Sentenza n. 25/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice
civile, degli artt. 705 del codice di procedura civile e 55, comma
primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 6 aprile 1991 dal Pretore di Messina - sezione distaccata di
Francavilla di Sicilia nel procedimento civile vertente tra
Santalucia Salvatore e la s.p.a. Fiat Geotech, iscritta al n. 412 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di reintegrazione nel possesso il
Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia,
con ordinanza del 6 aprile 1991, ha impugnato, per contrasto con gli
artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione, gli artt. 1168
cod. civ. e 705 cod. proc. civ., nonché l'art. 55, comma primo, cod.
proc. pen. in relazione ai due precedenti.
La vicenda da cui trae origine la controversia è la seguente. La
s.p.a. Fiat Geotech ha concesso in leasing a un terzo, estraneo al
processo, un bene mobile non registrato di rilevante valore
(precisamente una ruspa). Il locatario non solo ha pagato il
corrispettivo con assegni a vuoto, ma ha pure venduto la macchina
all'odierno ricorrente, Salvatore Santalucia, il quale a sua volta ha
rilasciato assegni a vuoto per la maggior parte del prezzo pattuito.
La società proprietaria, essendo stata la ruspa trovata incustodita
nel greto di un torrente, ne ha ripreso il possesso, spogliandone il
terzo acquirente. Questi ha promosso azione civile di spoglio e
inoltre ha sporto denuncia di furto. Secondo le norme anteriori al
nuovo codice di procedura penale, il Pretore penale ha provveduto a
inviare comunicazioni giudiziarie alla società locatrice per il
reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, al locatario e
al terzo acquirente per concorso in truffa ai danni della prima, e al
terzo acquirente anche per simulazione di reato in ordine alla
denuncia di furto.
Gli artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ. sono ritenuti
illegittimi, in primo luogo, perché non limitano la tutela
possessoria a una funzione di difesa della proprietà, ma la
concedono anche al possessore non proprietario contro il
proprietario, impedendo a quest'ultimo di difendere le proprie
ragioni; in secondo luogo, perché, concedendo la tutela possessoria
anche a chi possiede per effetto della commissione di reati contro il
patrimonio, non consentono al giudice di impedire che i detti reati
vengano portati a conseguenze ulteriori in danno del proprietario.
In connessione con questo secondo motivo, è impugnato altresì
l'art. 55 cod. proc. pen. perché non attribuisce anche al giudice
civile nel processo possessorio le funzioni ivi previste di polizia
giudiziaria.
Il giudice remittente lamenta che nella specie le norme impugnate
gli impongono di ordinare la reintegrazione del ricorrente nel
possesso, sebbene abbia ammesso la propria mala fede al momento
dell'acquisto e sia evidente la truffa ordita a danno del
proprietario; che l'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 705
cod. proc. civ. come condizione affinché il convenuto in un giudizio
possessorio possa proporre giudizio petitorio, metterebbe il
ricorrente in grado di alienare il bene a terzi di buona fede, con
conseguente perdita della proprietà da parte della resistente; che
gli atti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni compiuti da
quest'ultima sono sufficientemente sanzionati dall'art. 392 cod.
pen., mentre la tutela civile, con l'accennato rischio di ridurre la
pretesa della resistente a una mera azione di risarcimento dei danni
contro persone insolvibili, appare sproporzionata e incompatibile con
la garanzia costituzionale della proprietà.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
In ordine alla prima questione l'Avvocatura osserva che essa
contraddice l'essenza stessa della tutela possessoria, la quale opera
indipendentemente dalla questione della proprietà, essendo fondata
sull'interesse pubblico al ristabilimento dell'ordine sociale violato
dall'autore dello spoglio. Perciò il giudice chiamato a pronunciarsi
su un'azione di reintegrazione deve limitarsi ad accertare la
pregressa situazione di possesso dell'attore e l'intervenuto fatto
dello spoglio, lasciando da parte la questione del diritto al
possesso. Per la stessa ragione risulta infondata anche la seconda
questione, relativa all'art. 55 cod. proc. pen., posto che tutela
penale e tutela civile operano su piani separati e non reciprocamente
condizionantisi, salva l'adozione della misura del sequestro in sede
penale.
Quanto al divieto di cumulo del giudizio possessorio col
petitorio, sancito dall'art. 705 cod. proc. civ. nei confronti del
convenuto, l'Avvocatura nega che possa ritenersi in contrasto col
diritto di difesa, col principio di eguaglianza e con la tutela
costituzionale della proprietà, e all'uopo richiama le
argomentazioni della sentenza n. 41 del 1974 di questa Corte, che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma da
ultimo citata. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di
Sicilia è sollevata questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ.:
a) in via primaria, in quanto "concedono la tutela possessoria
al possessore non proprietario contro il proprietario e impediscono a
quest'ultimo di eccepire e così difendere il diritto di proprietà,
per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost.";
b) in via secondaria e in riferimento ai medesimi parametri,
nella parte in cui concedono la tutela possessoria al possessore non
proprietario contro il proprietario nell'ipotesi in cui, trattandosi
di bene mobile non registrato, lo spogliato ne sia venuto in possesso
mediante un reato contro il patrimonio.
In connessione con la questione sub b) è impugnato anche l'art.
55, comma primo, cod. proc. pen., "nella parte in cui,
irrazionalmente discriminando tra pubblico ministero e polizia
giudiziaria da un lato e giudice civile dall'altro, non consente al
giudice del giudizio possessorio di impedire che i reati, il cui
prodotto o profitto è rappresentato dal bene oggetto dello spoglio,
siano portati ad ulteriori conseguenze a danno del proprietario".
2. - Le prime due questioni devono essere corrette, alla stregua
della motivazione, e unificate. La questione sub a) prospetta una
sentenza radicalmente ablativa del divieto di cumulo del giudizio
possessorio col petitorio, sul riflesso che "la tutela possessoria è
costituzionalmente giustificata (solo) nella misura in cui accorda
una tutela rapida al proprietario", cioè in base alla premessa di
una pretesa illegittimità costituzionale del principio di autonomia
del possesso rispetto alla proprietà, sul quale si fonda la tutela
possessoria intesa come tutela separata da quella della proprietà.
La premessa è insostenibile sia sotto il profilo del principio di
razionalità (art. 3 Cost.), perché la tutela possessoria risponde
all'esigenza di ordine pubblico che siano prontamente ripristinate
situazioni soggettive di fatto arbitrariamente modificate da un terzo
senza previo accertamento, giudiziale o negoziale, dello stato di
diritto; sia sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.), perché
la tutela possessoria, avendo carattere interinale, non priva il
proprietario della tutela giurisdizionale del suo diritto, ma
soltanto la rinvia a un giudizio successivo, e d'altro lato
avvantaggia lo stesso proprietario consentendogli, quando subisca
spoglio o molestie nel possesso, di fruire di un rimedio rapido, che
non richiede la prova del diritto.
Se questa è la ratio della tutela autonoma del possesso e del
correlativo divieto processuale al convenuto di invocare il proprio
diritto di proprietà, sul piano della legittimità costituzionale si
pone la questione più limitata - chiaramente individuata nella parte
motiva dell'ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza
tradotta nel dispositivo - se il detto divieto sia conforme ai
parametri costituzionali richiamati nell'ipotesi in cui
dall'esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe o potrebbe
derivare (secondo un giudizio di pericolo) un danno irreparabile al
convenuto che sia proprietario o titolare di altro diritto in ordine
alla cosa.
La questione è riferibile alle cose mobili e immobili, non
soltanto alle prime come adombra in linea subordinata il giudice a
quo, ed è indipendente dalla circostanza che lo spogliato abbia
conseguito il possesso come frutto di un reato contro il patrimonio.
Essa investe esclusivamente l'art. 705, primo comma, cod. proc. civ.,
non anche l'art. 1168, quarto comma, cod. civ., la cui disposizione,
secondo la dottrina più accreditata, è un relitto storico privo di
fondamento positivo, essendo collegata a un modus procedendi (il
possessorium summariissimum degli antichi statuti piemontesi) non
previsto dal codice di rito. Comunque, pur ammesso che abbia tuttora
un qualche significato normativo, l'ultimo comma dell'art. 1168 non
si presta a formare oggetto, insieme con l'art. 705 cod. proc. civ.,
di una sentenza di illegittimità costituzionale costitutiva di un
limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione
senza ascoltare le eccezioni petitorie eventualmente opposte dal
convenuto. Nei termini della norma del codice civile il limite non
potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel
caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel
medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle
regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i
giudizi petitori.
Una simile innovazione esula dai poteri della Corte, onde, in
relazione all'art. 1168, ultimo comma, cod. civ., la questione va
dichiarata inammissibile.
Inoltre, poiché per i beni immobili la tutela contro lo spoglio
è ripartita tra l'azione di reintegrazione e l'azione di
manutenzione (a parte la difficoltà di stabilire il discrimine, dal
momento che la giurisprudenza ha praticamente cancellato nell'art.
1168 il requisito della violenza), la questione deve coinvolgere
anche la forma di tutela possessoria prevista dall'art. 1170, cioè
l'intero campo di applicazione dell'art. 705 cod. proc. civ. È
appena il caso di rammentare che il requisito di pregiudizialità
della questione di legittimità costituzionale non significa che essa
abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del
giudizio a quo: stabilita la rilevanza, la Corte è investita della
questione in generale, nei limiti dell'impugnazione.
3. - Così definita, la questione è fondata in riferimento agli
artt. 3 e 24, primo comma, Cost.
Nell'alveo della tradizione del diritto romano comune il giudizio
possessorio è organizzato dalla legge come procedimento speciale,
con una prima fase di tipo interdittale improntata alle forme del
processo cautelare, e con un carattere complessivo di celerità. La
cognizione sommaria del giudice è giustificata dall'urgenza di
intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose
alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in
modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla
(o alla) cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà
riparo il successivo giudizio petitorio.
Con questa concezione non è coerente - e perciò contrasta col
principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost. - l'assolutezza del
divieto di invocare il proprio diritto che l'art. 705 impone al
convenuto, impedendogli non solo la proposizione di eccezioni ex iure
proprio nello stesso processo possessorio, ma anche, fino a quando il
processo non sarà conchiuso e la decisione eseguita, la proposizione
di un separato giudizio petitorio davanti al giudice competente. La
norma non tiene conto che, secondo la ratio sottesa ai procedimenti
regolati dagli artt. 703 sgg. cod. proc. civ., l'autonomia della
tutela possessoria è bilanciata, e quindi limitata, dalla condizione
che il pregiudizio arrecato al convenuto possa essere riparato
mediante un altro giudizio.
Quando si tratta di cose mobili non registrate, un pregiudizio
definitivo e irrimediabile incombe soprattutto (ma non solo) quando
lo spogliato risulti essere un ladro, un ricettatore, un ritrovatore
infedele o, come nella specie, un indiziato di truffa. Rientrato in
possesso della cosa, in esecuzione della sentenza di reintegrazione,
egli potrà alienarla a un terzo di buona fede, che ne diventerà
proprietario in virtù dell'art. 1153 cod. civ., applicabile anche
alle cose rubate o smarrite.
In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio
arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella
costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la
decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il
convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo
giudizio petitorio, aveva diritto di costruire. Qui l'irrazionalità
della deroga portata dal divieto dell'art. 705 al principio di
economia processuale (dolo facit qui petit quod mox redditurus est)
è talmente evidente che in passato la Corte di cassazione, con
giurisprudenza pretoria, non esitò ad ammettere in qualche occasione
che l'azione possessoria potesse essere paralizzata dall'esercizio
contemporaneo, in separato giudizio, di un'azione petitoria, con
conseguente sospensione dell'ordine di demolizione, anche allo scopo
- aggiunse la Corte - di evitare all'economia nazionale "un inutile
spreco di ricchezza" (cfr. Cass. 29 gennaio 1929, n. 405). Sotto
quest'ultimo profilo si può notare una incoerenza sistematica tra
l'art. 705 cod. proc. civ. e la disciplina dell'esecuzione in forma
specifica degli obblighi di non fare prevista dall'art. 2933 cod.
civ., il quale vieta che sia ordinata la distruzione di ciò che è
stato fatto in violazione dell'obbligo, "se la distruzione della cosa
è di pregiudizio all'economia nazionale".
4. - Nei casi di irreparabilità del danno inflitto all'avente
diritto, l'esecuzione del provvedimento possessorio, cui è
subordinata dall'art. 705 la proposizione del giudizio petitorio,
frustra questo giudizio, o consentendo che nel frattempo il
proprietario venga privato del diritto per effetto della regola
"possesso vale titolo" o riducendo l'esito del giudizio al
riconoscimento della facoltà di ricostruire ciò che in precedenza
egli era stato costretto a demolire. Si rende così manifesta anche
la violazione dell'art. 24 Cost., non essendo qui possibile sostenere
che la tutela possessoria non preclude la tutela giurisdizionale del
diritto del convenuto, ma soltanto la differisce a un giudizio
successivo.
5. - La questione sopra indicata al punto 1, sub c) è infondata.
Le funzioni previste dall'art. 55, comma primo, cod. proc. pen.
sono funzioni di polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne
l'estensione al giudice civile investito di una domanda di
reintegrazione nel possesso. La ratio di questa forma di tutela
possessoria esclude ogni rilevanza, ai fini della decisione sulla
domanda, del modo con cui lo spogliato è venuto in possesso della
cosa, e quindi esclude che il giudice possa, anche solo incidenter
tantum, accertarne l'origine criminosa. Né si può pensare che,
avendo notizia di tale origine, egli possa essere legittimato a
chiedere al giudice competente di disporre il sequestro penale della
cosa, tale misura non essendo utilizzabile per impedire che il reato
venga portato a conseguenze ulteriori, né a fini di tutela cautelare
del diritto del soggetto offeso, ma soltanto ai fini
dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale.
Del resto, qualora il possesso di chi domanda la reintegrazione
risulti frutto di un reato a danno del convenuto-proprietario, si
concreta un caso in cui, in virtù della dichiarazione di
illegittimità costituzionale che si va a pronunciare, il convenuto,
che dimostri il suo diritto, potrà chiedere il sequestro giudiziario
del bene ai sensi dell'art. 670 cod. proc. civ.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione
del giudizio petitorio alla definizione della controversia
possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o
possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto;
Dichiara inammissibile la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 1168 cod. civ., sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost., dal Pretore di Messina -
sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento
ai medesimi parametri, dal nominato Pretore con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte