Sentenza n. 286/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 39/1945
- art. 7legge 1338/1962
citata
- art. 24legge 153/1969
- art. 23legge 1357/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.l. 18
gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e
la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 23, comma quarto,
della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente
nazionale di previdenza e assistenza dei veterinarri), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Cattarinich Anna Maria contro l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Sconfienza Maria e Ente nazionale
previdenza ed assistenza veterinari, iscritta al n. 337 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Sconfienza
Maria;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S.;
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Cattarinich Maria, vedova di Chifari Antonio, dipendente
dell'E.N.E.L. deceduto il 21 marzo 1970, dal quale essa viveva
separata per propria colpa, giusta sentenza del Tribunale di Palermo
in data 5 novembre 1960, passata in giudicato, chiedeva all'I.N.P.S.
la corresponsione della pensione di riversibilità a carico del Fondo
speciale per i lavoratori delle imprese elettriche.
La domanda veniva respinta in sede amministrativa e, da ultimo, in
sede giudiziaria con sentenza della corte di appello di Palermo.
Con ricorso per cassazione la Cattarinich sosteneva che per la
pensione di rivrsibilità a carico del suddetto Fondo speciale non
trovava applicazione il divieto, posto in via generale per
l'assicurazione obbligatoria I.V.S., di concessione della pensione
stessa al coniuge separato per propria colpa; subordinatamente
eccepiva l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive di
tale divieto.
La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 aprile 1979, in
parziale accoglimento di quest'eccezione, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma n. 1, del d.l.l.
18 gennaio 1945 n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto dall'art. 24 della legge 30
aprile 1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
nella parte in cui vieta la corresponsione della pensione di
riversibilità al coniuge separato per sua colpa con sentenza passata
in giudicato.
La Corte rilevava, preliminarmente, che tale divieto,
contrariamente all'assunto della ricorrente, operava anche con
riferimento alle pensioni a carico del menzionato fondo speciale,
stante il richiamo alla disciplina comune, comprensiva delle norme
censurate, contenuto nella legge 25 novembre 1971, n. 1079 (art. 9),
regolatrice di tale fondo.
Riteneva, poi, rilevante l'esposta questione, osservando che
un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme censurate avrebbe certamente comportato il riconoscimento del
diritto della ricorrente alla rivendicata pensione, pur essendosi la
morte del dante causa verificata in epoca di vigenza del divieto in
questione. Ciò perché tale evento si pone soltanto come circostanza
che predispone alla possibile maturazione del diritto del superstite
ove si verifichino tutte le altre condizioni costitutive della
fattispecie normativa, alla cui completezza è legata la produzione
degli effetti. Pertanto, il sopravvenire di una disposizione
soppressiva di quel divieto costituisce completamento di una
fattispecie in via di formazione, in presenza del presupposto della
morte dell'assicurato.
Nel merito, riteneva, anzitutto, la manifesta infondatezza
dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle citate norme
sollevata dalla parte privata in riferimento all'art. 38 della
Costituzione, considerando estranea all'ambito di operatività di
questa norma la materia delle pensioni ai superstiti. Rilevava,
invece, profili di illegittimità in riferimento all'art. 3 della
Costituzione in quanto:
a) mentre al coniuge separato per sua colpa è negato il
diritto alla pensione di riversibilità gli è, invece, consentito di
ottenere una quota della medesima ove abbia ottenuto il divorzio: il
che, oltre ad essere irrazionale perché privilegia situazioni di
crisi irreversibili del matrimonio (quali sono appunto quelle che ne
determinano lo scioglimento) rispetto alla semplice separazione
(nella quale il rapporto è ancora in vita), lo è anche perché crea
un incentivo del coniuge separato per colpa a chiedere il divorzio e
così a rendere definitiva quella crisi che, invece, il legislatore
mira a sanare e comporre (art. 157 del codice civile);
b) ulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento emerge
dal raffronto col diritto riconosciuto alla vedova del dipendente
statale, separata per colpa, alla quale spetta, se versa in stato di
bisogno, un assegno alimentare (art. 11 della legge n. 46/1958);
c) attesa la natura, almeno in parte, alimentare della
pensione, il divieto in questione si pone in contrasto con la linea
di tendenza dell'ordinamento in materia di diritto agli alimenti:
questo è assicurato, o sia in vita del debitore indipendentemente
dalla colpa o addebitabilità della separazione al coniuge (art. 156
cod. civ. vecchio e nuovo testo), sia oltre la morte del debitore, in
quanto il combinato disposto degli artt. 548 e 585 del cod. civ.
(nuovo testo) attribuisce al coniuge cui sia stata addebitata la
separazione (equiparabile, a questi fini, a coniuge separato per
colpa nel previgente regime) e che godeva degli alimenti a carico del
coniuge deceduto, il diritto ad un assegno vitalizio, sia quale
legittimario che quale successore legittimo;
d) dopo la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975)
è stato soppresso l'istituto della separazione per colpa; e, sebbene
quello dell'addebito sia, a certi effetti, equiparato all'altro
dall'art. 151, secondo comma, del cod. civ. (nuovo testo) è dubbio
che, dopo detta soppressione, al coniuge separato con addebito possa
disconoscersi il diritto alla pensione di riversibilità in base alla
norma dettata con espresso riferimento al caso di separazione per
colpa, né del resto, appare sostenibile che per effetto di detta
riforma sia stata implicitamente abrogata tale norma, con conseguente
venir meno, sul piano della fattispecie concreta, della rilevanza
della colpa.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 7 maggio 1980. Nel
susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.P.S., la cui difesa ha rilevato che:
a) analoga questione è già stata riconosciuta infondata con
la sentenza n. 14/1980;
b) i nuovi profili di illegittimità costituzionale
identificati dal giudice a quo, non sembrano pertinenti alla
normativa censurata, ma piuttosto a quella individuata come termine
di raffronto, nella parte in cui non attribuisce pari trattamento al
coniuge separato per colpa, indipendentemente dalla forma di tutela
previdenziale prevista o dalla natura del rapporto di lavoro
dell'altro coniuge ed indipendentemente dalla persistenza o meno del
vincolo di coniugio.
Invero il riferimento allo stato di bisogno come condizione sia
per l'erogazione dell'assegno alimentare a favore del coniuge,
separato per colpa propria, del dipendente statale (art. 11 della
legge n. 46/1958), sia per l'attribuzione al coniuge divorziato di
una quota di pensione (art. 2 della legge n. 436/1978), induce a
ravvisare in questi istituti forme particolari di intervento
sostanzialmente assistenziale, non assimilabili al trattamento di
riversibilità nell'ambito del nucleo familiare superstite, che
costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto diretto non ad
eliminare uno stato di bisogno, ma a prevenirlo (Corte costituzionale
n. 6/1980).
Pertanto, i possibili dubbi di illegittimità costituzionale
debbono, a tutto concedere, investire le norme che, riconoscendo
siffatti trattamenti assistenziali, non ne fanno applicazione a tutti
i casi analoghi a quelli espressamente considerati, non anche quelle
limitative, nel senso esposto, del trattamento di reversibilità in
senso proprio.
3. - Il pretore di Genova, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980,
ha sollevato analoga questtione relativamente all'art. 23, quarto
comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (sulla previdenza e
assistenza per i veterinari), trattandosi anche nel procedimento
davanti a lui della sussistenza o meno del diritto della vedova, già
separata per sua colpa, di ottenere la pensione di riversibilità a
seguito della morte del marito.
Il giudice a quo, in particolare, ha censurato detta norma, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
esclude il dirito a pensione del coniuge superstite nei cui confronti
sia stata pronunziata sentenza di separazione legale per sua colpa o
per colpa di entrambi i coniugi ed in quanto riserva un trattamento
differenziato e deteriore ai coniugi separati prima dell'entrata in
vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, rispetto a quelli separati
successivamente. In via subordinata, ha prospettato la questione di
illegittimità costituzionale della medesima norma, in relazione
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui,
prevedendo l'esclusione suddetta, non fa eccezione per il caso in cui
la colpa del coniuge sia stata individuata nel rifiuto della moglie
di seguire il marito nella residenza unilateralmente da lui fissata.
Ritenuta la rilevanza delle questioni, in quanto la norma
censurata non può ritenersi tacitamente abrogata a seguito della
intervenuta soppressione dell'istituto della separazione per colpa,
ha osservato che:
a) la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché
spettante anche in caso di rinunzia all'eredità e regolata
automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra
l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle
successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del
diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili
con quelle successorie (non trasmissibilità del diritto. Pertanto,
non possono invocarsi quelle ragioni che, anche secondo il nuovo
diritto di famiglia (art. 548 del c.c., modificato dall'art. 182
della legge n. 151/1975), giustificano un diverso trattamento, sul
piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a
quello cui non sia stata addebitata la separazione;
b) acquistandosi, dunque, la pensione di riversibilità iure
proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi
(stato di bisogno e riferibilità ad una determinata posizione
previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di
vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti
(quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa)
viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perché crea
disparità di trattamento fra coniugi separati per colpa
(anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi
separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei
quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perché appare
intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle
suddette vicente personali, rispetto ad un diritto causalmente
ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne
è l'evenienza che, per effetto di ciò, il coniuge assicurato si
trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del
rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto
possa fruire della prestazione;
c) è, inoltre, incoerente, col dispostto dell'art. 38, secondo
comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto
previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.
Sulla questione sollevata in via subordinata il giudice a quo ha
rilevato che:
a) nel caso di specie la colpa del coniuge fu ravvisata nel suo
rifiuto di seguire l'altro coniuge nella residenza da questi
unilateralmente fissata; e ciò in base all'allora vigente art. 144
cod.civ. che, appunto, consentiva al marito di fissare la residenza
ritenuta opportuna, facendo obbligo alla moglie di seguirlo nella
stessa;
b) la norma già all'epoca contrastava con il principio
dell'uguaglianza dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione
e la modificazione successivamente dispostane dimostra che essa non
poteva ricondursi fra i limiti legali di tale principio fatti salvi
dallo stesso art. 29 a garanzia dell'unità familiare;
c) d'altra parte il giudicato formatosi nella fattispecie
riguardo alla colpa rende irrilevante una questione di
costituzionalità del citato art. 144 cod. civ. nella sua vecchia
formulazione; ciò tuttavia, non toglie che la lesione del suddetto
principio rilevi sotto l'angolo visuale proprio della norma
istitutiva del divieto in questione, perché estendendosi esso a
qualsiasi caso di separazione per colpa, perpetua l'illegittima
disuguaglianza fra i coniugi sul piano dei loro diritti
previdenziali.
4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1980.
Si è costituita la parte privata, depositando una memoria di
contenuto sostanzialmente analogo alle argomentazioni svolte dal
giudice a quo per motivare l'esposto dubbio di incostituzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza, in quanto prospettano questione sostanzialmente identica.
2.1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1 del d.l.l. 18 gennaio
1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite,
separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla
pensione di riversibilità. Esso violerebbe l'art. 3 della
Costituzione perché:
a) discrimina il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge
divorziato al quale può essere riconosciuto il diritto ad una quota
di detta pensione;
b) e rispetto al coniuge del dipendente statale al quale,
nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un
assegno alimentare;
c) sebbene la detta pensione abbia natura quali alimentare, da
rilievo all'elemento della colpa che è irrilevante, invece, secondo
le norme generali in materia di alimenti;
d) discrimina i coniugi separati prima della riforma del
diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali
l'addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di
riversibilità.
2.2. - Il pretore di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto
1962, n. 1357, perché sancendo l'esclusione del diritto del coniuge
separato per colpa alla pensione di riversibilità violerebbe:
a) l'art. 3 della Costituzione, oltre che per le ragioni
indicate dalla Corte di cassazione sub d), in quanto, esclusa la
natura successoria delle pensioni di riversibilità, irrazionalmente
attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi ed interpersonali
estranei al rapporto previdenziale cui si ricollega il diritto alla
pensione stessa;
b) l'art. 38 della Costituzione perché fatti di tal genere non
possono far disconoscere la sussistenza del bisogno che, secondo tale
norma, impone la somministrazione di adeguati mezzi economici;
c) infine, e subordinatamente alla declaratoria di infondatezza
della questione così formulata, violerebbe l'art. 29, secondo comma,
della Costituzione in quanto, non essendo escluso dai casi di
separazione per colpa (preclusivi del diritto de quo) quello
riconducibile al rifiuto della moglie di seguire il marito nella
residenza da lui unilateralmente fissata, produrrebbe la lesione del
principio di parità dei coniugi.
3. - La questione è fondata.
L'evoluzione dell'istituto della pensione di riversibilità e la
più incisiva generalizzazione del principio di solidarietà (artt. 3
e 38 della Costituzione), come ritenuto anche da questa Corte (sent.
n. 169/1986), l'espansione della linea di tendenza alla unificazione
o, quanto meno, alla equiparazione dei regimi pensionistici dei
lavoratori pubblici e privati, l'evoluzione della disciplina
legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del
matrimonio, di cui, per alcuni aspetti, si è occupata questa Corte
(sent. n. 215/1985) in relazione al testo normativo allora vigente
(legge n. 436/1978) però pressoché identico a quello ora in vigore
(legge n. 74/1987), inducono ad una rimeditazione delle
considerazioni svolte nella precedente sentenza (n. 14/1980) con cui
è stata decisa la stessa questione.
3.1. - Anzitutto si rileva che il legislatore non ha affatto
accolto l'invito, allora rivoltogli, di provvedere con apposita norma
a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di
attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed
ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di
pensione di riversibilità condizionata allo stato di bisogno: e ciò
specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del
diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore
pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia,
prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa,
l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità (art.
81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico
29 dicembre 1973, n. 1092 - Trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato).
3.2. - A maggiore specificazione di quanto genericamente rilevato,
si osserva che la pensione di riversibilità appartenente al più
ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela
previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un
fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una
situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i
soggetti protetti.
La disciplina, in un primo momento, è stata diversa per i
soggetti del rapporto pubblico e per i lavoratori del settore
privato.
Per gli uni la pensione era ritenuta dovuta per effetto della
continuazione del rapporto di impiego; per gli altri conseguiva alla
continuazione delle contribuzioni e la sua erogazione si giustificava
come corrispettivo dei contributi versati da parte degli stessi
lavoratori e dei datori di lavoro per l'attività di lavoro, che
poteva essere stata anche discontinua e svolta alle dipendenze di
diversi datori di lavoro.
In un primo momento, per il settore privato, la pensione di
riversibiità è stata riconosciuta solo ad alcune categorie che
erano in grado di sostenerne il costo; successivamente è stata
generalizzata.
L'evoluzione legislativa ha dato, poi, al trattamento di cui si
discute, un fondamento diverso dal precedente e sostanzialmente
identico per i due settori, pubblico e privato.
La si considera, ormai, come una forma di tutela previdenziale ed
uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della
collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla
garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che
consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art.
3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva,
costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un
trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della
Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo
comma, della Costituzione).
Della solidarietà generale, in definitiva, fa parte quella
solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori
ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla
necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e
dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del
trattamento, così come ha ritenuto anche questa Corte (sentt. nn. 6
e 7 del 1980).
Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa
della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di
riversibilità realizza la garanzia della continuità del
sostentamento ai superstiti.
Questa stessa Corte ha riconosciuto (sent. n. 213/1985) anche alla
indennità di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con
l'esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l'ha ritenuta
spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della
separazione, parificando le due situazioni, quella della separazione
per colpa, precedente alla riforma del diritto di famiglia, e quella
della separazione con addebito nell'attuale regime.
Pertanto, le norme censurate non solo non sono state abrogate a
seguito della modifica operata dal nuovo regime con l'introduzione
dell'istituto della separazione con addebito, ma esse trovano
applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata la separazione con addebito.
4. - Si ribadisce che la nozione di famiglia, presa in
considerazione dal regime generale previdenziale e da quello
specifico del settore di cui ci si occupa, non è quella ristretta
alla famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di
consanguineità e di affinità. La tutela previdenziale riguarda
anche quei rapporti assistenziali che si atteggiano in modo simile a
quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto provvedesse
in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti
classificabili come "familiari".
Si comprendono nella famiglia "previdenziale" anche le persone
legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente
riconosciuti o legalmente dichiarati, i figli naturali ed anche i
fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.
Non si richiede essenzialmente nemmeno la convivenza. Invero la
convivenza non esclude la possibile autonomia socio-economica del
soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale,
mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione
del carico. Quello che si richiede è proprio quest'ultima
condizione, intendendosi per "vivenza a carico" la cura del
sostentamento del "familiare" in modo continuativo e non occasionale,
in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero
dovere.
Ora, proprio i suddetti principi hanno ispirato quelle norme che
nel settore pubblico assicurano anche al coniuge separato per colpa
ed in stato di bisogno una quota della pensione di riversibilità del
coniuge defunto; hanno determinato la previsione legale, a favore del
coniuge divorziato, di un assegno la cui entità è determinata
proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato
di bisogno e delle condizioni economiche nonché della
responsabilità per la rottura del matrimonio.
Invero, l'assegno ha una natura complessa ma esso oltre che
risarcitorio ed indennitario è anche assistenziale.
Nel caso della morte dell' ex coniuge pensionato, a carico del
quale sussistenva l'obbligo della somministrazione dell'assegno, ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, si è specificamente
previsto (art. 9 della stessa legge n. 898 nel testo novellato dalla
legge n. 436/1978 ed ora dalla legge n. 74/1987), a favore dell'altro
ex coniuge, non passato a nuove nozze, titolare ancora del suddetto
assegno, privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per
ragioni oggettive, e sempre che abbia i requisiti per la pensione di
riversibilità, l'attribuzione dell'intera pensione o di una parte di
essa, se non concorre con l'altro coniuge o con i figli, o altrimenti
di una parte della stessa, tenuto conto, tra l'altro, anche della
durata del rapporto matrimoniale.
I detti trattamenti si giustificano anche con il riferimento a
quella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate
dal vincolo del coniuge e che può continuare ad avere effetti
rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la
lata nozione di famiglia.
5. - È, quindi, evidente che le norme censurate, le quali
escludono dall'attribuzione della pensione di riversibilità, in
tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della
separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati
(artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di
trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al
coniuge del dipendente statale.
Pertanto devesi dichiarare la illegittimità costituzionale delle
norme cennsurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della
pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza
passata in giudicato.
6. - A seguito dell'accoglimento della questione principale, va
dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357,
sollevata in via subordinata dal pretore di Genova, in riferimento
all'art. 29 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina
del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito
dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e
riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale);
b) dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n.
1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei veterinari);
nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di
riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in
giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte