Sentenza n. 3/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1956 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 57, n. 1,
del Codice penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,
promosso con l'ordinanza 31 gennaio 1956 del Tribunale di Cremona nel
procedimento penale a carico di Barucco Elio, rappresentato e difeso
nel presente giudizio dagli avvocati Gastone Nencioni e Gian Galeazzo
Stendardi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58
del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1956:
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udita all'udienza pubblica del 30 aprile 1956 la relazione fatta
dal Giudice Giovanni Cassandro;
Uditi l'avv. Gastone Nencioni ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Dario Foligno.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1
Cod. pen. e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sorta
nel corso di un procedimento penale davanti al Tribunale di Cremona.
In tale procedimento Romei Renato, Brighenti Ezio e Meloni Raimondo
erano imputati del reato preveduto e punito dagli articoli 595, 1 e 2
capoverso Cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver,
in concorso fra loro, fatto pubblicare sul settimanale "Avanguardia
nazionale" di Brescia del 19 novembre 1955 un esposto lesivo della
reputazione del sig. Manzini Carlo; Barucco Elio, invece, del reato
preveduto e punito dall'art. 57 n. 1,595, 2 e 3 comma Cod. pen. e
dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per essere il
direttore responsabile del settimanale sopracitato, nonché per l'altro
reato, contestato in udienza, previsto e punito dagli articoli 110,
595, 2 e 3 comma Cod. pen. e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, per avere agito in concorso coi primi tre nel reato a costoro
ascritto.
La difesa sollevò la eccezione di illegittimità costituzionale
dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. perché in contrasto con l'art. 27 della
Costituzione e degli articoli 3, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 perché in contrasto con lo spirito della Costituzione.
Il Tribunale ritenne l'eccezione sollevata non manifestamente
infondata soltanto per gli articoli 57, n. 1 Cod. pen. e 3 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, "dato il contrasto in giurisprudenza e in
dottrina" , e pregiudiziale nei confronti del solo Barucco Elio e,
pertanto, il 31 gennaio 1956 ordinò la separazione del giudizio a
carico di costui e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale. La ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, ai sensi
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 9 marzo 1956, n. 58.
La parte si è costituita e il Presidente del Consiglio è
intervenuto con le forme e dentro i termini stabiliti dalla legge 11
marzo 1953, n. 87 e dalle norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte costituzionale.
2. - La difesa ha chiesto che la Corte si pronunzi sui seguenti 4
quesiti:
1) se il conflitto fra norme anteriori alla Costituzione e norme
costituzionali dia luogo alla illegittimità costituzionale delle prime
oppure semplicemente ad un problema di successione della legge nel
tempo;
2) quale sia l'efficacia delle decisioni del giudice ordinario nei
confronti delle decisioni della Corte con particolare riferimento al
potere interpretativo di questa nei confronti della norma ordinaria;
3) se l'art. 57 del Cod. pen., anche in relazione con l'art. 3
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ponga in essere un caso di
responsabilità penale per fatto altrui;
4) se sussista conflitto tra la responsabilità per fatto altrui
stabilita da un sistema normativo composito di norme antecedenti e
successive alla Costituzione con l'art. 27 della Costituzione medesima;
ed ha richiesto che la Corte affermi:
1) che il conflitto tra norme anteriori alla Costituzione e norme
costituzionali dà luogo in ogni caso ad un giudizio di legittimità
costituzionale;
2) che la interpretazione data dal giudice ordinario non è
vincolante per la Corte costituzionale, ma deve essere considerata
soltanto come un parere che la Corte è libera o non di seguire;
3) che l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. pone in essere un caso di
responsabilità per fatto altrui e quindi non riconducibile nemmeno
alla responsabilità obiettiva, perché questa presupporrebbe un nesso
causale, che qui mancherebbe, come sarebbe attestato dalla
inammissibilità di qualsiasi prova liberatoria;
4) che, in conseguenza, sussiste conflitto tra l'art. 57, n. 1,
l'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e l'art. 27 della
Costituzione.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha, in via preliminare, asserito che
la questione di legittimità costituzionale deve limitarsi al solo art.
57, n. 1 del Cod. pen. e non può riguardare l'art. 3 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, che pone un precetto generico ("ogni giornale o
altro periodico deve avere un direttore responsabile") e si limita a
confermare l'istituto del direttore responsabile "senza alcun
riferimento alla sfera di responsabilità non solo penale ma neppure
civile del direttore stesso".
Quanto alla questione circa la competenza di questa Corte a
giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione l'Avvocatura dello Stato ha
sostenuto la tesi che il rapporto tra legge anteriore e Costituzione è
tale da non dare mai luogo, in caso di contrasto, ad illegittimità
costituzionale, ma ad abrogazione tacita.
Subordinatamente l'Avvocatura ha chiesto che la Corte dichiari la
compatibilità dei due articoli (27 della Costituzione e 57 n. 1 del
Cod. pen.). la responsabilità del direttore del giornale infatti
raffigurerebbe un caso di responsabilità personale fondato sulla
qualità liberamente accettata e sulla predeterminazione del contenuto
della funzione da parte di chi si è assunta l'impresa e la
divulgazione. In esso al nesso psichico prevalente della culpa in
omittendo si aggiungerebbe quello derivante dalla condotta richiesta
nell'organizzazione di una impresa quale è quella giornalistica.
4. - La difesa ha ribadito la sua tesi in una memoria presentata in
risposta alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed altrettanto ha
fatto l'Avvocatura arricchendo questa sua risposta con un excursus
storico tendente a dimostrare che, in conformità dello svolgimento
dell'istituto, la responsabilità del direttore non è mera conseguenza
di una qualità liberamente assunta, ma piuttosto si ricollega al
compimento di un'opera collettiva che non può risalire unitariamente
se non appunto ad esso direttore.Considerato, in diritto:
1. - Della eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato, la Corte ha già dichiarato l'inammissibilità,
affermando la propria competenza a giudicare sulle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore
della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956).
2. - Per quanto attiene al merito del presente giudizio, la Corte
deve rispondere al quesito se la responsabilità del direttore di
giornale, quale la configura l'art. 57, n. 1 Cod. pen., rappresenti un
caso di responsabilità personale oppure un caso di responsabilità per
fatto altrui. Com'è ovvio, la dichiarazione di legittimità o
illegittimità costituzionale dipende direttamente dalla risposta che
si dà a questo quesito. Non si vuole dire con ciò che questo
procedimento dell'interpretazione della norma sospettata di
incostituzionalità, che la Corte è qui tenuta a seguire, possa non
trovare applicazione in altri casi, ma si vuole affermare che la sua
generale validità trova una particolare giustificazione nella
questione in esame, che è di quelle nelle quali la dubbiezza del testo
legislativo impone un più sottile e penetrante processo di
interpretazione. E che sia così è attestato dalle soluzioni avanzate
dalla dottrina per dar ragione di quell'articolo, diverse e
contrastanti fra di loro, e alle quali, sovente, non ha giovato il
tentativo di riportare quel caso particolare sotto la regola generale
dell'art. 42 terzo comma Cod. pen., che aspetta, essa, ausilio
dall'esame delle ipotesi concrete del sistema, più di quanto sia in
grado di offrirne.
3. - La soluzione del quesito varrà tanto per l'art. 57, n. 1 Cod.
pen., quanto per l'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n.
47, il quale, pur limitandosi ad affermare (alla stessa guisa dell'art.
1 della legge 3 dicembre 1925, n. 2307) che "ogni periodico deve avere
un direttore responsabile", senza specificare ulteriormente la natura e
la estensione del concetto di responsabilità del direttore di un
periodico, con la menzione della formula "direttore responsabile" si
ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che di questa figura
esibisce appunto l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. Con che si respinge la
eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in limine litis,
invocante la limitazione della questione di legittimità costituzionale
all'art. 57, n. 1.
4. - Nello svolgimento della legislazione sulla stampa rappresenta
un momento di particolare rilievo quello nel quale il legislatore
sostituì alla figura del gerente quella del direttore responsabile
(art. 1, primo comma della legge 31 dicembre 1925, n. 2307). È vero
che rimaneva immutato il sistema creato, ora è più di un secolo, dal
Regio editto 26 marzo 1848, n. 695, in base al quale (art. 47, 2
comma) il gerente era considerato come "complice dei delitti e delle
contravvenzioni commessi con pubblicazioni fatte nel suo giornale", ma
è altrettanto vero che la responsabilità (quale essa fosse), veniva
posta non più a carico del gerente - una figura estranea al periodico
sulla quale si esercito' nel passato una facile ironia -, ma a carico
di chi del periodico è in effetti la guida e l'ispiratore.
Anche se non si può accogliere completamente la tesi, sulla quale
ha insistito l'Avvocatura dello Stato, della natura particolare e del
carattere complesso dell'impresa giornalistica, ricondotta ad unità
dal direttore, per fondarvi sopra l'altra dei carattere personale della
responsabilità di costui, non pare dubbio che, porre al posto di una
persona del tutto estranea alla vita dell'azienda, comodo riparo di una
attività sottratta in tal guisa a ogni responsabilità di fronte a
terzi, una persona di particolare esperienza e capacità professionali,
fornita di poteri pressoché illimitati e, per quello che attiene alla
pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta a ogni
altro controllo, significava aver trasformato sostanzialmente il
sistema dell'editto del 1848 e di avere escluso (ammesso che ciò fosse
da ritenere pacifico per il periodo precedente), che si potesse vedere
consacrato nell'art. 1 della legge citata del 1925 un caso di
responsabilità per fatto altrui. Sicché, considerata alla luce di
questo svolgimento storico, l'espressione "per ciò solo" che compare
nell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che ha dato tanto da fare agli
interpreti, non ha inteso se non sottolineare il distacco dal sistema
dell'Editto Albertino e dalla figura che vi compare del gerente,
complice necessario dell'autore del reato commesso a mezzo della
stampa. Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda
sulla circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi
di vigilanza e di controllo ai quali egli è tenuto per il fatto di
essere direttore, obblighi che non è necessario rintracciare
puntualmente espressi in un precetto legislativo, ma che ben possono
desumersi dal sistema, come in questo caso del direttore del giornale:
una figura della quale sono certi i lineamenti e quindi i diritti ed i
doveri.
5. - La conseguenza è che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1
Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione. Non pare dubbio alla Corte
che quest'ultimo articolo consacri il principio, acquisto certo di un
secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma
appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo
meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di
causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso
psichico (art. 40 Cod. pen.) sufficiente, come è opinione non
contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della
personalità.
Né, inoltre, l'art. 57 così interpretato, vieta che la
responsabilità del direttore di giornale venga meno tutte le volte in
cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o
l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 Cod. pen.) vietino di affermare
che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 Cod. pen. 1 comma),
nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa
osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro
puntuale applicazione.
6. - D'altra parte, se l'art. 57, n. 1, considerato in sé e per
sé, consente di giungere alla persuasione che la responsabilità, che
vi è raffigurata, non è per fatto altrui (che è quanto basta ai fini
del presente giudizio), un'autorevole giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore di un
periodico è fondata sulla colpa, ed ha giustificato per tale via la
compatibilità dell'art. 57, n. 1 col dettato della norma
costituzionale.
Certamente, che una giurisprudenza siffatta si sia costituita tanto
che si possa dire ormai dominante, è una circostanza della quale non
può negarsi l'importanza. La Corte, pur ritenendo di potere e di
dovere interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la
norma costituzionale che si assume violata e la norma ordinaria che si
accusi di violazione, non può non tenere il debito conto di una
costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto
legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se è vero,
come è vero, che le norme sono non quali appaiono proposte in
astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice,
intesa a renderle concrete ed efficaci.
Tuttavia la Corte non può non rilevare le difficoltà che il testo
dell'art. 57, n. 1, offre ad una interpretazione di questa sorta, pur
tanto aderente alla realtà delle cose, nella qualità della pena che
è di un reato doloso irrogata al reo di un reato colposo, anche se è
da ritenere che ciò non trasformi il titolo della relativa
responsabilità: residuo storico della vecchia figura del complice
necessario, prevista dall'Editto albertino. Il che, del resto, è
confermato dalla necessità generalmente avvertita (come fanno fede
ripetute proposte di riforma) di dare ad una materia, che la realtà
configura in termini non equivoci, una corrispondente formulazione
legislativa: della quale necessità anche la Corte sente di doversi
rendere interprete.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinta l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello
Stato;
Dichiara infondata la questione sollevata sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e
nell'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione,
Salva la revisione del testo dell'art. 57, n. 1 Cod. pen., al fine
di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.
ECLI:IT:COST:1956:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte