Sentenza n. 36/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34Legge sull’equo canone
- art. 57legge 392/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e
57, ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promossi con 3 ordinanze emesse il 23
febbraio, il 9 marzo e il 28 maggio 1979 dal Giudice conciliatore di
Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra Bivona Francesco e
Rigano Angelo, Giannone Lucia e Pilato Nicola e Rizza Giuseppa e
Morreale Giuseppe, iscritte ai nn. 311, 351 e 526 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 175 del 27 giugno 1979 e n. 251 del 12 settembre 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del giudizio promosso da Bivona Francesco contro Rigano
Angelo per ottenere il rilascio di un immobile dato in locazione per
uso diverso dall'abitazione e a lui necessario per adibirlo
all'esercizio ed all'ampliamento della sua attività commerciale, il
giudice conciliatore di Caltanissetta, premesso che, a norma dell'art.
34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore ha diritto ad una
indennità per la perdita dell'avviamento solo nei casi tassativamente
ivi indicati, cioè quando l'immobile sia adibito ad attività
industriali, commerciali, artigiane o di interesse turistico, e
rilevato che, nella specie, non ricorrevano dette ipotesi, con
ordinanza del 23 febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 della citata legge n. 392 del 1978 per
pretesa violazione degli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione.
Quanto alla prima delle prospettate violazioni il giudice a quo
osserva che la censurata limitazione escluderebbe dal diritto alla
indennità tutte le altre attività che, pur comportando un diretto
contatto col pubblico, non rivestono le caratteristiche enunciate dalla
norma impugnata, il che comporterebbe una discriminazione sia fra
inquilini, attribuendo solo a taluni di essi il beneficio
dell'indennizzo, sia fra locatori, imponendo solo a taluni di loro
l'onere dell'indennizzo. La censurata limitazione, poi, contrasterebbe:
a) con l'art. 41 Cost. perché annullerebbe l'iniziativa privata
rendendo difficile, per chi intende iniziare una di quelle attività
per cui è prevista l'indennità di avviamento, la possibilità di
trovare locali in affitto ove esercitare l'attività stessa; b) con
l'art. 42 Cost. perché costituirebbe una vera e propria
espropriazione senza compenso; c) con l'art. 47 Cost. che tutela e
garantisce il risparmio, perché nessuno potrebbe sentirsi indotto al
risparmio per acquistare immobili dai quali deriverebbero i lamentati
inconvenienti.
Con la stessa ordinanza il giudice a quo ha anche sollevato
questione di legittimità dell'art. 57 della ripetuta legge n. 392 del
1978, che prevede la riduzione a metà degli onorari di avvocato e
procuratore per le cause concernenti controversie locatizie attribuite
alla competenza del conciliatore. Il giudice, al riguardo, prospetta il
contrasto della detta norma con il principio di eguaglianza, in quanto,
essendo anche gli avvocati dei lavoratori, la riduzione del compenso li
discriminerebbe rispetto alle altre categorie di lavoratori. Inoltre la
lamentata limitazione si porrebbe in contrasto con la garanzia della
tutela del lavoro sancita dall'art. 35 Cost. nonché con la garanzia
della proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del
lavoro prestato, espressamente posta dall'art. 36 della Costituzione.
Anche in altri due analoghi giudizi, promossi da Giannone Lucia
contro Pilato Nicola e da Rizza Giuseppa contro Morreale Giuseppe, lo
stesso giudice conciliatore, con ordinanze emesse rispettivamente il 9
marzo 1979 ed il 28 maggio 1979, ha sollevato identiche questioni di
legittimità dei menzionati artt. 34 e 57 della legge n. 392 del 1978.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate, le prime due, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 giugno
1979, e la terza nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 12 settembre 1979.
In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva anzitutto che l'indennità per la perdita
dell'avviamento sarebbe stata disposta in vista del fatto che ad un
immobile nel quale viene esercitata un'attività del tipo di quelle
indicate nel citato art. 34 della legge n. 392 del 1978 accede, di
regola, un avviamento, inteso in senso oggettivo, del quale si
avvantaggerebbe il locatore quando ne riottiene la disponibilità, in
ragione della maggiore valutazione che l'immobile stesso acquisterebbe
sul mercato appunto in seguito all'accessione del valore di avviamento.
Ciò escluderebbe la possibilità di configurare il diritto
all'indennità in favore di un qualsiasi conduttore, e dimostrerebbe
altresì che il relativo onere giustamente e razionalmente viene
accollato a quelli fra i locatori che possono ricevere un vantaggio
dalla destinazione dell'immobile locato.
A proposito poi delle censure sollevate per la pretesa violazione
delle garanzie della libertà di iniziativa economica, della proprietà
privata e del risparmio, l'Avvocatura ne rileva la inconfigurabilità
nella specie "tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte con
riguardo ai precetti assunti a parametro nelle ordinanze di
rimessione".
L'Avvocatura, infine, contesta la fondatezza delle questioni
sollevate nei riguardi dell'art. 57 della citata legge n. 392 del
1978, osservando che le tariffe professionali non sarebbero determinate
con esclusivo riferimento alla qualità e quantità del lavoro
prestato, per cui il legislatore ben potrebbe fissarne l'ammontare
tenendo conto di particolari finalità sociali. E ciò tanto più che
una limitazione o, addirittura, un'esclusione del diritto al compenso
in casi particolari non inciderebbe sulla posizione economica
complessiva del professionista, lasciando quindi fuori questione anche
le sfere costituzionalmente protette dagli artt. 35 e 36 della
Costituzione. Considerato in diritto :
Le tre ordinanze del giudice conciliatore di Caltanissetta
riguardano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno riuniti e decisi
con unica sentenza.
1. - L'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 dispone che, in
caso di cessazione del rapporto di locazione relativo ad immobili
destinati ad uso diverso da quello di abitazione e precisamente ad
attività industriali, commerciali, artigianali o di interesse
turistico, e sempreché la cessazione del rapporto non sia dovuta a
risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso del conduttore, o
ad una delle procedure previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.
legge fallimentare), il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a
18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto e ad un'ulteriore
indennità di pari importo, qualora l'immobile venga adibito, entro un
anno, all'esercizio della stessa attività o ad attività affini a
quella esercitata dal conduttore uscente. Tale diritto è peraltro
escluso nel caso in cui si tratti di immobili che siano utilizzati per
lo svolgimento di rapporti che non comportino contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché destinati ad attività
professionali, o di carattere transitorio, o siano comunque
complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree
di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici
(art. 35 della stessa legge).
A parere del giudice a quo questa disciplina si porrebbe anzitutto
in contrasto con il principio di eguaglianza perché indurrebbe una
disparità di trattamento sia fra quei conduttori che godono della
indennità e quelli che invece ne sono esclusi per il solo fatto di
esercitare un'attività che non comporti un diretto contatto col
pubblico, sia, per converso, fra i locatori a seconda che si trovino,
per le dette ragioni, a dovere o non dovere corrispondere l'indennità
di avviamento al conduttore.
La questione non è fondata.
Secondo quanto normalmente accade in occasione dell'esercizio delle
attività specificamente indicate dall'art. 34 della citata legge n.
392 del 1978, viene a crearsi un avviamento dell'impresa dal quale il
locatore dell'immobile in cui l'impresa stessa è gestita potrebbe
trarre un arricchimento, eventualmente anche cospicuo, senza alcun
contributo personale, tanto nel caso in cui egli o altri subentri al
conduttore nella medesima attività, quanto nel caso in cui, locando
l'immobile, ottenga comunque canoni particolarmente elevati in funzione
dell'avviamento dovuto all'attività svolta dal predecessore (sent. n.
73/66).
A tali inconvenienti vuole appunto ovviare la normativa impugnata,
la quale, ponendo l'obbligo dell'indennizzo a carico del locatore,
tende a ristabilire l'equilibrio di ordine economico e sociale che
verrebbe turbato dal suo arricchimento per la causa sopra illustrata.
D'altra parte è chiaro che il legislatore, nel perseguire il detto
scopo, che riflette una libera scelta di politica legislativa, ha
tenuto presente l'avviamento considerato oggettivamente come fenomeno
che accede all'impresa esercitata, ma inerisce soprattutto all'immobile
che ne costituisce elemento fondamentale. E ciò è reso ancor più
evidente dalle esclusioni dall'indennizzo sopra ricordate previste
dalla legge, che sono caratterizzate, di regola, dalla mancanza
dell'elemento che il legislatore ha invece voluto tutelare, non essendo
ravvisabile nelle ipotesi contemplate, secondo l'id quod plerumque
accidit, l'inerenza diretta all'immobile dell'avviamento creato dal
conduttore, giacché trattasi di attività in cui ordinariamente
prevale l'elemento soggettivo o organizzativo imprenditoriale
indipendentemente dalla sede nella quale la stessa viene esercitata, o,
comunque, di ipotesi particolari che escludono il verificarsi di
quell'esigenza di riequilibrio economico e sociale che, come si è
detto, costituisce la ratio della normativa impugnata.
Pertanto non ricorrono le supposte irrazionali discriminazioni fra
locatori e fra conduttori, per cui deve escludersi la fondatezza della
censura sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Parimenti va esclusa la pretesa violazione della libertà di
iniziativa economica per l'assunta impossibilità, provocata dall'onere
di indennizzo gravante sul locatore, di rinvenire sul mercato locali in
affitto da adibire ad attività commerciale. È invero appena il caso
di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'invocata libertà deve considerarsi osservata anche nel caso in cui,
come nella specie, si accompagni ad eventuali condizionamenti, intesi a
conseguire fini sociali, e comunque, non oggettivamente tali da
costituire un grave ostacolo all'esercizio della libertà stessa.
Né maggior pregio può riconoscersi alla doglianza secondo cui
l'onere posto a carico del locatore costituirebbe una espropriazione
senza indennizzo in contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost. È
invero da escludere che in relazione alla situazione dedotta in
giudizio si possa parlare di espropriazione ai sensi dell'allegato
precetto costituzionale, trattandosi della mera imposizione del
pagamento di una somma di denaro a favore di terzi, tendente, oltre
tutto, a garantire, come si è detto, il corrispettivo dell'utilità
che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento
impresso dal destinatario del pagamento e difettando, quindi, nella
specie, quella connotazione di natura reale che come è noto
caratterizza l'espropriazione considerata nell'invocato precetto
costituzionale.
Priva di fondamento è, inoltre, la censura mossa in relazione
all'art. 47 Cost., giacché la normativa in esame non incide, in sé,
sul fenomeno economico del risparmio, ma costituisce una
regolamentazione settoriale del godimento della proprietà immobiliare
ispirata ai descritti fini sociali ed economici e, comunque, non è
tale da influire sul complesso campo di attuazione del risparmio, che
presenta indubbiamente altre possibilità di assorbimento.
2. - Il giudice a quo, come si è detto in narrativa, ha altresì
prospettato l'illegittimità dell'art. 57 della legge n. 392 del 1978
in quanto la prevista riduzione alla metà degli onorari di avvocato e
procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del
conciliatore istituirebbe una discriminazione a danno dei detti
professionisti rispetto agli altri lavoratori e violerebbe così il
principio di eguaglianza, la tutela del lavoro sancita dall'art. 35
Cost., nonché la garanzia della proporzionalità fra la retribuzione e
la qualità e quantità del lavoro prestato posta dall'art. 36 della
Costituzione.
Le censure appaiono infondate.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, nella
determinazione degli onorari dei professionisti è legittimo tener
conto di particolari finalità sociali, quali che siano, purché non in
contrasto con la Costituzione (sent. n. 75/64). E non può revocarsi in
dubbio l'applicabilità degli esposti principi al caso in esame,
sussistendo l'interesse pubblico collegato alla funzione della difesa
in giudizio, e l'esistenza di particolari motivi idonei a legittimare
la disposizione censurata, chiaramente ravvisabili nella peculiare
natura delle cause in relazione alle quali è prevista la riduzione,
caratterizzate dai limiti della materia e dall'incidenza della stessa
in un settore particolarmente delicato della vita sociale. Va, inoltre,
ricordato che, ai fini del controllo dell'osservanza dei principii di
cui agli artt. 35 e 36 Cost., deve considerarsi l'attività complessiva
del professionista, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle
singole prestazioni che la costituiscono (sentt. nn. 75/64; 35/73).
La riconosciuta esistenza dei motivi e delle caratteristiche sopra
accennate nella disciplina impugnata vale ad escludere la lamentata
violazione dell'art. 3 Cost. e, ad un tempo, rende evidente la
infondatezza delle altre censure sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 34 e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47 della Costituzione con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte