Sentenza n. 243/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 152/1968
applicata al caso
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 5Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7legge 177/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), come modificato
dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115 del 1979, n. 821 del
1988, n. 471 del 1989 e n. 319 del 1991, in combinato disposto con
gli articoli 457, 467 e 468 del codice civile, promosso con ordinanza
emessa il 1 marzo 1996 dal pretore di Lecce sul ricorso proposto da
Corliano' Addolorata contro INADEL ed altri, iscritta al n. 821 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile - promosso contro l'INADEL da
Corliano' Addolorata onde ottenere il pagamento dell'indennità
premio di servizio dovuta al proprio dante causa, segretario comunale
deceduto in servizio, il quale con testamento olografo l'aveva
istituita sua erede universale, o, in subordine, per ottenere il
riconoscimento del diritto di succedere pro quota nella suddetta
indennità per rappresentazione del defunto genitore, fratello del
dante causa ed a questo premorto - il pretore di Lecce, con ordinanza
emessa il 1 marzo 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968,
n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti locali).
Secondo il rimettente, la norma stessa - così come modificata
dalla giurisprudenza di questa Corte -, in combinato disposto con gli
artt. 457, 467 e 468 del codice civile, si porrebbe in contrasto con
gli artt. 3 e 42, quarto comma, della Costituzione, "nella parte in
cui pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore
deceduto, senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto
dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta, e nella
parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti
del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennità".
Premette il pretore di Lecce che i ripetuti interventi, attraverso
i quali la Corte ha ampliato le originarie categorie di soggetti
aventi diritto all'indennità in questione nella forma indiretta -
ricomprendendovi, tra l'altro, anche i collaterali senza alcuna
limitazione o condizione (sentenze n. 115 del 1979 e n. 821 del
1988), nonché gli eredi testamentari e legittimi qualora manchino le
persone indicate nella norma stessa (rispettivamente sentenze n. 471
del 1989 e n. 319 del 1991) - risultano caratterizzati da diverse
rationes decidendi ispirate alla peculiare natura che l'indennità
stessa assume a seconda che venga devoluta o meno ai prossimi
congiunti ed agli altri parenti che ricevevano i mezzi di sussistenza
dal prestatore di lavoro. Nel primo caso, infatti, l'indennità
assolve una funzione previdenziale in favore di soggetti che, vivendo
a carico del dipendente e dunque traendo il sostentamento dalla
retribuzione da lui percepita, in conseguenza della sua morte
rimangono pregiudicati nel rapporto alimentare instaurato con il
medesimo ed acquistano, perciò, la predetta indennità iure proprio,
indipendentemente dal fatto che siano o non chiamati all'eredità;
mentre, nel secondo caso, emerge la natura meramente patrimoniale di
retribuzione differita dell'indennità premio di servizio, la quale
fa sì che i soggetti, chiamati per testamento o per legge,
l'acquistino iure successionis. Osserva peraltro il rimettente che,
nella fattispecie in esame, le categorie di superstiti, destinatari
iure proprio del beneficio, solo in parte sono individuate in ragione
del rapporto di integrazione nel nucleo familiare del dipendente:
appare, infatti, estranea a tale ratio previdenziale e assistenziale
l'attribuzione in via prioritaria del beneficio in parola ai
collaterali senza alcuna limitazione o condizione, atteso che questa
categoria viene individuata unicamente in base al rapporto di
parentela con il de cuius senza che venga richiesta la sussistenza di
un rapporto latamente alimentare con quest'ultimo. Ne consegue -
secondo il giudice a quo - un'ingiustificata deroga al sistema
generale della successione a causa di morte, atteso che la
destinazione dell'indennità ai collaterali si risolve, in
definitiva, nell'attribuzione di un diritto di credito avente natura
retributiva e già entrato nel patrimonio del dipendente nel corso
della sua vita lavorativa. Da ciò, il prospettato contrasto con gli
artt. 3 e 42, ultimo comma, della Costituzione, sotto il profilo
dell'irragionevole individuazione dei soggetti, favoriti solo in
virtù del rapporto di parentela e non in base a ragioni
assistenziali. In secondo luogo, ritiene il rimettente che la norma
censurata, in combinato disposto con gli artt. 467 e 468 del codice
civile, si porrebbe altresì in contrasto con i medesimi parametri
costituzionali, là dove, menzionando soltanto i soggetti
"superstiti", esclude implicitamente i discendenti del collaterale
premorto dall'acquisto iure rapresentationis del diritto
all'indennità di servizio. Posto infatti che tale indennità,
rispetto ai collaterali non viventi a carico del dipendente deceduto,
non ha natura diversa dagli altri diritti patrimoniali caduti in
successione, e viene acquisita non già per ragioni assistenziali
bensì per quelle che sottendono l'istituto della successione
legittima. Secondo il giudice a quo, sono pertanto illogiche ed
ingiustificate, da un lato, la discriminazione tra il collaterale
"superstite", che acquista il beneficio, e il discendente del
collaterale premorto, che ne viene escluso (nonostante che entrambi i
soggetti, in virtù delle norme generali in materia di
rappresentazione, si trovino nel medesimo rapporto di parentela col
defunto) e, dall'altro lato, la previsione di attribuzioni
successorie "speciali o anomale" senza che ricorrano inderogabili
esigenze di solidarietà familiare, ovvero di carattere sociale o
assistenziale, che si risolvono in un'irrazionale restrizione del
negozio testamentario. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (come
modificato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 115 del 1979,
n. 821 del 1988, n. 471 del 1989 e n. 319 del 1991), in combinato
disposto con l'art. 457 del codice civile, "nella parte in cui
pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto,
senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto dell'indennità
premio di servizio nella forma indiretta".
Secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto con
l'art. 3 Cost., là dove prevede un'ingiustificata deroga ai
princìpi generali della successione mortis causa sotto il profilo
dell'irragionevole individuazione dei soggetti favoriti, operata non
in base a finalità assistenziali ma solo in ragione del rapporto di
parentela, e con l'art. 42, ultimo comma, Cost., nella parte in cui
esclude la disponibilità per testamento di un diritto soggettivo del
de cuius già facente parte del suo patrimonio.
In via subordinata, il dubbio di costituzionalità investe lo
stesso art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in
combinato disposto con gli artt. 467 e 468 del codice civile, "nella
parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti
del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennità". A
giudizio del rimettente, la norma verrebbe a vulnerare gli stessi
parametri sopra evocati, per l'irrazionale discriminazione tra il
collaterale superstite, che acquista il beneficio, e il discendente
del collaterale premorto, che ne viene escluso, nonostante che
entrambi i soggetti si trovino nel medesimo rapporto di parentela col
defunto, nonché per l'irrazionale restrizione del negozio
testamentario, mediante la previsione di attribuzioni successorie
"speciali o anomale" senza che ricorrano inderogabili esigenze di
solidarietà familiare ovvero di carattere sociale o assistenziale.
2. - La questione principale è fondata.
2.1. - L'estensione del diritto all'erogazione dell'indennità
premio di servizio nella forma indiretta ai collaterali dell'iscritto
all'INADEL, a prescindere dalla condizione della loro inabilità a
proficuo lavoro, della nullatenenza e della vivenza a carico
dell'iscritto stesso - operata dalla Corte con la sentenza n. 821 del
1988 - va temporalmente collocata nel contesto del graduale processo
di equiparazione di tale particolare sistema successorio a quello,
analogo nella struttura e nelle finalità, riguardante l'indennità
di buonuscita dei dipendenti statali. All'affermazione dell'essere
venuta meno una razionale e adeguata giustificazione della differente
disciplina, in parte qua dei due trattamenti, era conseguita la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle suddette
limitazioni alla successibilità dei collaterali sancite dalla
sentenza n. 115 del 1979, che a sua volta aveva ampliato le
originarie categorie di superstiti menzionate nelle lettere a) e b)
della norma censurata, includendovi appunto i collaterali del de
cuius ma nella forma condizionata connessa all'assolvimento della
precipua "funzione previdenziale ed assistenziale" dell'indennità
premio di servizio, ritenuta equivalente all'indennità di buonuscita
(v. anche sentenza n. 110 del 1981).
2.2. - L'inquadramento sistematico di tale peculiare vocazione,
risultante dai menzionati interventi di questa Corte sulla norma in
esame, ha tuttavia subìto una complessiva radicale evoluzione che ha
portato la Corte stessa dapprima ad ampliare ulteriormente le
categorie dei superstiti, ricomprendendovi anche gli eredi
testamentari e quelli legittimi, fatta comunque salva la preminente
tutela dei soggetti chiamati ope legis i quali, "per essere integrati
nel nucleo familiare del dipendente, ricevevano sostentamento dalla
retribuzione che egli percepiva, e che per la di lui morte sono
rimasti privi in tutto o in parte del sostentamento (sentenze n. 471
del 1989 e n. 319 del 1991); e, in seguito, ad esplicitare il
superamento della iniziale affermazione del carattere meramente
previdenziale delle indennità di fine servizio dei pubblici
dipendenti, già contenuto in nuce nelle sentenze da ultimo
richiamate, riconoscendo al generale complesso dei trattamenti di
fine rapporto nel settore pubblico - in stretta analogia con quelli
del settore privato - l'essenziale natura di retribuzione differita,
pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze
n. 243 e n. 99 del 1993). In tal modo, peraltro, sostanzialmente
venivano anticipate le linee direttrici della riforma introdotta
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui art. 2, comma 5, ha
disposto che "per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto
previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di
trattamento di fine rapporto".
2.3. - Tali indennità, dunque, costituiscono ormai una porzione
del compenso dovuto per il lavoro prestato, la corresponsione del
quale viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde
agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono
insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione: spiegandosi,
con ciò, perché esse, nel caso di decesso del lavoratore in
servizio, facciano già parte integrante del suo patrimonio. In
conformità a quanto da ultimo sottolineato nella sentenza n. 106
del 1996 da questa Corte (allora chiamata soltanto ad estendere la
previsione della successibilità per testamento o ex lege
nell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente statale
deceduto in servizio), va pertanto ribadito che la forma di
devoluzione anomala dell'indennità - attribuita, in deroga ai
princìpi generali della successione mortis causa esclusivamente a
favore di determinati soggetti - può trovare razionale fondamento e
giustificazione nella richiamata concorrente funzione previdenziale
del trattamento stesso, solo in considerazione del fatto che come
destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo
familiare del de cuius dalla retribuzione del quale esse ricevevano
un sostentamento, venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua
morte. Essendo altrimenti chiaro che, in assenza di tali soggetti - a
favore dei quali opera una riserva legale di destinazione - perde
qualunque rilevanza la suddetta concorrente funzione previdenziale,
espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva
dell'indennità stessa, la cui devoluzione non può che essere
soggetta alle normali regole successorie.
2.4. - La preferenza accordata dalla norma in esame alla posizione
del collaterale non vivente a carico del de cuius rispetto a quella
dell'erede testamentario, determina pertanto l'irrazionale previsione
di una vocazione anomala, la quale non trova fondamento nelle
menzionate specifiche esigenze di solidarietà familiare che, sole,
possono giustificare la deviazione dai generali princìpi codicistici
in materia.
L'affermata connotazione unitaria, per natura e per funzione, delle
varie categorie di indennità di fine rapporto - pur se governate da
diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli
trattamenti - consente peraltro a questa Corte di mutuare la
disciplina dettata per i lavoratori privati dall'art. 2122 del codice
civile e, quindi, di dichiarare l'illegittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - della denunciata norma,
nella parte in cui prevede che, in mancanza delle persone indicate
nella norma stessa, i collaterali non viventi a carico del de cuius
siano preferiti agli eredi testamentari ovvero agli eredi legittimi
senza osservare le normali regole delle successioni legittime di cui
al titolo II del libro secondo del codice civile. Restano così
assorbiti, tanto i profili legati all'altro parametro evocato dal
rimettente (art. 42 Cost.), quanto la questione sollevata in via
subordinata onde censurare la stessa norma (in combinato disposto con
gli articoli 467 e 468 cod. civ.) nella parte in cui escluderebbe
dalla devoluzione mortis causa il diritto di rappresentazione dei
discendenti del collaterale premorto.
2.5. - La generale portata di questa pronuncia non può non
investire anche la omologa disposizione contenuta nell'art. 5, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), come sostituito dall'art. 7 della legge 29
aprile 1976, n. 177, la cui disciplina ebbe a fungere da tertium
comparationis per la parificazione del trattamento degli aventi causa
dei dipendenti degli enti locali a quello dei dipendenti statali
(sentenza n. 821 del 1988). In via conseguenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si deve quindi - sulla
base delle stesse considerazioni svolte in ordine all'ingiustificata
previsione di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento
legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare
- dichiarare l'illegittimità costituzionale di detta norma, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che, in caso di morte del dipendente statale in attività di
servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe
spettata al dipendente, competa, in mancanza degli altri soggetti
indicati nella norma medesima, ai fratelli ed alle sorelle del de
cuius soltanto a condizione che questi vivessero a suo carico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui
prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali
non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi
testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi;
Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
come sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella
parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente
statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa,
nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle
sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a
carico di lui.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte