Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1994

Altra decisione · depositata il 23/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27

maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza), degli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato), dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente), dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31

marzo 1977 n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per

l'applicazione della indennità di contingenza) e dell'art. 4, sesto

comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con

ordinanze emesse il 28 febbraio 1992 dal Consiglio di Stato, il 13

febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

ed il 10 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia (n. 3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 714 e 745

del registro ordinanze 1992 e nn. 140, 147 e 148 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1992 e nn. 14 e 15,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Rossi Luigi e Caffo Enzo ed

altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994, il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti

dell'I.N.A.D.E.L. da Ione Fabbro - già dipendente dell'O.N.M.I. e

quindi trasferito, dopo lo scioglimento di tale ente, alle dipendenze

di un ente locale, dal quale era stato collocato a riposo nel 1983 -

per ottenere il riconoscimento del suo diritto al computo

dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di

anzianità al medesimo corrisposta relativamente al periodo di

servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., il Consiglio di

Stato, con ordinanza del 28 febbraio 1992 (r.o. n. 714 del 1992) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento

agli articoli 3 e 36 della Costituzione - dell'art. 1, terzo comma,

lettera b) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza), nella parte in

cui esclude l'indennità integrativa speciale dal computo

dell'indennità di anzianità per il personale dell'O.N.M.I.

transitato agli enti locali, relativamente al periodo di servizio

prestato alle dipendenze dell'ente disciolto;

che il Tribunale regionale della Lombardia con ordinanza del 10

gennaio 1992 (r.o. n. 140 del 1993) ed il Tribunale regionale della

Sicilia, sezione di Palermo, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (r.o.

n. 745 del 1992) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della

Costituzione - del medesimo articolo 1, terzo comma, lettera b) della

legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale

statale in attività ed in quiescenza) nonché degli articoli 3 e 38

del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico

delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti

civili e militari dello Stato), nella parte in cui escludono

l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita;

che con la suddetta ordinanza il Tribunale regionale della

Lombardia ha altresì sollevato questione di legittimità

costituzionale - senza indicazione di parametri costituzionali -

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui non

prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza,

possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative

illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire

all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo

considerato, la successiva declaratoria di illegittimità;

che il Tribunale regionale della Lombardia, con due ordinanze di

identico contenuto, emesse entrambe il 10 gennaio 1992 (r.o. nn. 147

e 148 del 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

- in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione - dell'art. 13

della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli

enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente),

nonché dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 marzo 1977 n. 91

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1

febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione della

indennità di contingenza) e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29

maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), nella parte in cui escludono, per i

dipendenti degli enti pubblici non economici l'indennità integrativa

speciale dalla base di calcolo dell'indennità di anzianità;

che in questi ultimi due giudizi si sono costituiti, chiedendo

l'accoglimento dell'eccezione, gli ex dipendenti "parastatali" che

avevano promosso l'azione davanti al giudice amministrativo

regionale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata;

che sulla questione relativa alla computabilità dell'indennità

integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto dei pubblici

dipendenti la Corte si è pronunziata con sentenza n. 243 del 1993;

che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze

di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87,

recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa

speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici

dipendenti", che ha modificato la normativa sostanziale impugnata;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice

remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione al Consiglio di Stato degli atti relativi

all'ordinanza iscritta al n. 714 del r.o. 1992, al Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia degli atti relativi alle

ordinanze iscritte ai nn. 140, 147 e 148 del r.o. 1993 e al Tribunale

regionale della Sicilia degli atti relativi all'ordinanza iscritta al

n. 745 del r.o. 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte