Sentenza n. 294/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett.
b), 210, comma 6, e 192, comma 4 del cod. proc. pen., promosso con
ordinanza emessa il 13 maggio 1999 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di De Vita Marco ed altri, iscritta al
n. 444 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma
4, cod. proc. pen., nella parte in cui estendono la disciplina ivi
prevista anche alle ipotesi in cui il reato collegato a quello per
cui si procede sia il reato di calunnia susseguente a denuncia
dell'originario denunciato.
Il giudice a quo ha premesso una analitica descrizione della
articolata vicenda per la quale pende il processo a carico di tre
vigili urbani, i quali, dopo aver contravvenzionato tale Sergio
Landolfi per violazione dell'art. 7 del codice della strada ed
all'esito di talune singolari operazioni dai medesimi poste in essere
- quali l'aver fatto sottoscrivere al Landolfi un verbale di
spontanee dichiarazioni quale indagato di calunnia venivano da
quest'ultimo denunciati. Il Landolfi, a sua volta, fu iscritto nel
registro delle notizie di reato e soltanto il 30 maggio 1998 la sua
posizione fu archiviata. Nell'ambito del dibattimento instaurato a
carico dei vigili sulla base della denuncia sporta dal Landolfi, il
pubblico ministero ne ha chiesto l'esame quale testimone: la difesa
degli imputati non si è opposta all'esame, ma ha obiettato che tale
atto doveva essere espletato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,
attesa la qualità del dichiarante.
Il Tribunale ha osservato che al Landolfi non può essere negata
la qualifica, - quanto meno -, di persona (già) indagata di un reato
collegato a quello per il quale si procede a norma dell'art. 371,
comma 2, lettera b) cod. proc. pen.; sicché il medesimo -
puntualizza il rimettente - dovrebbe essere sentito a norma
dell'art. 210 del codice di rito per varie ragioni. Anzitutto,
perché l'art. 197, lettera b) prevede, appunto, che non possono
essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato
collegato nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b); in
secondo luogo, per l'espresso disposto dell'art. 210, comma 6, e 192,
comma 4, del codice di rito, che estendono le rispettive discipline
proprio all'ipotesi del reato collegato che viene qui in discorso.
Né può assumere rilievo la circostanza che la qualifica di indagato
non sia più attuale, essendo intervenuta l'archiviazione, avuto
riguardo ai principi enunciati da questa Corte nelle sentenze n. 108
e 109 del 1992.
Pertanto - rileva il giudice a quo - da un lato, tra il
procedimento a carico dei vigili urbani ed il procedimento a carico
del Landolfi sussiste senz'altro interferenza sul piano probatorio,
non foss'altro perché il Landolfi era in quella sede indagato per
calunnia mentre i vigili sono nel procedimento a quo imputati di
"calunnia di calunnia". Dall'altro lato, l'archiviazione disposta nel
procedimento relativo al Landolfi non lo garantirebbe dal rischio di
riapertura delle indagini, sicché non verrebbe meno la sua
incompatibilità rispetto all'ufficio di testimone con la correlativa
necessità di applicare l'art. 210 cod. proc. pen.
Ad avviso del giudice rimettente, la prescrizione dettata
dall'art. 197 lettera b) dalla quale consegue la disciplina degli
artt. 192, comma 4, e 210, comma 6, cod. proc. pen., è incoerente
nella parte in cui, richiamando la categoria individuata
dall'art. 371, comma 2, lettera b) non distinguerebbe tra due
situazioni fra loro profondamente diverse: quella in cui il
collegamento probatorio nasca dall'apertura in capo al dichiarante di
un procedimento sorto a seguito di "controdenuncia" per calunnia nei
suoi confronti; e quella in cui il collegamento probatorio nasca
dalla sottoposizione del dichiarante a procedimento per qualsiasi
reato. Da ciò deriverebbe il risultato, del tutto irragionevole, di
far discendere i medesimi effetti dall'attrazione di entrambe le
situazioni nella medesima disciplina processuale.
A parere del giudice a quo, l'irragionevolezza della
equiparazione si appaleserebbe sotto un duplice aspetto. Da un lato,
infatti, l'applicazione dell'art. 197 lettera b) alla ipotesi di
"controdenuncia" per calunnia comporterebbe che, paradossalmente,
l'accertamento del fatto di reato che l'originario denunciante ha
prospettato come compiuto ai suoi danni, verrebbe fatalmente a
dipendere da una scelta dello stesso denunciato, il quale attraverso
la controdenuncia - avrebbe lo strumento per svalutare all'origine il
mezzo di prova rappresentato dalla testimonianza della presunta parte
offesa. Da un altro lato, sempre nel caso della "controdenuncia" per
calunnia, il contesto di collegamento probatorio - e, quindi, il
presupposto della incompatibilità con l'ufficio di testimone - non
nasce da un "collegamento naturalistico, o comunque intrinseco ai
fatti, ma viene successivamente creato, nella fase dell'accertamento
dei fatti medesimi, proprio e solo quale effetto artificiale (se non
anche talora artificioso) della "controdenuncia"". Da qui due
conseguenze irragionevoli: anzitutto, l'inutile ed anticipata
applicazione di una serie di garanzie ad un soggetto che non ne
avrebbe alcun bisogno; in secondo luogo, si viene a determinare una
immotivata svalutazione ex lege delle dichiarazioni della persona
offesa denunciante, perché per esse vale la regola di giudizio
contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., estesa dal quarto
comma dello stesso articolo all'ipotesi di reato collegato a norma
dell'art. 371, comma 2, lettera b) del codice di rito.
Violato sarebbe, anche, l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, in quanto il libero convincimento del giudice verrebbe
ad essere condizionato da un accadimento processuale idoneo a
produrre un turbamento della pienezza della prova, ed il cui
realizzarsi è interamente rimesso all'imputato del reato
presupposto. Considerato in diritto
1. - Il quesito di costituzionalità che viene devoluto all'esame
di questa Corte attinge il combinato disposto degli articoli 197,
lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, cod. proc. pen., dei quali
si denuncia il contrasto con gli artt. 3 e 101 della Costituzione,
nella parte in cui estendono la disciplina ivi prevista anche alle
ipotesi in cui il reato collegato a quello per cui si procede sia il
reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato.
La peculiarità della impugnativa - attenta a ritagliare una
ipotesi del tutto circoscritta nel ben più ampio registro offerto
dalle norme sottoposte a scrutinio - si delimita poi ulteriormente,
nel caso di specie, in quanto il giudice rimettente muove dalla
premessa secondo la quale, evocando i dicta a tal proposito enunciati
dalle sentenze n. 108 e 109 del 1992, neppure l'archiviazione
disposta nei confronti dell'originario denunciante, a sua volta
denunciato, varrebbe a dirimere la problematica oggetto del quesito,
in quanto il provvedimento di archiviazione non sarebbe idoneo a
garantire quel soggetto dal rischio di una riapertura delle indagini:
con la conseguenza di lasciare immutata la sua incompatibilità
rispetto all'ufficio di testimone e rendere dunque applicabile la
disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. e la correlativa
regola di valutazione della prova, sancita dall'art. 192, comma 4,
dello stesso codice.
Da tutto ciò scaturirebbe, dunque, il contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto verrebbe irragionevolmente a
determinarsi l'applicazione di una serie di garanzie ad un soggetto
che non ne avrebbe "alcun bisogno" (salva l'eventualità in cui venga
smentita la sua versione ed emerga il dolo di calunnia). Per contro,
si produrrebbe una incoerente svalutazione ex lege delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa denunciante, applicandosi ad
esse la più rigorosa regola di giudizio prevista dall'art. 192,
comma 3, cod. proc. pen., la quale ultima prevede che quelle
dichiarazioni - in virtù del richiamo operato dal quarto comma dello
stesso articolo - sono valutate unitamente agli altri elementi di
prova che ne confermano l'attendibilità. Da ciò anche, e di
riflesso, la dedotta compromissione dell'art. 101, secondo comma,
della Carta fondamentale, in quanto il libero convincimento del
giudice verrebbe ad essere influenzato da un fattore processuale
idoneo ad inficiare la pienezza della prova, e la cui operatività
verrebbe fatta integralmente dipendere da una scelta discrezionale
delle parti (nella specie, dell'indagato o imputato del reato
presupposto).
2. - Il richiamo operato dal giudice a quo alle sentenze n. 108 e
109 del 1992, entrambe poste a base della ricostruzione ermeneutica
del quadro normativo coinvolto dalle odierne censure, impone di
prendere le mosse proprio da tali pronunce, per verificare se le
premesse sulle quali si è fondato il quesito possano o meno
ritenersi corrette.
Con la sentenza n. 108 del 1992, questa Corte ebbe a dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma,
lettera a) dello stesso codice, nella parte in cui - secondo il
giudice rimettente - non avrebbe previsto l'incompatibilità con
l'ufficio di testimone della persona sottoposta alle indagini, nei
confronti della quale fosse stato emesso provvedimento restrittivo
della libertà personale in un procedimento conclusosi con
l'archiviazione. Si osservò, infatti, che "la norma di garanzia
contenuta nell'art. 197, primo comma, lettera a) del codice di
procedura penale deve essere applicata alla persona sottoposta alle
indagini preliminari così come essa viene applicata all'imputato;
vale a dire che il combinato disposto di tale norma con l'art. 61,
primo comma, vieta l'assunzione come testimone delle persone
sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia
stato pronunciato decreto di archiviazione". Una conseguenza, questa,
reputata "assolutamente coerente al sistema", dato che il presidio
offerto dal principio secondo cui nemo tenetur se detegere - su cui
si fonda l'esclusione dall'ufficio di testimone dell'imputato, nei
cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere
(revocabile a norma dell'art. 434) - deve valere "anche per la
persona sottoposta alle indagini preliminari nei cui confronti sia
stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo prevista per
questa la possibilità di riapertura delle indagini".
Con la sentenza n. 109 del 1992, invece, questa Corte ebbe a
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a testimoniare dell'imputato nel processo riunito
a norma dell'art. 17, lettera c) dello stesso codice, vale a dire nei
casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une
delle altre. Dopo aver sottolineato che tale soggetto, allorché
venga assunto come testimone, è tutelato dai rischi derivanti dalla
possibilità di autoincriminazioni dalla generale garanzia apprestata
dall'art. 198, comma 2, questa Corte - come lo stesso giudice a quo
rammenta - ha sottolineato che "il criterio posto a base della norma
impugnata in ordine al divieto di essere assunto come testimone è
quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei
quali il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere rispettivamente
la veste di imputato e di testimone: vincolo che sussisterebbe sempre
... nei casi indicati dall'art. 197, lett. a) (coimputati dello
stesso reato o imputati di reati connessi a norma dell'art. 12) e
che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal
giudice a norma dell'art. 197, lettera b)". Da qui la ritenuta
operatività del divieto di essere assunti come testimoni ai sensi
dell'art. 197 lettera b) "anche per coloro che siano imputati di un
reato collegato", "ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di
una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due
procedimenti".
Le prospettive secondo le quali sono venute ad articolarsi le
richiamate sentenze di questa Corte non sono, dunque, fra loro
sovrapponibili, giacché il relativo ambito decisorio è stato
rispettivamente circoscritto alle ipotesi di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 197 cod. proc. pen., delle quali anzi - e come si è visto
- sono state adeguatamente messe a fuoco le profonde differenze
strutturali. Pretendere, quindi, come pure sembra presupporre
l'odierno rimettente, di trasferire le conclusioni cui è pervenuta
la sentenza n. 108 del 1992 anche nella sfera attinta dalla seconda
ed immediatamente successiva pronuncia, è soluzione concettualmente
impraticabile, ancor prima che ermeneuticamente scorretta, proprio
perché eterogenei e non combinabili sono gli stessi referenti
normativi che vengono qui in discorso.
Al riguardo, può infatti subito rilevarsi come la scelta del
legislatore sia stata univocamente quella di assegnare carattere di
eccezionalità alle ipotesi che disciplinano la incompatibilità a
testimoniare, a fronte della opposta e generale regola sancita
dall'art. 196, comma 1, del codice di rito: sicché, la "lettura" dei
casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone e la correlativa
sfera applicativa, non potrà che essere improntata a criteri di
particolare rigore, con esclusione di qualsiasi ampliamento su base
analogica. Ebbene, l'art. 197, lettera a) del codice, espressamente
stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone nei
confronti dei coimputati nel medesimo reato e delle persone imputate
in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, "anche se nei loro
confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di
proscioglimento sia divenuta irrevocabile". Per tali soggetti, quindi
- e soltanto per essi - il legislatore ha formulato uno specifico
riferimento alla "durata" della loro qualità, assegnando una sorta
di immunità rispetto all'ufficio di testimone anche al di là della
chiusura del relativo procedimento; salva l'ipotesi - evidentemente
anch'essa da riguardare come "eccezionale" nella economia del sistema
- in cui quei soggetti siano stati prosciolti con sentenza
irrevocabile e, dunque, non si presenti per essi più alcun rischio
di un nuovo giudizio per lo stesso fatto. Da ciò, quindi, si
chiarisce come la sentenza n. 108 del 1992 si sia saldamente
attestata alla ipotesi prevista dall'art. 197, lettera a) del codice
di rito, giacché soltanto per essa poteva porsi un problema di
assimilabilità nella tutela per i coimputati o imputati di reato
connesso nei confronti dei quali fosse stato pronunciato il decreto
di archiviazione, dotato di una "capacità di resistenza" senz'altro
minore rispetto alla sentenza di non luogo a procedere, cui pure lo
stesso articolo di legge fa espresso riferimento.
Da quanto osservato può dunque trarsi un corollario
interpretativo evidentemente antagonista, rispetto alla prospettiva
ermeneutica sulla quale il giudice rimettente fonda le proprie
censure. Non essendo stata infatti prevista nella lettera b)
dell'art. 197 alcuna previsione circa "la durata" della relativa
qualità, se ne può dedurre che l'incompatibilità sussiste soltanto
nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui rivestono la
qualità di persone imputate o indagate (in virtù della generale
estensione prevista dall'art. 61 cod. proc. pen.) di un reato
collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2,
lettera b); con l'ovvia conseguenza che - per stare nel caso di
specie - l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente
collegato produce l'effetto di dissolvere la correlazione qualificata
tra le regiudicande e, con essa, l'incompatibilità ad assumere
l'ufficio di testimone. D'altra parte, una simile ricostruzione
interpretativa appare essere coerentemente in linea con la stessa
ratio dell'istituto che qui viene in discorso, giacché - evocandosi
una ipotesi caratterizzata dalla interferenza probatoria tra
procedimenti - la configurazione di una incompatibilità a
testimoniare assume una specifica ragione d'essere solo nei limiti in
cui i procedimenti siano in corso; altrimenti, il tema probatorio
comune cesserebbe di avere connotazioni meramente processuali per
assumere anche effetti, per così dire, "sostanziali". Questa ratio
non a caso è valorizzata nella sentenza n. 109 del 1992, ove questa
Corte - dopo aver sottolineato il generale presidio offerto
dall'art. 198, comma 2, cod. proc. pen. al principio del nemo tenetur
se detegere - ha espressamente rimesso al giudice il compito di
verificare "in concreto" l'interferenza sul piano probatorio tra i
due procedimenti, presupponendone, quindi, la attuale consistenza.
A sostegno di tale prospettiva militano, per altro verso,
ulteriori spunti offerti dalla disciplina positiva, i quali solo
apparentemente possono ritenersi riconducibili a profili di mero
sistema. L'art. 210 cod. proc. pen., infatti, prevede, nel comma 1,
che le specifiche modalità di esame delineate da quella norma si
applichino nei confronti delle persone imputate in un procedimento
connesso a norma dell'art. 12 "nei confronti delle quali si procede o
si è proceduto separatamente": ancora una volta, quindi, il
legislatore è attento a calibrare per questi specifici soggetti una
previsione "di durata" della relativa qualità, in stretta aderenza,
come si è visto, alla correlativa previsione dettata dall'art. 197,
comma 1, lettera a). Nei confronti, invece, degli imputati di reato
probatoriamente collegato, il comma 6 dello stesso art. 210 si limita
ad estendere le forme dell'esame, senza alcuna specifica menzione del
fatto che nei confronti delle stesse "si sia proceduto" in altra
sede, evidentemente richiedendosi - ancora una volta - l'attualità
del loro specifico status.
Un ulteriore indice, e sempre per stare al corpo normativo
attinto dalle censure di incostituzionalità, può infine essere
desunto dallo stesso regime di valutazione della prova scandito
dall'art. 192 del codice di rito. La nota regola della c.d.
corroboration - mutuata, come precisa la Relazione al Progetto
preliminare, dalle esperienze dei paesi in cui vige il sistema
accusatorio, ove essa accompagna, non a caso, la valutazione della
chiamata in correità - è stata infatti prevista dal comma 3 di tale
articolo per le dichiarazioni rese dal coimputato o dalla persona
imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12; mentre la
stessa regola è stata estesa alle dichiarazioni rese dall'imputato
di reato probatoriamente collegato dal comma 4 del medesimo articolo,
introdotto dal Progetto definitivo, sul presupposto - come
puntualizza la Relazione - che si trattasse di "ipotesi razionalmente
non dissimili".
Per un verso, dunque - attraverso la scelta di "estendere" la
regola di valutazione di cui al comma 3 anche alle dichiarazioni di
cui al comma 4, anziché far confluire quest'ultima previsione nel
corpo della prima - è lo stesso legislatore ad aver rimarcato come,
pur nella identità della regola processuale, non sussista ontologica
coincidenza tra le due categorie di soggetti processuali: così
fornendo il destro all'interprete per affermare la non automatica
trasferibilità, in via ermeneutica, delle disposizioni stabilite per
i primi anche in riferimento alla posizione dei secondi. Sotto altro
profilo - e per stare alle stesse espressioni che compaiono nella
Relazione al Progetto definitivo - la estensione della regola della
probatio levior alle dichiarazioni rese dagli imputati di reato
probatoriamente collegato a quello per il quale si procede, in tanto
può ritenersi "razionalmente" giustificata, in quanto il contrasto
di interessi che è al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e
dunque in atto sussistente. Eventualità, questa, che evidentemente
non ricorre nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, tale
contrasto sia stato dissolto proprio sul piano della interferenza
probatoria, per esser stata la posizione del dichiarante già
definita con un provvedimento di archiviazione.
Risultando pertanto errata la premessa posta a base delle odierne
censure, la questione all'esame di questa Corte deve essere
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flik
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte