Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 563, primo e terzo comma, 447, primo comma, 448, primo

comma e 562 codice di procedura penale in relazione agli artt. 132 e

133 del codice penale; combinato disposto degli artt. 563, primo e

terzo comma, 444, primo e secondo comma, 445, 447, primo comma e 448,

primo e secondo comma, codice di procedura penale; combinato disposto

degli artt. 555, primo comma, lettera e), e 563, secondo e quarto

comma, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

29 gennaio 1990 dal G.I.P. presso la Pretura di Verbania nel

procedimento penale a carico di Perazzi Gianni, iscritta al n. 194

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verbania ha sollevato, con ordinanza 29

gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale degli artt.

563 primo e terzo comma, 444 primo e secondo comma, 445, 447 primo

comma, 448 primo e secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563

secondo e quarto comma, codice procedura penale 1988, in riferimento

agli artt. 3 primo comma, 13 primo e secondo comma, 24, 25 primo

comma, 27 primo e secondo comma, 101 secondo comma, 102 primo comma,

111 primo e secondo comma, 112 della Costituzione;

che, secondo quanto è riferito nell'ordinanza, il giudice

avrebbe dovuto applicare la sanzione di Lit. 500 mila di multa, in

sostituzione della pena di giorni venti di reclusione, ad un imputato

del reato di cui all'art. 612 secondo comma, codice penale (minaccia

grave) che l'aveva richiesta con il consenso del pubblico ministero;

che, però, il giudice, pur trovando corretto il procedimento

mediante cui le parti erano pervenute a richiedere la pena entro i

detti limiti, senza esprimere alcun giudizio sulla sua congruità

lamenta che le norme applicabili non consentono al giudice alcun

sindacato circa la legalità della pena e circa la sua congruità,

secondo i criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., né

consentono almeno, in tali casi, la trasformazione del rito ex art.

562 cod. proc. pen.;

che una siffatta situazione comprometterebbe altresì

l'esercizio della giurisdizione, in quanto non sarebbe nemmeno

consentito l'accertamento della responsabilità, né il

proscioglimento fuori dei casi di cui all'art. 129 detto codice, sì

che ne resterebbe sacrificato anche il principio di presunzione di

non colpevolezza, nonché la necessaria funzione rieducativa della

pena;

che se poi la richiesta di applicazione concordata dalle parti

riguarda una pena detentiva, l'imputato finirebbe per disporre della

propria libertà, che è diritto indisponibile garentito dall'art. 13

della Costituzione;

che le nuove disposizioni avrebbero anche reso più angusta la

riserva di giurisdizione di cui all'art. 102, primo comma, della

Costituzione, che sotto il codice previgente era invece estesa anche

al pubblico ministero;

che non potrebbe ritenersi "motivazione" quella prevista

nell'art. 444 cod.proc.pen. in discorso, mentre poi la concessione di

incentivi soltanto per chi rinunzia al giudizio ordinario violerebbe

il diritto di difesa;

che, infine, significherebbe distogliere l'imputato dal giudice

naturale consentirgli di scegliere a quale giudice affidare

l'applicazione della pena su richiesta;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha opposto l'inammissibilità della questione concernente

l'art. 13 della Costituzione perché la pena di specie è pecuniaria,

sia pure in quanto sanzione sostitutiva, e l'infondatezza di ogni

altra questione;

Considerato che, per quanto si riferisce all'illegalità della

pena e alla mancata previsione, per tale ipotesi, della

trasformazione del rito, e così pure per quanto concerne la mancata

previsione del potere del giudice di sindacare la congruità della

pena proposta, è assolutamente carente nell'ordinanza l'esame della

rilevanza e ogni inerente motivazione;

che, infatti, il giudice non definisce illegale o incongrua

nella specie né la pena principale né quella proposta in

sostituzione, né comunque spiega per quali ragioni tali dovrebbero

essere considerate, in guisa che la questione sollevata assume

carattere di problema astratto proposto su di un piano del tutto

teorico; tanto più che non è desumibile ex re ipsa né l'uno né

l'altro vizio, non essendo di per sé stessa la pena proposta esclusa

dalla legge per specie e per quantità (ipotesi d'illegalità) né

essendo manifestamente incongrua, visto che nonostante la tenue

entità del reato (fra i minori previsti dal codice), e pur non

risultando dall'ordinanza l'entità del fatto (ipotesi

dell'incongruità), la pena tuttavia non è stata nemmeno proposta

nel minimo;

che, per quanto concerne la riserva di giurisdizione (art. 102,

primo comma della Costituzione), non deve stupire che sotto la

vigenza del codice di procedura penale del 1988 essa non possa

riguardare il pubblico ministero, dato che l'attuale codice ha

chiaramente attribuito a questi ruolo e qualità di parte;

che nemmeno è ravvisabile alcuna violazione del principio del

giudice naturale per il solo fatto che l'imputato possa richiedere

l'applicazione della pena nell'una o nell'altra fase fino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento, trattandosi soltanto

della previsione di un termine ultimo ed essendo ovvio che in ogni

fase intercorrente l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta,

senza che ciò significhi sottrazione al giudice naturale, giacché

è pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad

applicare la pena nelle varie fasi durante la pendenza del termine;

che nemmeno può essere accolta l'inammissibilità opposta

dall'Avvocatura Generale alla questione riguardante l'art. 13 della

Costituzione, sotto il riflesso che la sanzione sostitutiva proposta

ha carattere pecuniario. Ai sensi, infatti, dell'art. 102 cod.pen.

esiste sempre la possibilità che il problema della libertà

personale si riproponga, in quanto le pene pecuniarie non eseguite

per insolvibilità si convertono pur sempre in istituti limitativi

della libertà personale, quali la libertà controllata o il lavoro

sostitutivo (art. 102 cod.pen.); e se poi queste sanzioni dovessero

non essere osservate, ritorna addirittura la vera e propria pena

detentiva (art. 108 cod.pen.);

che, comunque, l'ora detta questione, e tutte le residue

sollevate dall'ordinanza, sono già state esaminate dalla citata

sentenza 26 giugno 1990 n. 313 che le ha dichiarate non fondate, né

l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi che inducano a

discostarsi da quella decisione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità, della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 563, primo e terzo comma,

444, primo e secondo comma, 445, 447 primo comma, 448, primo e

secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563, secondo e quarto

comma, codice procedura penale 1988, in riferimento agli artt. 101

comma 2°, e 27, comma tre, della Costituzione, sollevata dal Giudice

delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Verbania con ordinanza 29 gennaio 1990;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale delle norme predette sollevate dallo stesso giudice

con la medesima ordinanza in riferimento agli artt. 3, primo comma,

13, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, primo comma,

111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte