Sentenza n. 31/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1960 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 20legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto
presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, promosso con ordinanza emessa
il 22 gennaio 1958 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento
civile vertente tra De Gennaro Adelchi e la Sezione speciale per la
riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la
trasformazione agraria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 18 del
Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 26 aprile 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi gli avvocati Raffaele Resta e Giuseppe De Gennaro, per De
Gennaro Adelchi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con scrittura privata 15 settembre 1942, redatta dal notaio
Macchiagodena che la sottoscriveva come teste, premesso che il 15
aprile precedente il maggiore pilota della aeronautica Raffaele Pepe e
la sig.na Antonietta De Gennaro si erano scambiati solenne e formale
promessa di matrimonio, il sig. Adelchi De Gennaro, padre della
fidanzata, "donava" alla medesima quattro terreni di varia estensione,
concedendone immediatamente il pieno possesso e il godimento. Nella
stessa scrittura il sig. De Gennaro si impegnava a trasformare la
suddetta donazione, dichiarata "in riguardo al prossimo futuro
matrimonio, in rogito notarile, o al termine della guerra in corso, o,
quanto meno, a miglior occasione, costituendo detti beni immobiliari in
dote o in patrimonio della nascente famiglia".
Il successivo 12 dicembre 1942, la De Gennaro e il Pepe celebravano
il matrimonio.
Il 17 novembre 1948, con rogito Macchiagodena, il sig. De Gennaro
donava i suddetti appezzamenti di terreno alla figlia Antonietta,
irrevocabilmente e senza riserva alcuna, a titolo di costituzione in
patrimonio familiare, col possesso legale "da oggi, avendone di già la
donataria il possesso materiale".
Successivamente, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n.
841, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo
sviluppo e l'irrigazione delle Puglie, Lucania e Molise pubblicava
contro il sig. Adelchi De Gennaro un piano di espropriazione nel quale
la parte della proprietà De Gennaro soggetta all'esproprio stesso
veniva calcolata in base ad una estensione terriera comprensiva anche
dei circa 45 ha trasferiti alla figlia.
In seguito ad opposizione del De Gennaro, la Sezione specializzata
per la riforma fondiaria pubblicava, il 29 settembre 1952, un secondo
piano di esproprio, nel quale, in parziale accoglimento del reclamo
proposto, la quota da espropriare veniva ridotta per la natura boschiva
di una parte dei terreni, ma non si riconoscevano efficaci i due
suddetti atti di trasferimento di beni alla figlia e con decreto
presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4250, pubblicato nel supplemento
ord. della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953, i terreni
oggetto del piano passavano in proprietà all'Ente riforma, che per
mezzo di suoi agenti ne prendeva possesso, per una estensione di Ha
11.07.76.
Con citazione 4 aprile 1955, il De Gennaro conveniva davanti al
Tribunale di Larino la Sezione speciale dell'Ente di riforma chiedendo
che fosse dichiarato illegittimo il decreto presidenziale 28 dicembre
1952, n. 4250, perché emesso in violazione della delega legislativa,
in quanto non erano stati calcolati in decurtazione i beni
precedentemente donati. Di conseguenza si chiedeva che l'Ente venisse
condannato a restituire al sig. De Gennaro i terreni espropriati, oltre
al risarcimento dei danni.
Chiedeva inoltre il De Gennaro che, nella ipotesi che i terreni non
fossero rilasciati, l'Ente fosse condannato al risarcimento dei danni.
Secondo l'attore, il decreto presidenziale impugnato avrebbe dovuto
essere dichiarato illegittimo in toto, giacché, se si fossero esclusi
dalla sua proprietà i terreni donati alla figlia, la proprietà stessa
non avrebbe superato il limite minimo richiesto per l'esproprio.
La Sezione convenuta, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato, si costituiva in giudizio, opponendosi alla domanda, pur non
contestando, senza tuttavia ammetterla espressamente, la circostanza
che la De Gennaro era entrata in possesso e godimento dei terreni
attribuitile con i due atti suddetti subito dopo la stipulazione del
primo.
Con sentenza 30 dicembre 1955, il Tribunale di Larino respingeva la
domanda del De Gennaro condannandolo alle spese. Riteneva il Tribunale
che la scrittura privata 15 settembre 1942 doveva considerarsi
radicalmente nulla come donazione; e quanto all'atto pubblico 17
novembre 1948, esso non poteva dare efficacia alla scrittura
precedente, mentre, considerato a sé, non poteva ritenersi "donazione
in contemplazione di matrimonio" agli effetti della esenzione
dall'esproprio.
Con atto 4 marzo 1956, il De Gennaro proponeva appello alla Corte
di Napoli, insistendo nei motivi già dedotti e nelle conclusioni
formulate davanti al Tribunale, chiedendo inoltre che la questione di
legittimità del decreto presidenziale impugnato fosse rimessa al
giudizio della Corte costituzionale.
Con ordinanza 22 gennaio 1958, la Corte di appello di Napoli
provvedeva in conformità a tale richiesta.
Secondo la Corte d'appello, nessun dubbio poteva aversi, anzitutto,
sulla rilevanza della questione sollevata, mentre, a prescindere da
altri argomenti dedotti dal De Gennaro, la questione non poteva
ritenersi manifestamente infondata, dopo che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 78 del 1957, aveva riscontrato una differenza tra la
"donazione in contemplazione di matrimonio" prevista dalle leggi di
riforma fondiaria e la fattispecie disciplinata nel Codice civile (art.
785). Riconosceva la ordinanza che nel caso deciso con tale sentenza
l'atto formale di donazione, sebbene non vi facesse espresso
riferimento, era stato stipulato prima delle nozze, mentre, nella
fattispecie in esame, l'atto pubblico era stato posto in essere dopo il
matrimonio. Si doveva tuttavia considerare che la documentazione
offerta dall'appellante - pure se priva di autonoma rilevanza per
difetto di forma (scrittura privata 15 settembre 1942) - dimostrava
tuttavia che l'atto pubblico non aveva fatto "che sanzionare una
situazione sorta prima del matrimonio ed in considerazione di questo".
Notificata e pubblicata l'ordinanza nelle forme di rito, la Sezione
speciale dell'Ente di riforma e il De Gennaro si costituivano davanti a
questa Corte, presentando brevi deduzioni e successivamente più estese
memorie.
La Sezione speciale di riforma nelle sue argomentazioni difensive,
svolte dall'Avvocatura generale dello Stato, fa anzitutto richiamo alle
sentenze della Corte costituzionale 16 maggio 1957, n. 78 (causa
Cuttano), e 25 novembre 1958, n. 73 (causa Boscarelli). In queste
sentenze si era esaminata la questione della portata della espressione
"donazioni in contemplazione di matrimonio", contenuta nell'art. 20
della legge stralcio. Nel primo caso (Cuttano) si trattava di una
donazione che in fatto si dimostrava essere stata posta in essere
riguardo ad un determinato futuro matrimonio, per quanto l'atto formale
non contenesse menzione del matrimonio contemplato.
Nel secondo caso (Boscarelli) il padre donava congiuntamente ai tre
figli che "espressamente accettavano" alcuni immobili e si aggiungeva
che la donazione aveva "carattere definitivo e irrevocabile e che era
fatta in contemplazione del matrimonio già avvenuto del figlio
Pasquale e dei matrimoni dei figli Michele e Rosario che quanto prima
avverranno" (era poi accaduto che dei due ultimi solo il Boscarelli
Michele in prosieguo si era sposato).
Nel primo caso la donazione fu ritenuta opponibile, nel secondo no.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sia nell'una che
nell'altra sentenza risulta affermato e ribadito il principio che
l'art. 20 della legge stralcio è conforme all'art. 785 Cod. civ. nel
richiedere che le donazioni siano fatte in riguardo di un matrimonio
determinato e futuro, secondo l'intento del legislatore di salvare la
efficacia delle donazioni compiute per facilitare la formazione di
nuove famiglie e non già di quelle compiute a favore di famiglie già
costituite.
Nella specie, osserva l'Avvocatura, l'atto di donazione era stato
fatto dopo il matrimonio, mentre nessun valore poteva attribuirsi, al
riguardo, alla scrittura privata 15 settembre 1942.
L'atto di costituzione di patrimonio familiare, poi, secondo
l'Avvocatura, è del tutto diverso, per contenuto, per natura, per
effetti, dall'atto di donazione in contemplazione di matrimonio. Si
tratta di un istituto a sé, ben configurato nel Codice, con finalità
sue proprie, che il legislatore della riforma agraria ben avrebbe
potuto - se lo avesse voluto - espressamente richiamare.
L'Avvocatura concludeva quindi nelle deduzioni per l'infondatezza
delle questioni di costituzionalità.
La difesa del De Gennaro chiede invece che il decreto presidenziale
impugnato sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, con ogni
legale conseguenza.
Già nel giudizio davanti al Tribunale e alla Corte di appello la
difesa del De Gennaro aveva discusso a lungo le questioni controverse,
contestando la tesi che "le donazioni in contemplazione di matrimonio",
ai sensi delle leggi di riforma, siano solo quelle "riguardo ad un
determinato futuro matrimonio" previste nell'art. 785 Cod. civile. Al
riguardo - accompagnando i suoi richiami con numerose citazioni di
dottrina - esaminò diverse disposizioni di legge (art. 805 Cod. civ.;
art. 61 legge registro; art. 3 T.U. sulla imposta straordinaria sul
patrimonio; ecc.) nelle quali si parla di donazioni obnuziali, ma in
senso che non coinciderebbe con quello dell'art. 785 Codice civile.
In questa sede la difesa del De Gennaro, senza ripetere le
deduzioni precedenti, sottolinea tuttavia particolarmente il fatto che,
mentre l'art. 785 Cod. civ. parla di "donazioni riguardo ad un
determinato futuro matrimonio", gli aggettivi "determinato" e "futuro"
non vengono ripetuti nell'art. 20 della legge stralcio.
Una importanza decisiva dovrebbe poi annettersi alla scrittura
privata 15 settembre 1942 e al parere della Commissione parlamentare di
cui all'art. 5 della legge Sila. La scrittura privata 15 settembre
1942, invero, benché nulla per difetto di forma, costituirebbe pur
sempre un atto di liberalità, un donativo - tanto più importante se
considerato nelle circostanze del momento (guerra e promesso sposo
ufficiale d'aviazione combattente) - mentre il generale sconvolgimento
degli anni seguenti sarebbe stato più che sufficiente a spiegare come
mai solo nel 1948 si addivenne alla stipulazione dell'atto pubblico con
il quale i beni donati furono costituiti in patrimonio familiare.
Quanto, infine, alle due sentenze della Corte costituzionale sopra
menzionate, esse, secondo la difesa del De Gennaro, si integrerebbero a
vicenda, confermando la fondatezza della sua tesi. Considerato in diritto :
1. - L'Avvocatura dello Stato ha sollevato un'eccezione di
improponibilità e inammissibilità; ma ciò ha fatto per la prima
volta soltanto in memoria e senza la menoma motivazione. La Corte non
può quindi occuparsi che della questione di legittimità
costituzionale, che formò oggetto del giudizio di merito e
dell'ordinanza di rinvio: se, cioè, gli atti di liberalità compiuti
dal sig. Adelchi De Gennaro a favore della figlia Antonietta possano
valere ad escludere dall'esproprio i beni che ne formarono oggetto, e
ciò in base all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
2. - La Corte ritiene che la questione di legittimità
costituzionale sia fondata.
La donazione obnuziale, che risale al diritto romano, fu
considerata anche dalle successive legislazioni e da ultimo dalla
nostra, la quale - nell'art. 785 del vigente Codice civile così la
definisce: "Donazione fatta in riguardo di un determinato futuro
matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di
entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi; si perfeziona senza
bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il
matrimonio".
La materia acquistò un carattere di maggiore attualità con le
recenti leggi di riforma agraria che, in determinati casi, esentarono
dall'esproprio le donazioni obnuziali. Per il caso di specie va
ricordato l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che è del
seguente tenore: "... ai fini della presente legge sono inefficaci di
diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della
legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori
al 10 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di
matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza,
assistenza ed istruzione".
Non manca in dottrina qualche opinione la quale, basandosi sulla
differenza fra la formulazione dell'art. 785 del Codice civile e quella
del su trascritto art. 20 della legge n. 841, sostiene che le
donazioni obnuziali previste da detta legge si riferiscono anche a
quelle fatte dopo la celebrazione del matrimonio. Si citano al riguardo
gli artt. 167, 437 e 805 Cod. civ. dai quali si dedurrebbe la
possibilità di donazioni obnuziali senza distinguere fra anteriori e
posteriori al matrimonio.
La Corte ritiene che nella specie non occorra risolvere il punto
suindicato, se, cioè, la donazione, agli effetti della legge stralcio,
possa essere anche posteriore al matrimonio, giacché la questione può
venire decisa con altre considerazioni, le quali portano a concludere
che la donazione in esame si riferiva a un matrimonio futuro e
determinato, come previsto dall'art. 785 Cod. civile.
Dai lavori preparatori si ricava che, nel disciplinare la materia,
la legge 21 ottobre 1950, n. 841, si era ispirata sia al criterio del
favor familiae, sia a quello di opporre un freno ai tentativi di
eludere le disposizioni delle leggi agrarie.
Nella specie è indubbio lo scopo del donante di favorire la nuova
famiglia, e d'altro canto sussistono elementi per dimostrare che nessun
pericolo di elusione esiste e che il matrimonio, in considerazione del
quale la donazione fu fatta, era futuro e determinato. Al riguardo
valgono le osservazioni contenute in questo brano dell'ordinanza della
Corte di Napoli: "La donazione è bensì posteriore al matrimonio;
viene però offerta una documentazione che, se è priva di una autonoma
rilevanza per difetto di forma, vale tuttavia, in concorso con altri
elementi, a dimostrare che la stipulazione notarile non fece che
sanzionare una situazione di fatto sorta storicamente prima del
matrimonio ed in considerazione di questo".
A dir vero, l'atto pubblico di donazione del 17 novembre 1948 fu
preceduto da una privata scrittura del 15 settembre 1942, anteriore al
matrimonio, che fu celebrato il giorno 12 dicembre successivo. È
indubbio che questa scrittura del 1942, sulla cui data e regolarità
quale scrittura privata l'Avvocatura non ha sollevato eccezioni di
sorta, contiene una chiara manifestazione di volontà di donazione
obnuziale. È del pari certo e non contestato ex adverso che la
donazione ebbe immediato effetto, con la trasmissione del pieno
possesso e godimento dei beni alla donataria, l'apposizione di termini
lapidei nei confini, ecc. Infine, la stessa scrittura è espressamente
richiamata nell'atto pubblico del 1948, che riguarda esattamente gli
stessi beni. Sussiste pertanto quel legame ideale e formale fra i due
atti, che la Corte di Napoli ha posto in luce, traendone la
convinzione, con l'accertamento dei dati di fatto suindicati, che la
donazione, oltre ad essere sicuramente fatta in contemplazione di un
matrimonio determinato, si riferiva altresì ad un matrimonio futuro.
Ove poi si consideri che nella scrittura del 1942 era già prevista
la costituzione dei beni donati in patrimonio familiare, appare sempre
più evidente l'indissolubile legame esistente fra i due atti e la loro
unità sostanziale. Del tutto gratuita è la ipotesi, affacciata
dall'Avvocatura, che con l'atto pubblico del 1948 il De Gennaro non
abbia inteso attuare l'impegno assunto con la scrittura privata; come
pure è frutto di evidente errore l'affermazione della stessa
Avvocatura che il matrimonio, anziché due mesi dopo la scrittura
privata, come risulta dall'atto dello stato civile, sia stato celebrato
addirittura sei anni dopo.
3. - Le suesposte considerazioni sono confortate da altri argomenti
non privi di un certo valore. Il primo è costituito dal parere
unanime, a favore dell'esclusione dall'esproprio dei beni donati dal De
Gennaro, espresso dalla Commissione interparlamentare istituita con
l'art. 5 legge 12 maggio 1950, n. 230. La difesa si diffuse a lungo su
questo punto, sostenendo anzi l'efficacia vincolante di detto parere,
sulla cui esistenza l'Avvocatura non sollevò eccezione. Ben vero che
tale parere è obbligatorio ma non vincolante; tuttavia anche questa
Corte (sentenza n. 78 del 1957) ebbe a riconoscere che il parere della
Commissione interparlamentare può essere "particolarmente rilevante
anche per la conoscenza degli elementi di fatto".
4. - Nelle sue deduzioni la difesa del De Gennaro addusse anche
alcuni argomenti sussidiari, fondati, a suo avviso, sull'articolo 805
Cod. civ., sull'art. 61 della vigente legge di registro e sul T.U. 9
maggio 1950 relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio. La Corte
ritiene di non doversi soffermare su tali argomenti, in quanto le altre
considerazioni, fondate principalmente sull'interpretazione razionale
delle disposizioni di legge in materia, convincono che nella specie la
donazione che formò oggetto della causa deve ritenersi esclusa
dall'esproprio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge
21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un
fondo donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte