Sentenza n. 40/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare, iscritto al n. 122 del registro referendum, per
l'abrogazione:
a) del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante:
"Approvazione del Codice di procedura civile", e successive
modificazioni, limitatamente a:
Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: "anche a
pena di decadenza", e secondo comma, limitatamente alle parole:
"stabiliti dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente";
Articolo 153;
Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio",
e primo comma, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a
pena di decadenza";
b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale", e
successive modificazioni, limitatamente a:
Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei
casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole: "a
pena di decadenza";
Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di
decadenza".
Vista l'ordinanza 7-13 dicembre 1999, come corretta con l'ordinanza
21 dicembre 1999, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Gustavo Pansini per i presentatori Daniele
Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata da Daniele Capezzone, Mariano
Giustino, Michele De Lucia, Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Rita
Bernardini, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il regio decreto 28 ottobre 1940, n.
1443, recante: "Approvazione del Codice di procedura civile", e
successive modificazioni, limitatamente a:
Articolo 152, comma 1, limitatamente alle parole: "anche a pena
di decadenza", e comma 2, limitatamente alle parole: "stabiliti
dalla legge" e alle parole: "ordinatori, tranne che la legge stessa
li dichiari espressamente";
Articolo 153;
Articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: "ordinatorio",
e comma 1, limitatamente alle parole: "che non sia stabilito a pena
di decadenza"; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di
procedura penale" e successive modificazioni, limitatamente a:
Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei
casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole "a
pena di decadenza";
Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di
decadenza"?".
2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza 7-13
dicembre 1999, ha dichiarato che la richiesta è conforme alle
disposizioni di legge.
Con successiva ordinanza di correzione del 21 dicembre 1999
l'iniziale denominazione del referendum ("Termini processuali
perentori: Abrogazione") è stata modificata come segue: "Sistema dei
termini processuali: Abrogazione parziale".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la deliberazione in
camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta, dandone
comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta e al Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4. - In prossimità della camera di consiglio, il Comitato
promotore ha depositato una memoria nella quale si insiste per
l'ammissibilità del referendum, sotto i profili della chiarezza e
completezza del quesito, nonché della "individuabilità delle
conseguenze" in caso di voto favorevole.
5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito
l'avvocato Gustavo Pansini, per i presentatori Daniele Capezzone,
Mariano Giustino e Michele De Lucia. Considerato in diritto
1. - La richiesta referendaria investe alcune disposizioni del
codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,
recante: "Approvazione del codice di procedura civile") e del codice
di procedura penale (decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di
procedura penale"), che dettano, rispettivamente per la materia
civile e per la materia penale, la disciplina generale dei termini
processuali.
In relazione al codice di procedura civile, viene proposta la
soppressione dei seguenti articoli e parti di comma:
Articolo 152, primo comma, limitatamente alle parole: "anche a
pena di decadenza", e secondo comma, limitatamente alle parole:
"stabiliti dalla legge" e alle parole "ordinatori, tranne che la
legge stessa li dichiari espressamente";
Articolo 153;
Articolo 154, limitatamente alla parola: "ordinatorio", contenuta
nella rubrica, e primo comma, limitatamente alle parole: "che non sia
stabilito a pena di decadenza".
In relazione al codice di procedura penale, viene proposta la
soppressione delle seguenti parti di comma:
Articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei
casi previsti dalla legge", e comma 2, limitatamente alle parole: "a
pena di decadenza";
Articolo 175, comma 1, limitatamente alle parole: "a pena di
decadenza".
2. - La disciplina dei termini processuali (vale a dire, dei limiti
di tempo assegnati a un soggetto per il compimento di un atto
processuale) è contenuta, per il processo civile, negli artt.
152-155 cod. proc. civ. e, per il processo penale, negli artt.
172-176 cod. proc. pen.
Per quanto interessa la presente decisione, i termini processuali
civili sono distinti in "ordinatori" e "perentori". Si considerano
ordinatori tutti i termini che la legge non dichiara espressamente
perentori o che non sono stabiliti a pena di decadenza dal giudice,
quando la legge lo permette (art. 152 cod. proc. civ.). I termini
ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, prima
della scadenza, per una sola volta e per una durata non superiore al
termine prorogato (art. 154 cod. proc. civ.). Per contro, i termini
perentori non possono essere abbreviati o prorogati "nemmeno
sull'accordo delle parti" (art. 153 cod. proc. civ.).
Con riferimento al processo penale, i termini "si considerano
stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge"
(art. 173, comma 1, cod. proc. pen.). L'inosservanza dei termini
comunemente definiti "ordinatori" non produce, invece, l'effetto
della decadenza, ma comporta eventuali conseguenze extraprocessuali
(ad esempio, la responsabilità disciplinare cui fa espresso richiamo
l'art. 124 cod. proc. pen.).
Nel processo penale, verosimilmente in considerazione del carattere
pubblico dell'azione penale e della natura degli interessi in gioco,
non è in via generale contemplato l'istituto della abbreviazione o
della proroga dei termini assegnati alle parti ex lege o per
provvedimento del giudice. Sono invece espressamente previsti la non
prorogabilità dei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza,
salvo che la legge disponga altrimenti (art. 173, comma 2, cod. proc.
pen.) e l'istituto della restituzione nel termine per il caso
fortuito o la forza maggiore (art. 175 cod. proc. pen.).
3. - Emerge immediata ed evidente una duplice ragione di
inammissibilità della richiesta referendaria.
In primo luogo, la formulazione del quesito non rispetta il
carattere meramente abrogativo del referendum, ma mira piuttosto,
attraverso la tecnica del "ritaglio" di singole parole o gruppi di
parole privi di autonomo significato normativo, a creare, sia nel
processo civile che in quello penale, discipline dei termini
processuali nuove e assolutamente diverse, sostituendole a quelle
esistenti (v. sentenza n. 36 del 1997).
Per quanto riguarda il processo civile, gli interventi soppressivi
delle parole "anche a pena di decadenza" operati sul primo comma
dell'art. 152 cod. proc. civ., nonché delle parole "stabiliti dalla
legge" e "ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente",
operati sul secondo comma del medesimo articolo, trasformerebbero
tutti i termini in perentori. Viene peraltro proposta anche
l'abrogazione dell'intero art. 153 cod. proc. civ., ove si stabilisce
che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati,
nemmeno sull'accordo delle parti, nonché della parola "ordinatorio"
nella rubrica dell'art. 154 cod. proc. civ. e delle parole "che non
sia stabilito a pena di decadenza" nel primo comma del medesimo
articolo, con la conseguenza che tutti i termini, ricondotti
all'unica categoria dei termini perentori, potrebbero essere
abbreviati o prorogati, prima della scadenza, dal giudice anche
d'ufficio.
In caso di esito positivo del referendum verrebbe quindi,
introdotta nell'ordinamento l'inedita categoria dei termini
processuali perentori, ma nello stesso tempo abbreviabili o
prorogabili dal giudice anche d'ufficio, oltretutto in contrasto con
le esigenze di certezza e di uniformità che ineriscono alla natura
stessa dei termini perentori.
Anche per quanto concerne i termini processuali penali, la
richiesta referendaria, attraverso interventi ablativi di mere
locuzioni verbali, operati sull'art. 173 (e marginalmente sull'art.
175) del codice di procedura penale, tende a sostituire a quella
esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su
un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabiliti a pena di
decadenza, quale che sia l'atto o l'attività cui ineriscono, e non
prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente.
4. - Sono altresì evidenti la disomogeneità e l'intrinseca
contraddittorietà del quesito referendario, che a loro volta si
riflettono nella anodina e generica formulazione dell'intitolazione
"Sistema dei termini processuali: Abrogazione parziale".
La pretesa di sottoporre a referendum discipline accomunate solo
dal mero riferimento nominalistico all'istituto dei termini
processuali, ma operanti nei diversi sistemi del processo civile e
del processo penale, pone la libertà di scelta dell'elettore di
fronte a prospettive tra loro non conferenti. Inoltre con il medesimo
quesito si chiede, da un lato, di introdurre nell'ordinamento
processuale civile termini qualificati come perentori, ma in realtà
sempre abbreviabili o prorogabili anche d'ufficio dal giudice;
dall'altro di sopprimere nell'ordinamento processuale penale la
categoria dei termini ordinatori e di trasformarli tutti in termini
sanzionati a pena di decadenza.
Risulta così disatteso proprio lo scopo, dichiarato dai promotori
del referendum nella memoria illustrativa, di conseguire
l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il
rigoroso rispetto dei nuovi termini processuali perentori: al
contrario, nel processo civile i termini diverrebbero tutti
abbreviabili o prorogabili sulla base di scelte discrezionali dello
stesso giudice; nel processo penale la sanzione della decadenza,
prevista in caso di inosservanza per tutti i termini, potrebbe
addirittura determinare la paralisi dell'esercizio della
giurisdizione.
5. - Per le concorrenti ragioni sopra esposte, la richiesta
referendaria va pertanto dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153
e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante
"Approvazione del Codice di procedura civile", e degli artt. 173 e
175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, recante "Approvazione del codice di procedura penale", richiesta
dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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