Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1,

e 448, comma 1, del codice di procedura penale, e degli artt. 557,

comma 3, e 464 stesso codice, promossi con ordinanze emesse il

5 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a

carico di C.C., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2001,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1ª serie

speciale - dell'anno 2001, e il 17 gennaio 2001 dal Tribunale di

Genova nel procedimento penale a carico di R. S., iscritta al n. 172

del registro ordinanze 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11 - 1ª serie speciale - dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, il

Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e

448, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, "ovvero in alternativa" degli artt. 557, comma 3, cod.

proc. pen. e 464 del medesimo codice, sempre per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione;

che i giudici a quibus premettono di essere chiamati a

delibare una "istanza di patteggiamento avanzata dall'imputato prima

della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di

opposizione al decreto penale di condanna", costituente reiterazione

di altra analoga istanza presentata in sede di opposizione al decreto

penale di condanna e respinta dal giudice per le indagini

preliminari, "anche in virtù del dissenso manifestato dal p. m.

circa la pena richiesta dall'imputato";

che, a parere dei rimettenti, sebbene l'art. 557, comma 2,

cod. proc. pen. precluda all'imputato la facoltà di avanzare

richiesta di patteggiamento nel giudizio conseguente all'opposizione,

tale divieto "non sembra escludere la possibilità di reiterare la

richiesta laddove - come nel caso di specie - la stessa sia stata

proposta tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di

opposizione";

che, tuttavia, tale possibilità non risulta disciplinata per

il procedimento davanti al tribunale tanto in composizione collegiale

che monocratica: con la conseguenza che, in sede di opposizione a

decreto penale di condanna, non sarebbe prevista la possibilità -

espressamente enunciata per il giudizio ordinario, per quello

direttissimo e per quello immediato dall'art. 448, comma 1, cod.

proc. pen. - di reiterare, davanti al giudice del dibattimento, la

richiesta di patteggiamento già formulata davanti al giudice per le

indagini preliminari ed oggetto di dissenso da parte del pubblico

ministero ovvero rigettata dal giudice;

che pertanto verrebbe a profilarsi un'ingiustificata

disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra

imputati, soggetti ad un trattamento processuale sensibilmente

diverso esclusivamente in ragione della scelta del rito operata

dall'organo dell'accusa, poiché la possibilità di sottoporre la

precedente richiesta di patteggiamento a nuovo esame, da parte del

giudice del dibattimento, verrebbe esclusa per l'opposizione a

decreto penale ed ammessa, invece, per altre forme di giudizio;

che, peraltro, sempre nell'ipotesi di giudizio conseguente ad

opposizione a decreto penale di condanna, non è neppure previsto che

il giudice possa accogliere la richiesta di pena concordata dopo la

chiusura del dibattimento, nel caso in cui ritenga ingiustificati il

dissenso del pubblico ministero o il rigetto dell'istanza, essendo

tale regola, sancita dall'art. 448, comma 1, ultimo inciso, cod.

proc. pen., riferibile - a parere dei giudici a quibus - ai soli riti

espressamente indicati nella medesima norma, tra i quali, appunto,

non è compreso il procedimento per decreto: ciò che integrerebbe un

ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento, con

violazione dell'art. 3 Cost;

che, alla luce di tali rilievi, i giudici rimettenti

sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione questione di

legittimità costituzionale degli "artt. 556, comma 1, cod. proc.

pen. e 448, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dal primo in quanto

applicabile ai procedimenti davanti al tribunale in composizione

monocratica) ovvero in alternativa dell'art. 464 cod. proc. pen., in

quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, cod. proc. pen.", nella

parte in cui non prevedono che l'imputato nel procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica - ("ma anche in quello davanti

al tribunale in composizione collegiale") - "possa reiterare, nel

giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna,

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta

di patteggiamento tempestivamente presentata unitamente all'atto di

opposizione al predetto decreto e non accolta per mancato consenso o

dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del g.i.p.";

che, prospettandola quale "questione di costituzionalità ...

strettamente e conseguenzialmente collegata" a quella dianzi

riferita, i rimettenti impugnano altresì, sempre in riferimento

all'art. 3 Cost., le medesime norme nella parte in cui non prevedono

che, nel giudizio di opposizione a decreto penale instauratosi

dinanzi al tribunale sia in composizione monocratica che collegiale,

il giudice possa provvedere sulla richiesta di patteggiamento

"tempestivamente avanzata dall'imputato (ed eventualmente reiterata

davanti allo stesso giudice del dibattimento prima della

dichiarazione di apertura dello stesso) e non accolta per mancato

consenso o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del

giudice";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso chiedendo che la questione venga

dichiarata infondata, non essendo condivisibile il presupposto

interpretativo da cui muove l'ordinanza di rimessione circa

l'impossibilità di riproporre, nel giudizio che consegue

all'opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento

preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico

ministero.

Considerato che le ordinanze sollevano gli identici quesiti e

che, pertanto, i giudizi devono essere riuniti per essere definiti

con unica decisione;

che, in ordine alla prima delle questioni sollevate, i

giudici rimettenti formulano un quesito in forma alternativa,

impugnando, da un lato, gli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del

codice di procedura penale e, dall'altro, l'art. 464 "in quanto

richiamato dall'art. 557, comma 3, cod. proc. pen.", senza

puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di

costituzionalità: così devolvendo a questa Corte il compito di

individuare la sede normativa all'interno della quale iscrivere la

pronuncia additiva che viene sollecitata;

che già alla stregua di tale assorbente rilievo la questione

deve ritenersi inammissibile, essendo compito del giudice rimettente

individuare con esattezza la disposizione oggetto di impugnativa,

anche nelle ipotesi nelle quali il supposto vizio di

incostituzionalità potrebbe essere composto attraverso una

declaratoria di illegittimità costituzionale riferibile ad una

pluralità di disposizioni normative;

che, inoltre, sono gli stessi giudici rimettenti a

prospettare la tesi secondo la quale "l'art. 557, comma 2, c.p.p. non

sembra escludere la possibilità di reiterare la richiesta laddove -

come nel caso di specie - la stessa sia stata proposta

tempestivamente, vale a dire contestualmente all'atto di

opposizione"; sicché la censura proposta finisce per radicarsi su

una mera alternativa ermeneutica che spetta agli stessi rimettenti

risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo

da parte di questa Corte (v., fra le varie, le ordinanze n. 466 del

2000, n. 7 e n. 70 del 1998, e la sentenza n. 356 del 1996);

che le medesime considerazioni valgono anche a rendere non

delibabile il merito del secondo quesito, poiché anche esso risulta

formulato non in termini di subordinazione o consequenzialità

rispetto al primo, ma in forma sostanzialmente alternativa: d'altra

parte, ove - come sembrano sollecitare i rimettenti - venisse

assegnato al giudice del dibattimento il potere di scrutinare in

limine la domanda di patteggiamento precedentemente formulata e non

andata a buon fine (per mancato consenso del pubblico ministero o per

rigetto da parte del giudice), si creerebbe nel sistema un istituto

del tutto nuovo, in sé idoneo a perturbare il canone

dell'uguaglianza, proprio perché si tratterebbe di un potere

circoscritto alla sola ipotesi dell'opposizione a decreto penale di

condanna;

che, pertanto le questioni proposte devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1,

del codice procedura penale, nonché dell'art. 464 del codice

procedura penale in quanto richiamato dall'art. 557, comma 3, del

codice procedura penale, sollevate in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte