Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 631

cod. proc. pen. (Incidenti di esecuzione - impugnabilità della

decisione) e dell'art. 501 bis cod. pen. (Manovre speculative su merci)

promossi con quattro ordinanze emesse 1'8 marzo 1980 dal Pretore di

Roma, iscritte ai nn. 290, 291, 292 e 293 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Roma ha con quattro ordinanze di

identico contenuto sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost.; che, come risulta dall'ordinanza di

rinvio, detti incidenti sono stati promossi nel corso di un

procedimento penale istruito dal giudice a quo nei confronti di tale

Pantanella Francesco, imputato del delitto previsto dall'art. 501 bis

c.p. (Manovre speculative su prodotti di prima necessità), per aver

egli applicato a numerosi suoi inquilini un canone locatizio superiore

a quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; che il Pretore

sequestrava gli appartamenti e i documenti relativi ai contratti di

locazione, nominando custode giudiziario un ufficiale dei vigili

urbani; che, raccolta la spontanea testimonianza del segretario

provinciale del SUNIA, il quale aveva denunciato l'esistenza di molti

altri appartamenti rimasti vuoti ed inutilizzati, il Pretore disponeva

anche il sequestro di questi appartamenti, e nominava custode il

Sindaco di Roma, con l'incarico di darli in locazione; che l'incidente

di esecuzione, nel frattempo sollevato da uno degli imputati, veniva

risolto dalla Corte di Cassazione con sentenza 18-28 maggio 1979, la

quale annullava il decreto di sequestro degli appartamenti ed estendeva

d'ufficio la decisione nei confronti degli altri coimputati, annullando

i sequestri relativi ai rispettivi appartamenti; che la Corte di

Cassazione non ravvisava nei fatti alla base di quel giudizio gli

estremi né del delitto contestato, né di qualsiasi altro reato; che

in esecuzione di tale pronunzia tutti gli appartamenti venivano

restituiti ai rispettivi proprietari liberi da persone e da cose;

ritenuto poi che:

1) il Pretore di Roma censura l'art. 631 c.p.p. traendo spunto dal

fatto che, nel giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione ex art.

631 c.d.p. in relazione al sopra ricordato decreto di seguestro, tale

Corte ha ritenuto la propria competenza a rilevare eventuali

difformità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata,

sia pur nei limiti di un sommario esame del caso ad essa sottoposto: il

Pretore deduce infatti che la disposizione attributiva di una simile

competenza implica una "sottrazione al giudice naturale precostituito

per legge", e la conseguente violazione dell 'art. 25 Cost.;

2) l'art. 501 bis del c.p. è denunziato in quanto le manovre

speculative che esso incrimina si riferiscono, a giudizio della Corte

di Cassazione, ai beni mobili e non anche ai beni immobili, rimanendo

con ciò escluso che la casa di abitazione possa essere definita come

un prodotto di prima necessità, sebbene una perizia disposta dal

giudice a quo, prima che intervenisse l'anzidetto provvedimento della

Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione, offra argomenti per

l'opposta conclusione (il mercato delle locazioni è praticamente

scomparso; nelle locazioni è concentrata la tendenza dei proprietari a

riacquistare la disponibilità dell'immobile locato; è in atto una

strategia della proprietà edilizia e del settore produttivo, intesa a

contrastare il regime locativo fissato dalla legge e a riassorbire nel

mercato la massiccia quantità di abitazioni rimasta invenduta). Posto

così che le manovre speculative in discorso non sono incriminate,

mentre lo sono analoghe speculazioni su altri beni, il Pretore delinea

la lesione sia del principio di eguaglianza, sia dei limiti posti

rispettivamente dagli artt. 41 e 42 Cost. al diritto di proprietà e

alla iniziativa economica privata;

ritenuto infine che nel presente giudizio si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale deduce, prima ancora che

l'infondatezza, l'inammissibilità dell'una e dell'altra questione, per

le seguenti considerazioni:

a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. sarebbe irrilevante

perché, come si legge nella stessa ordinanza di rimessione, il

giudizio è stato definito con sentenza non soggetta ad alcuna

impugnazione, né ad alcun sindacato da parte del giudice a quo; la

norma denunziata si limita, d'altra parte, a prevedere

l'impugnabilità, con ricorso per Cassazione, dell'ordinanza che decide

sull'incidente di esecuzione: il giudice precostituito per legge è

dunque, nella specie, proprio la Corte di Cassazione; la questione,

prospettata in relazione alla presunta lesione dell'art. 25, concerne

invece i limiti del ricorso entro i quali deve svolgersi l'indagine a

detta Corte rimessa (limiti che, nel silenzio della disposizione in

esame, sarebbero quelli previsti in via generale nell'art. 524 c.p.p.):

e comunque si tratta di un problema che esula dalla cognizione del

giudice costituzionale;

b) irrilevante, del pari, sarebbe la questione che ha per oggetto

l'art. 501 bis c.p., dal momento che si chiede alla Corte di

pronunziare una sentenza la quale avrebbe effetti pregiudizievoli per

il reo nel caso di specie, o, addirittura, estenderebbe la censurata

previsione incriminatrice "fino a farle ricomprendere la condotta

dell'imputato", che il Pretore deve giudicare, laddove tale risultato

si assume precluso dai precetti dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione e degli artt. 1 e 2 c.p.;

considerato che l'una e l'altra questione sono ad avviso di questa

Corte inammissibili, e precisamente che:

a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. è irrilevante, in

quanto essa ha per oggetto una disposizione di legge diversa da quella

che il Pretore di Roma assume come regolatrice della specie e che, del

resto, egli stesso ha autonomamente denunziato nel promuovere l'altro

incidente di costituzionalità: mentre non compete a questa Corte di

indagare se e come la pronunzia resa ex art. 631 c.p.p. dalla Corte di

Cassazione possa incidere sui provvedimenti riservati al Pretore di

Roma nel giudizio a quo;

b) irrilevante è anche la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 501 bis c.p. Se la disposizione censurata è intesa nel senso

che le manovre speculative su merci, ivi tipizzate nel primo e nel

secondo comma, non includono il comportamento del giudicabile nella

specie - e tale è il presupposto da cui muove il Pretore di Roma, per

denunziare la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. - una eventuale

pronuncia di accoglimento della questione avrebbe come conseguenza

quella di dar vita ad una norma incriminatrice: laddove la previsione

di nuove fattispecie penali, come eccepisce l'Avvocatura, è riservata

al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis

c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost. dal

Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte