Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1993

Altra decisione · depositata il 23/11/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 76

del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e

dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1990 n. 162 (Aggiornamento,

modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685,

recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1992

dal Pretore di Roma, il 16 giugno 1992 dal Pretore di Padova, il 21 e

22 maggio 1992 dal Tribunale di Roma, il 21 marzo 1991 dal Pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Clusone, il 5 ottobre 1992 dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, il 12

ottobre 1992 dal Pretore di Roma (n. 2 ordinanze) ed il 18 novembre

1992 dal Pretore di Modena (n. 2 ordinanze), rispettivamente iscritte

ai nn. 431, 487, 501, 502, 729, 776, 785 e 804 del registro ordinanze

1992 ed ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 39, 40, 48, 52 e 54,

prima serie speciale, dell'anno 1992, e nn. 3 e 7, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un procedimento ex art. 76 d.P.R. 9

ottobre 1990 n. 309 pendente innanzi al Pretore di Roma nei confronti

di Scalas Stefano - il quale, trovato in possesso per uso personale

di 0,50 gr. sostanza stupefacente del tipo cocaina, in misura quindi

inferiore alla dose media giornaliera, era stato (ripetutamente)

avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze della U.S.L.,

ma dopo aver iniziato il programma terapeutico, lo aveva interrotto

senza giustificato motivo sicché il Procuratore della Repubblica

aveva chiesto l'applicazione delle misure di cui al cit. art. 76 - il

Pretore ha sollevato, con ordinanza del 16 maggio 1992, questione di

legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 75 e 76

d.P.R. n. 309/90 in riferimento agli artt. 3, 10, 32 e 36 della

Costituzione;

che in particolare il giudice rimettente dubita della

legittimità costituzionale: a) dell'art. 75, commi 5, 6 e 7, d.P.R.

n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella

parte in cui non prevede alcun obbligo di notificazione al

tossicodipendente o tossicofilo della contestazione dell'avvenuto

consumo di sostanze stupefacenti, che non sia stata possibile

effettuare immediatamente, né prevede un termine entro il quale

l'interessato possa presentare scritti e documenti difensivi; b)

degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art.

32 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il soggetto

trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata all'uso

personale in dose non superiore a quella media giornaliera si

assoggetti, in alternativa alle misure previste nei detti articoli, a

programma terapeutico e socio-riabilitativo; c) dell'art. 76, comma

1, d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione di "una o

più" delle misure indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g),

ed h) del medesimo primo comma in quanto all'assuntore di sostanze

stupefacenti è ingiustificatamente riservato un trattamento

deteriore consistente nella non sufficiente determinatezza della

sanzione amministrativa; d) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), e),

ed l), d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, perché tali misure (consistenti nel divieto di

allontanarsi dal comune di residenza, nell'obbligo di presentazione

bisettimanale alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, nella

sospensione del passaporto o degli altri documenti equipollenti)

hanno un contenuto sostanzialmente coincidente con le misure

cautelari previste dagli artt. 281, 282, 283 c.p.p. e quindi

l'assuntore di stupefacenti viene a ricevere lo stesso trattamento

riservato a soggetti nei cui confronti sussistono gravi indizi di

colpevolezza in ordine alla commissione di reati; e) dell'art. 76,

comma 1, lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit., per contrasto con gli artt.

10 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede una

prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della

collettività almeno per una giornata lavorativa alla settimana e

quindi una fattispecie di lavoro obbligatorio senza retribuzione; f)

dell'art. 76, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 309/90 cit. (ossia

l'affidamento al servizio sociale) per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione giacché l'istituto dell'affidamento in prova al

servizio sociale, come previsto dall'art. 47 legge n. 354/75,

presuppone pur sempre la condanna irrevocabile per un reato, mentre

l'assuntore di stupefacenti non ha commesso reati, ma ha solo violato

disposizioni amministrative;

che in un analogo procedimento per l'applicazione a Crivellaro

Filippo della sanzione ( ex art. 76 cit.) dell'obbligo di

presentazione presso la stazione dei carabinieri il Pretore di

Padova, con ordinanza del 16 giugno 1992, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 d.P.R.

9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione

sotto il profilo della disparità di trattamento per il fatto che la

sanzionabilità in via amministrativa della detenzione per uso

personale di sostanze stupefacenti in misura inferiore alla d.m.g.

risulta dipendere irragionevolmente dalle modalità del suo

accertamento essendo tali sanzioni escluse in caso di mero

accertamento del consumo pregresso di droga;

che con ordinanza del 21 maggio 1992 il Tribunale di Roma - in

sede di giudizio di rinvio nei confronti di De Angelis Luigi,

imputato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito

della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 19

dicembre 1991 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

in via incidentale dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32

della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicabilità

dell'attenuante di cui al comma 5 anche nei casi di detenzione di

sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la dose media

giornaliera qualora, in relazione alle circostanze del caso, possa

essere riconosciuta la inequivoca destinazione della sostanza stessa

al consumo personale;

che con successiva ordinanza del 22 maggio 1992 il medesimo

Tribunale di Roma - nel corso del processo penale nei confronti di Di

Mastromatteo Maurizio, imputato del reato di detenzione di sostanza

stupefacente - ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale svolgendo le stesse argomentazioni;

che il g.i.p. presso il tribunale di Treviso con ordinanza del 5

ottobre 1992 - nel corso del processo penale nei confronti di

Pellegrino Loredana, imputata del reato di detenzione di sostanza

stupefacente - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione - per sospetta violazione sia del principio

di eguaglianza, perché vengono trattate in modo eguale (con la

previsione dello stesso regime sanzionatorio) situazioni disomogenee,

quali la detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio e la

detenzione per consumo personale delle stesse, sia del principio

secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato

(art. 27 della Costituzione), finalità questa non realizzabile nel

caso di detenzione per uso personale perché la misura della pena

base è eccessivamente elevata;

che in un procedimento ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 nei confronti

di Cristinelli Armando il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di

Clusone, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 16 legge 26 giugno 1990 n. 162 e 76 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.

309 - sul presupposto interpretativo che essi prevedano

l'applicazione di sanzioni restrittive della libertà personale, e

dunque penali, per il "reato" di detenzione di stupefacenti in misura

inferiore alla dose media giornaliera - per sospetta violazione

dell'art. 3 della Costituzione (perché la scelta legislativa di

sanzionare penalmente una condizione soggettiva differenzia

illegittimamente l'assuntore di sostanze stupefacenti rispetto

all'assuntore di sostanze alcooliche); degli artt. 3, 24 e 27 della

Costituzione (perché l'accertamento della condotta avviene mediante

un procedimento in camera di consiglio strutturato sul modello

dell'incidente di esecuzione anziché sul modello generale del

processo penale; procedimento peraltro che è irragionevolmente

limitato nelle possibilità di impugnazione e che non assicura le

garanzie processuali ordinarie); dell'art. 27 della Costituzione

(perché le "misure", previste dalle norme censurate, comminate ed

irrogabili sono del tutto incongruenti rispetto alla condotta

sanzionata e, perciò, non tendono alla rieducazione del condannato);

dell'art 102, comma 2, della Costituzione (perché, attribuendo al

pretore e al tribunale per i minori la competenza ad esercitare la

giurisdizione penale con forme del tutto speciali, il legislatore ha

introdotto un giudice speciale);

che le medesime norme sono state censurate dallo stesso pretore

rimettente sul diverso (ed alternativo) presupposto interpretativo

della natura amministrativa delle misure restrittive applicabili in

caso di detenzione di stupefacenti in misura inferiore alla dose media giornaliera per sospetta violazione dell'art. 3 della

Costituzione (per irragionevolezza e per disparità di trattamento,

perché viene prevista una diversa modalità di inflizione della

sanzione rispetto ad altre condotte qualificate come reato);

dell'art. 13 della Costituzione (perché il pretore agirebbe non

quale autorità giudiziaria, bensì quale autorità amministrativa, e

quindi mancherebbe il controllo da parte dell'autorità giudiziaria

di misure restrittive della libertà personale); dell'art. 24 della

Costituzione (perché nel procedimento di irrogazione delle "misure"

previste dalle norme censurate, non vi è luogo per alcuna forma di

istruzione probatoria e la stessa scelta delle "misure" e la

quantificazione della loro durata è rimessa al sostanziale arbitrio

del pretore);

che nel corso di due distinti procedimenti ex art. 76 d.P.R. n.

309/90 il Pretore di Roma, con due ordinanze del 12 ottobre 1992 (di

identico contenuto) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76 cit., oltre che del precedente art. 75,

commi 9-12, per sospetta violazione dell'art. 32 della Costituzione

(perché, prevedendo che il soggetto trovato in possesso di sostanza

stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a

quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure

previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo, contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente

obbligatorio senza che sussista un'esigenza di tutela della salute

collettiva); dell'art. 27, comma 3, della Costituzione (per

l'inefficacia riabilitativa del sistema sanzionatorio, anche in

ragione della sproporzione rispetto alla condotta dell'agente);

dell'art. 3 della Costituzione (per disparità di trattamento dei

tossicodipendenti o tossicofili rispetto agli assuntori di tabacco o

di alcolici e per irragionevolezza non sussistendo pericolo di

spaccio); dell'art. 24 della Costituzione (perché sanzioni di natura

penale - quali sono quelle di cui all'art. 76 cit. - possono essere

applicate soltanto con le garanzie tipiche del processo penale di

cognizione e non già con il procedimento di cui all'art. 666

c.p.p.);

che con due ordinanze in data 18 novembre 1992 il Pretore di

Modena, nel corso di un procedimento ex art. 76 d.P.R. n. 309/90 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 75

e 76 lett. a), b), c), d), e), f), ed h) d.P.R. n. 309/90 nella parte

in cui prevedono che il soggetto trovato in possesso di sostanza

stupefacente destinata all'uso personale in dose non superiore a

quella media giornaliera si assoggetti, in alternativa alle misure

previste nei detti articoli, ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo per sospetto contrasto con l'art. 32 della Costituzione

perché contemplano un trattamento sanitario sostanzialmente

obbligatorio che non persegue il fine della tutela della salute

collettiva; b) dell'art. 76, comma 1, lett. a), b), c), e) -

limitatamente alla sospensione del passaporto - ed h) d.P.R. n.

309/90 cit. perché rende applicabile agli assuntori di sostanze

stupefacenti le stesse misure cautelari previste per i soggetti nei

cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla

commissione di uno o più reati ovvero siano accertate situazioni

soggettive di pericolosità ex lege n. 1423/56, ovvero corrispondono

e misure alternative alla detenzione; c) dell'art. 76, comma 1, lett.

a), b), c) e d) d.P.R. n. 309/90 cit., per violazione del principio

di legalità e di tassatività dei reati (applicabile anche alle

misure di prevenzione ante delictum) perché non sono determinati i

criteri per l'applicazione delle misure suddette sostanzialmente

rimesse alla discrezionalità del pretore; d) dell'art. 76, comma 1,

lett. f), d.P.R. n. 309/90 cit. nella parte in cui, obbligando

l'assuntore di sostanze stupefacenti ad una prestazione lavorativa

gratuita, viola il diritto ad una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro svolto;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o

l'infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che in esito al referendum indetto con d.P.R. 25

febbraio 1993 (in G.U. n. 50 del 2 marzo 1993), sono stati abrogati

(come risulta dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), tra l'altro, l'art.

73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76"; l'art. 75, comma 1,

limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media

giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1

dell'art. 78"; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole:

"rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se

l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di

rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza

giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della

Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso

il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini

dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo

procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai

commi 1 e 2 del presente articolo"; l'art. 75, comma 13,

limitatamente alle parole: "e nell'art. 76"; l'art. 76 del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309;

che pertanto, per le censure che investono sotto più profili

l'art. 76 d.P.R. n. 309/90, è venuta meno - successivamente alle

ordinanze dei giudici rimettenti - la norma oggetto delle questioni

incidentali di costituzionalità (non diversamente che per l'art. 16

legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui l'art. 76 cit. è

riproduttivo di tale disposizione);

che per le censure che investono (solo od anche) l'art. 75

d.P.R. n. 309/90 le questioni di costituzionalità (pur riguardando

la disciplina del procedimento innanzi al Prefetto e delle sanzioni

amministrative applicabili da quest'ultimo) sono sollevate in sede di

procedimento sanzionatorio innanzi al Pretore (art. 76 d.P.R. n.

309/90) sul presupposto, secondo i giudici rimettenti, che il

legittimo svolgimento del procedimento prefettizio avrebbe

condizionato (prima del referendum) anche la legittimità del

successivo procedimento innanzi al pretore; sicché l'abrogazione di

quest'ultimo richiede, in quanto jus superveniens, un nuovo esame

della rilevanza delle questioni di costituzionalità afferenti

all'art. 75 cit.;

che anche l'art. 73 d.P.R. n. 309/90 - censurato con riferimento

al comma quinto che prevede la fattispecie criminosa attenuata del

fatto di lieve entità - risulta modificato, per effetto del referendum, nel suo primo comma in quanto la condotta incriminata fa salve

le ipotesi previste dai successivi artt. 75 e 76, i quali sono stati,

rispettivamente, il primo modificato per abrogazione delle parti

sopra indicate ed il secondo integralmente abrogato; sicché, essendo

venuto meno il reato base di detenzione di sostanze stupefacenti per

uso personale (cfr. Cass. S.U. 19 luglio 1993 n. 17, imp.

Gambacorta), è conseguentemente venuta meno anche la relativa

ipotesi attenuata;

che riguardo a tutte le questioni così sollevate, pertanto, si

impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per valutare

se, alla stregua della sopravvenuta modifica del quadro normativo, le

questioni stesse siano tuttora rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte