessità del suo ragionamento - dal
giudice rimettente nonostante che in nessuno dei casi in esame fosse
stata richiesta una misura di custodia cautelare) ben diverso da
quello di cui agli articoli 222 (e dunque anche 206) del codice
penale e riposando la speciale misura di cui all'art. 286 non sulla
pericolosità del soggetto (che vi viene in considerazione in modo
soltanto mediato, oltre che parziale) bensì sul suo bisogno di cura
in strutture adeguate. Nel codice penale la pericolosità sociale è
la pericolosità criminale cosiddetta generica, e cioè la
probabilità che la persona commetta nuovi fatti preveduti dalla
legge come reati (art. 203, primo comma, cod. pen.), mentre nell'art.
274 cod. proc. pen. la pericolosità consiste nel concreto pericolo
che la persona imputata commetta gravi delitti specificamente
indicati dalla legge o delitti della stessa specie di quello per cui
si procede.
L'articolo 73 del codice di procedura penale e l'art. 206 del
codice penale (sia pure con riferimento all'internamento in ospedale
psichiatrico giudiziario) riposano dunque su presupposti diversi. Con
la conseguenza che, anche sotto questo punto di vista, le premesse
dalle quali muove il giudice rimettente sono erronee.
6. - In conclusione, l'ordinamento vigente può essere considerato
meritevole di revisione e di correttivi, anche in relazione alla sua
derivazione da iniziative legislative proprie di tempi l'uno
dall'altro lontani e riferibili a concezioni diverse, ma non può
essere definito irragionevole; e agli eventuali correttivi non può
certo provvedere questa Corte, essendo le diverse opzioni possibili
rimesse unicamente a scelte discrezionali del legislatore.
Alla stregua del vigente ordinamento il giudice rimettente avrebbe
potuto considerare non doversi applicare nei casi sottoposti al suo
esame l'internamento provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario
e avrebbe potuto ricorrere, ove ne avesse ritenuto sussistenti i
requisiti, ad una delle iniziative alternativamente previste nei
commi 1 e 2 dell'art. 73 cod. proc. pen.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del
codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura
di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte