Sentenza n. 287/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma
secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia
nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI
Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1 serie speciale
dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In sede di esame del progetto di ripartizione presentato dal
curatore del fallimento della s.p.a. FEDI Fonderie, il Giudice
delegato del Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 30 settembre
1990, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.
civ., nella parte in cui non prevedono la preferenza del credito
garantito dal privilegio attribuito dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2,
rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto
con l'art. 36 della Costituzione".
Premesso che nella specie l'attivo immobiliare è interamente
assorbito dal credito dell'Istituto Mediocredito Toscano, insinuato
al passivo con prelazione ipotecaria, onde infruttuosa risulterebbe
la collocazione sussidiaria sugli immobili dei crediti di
retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita e del credito di un
professionista, il giudice remittente ritiene che la collocazione dei
crediti di cui all'art. 2751- bis, n. 1, sul prezzo degli immobili
subordinatamente ai crediti assistiti da privilegio speciale o da
ipoteca sui medesimi contrasti con la funzione alimentare della
retribuzione garantita ai prestatori di lavoro dall'art. 36 Cost., la
quale, essendo destinata ad assicurare un'esistenza libera e
dignitosa, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati
dall'art. 2.
Né la diversità dell'oggetto potrebbe essere di ostacolo alla
possibilità di graduazione tra cause diverse di prelazione,
considerato che, secondo il giudice a quo, dall'art. 2777 cod. civ.
si argomenterebbe che le spese di giustizia per atti conservativi o
l'espropriazione di beni mobili, nella misura in cui non hanno
trovato capienza sulle somme ricavate dalla vendita di questi beni,
devono essere soddisfatte per prime sul prezzo degli immobili.
Analoghe considerazioni varrebbero per i crediti dei professionisti
e degli altri prestatori d'opera intellettuale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, perché pure ad essi "deve essere riconosciuta natura
alimentare desumibile anche dalla limitazione temporale del
privilegio".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
Mediocredito Toscano concludendo per l'infondatezza della questione.
La parte privata osserva che la questione attiene a valutazioni di
adeguatezza della tutela dei crediti di lavoro che appartengono alla
discrezionalità del legislatore. Il bilanciamento degli interessi
attuato dalla normativa denunciata è razionale, tenuto conto che un
depotenziamento della garanzia ipotecaria delle banche sugli immobili
renderebbe difficile alle imprese l'accesso al credito con
ripercussioni, tra l'altro, sui livelli occupazionali.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Inammissibile, perché mira a una riforma del sistema dei
privilegi comportante l'introduzione di un privilegio generale sugli
immobili, in contrasto col principio dell'art. 2746 (non impugnato),
secondo cui gli immobili possono essere oggetto soltanto di garanzie
specifiche. Infondata, perché la garanzia di realizzazione del
credito retributivo rimane estranea all'art. 36 Cost., il quale
comunque riguarda soltanto le retribuzioni dei lavoratori
subordinati, non anche i corrispettivi dovuti ai lavoratori autonomi. Considerato in diritto
1. - Il giudice delegato in una procedura di fallimento presso il
Tribunale di Pistoia contesta la legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.
civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti
dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale
rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei
beni immobili del debitore.
2. - La questione è inammissibile.
In favore dei crediti dei prestatori di lavoro per le indennità
di fine rapporto e, in subordine, degli altri crediti garantiti dal
privilegio generale di cui all'art. 2751- bis cod. civ., l'art. 2776
prevede, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, una
collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari. Questa norma non crea un nuovo
privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio
creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto
eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari.
Poiché una collocazione preferenziale rispetto ai crediti
assistiti da ipoteca non può avere titolo se non in un privilegio
(arg. art. 2748, secondo comma), l'ordinanza di rimessione prospetta
una sentenza che ai crediti di cui all'art. 2751- bis, nn. 1 e 2,
muniti di privilegio generale sui mobili, attribuisca anche un
privilegio generale sugli immobili. Una simile innovazione
eccederebbe largamente i poteri di questa Corte, tanto più se si
considera che lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o
postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi
speciali costituiti su determinati immobili e, d'altro lato, sarebbe
incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui
mobili previsto dall'art. 2776.
3. - Oltre a tutto l'innovazione contraddirebbe il principio
dell'art. 2746 cod. civ. (non compreso tra le norme impugnate), il
quale esclude la possibilità di privilegi generali sui beni
immobili.
A questo principio non porta eccezione l'art. 2777, primo comma,
non bene interpretato dal giudice a quo, probabilmente a causa di una
confusione tra i crediti ivi considerati e le spese di giustizia
inerenti alla procedura fallimentare in corso. Queste ultime sono sì
soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo, ma non in virtù di un privilegio generale su tutti i
beni del fallito, ma in quanto debiti della massa pagabili in via di
prededuzione (art. 111, primo comma, n. 1 l. fall.). I crediti per
spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ.
si riferiscono a procedimenti conservativi o esecutivi
precedentemente esperiti contro il debitore. Essi sono garantiti da
un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali
procedimenti, e solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni
il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 è collocato dall'art.
2777 con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o,
rispettivamente, ipotecari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777
cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il
Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte