Sentenza n. 30/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19 e
combinato disposto degli artt. 17 e 23 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como
nel procedimento civile vertente tra, la S.p.A. Riunione Adriatica di
Sicurtà e Maestri Dario, iscritta al n. 284 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1986 dal Tribunale di Como
nel procedimento civile vertente tra la S.p.A. Lavoro e Sicurtà e
Portigliotti Giampiero, iscritta al n. 285 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Maestri Dario e Portigliotti
Giampiero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avvocato Luciano Crugnola per Maestri Dario e Portigliotti
Giampiero e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 19 dicembre
1986, pervenute alla Corte costituzionale il 24 maggio 1989, il
Tribunale di Como ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39
Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 17,
19 e 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei
lavoratori), "se interpretati nel senso di imporre il divieto per le
rappresentanze aziendali dei lavoratori costituite al di fuori di
quelle legittimate ex art. 19 Statuto, in quanto espressione sempre e
comunque di sindacati di comodo, di accedere pattiziamente a forme
più o meno estese di tutela, ed in particolare alla possibilità di
fruire per i loro dirigenti di permessi retribuiti allo scopo di
svolgere attività sindacale".
Nei casi di specie, il diritto a tali permessi era stato
riconosciuto sia dal Pretore che - in sede di appello - dal Tribunale
di Milano a Maestri Dario e Portigliotti Giampiero, dirigenti della
rappresentanza aziendale costituita presso la R.A.S. S.p.A. dal
sindacato ASSI RAS, in quanto costoro, prima del diniego da parte
della società, ne avevano fruito in virtù di accordo tacito o
comunque di uniforme e generalizzata prassi aziendale.
La Corte di cassazione, con sentenze 7 febbraio 1986, n. 783 e 19
marzo 1986, n. 1913, aveva viceversa ritenuto che il diritto di
costituire rappresentanze aziendali è riservato dal citato art. 19
alle associazioni "maggiormente rappresentative" sul piano nazionale,
e quindi precluso a quelle sprovviste di tali requisiti; che,
conseguentemente, solo ai dirigenti delle rappresentanze delle prime,
e non anche a quelli delle organizzazioni extra art. 19, spetta il
diritto ai permessi retribuiti; e che un'eventuale deroga pattizia a
tale regola, risolvendosi per i beneficiari in un trattamento di
favore, verrebbe a porsi, oltreché contro il principio di ordine
pubblico cui le indicate norme si informano, contro l'espresso
divieto fatto ai datori di lavoro dall'art. 17 dello Statuto
"di sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori".
Il Tribunale di Como, giudice di rinvio chiamato ad applicare la
disciplina risultante da tale principio di diritto, ne contesta la
legittimità costituzionale.
L'art. 19 dello Statuto - osserva il Tribunale - è norma speciale
rispetto all'art. 14, che, in conformità all'art. 39 Cost.,
garantisce a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno
dei luoghi di lavoro. Esso è, inoltre, norma a carattere
definitorio, nel senso che individua le caratteristiche - di
rappresentatività extra-aziendale - che devono avere le
rappresentanze sindacali aziendali per poter accedere alla c.d.
legislazione di sostegno di cui alle norme del titolo III dello
Statuto. Ne risulta così circoscritto - onde evitare un'eccessiva
atomizzazione sindacale - l'ambito delle aggregazioni che possono ex
lege pretendere l'applicazione di tali norme; ma ciò non significa
che le medesime prerogative non possano essere, in tutto o in parte,
pattiziamente estese a rappresentanze aziendali costituite al di
fuori dei moduli dell'art. 19.
L'opposta opinione della Cassazione, fondata sulla tesi
(assolutamente minoritaria in dottrina e giurisprudenza) della natura
"permissiva" dell'art. 19 - che cioè solo i sindacati aventi i
requisiti ivi indicati sarebbero legittimati a costituire
rappresentanze sindacali aziendali - confligge, secondo il giudice a
quo, con la garanzia della libertà sindacale di cui all'art. 39
Cost. Essa, infatti, comporta che ai sindacati sprovvisti dei
requisiti di cui all'art. 19 viene di fatto preclusa la possibilità
di pervenire ai livelli di rappresentatività che consentirebbero
l'accesso ex lege alla legislazione di sostegno. Se, invero, essi
sono privati dal potere di costituire propri organismi in azienda e
destinati a vedersi sempre annullato qualsiasi riconoscimento o
spazio già ottenuto in virtù di accordo o prassi uniforme, si da
luogo ad una sorta di "pietrificazione dello status quo" e, ignorando
le mutevoli realtà aziendali, si preclude l'accesso alla
legislazione di sostegno ad organizzazioni che siano magari presenti
in azienda in forme maggioritarie e non necessariamente di comodo,
che tali dovrebbero però essere sempre ritenute, indipendentemente
dalla prova della volontà di sostegno antisindacale
dell'imprenditore.
Ad avviso del Tribunale sarebbe, inoltre, violato l'art. 3,
secondo comma, Cost., in quanto "se è legittimo riconoscere per
legge particolari prerogative a chi ha raggiunto effettivi livelli di
rappresentatività alla stregua dei requisiti di cui all'art. 19, non
possono tollerarsi discriminazioni tra organizzazioni sindacali
quanto all'esistenza e all'esercizio della propria attività".
2. - Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo
dell'avv. L. Crugnola, gli attori nei procedimenti a quibus Maestri
Dario e Portigliotti Giampiero, i quali, nell'atto di costituzione e
in una memoria aggiunta, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. La difesa
insiste, in particolare, sul carattere definitorio e non permissivo
dell'art. 19 St. e sottolinea che il riconoscimento di determinati
spazi di agibilità sindacale, quali i permessi, era già avvenuto in
alcuni casi prima dello Statuto, si è realizzato in via di fatto
anche dopo ed ha fonte autonoma rispetto allo Statuto medesimo, in
quanto discende da accordi generali o particolari originati dal
concreto operare dell'organizzazione sindacale. Se si nega validità
ai riconoscimenti e spazi già ottenuti dalle organizzazioni non
rientranti nel modello dell'art. 19, esse non solo non godono del
trattamento privilegiato di quelle che vi rientrano, ma sono
specificamente contrastate e si nega di fatto il loro diritto
all'esistenza ed allo svolgimento della propria attività. Altro
infatti è sancire una disuguaglianza delle posizioni di partenza,
attribuendo un privilegio alle organizzazioni ivi contemplate e con
ciò alterando la libera concorrenza tra sindacati; altro è
argomentarne il totale "blocco" di tale concorrenza, mediante
l'immobilizzazione, e quindi l'esclusione, proprio di quei sindacati
che, pur partendo da posizioni svantaggiate, riescano ad emergere
costringendo il datore al riconoscimento contrattuale.
Quanto, poi, all'art. 17 St., la difesa sottolinea che elemento
costitutivo della fattispecie ivi vietata è la prova della volontà
di sostegno antisindacale dell'imprenditore, che non può perciò
essere presunta. A ritenere altrimenti, si giungerebbe al paradosso
"per cui il coronamento contrattuale della lotta di un sindacato per
l'equiparazione ai sindacati privilegiati dalla legge dovrebbe essere
considerato come indice sicuro della sua funzione 'di comodo'".
La difesa nega inoltre che vi fossero nella specie elementi idonei
a qualificare come "di comodo" il sindacato in questione, e sostiene
che se l'art. 17 St. fosse interpretato nel senso di imporre al
datore di lavoro di negare spazi di agibilità sindacale a soggetti
diversi da quelli di cui all'art. 19 esso si porrebbe in contrasto
con l'art. 39 Cost.
La difesa richiama infine alcune convenzioni internazionali in
tema di libertà sindacale (Convenzioni O.I.L. nn. 87 e 98, recepite
con legge 23 marzo 1958, n. 367; Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, art. 11; Carta sociale europea, ratificata con legge 3
luglio 1965, n. 929, artt. 5 e 6; Patto internazionale dei diritti
economici, sociali e culturali dell'O.N.U., ratificato con legge 25
ottobre 1977, n. 881, art. 8) per desumerne che il divieto per alcune
organizzazioni sindacali di ottenere spazi e riconoscimenti si
porrebbe in contrasto con tali fonti normative internazionali, con
conseguente possibile violazione anche degli artt. 10 e 35 Cost.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi con
memorie identiche, sostiene innanzitutto che la questione sarebbe
inammissibile, in quanto sollevata rispetto ad una regola - quella
risultante dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione - cui
il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi. Pur dando atto del
contrario orientamento di questa Corte (sent. n. 138 del 1977),
l'Avvocatura ne sollecita una revisione, argomentando dal fatto che
il principio di diritto non può essere messo in discussione dal
giudice di rinvio, neanche per dubitare della sua validità
costituzionale, in quanto rispetto al rapporto in causa si è su di
esso formato il giudicato.
La questione, secondo l'Avvocatura, è comunque infondata nel
merito. Da un lato, infatti, la preclusione alla costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali da parte delle associazioni non
rispondenti ai requisiti in cui all'art. 19 St. sarebbe già stata
ritenuta legittima da questa Corte (sent. n. 54 del 1974);
dall'altro, l'inibizione per queste a giovarsi delle misure di
sostegno specificate nel titolo III dello Statuto, anche se ottenute
pattiziamente, non menomerebbe la loro libertà di azione sindacale.
La possibilità di accesso al livello di rappresentatività voluto
dall'art. 19 dipenderebbe infatti non dalla fruizione di tali misure,
ma dalla capacità dell'organizzazione di rendersi interprete, in
modo serio e credibile, degli interessi della categoria rappresentata
e di accrescere così le adesioni, fino a risultare un valido
interlocutore nella contrattazione collettiva. Considerato in diritto
1. - I procedimenti hanno ad oggetto la medesima questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17, 19 e 23 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata in riferimento
agli artt. 39 e 3, secondo comma Cost. dal Tribunale di Como con due
ordinanze distinte ma di identico tenore. È perciò evidente
l'opportunità della loro riunione.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata dal predetto
Tribunale, quale giudice di rinvio, nei confronti della norma
risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione. A suo avviso, dal fatto che questi è tenuto ad
uniformarsi a detto principio (art. 384 c.p.c.) discende che,
rispetto al rapporto in causa, si formi sul punto il giudicato e che
perciò esso non possa essere messo in discussione neanche per
dubitare della sua validità costituzionale.
Tale eccezione va disattesa, in quanto contrasta col consolidato
indirizzo di questa Corte - più volte manifestato sia esplicitamente
che in modo implicito (cfr. ad es. le sentt. nn. 138 del 1977, 11 del
1981, 21 del 1982, 2 e 345 del 1987) - rispetto al quale l'Avvocatura
non adduce argomenti nuovi. Essa, in effetti, suppone una confusione
tra i distinti profili dell'interpretazione della norma - rispetto
alla quale il giudice di rinvio è vincolato - e della sua
legittimità costituzionale. Il giudizio in proposito è riservato a
questa Corte e non può ritenersi assorbito nella valutazione
compiuta sul piano ermeneutico dal giudice della nomofilachia. E
poiché la norma - così come interpretata - deve ancora ricevere
applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa
vengano prospettate questioni di legittimità costituzionale
comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la
materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della
legge n. 87 del 1953), dato che queste non contengono al riguardo
alcuna specifica limitazione.
3. - Con le due sentenze, di tenore identico (Sez. lav., nn. 783 e
1913 del 1986) dalle quali i giudizi di rinvio traggono origine, la
Corte di cassazione ha statuito la nullità, per illiceità
dell'oggetto, delle pattuizioni concernenti la concessione di
permessi retribuiti a dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali
non rientranti tra quelle definite nell'art. 19 St. lav., e cioè
costituite al di fuori dell'ambito delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o
delle associazioni comunque firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Il giudice a quo dubita che tale norma - che la Corte di cassazione
ricava dagli artt. 17, 19 e 23 dello Statuto - contrasti con gli
artt. 39 e 3, secondo comma, Cost., assumendo che essa - in quanto
preclude a tali organizzazioni la possibilità di accedere di fatto
ai livelli di rappresentatività che, ai sensi del citato art. 19,
consentono di fruire della c.d. legislazione di sostegno - ne
limiterebbe la libertà sindacale e comporterebbe nei loro confronti
ingiustificate discriminazioni quanto all'esercizio delle loro
attività. Ai fini della risoluzione di tale questione - che è
l'unica rilevante per la definizione dei giudizi principali - non è
decisivo stabilire se la costituzione di rappresentanze sindacali
aziendali sia consentita solo nell'ambito delle associazioni di cui
all'art. 19. Confutando l'opinione in tal senso espressa nelle citate
sentenze, il giudice a quo ricorda che è ormai largamente
prevalente, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della natura
definitoria, e non permissiva, di questa disposizione. Ciò però
indurrebbe solo a ritenere che è legittima la costituzione di
rappresentanze che, non fruendo delle posizioni attive di cui al
titolo III dello Statuto, operano nondimeno nell'ambito dell'art. 14
del medesimo; ma non comporta come necessaria conseguenza la
possibilità di accesso in via pattizia alle suddette posizioni
attive.
Parimenti non decisivo, ai fini in discorso, è stabilire se il
divieto di concessione pattizia di permessi retribuiti discenda
direttamente da quello, imposto all'imprenditore dall'art. 17, di
"sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali
di lavoratori". Il giudice a quo intende in tal senso la concisa
enunciazione contenuta al riguardo nelle sentenze di rinvio; e
giustamente oppone che dalla pattuizione in qualunque modo
intervenuta tra l'imprenditore ed una determinata associazione
sindacale non può senz'altro inferirsi, per presunzione assoluta, la
natura "di comodo", e quindi la non genuinità di quest'ultima. Le
agevolazioni concesse ben possono infatti essere giustificate dalla
particolare forza contrattuale raggiunta da tale associazione, a
seguito di un'autentica controversia collettiva. Per pervenire alla
qualificazione di un sindacato come "di comodo" non può in effetti
prescindersi - secondo l'opinione prevalente in dottrina e
giurisprudenza - dall'indagine concreta sull'intento antisindacale
dell'imprenditore e sulla finalizzazione del sostegno
all'assoggettamento alle proprie strategie dell'organizzazione
beneficiaria: e conseguentemente l'illiceità della concessione
pattizia di permessi retribuiti non può essere affermata sulla base
del solo disposto dell'art. 17.
A ben vedere, però, non sembra essere questa l'opinione della
Corte di cassazione: che, altrimenti, si sarebbe logicamente limitata
a questo solo argomento, in quanto decisivo ed assorbente. Al di là
delle espressioni testuali, appare perciò più corretto intendere il
riferimento all'art. 17 come espressione di quel "principio di ordine
pubblico" ostativo a tali pattuizioni che essa ritiene di dover
desumere dal complesso delle disposizioni statutarie richiamate
(artt. 17, 19 e 23): sicché l'indagine demandata alla Corte concerne
la conformità di detto principio alle disposizioni costituzionali di
cui si lamenta la violazione.
4. - La protezione accordata dallo Statuto dei diritti dei
lavoratori alle organizzazioni sindacali si articola su due livelli.
Ad un primo livello, comune a tutte, viene assicurata la libertà di
associazione e di azione sindacale, che comprende altre importanti
garanzie, quali la tutela contro atti discriminatori, anche sotto
forma di trattamenti economici collettivi, la libertà di
proselitismo e collettaggio (artt. 15, 16, 26), l'accesso ad altri
importanti diritti di esercizio collettivo, come quelli sanciti dagli
artt. 9 e 11. A garanzia del libero sviluppo di una normale
dialettica sindacale stanno poi il divieto di sindacati di comodo
(art. 17) e la tutela - per le organizzazioni a dimensione nazionale
- contro la condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28).
Il secondo livello esprime la politica promozionale perseguita dal
legislatore al precipuo fine di favorire l'ordinato svolgimento del
conflitto sociale, e comporta una selezione dei soggetti collettivi
protetti fondata sul principio della loro effettiva
rappresentatività. Ad essi sono attribuiti diritti ulteriori idonei
a sostenerne l'azione, come quelli di tenere assemblee, disporre di
locali, fruire di permessi retribuiti (artt. 20, 23, 27) ecc. Il
principale criterio selettivo adottato al riguardo è quello della
"maggiore rappresentatività" a livello pluricategoriale (art. 19,
lett. a), finalizzato a favorire un processo di aggregazione e
coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, di
sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con le
esigenze dei lavoratori non occupati. Ma accanto ad esso la tutela
rafforzata è stata conferita (lett. b) anche al sindacalismo
autonomo, sempreché esso si dimostri capace di esprimere attraverso
la firma di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva - un grado di rappresentatività
idoneo a tradursi in effettivo potere contrattuale a livello
extra-aziendale (cfr. sent. n. 334 del 1988).
La posizione di vantaggio che il giudice a quo vorrebbe
riconosciuta alle organizzazioni sindacali non rientranti nelle
predette categorie, che ottengono permessi sindacali (o altre misure
di sostegno) per patto con l'imprenditore costituirebbe,
precisamente, una deroga a quanto disposto nella lett. b) dell'art.
19.
Si tratta perciò di vedere se il criterio selettivo espresso in
tale disposizione sia da considerare, nel sistema dello Statuto, come
criterio inderogabile, ed in caso positivo se tale inderogabilità
sia o meno conforme a Costituzione.
Ad entrambi tali quesiti va data risposta positiva: e perciò la
questione deve ritenersi non fondata.
5. - La differenza tra i due suaccennati livelli di tutela che il
giudice a quo vorrebbe colmabile attraverso pattuizioni con
l'imprenditore consiste, come si è detto, nel diverso e più elevato
grado di effettiva rappresentatività che le organizzazioni ammesse
alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono
dimostrare di possedere. Al di fuori della rappresentatività
generale presupposta nella lett. a), la lett. b) dell'art. 19
appresta un congegno di verifica empirica della rappresentatività
nel singolo contesto produttivo, misurandola sull'efficienza
contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la
partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti
collettivi provinciali. Nel fissare a tale livello - extra-aziendale
- la soglia minima della rappresentatività, il legislatore ha tra
l'altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che
alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale,
all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del
pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento
della controparte imprenditoriale.
Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di
sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in
quanto è strutturalmente legato al solo potere di accreditamento
dell'imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per sé
alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne
sia beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicché può
avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente
alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate
di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda. Pur al di
fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato "di comodo" (art. 17),
sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla
libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle
organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno
sgradita.
Questa Corte, d'altra parte, ha già ripetutamente sottolineato
(sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988) la razionalità di una scelta
legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee
ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione
dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non
circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di
lavoratori.
È palese che la possibilità di estensione pattizia delle misure
di sostegno si porrebbe in contraddizione con tale logica: sia
perché favorirebbe processi di frammentazione della rappresentanza
potenzialmente pregiudizievoli alla stessa efficacia dell'azione
sindacale; sia perché rafforzerebbe il potere di pressione di cui
ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro
particolare collocazione nel processo produttivo e potrebbe più in
generale incentivare quella segmentazione esasperata dell'azione
sindacale che la Corte, nelle citate sentenze, ha ritenuto contraria
agli interessi generali e specificamente a quelli dei lavoratori.
Il divieto delle pattuizioni in discorso è perciò coerente non
solo alla logica ispiratrice dell'art. 19, ma anche ai motivi in base
ai quali la Corte ha ritenuto tale disposizione conforme ai principi
costituzionali qui invocati.
6. - Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare
la proliferazione di microorganizzazioni sindacali ed a favorire,
secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non
confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti
sono tuttora in larga misura valide. La Corte è tuttavia ben
consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni
verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti
una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di
più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò -
nonché delle complesse problematiche che il movimento sindacale si
è perciò trovato a dover affrontare - è andata progressivamente
attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a
rispecchiare l'effettività della rappresentatività.
Prendere atto di ciò non significa, però ritenere che l'idoneo
correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione,
attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della
controparte imprenditoriale, che per quanto si è detto può non
offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale. Si
tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella
mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale
additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato,
strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle
associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto;
dall'altro la possibilità che le misure di sostegno - pur senza
obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche - siano
attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale
norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione
sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso.
Non spetta a questa Corte individuare gli indici di
rappresentatività, i modi di verifica del consenso, l'ambito in cui
questa deve essere effettuata, i criteri di proporzionalità della
rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obiettivi
solidaristici ed equalitari propri del sindacato; ma essa non può
mancare di segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole -
ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di
democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato
- è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in
materia, dei principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 19, 17 e 23 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento) sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 39 Cost. dal Tribunale di Como con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte