Sentenza n. 40/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 125r.d. 787/1931
- art. 126r.d. 787/1931
- art. 123r.d. 787/1931
- art. 124r.d. 787/1931
- art. 57Disp. coordinamento c.p.
- art. 57r.d. 787/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 57
delle norme di attuazione del codice penale e degli artt. 123, 124, 125
e 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di
prevenzione e pena), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di
Torino nel procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di
mantenimento in carcere nei confronti di Storari Vittorio e Saffiotti
Francesco, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;
2) ordinanza emessa il 22 maggio 1969 dal tribunale di Torino nel
procedimento di esecuzione per il recupero delle spese di mantenimento
in carcere nei confronti di Scagliarini Spartaco, iscritta al n. 394
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze, una della Corte di assise di Torino del 18
giugno 1968 e l'altra emessa dal tribunale di Torino il 22 maggio 1969,
sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di alcune
norme del Regolamento carcerario approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.
787.
Con l'ordinanza della Corte d'assise è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del Regolamento
stesso. Le dette norme, concernenti la determinazione e la ripartizione
della retribuzione ai detenuti lavoratori, contrasterebbero col
principio della proporzionalità del salario col lavoro svolto (art. 36
Cost.), con quello della funzione rieducativa della pena (art. 27
Cost.) e concreterebbero comunque un'imposta senza causa, in violazione
dell'art. 53 della Costituzione.
Con la stessa ordinanza è stato altresì impugnato l'art. 57
delle norme di attuazione del codice penale, il quale stabilisce che
"con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente
indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni
degli artt. 145 e 213 del codice penale" che riguardano, il primo,
l'ordine dei prelievi sulle retribuzioni e la riserva del peculio per i
detenuti negli stabilimenti penitenziari, ed il secondo tra l'altro, la
remunerazione ed i prelievi per coloro che sono assoggettati a misure
di sicurezza detentiva negli stabilimenti a ciò destinati. Tale norma,
secondo l'ordinanza, sarebbe in contrasto con i citati principi di cui
agli artt. 36 e 27 della Costituzione, in quella parte in cui
consentirebbe di non dare applicazione all'art. 213 del codice penale.
Con l'ordinanza del tribunale di Torino si osserva che il ruolo di
un atto normativo si dovrebbe determinare in vista dell'effettiva forza
che gli è conferita e non di criteri formali, e si afferma che il
regolamento in esame dovrebbe considerarsi emanato in forza della legge
24 dicembre 1925, n. 2260, contenente delega legislativa al Governo per
la modifica delle norme concernenti le pene ed i reati ed il loro
coordinamento col nuovo codice penale, da ritenersi valida anche per la
materia penitenziaria.
Ciò posto il tribunale solleva questione di legittimità dell'art.
123, terzo comma, del citato regolamento carcerario in relazione agli
artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 36, terzo comma, della
Costituzione; degli artt. 124, primo e secondo comma, e 125, primo e
terzo comma, dello stesso decreto, in relazione agli artt. 3, primo
comma, 27, terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, e
dell'art. 125, sesto comma, del ripetuto Regolamento in relazione agli
artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 53 della Costituzione.
In particolare, l'art. 123 del Regolamento, sarebbe illegittimo
perché consentirebbe deroghe alle disposizioni concernenti il lavoro
festivo; l'art. 124 perché consentirebbe di utilizzare i detenuti come
tirocinanti senza retribuzione; l'art. 125 perché demanda al
Ministero, senza possibilità di reclamo, la determinazione della
mercede al detenuto che lavora, e perché assicura allo Stato una quota
della mercede, analogamente a quanto lamentato nell'ordinanza della
Corte di assise sopra richiamata.
L'Avvocatura, costituitasi in rappresentanza e difesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sola causa proveniente dal
tribunale di Torino, contesta puntualmente le affermazioni contenute
nell'ordinanza, insistendo sulla natura regolamentare del decreto
impugnato e richiamandosi alle pronunzie della Corte in materia.
A termini dell'art. 9, commi primo e secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte, il Presidente ha disposto
la convocazione in camera di consiglio per l'esame delle ordinanze. Considerato in diritto :
Data l'evidente connessione delle questioni sollevate con le sopra
menzionate ordinanze è il caso di disporre la riunione dei relativi
giudizi.
2. - Per quanto concerne l'impugnazione delle norme del R.D. 18
giugno 1931, n. 787, va pregiudizialmente rilevato che è inammissibile
la questione sollevata contro atti privi di forza di legge. Questa
Corte ha più volte delineato i criteri distintivi formali, idonei, di
per sé, ad escludere che un atto normativo abbia forza di legge,
riferendoli costantemente alle caratteristiche costituite dalla
autoqualificazione dell'atto come regolamento, dall'essere stato il
medesimo emesso dal Governo, dalla citazione nel preambolo delle norme
in base al quale l'atto stesso era emanato ed in particolare della
legge 31 gennaio 1926, n. 100 (disciplinante l'esercizio della potestà
regolamentare da parte del Governo), dalla osservanza delle forme ivi
previste, dall'esclusione di ogni riferimento a deleghe legislative.
In particolare, poi, questa Corte ha espressamente e ripetutamente
escluso che il suddetto R.D. n. 787 del 1931 abbia forza di legge, in
puntuale applicazione dei criteri suddetti (v. Sentt. n. 72 e 91 del
1968).
D'altra parte, la proposta questione non risulta accompagnata da
motivi tali da indurre la Corte a discostarsi dalla ricordata
giurisprudenza.
Invero, l'argomentazione centrale, su cui poggia la motivazione
dell'ordinanza di rinvio del tribunale di Torino per sostenere la
natura legislativa delle norme impugnate, consiste nel riferimento alla
delega legislativa disposta con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, e
nella asserita intenzione del Governo di attuare la detta delega
mediante il Regolamento in esame.
Tali elementi peraltro, a parte l'effettiva diretta riferibilità
della materia delegata con la detta legge alla disciplina regolata con
le norme in questione, non tengono, comunque, conto delle precise
caratteristiche formali rilevabili dal preambolo del Regolamento stesso
che, per gli espliciti riferimenti ivi contenuti, e già valutati dalla
Corte con le menzionate sentenze, chiaramente escludono che il Governo
del tempo abbia inteso esercitare i poteri concessi con la legge di
delega, cui si riferisce l'ordinanza di rinvio.
La Corte pertanto non può che confermare la manifesta infondatezza
della questione.
3. - Infondata è, poi, la censura mossa contro l'art. 57 delle
norme di attuazione del codice penale. Invero, secondo il giudice a
quo, la norma consentirebbe di non dare applicazione al principio
accolto dal codice penale, secondo cui il lavoro del detenuto è
remunerato e va in parte destinato a sopperire alle spese del suo
mantenimento in carcere, e si porrebbe altresì in contrasto con il
principio della proporzionalità del salario al lavoro prestato e della
sufficienza di esso alla soddisfazione dei bisogni elementari della
vita, sancito dall'art. 36 della Costituzione, nonché con l'esigenza
che il lavoro sia equamente remunerato perché possa attuarsi la
funzione rieducatrice della pena prevista dall'art. 27 della
Costituzione.
In proposito deve osservarsi che, dall'esame del testo dell'art. 57
impugnato, è agevole rilevare che esso, lungi dall'avere il contenuto
attribuitogli dall'ordinanza di rinvio, pone soltanto l'obbligo per il
Ministro di procedere ad una graduale indicazione degli stabilimenti
dove possa essere organizzato il lavoro per i detenuti. A questo
auspicato indirizzo di politica governativa, rimane tuttavia estranea
la disciplina della retribuzione spettante ai detenuti ammessi al
lavoro.
D'altra parte le eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e
tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza
sulla costituzionalità della stessa il cui contenuto, ovviamente,
prescinde dal dato concreto della effettiva realizzazione del precetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del R.D. 18 giugno
1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena),
sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di
Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 123, terzo comma, 124, primo e
secondo comma, 125, primo, secondo e sesto comma, dello stesso R.D. 18
giugno 1931, n. 787, sollevata con l'ordinanza 22 maggio 1969 dal
tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo
comma, 36, primo e terzo comma, e 53 della Costituzione.
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (contenente disposizioni
di coordinamento e transitorie per il codice penale), sollevata con la
suindicata ordinanza della Corte d'assise di Torino in riferimento agli
artt. 36 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLII - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte