Sentenza n. 42/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 903/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Parma sul ricorso
proposto da Mezzi Gaia contro l'INPS iscritta al n. 531 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale
promossa per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di
riversibilità per una figlia convivente, studentessa universitaria,
il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale), in riferimento
agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la figlia della ricorrente, durante
il periodo quadriennale nel quale era regolarmente iscritta al corso
di laurea in lettere e filosofia, aveva svolto per un giorno alla
settimana un'attività lavorativa, percependo un reddito netto di
circa duecentocinquantamila lire mensili. In conseguenza della
titolarità di tale reddito l'INPS non aveva erogato la quota del 20
per cento della pensione di riversibilità spettante alla giovane in
conseguenza della morte del padre, poiché la norma impugnata pone
come condizioni per il godimento di tale prestazione previdenziale
l'essere a carico del genitore al momento del decesso e la mancata
prestazione di un lavoro retribuito.
Ad avviso del rimettente la norma impugnata non consente alcuna
interpretazione diversa da quella che porterebbe, nel caso specifico,
al rigetto del ricorso; tale interpretazione, però, confligge con
gli evocati parametri costituzionali. La rigidità della previsione,
infatti, non consentendo alcun margine di prova in ordine
all'effettiva consistenza del reddito di cui si dispone, viola il
principio di eguaglianza, perché discrimina i possessori di reddito
da lavoro rispetto ai titolari di redditi diversi (per esempio, da
patrimonio), ostacola il diritto agli studi, lede gli artt. 4 e 35
della Costituzione, perché finisce col negare agli studenti il
diritto al lavoro, e viola anche l'art. 38 della Costituzione,
perché non tutela adeguatamente i superstiti che non sono in grado
di procurarsi i mezzi necessari per mantenersi.
Il Pretore, quindi, ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma in esame, quanto meno
nella parte in cui non consente di dimostrare che la percezione del
reddito non ostacola, in realtà, l'effettivo adempimento degli
obblighi di studio.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
L'ente previdenziale ha osservato, a sostegno delle proprie
conclusioni, che una questione identica a quella odierna è già
stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 926 del 1988; in
quell'occasione si disse che la determinazione dei limiti di reddito
idonei a far venire meno lo stato di bisogno deve essere stabilita
dal legislatore, e una simile motivazione può adattarsi
perfettamente anche nella sede attuale.
In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria
modificando, almeno in parte, le conclusioni in precedenza
rassegnate.
Osserva l'ente previdenziale che la norma impugnata richiede, per
il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di
riversibilità, la sussistenza di due requisiti, ossia quello della
vivenza a carico e quello della mancanza di un lavoro retribuito. Nel
caso specifico è necessario interpretare il senso dell'espressione
"lavoro retribuito" utilizzata dal legislatore, e ciò anche alla
luce della sentenza n. 406 del 1994 di questa Corte, secondo la quale
il diritto alla pensione si collega all'impossibilità per l'orfano
di procurarsi un reddito in conseguenza della propria dedizione agli
studi. È evidente, quindi, che il riferimento al lavoro retribuito
non può che rivolgersi ad una normale prestazione stabile e
duratura, dovendosi invece ritenere esclusa un'attività lavorativa
saltuaria e precaria, che non pregiudica il compimento degli studi.
Ne consegue che la norma impugnata, ove interpretata in tal modo,
si sottrae alle lamentate censure di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Parma dubita che l'art. 22, terzo comma, della
legge 21 luglio 1965, n. 903 (che ha modificato l'art. 13 del r.d.l.
14 aprile 1939, n. 636, in precedenza già modificato dall'art. 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218), nel prevedere per i figli
infraventiseienni iscritti all'università il diritto alla quota di
pensione di riversibilità del genitore defunto subordinatamente alla
mancanza di una lavoro retribuito (oltre al requisito della vivenza a
carico), sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della
Costituzione, e ciò in quanto sarebbero violati:
1) i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, perché si
discriminano i possessori di reddito da lavoro rispetto ai titolari
di redditi diversi (art. 3 della Costituzione);
2) il diritto agli studi (art. 34 della Costituzione);
3) il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione);
4) gli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché non vengono
tutelati adeguatamente i superstiti che non sono in grado di
procurarsi i mezzi necessari per vivere, ed ai genitori non viene
consentito di provvedere al mantenimento dei propri figli anche dopo
la morte.
2. - La questione non è fondata, seguendo l'interpretazione che
verrà ora precisata.
La norma sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale,
nel fissare i requisiti per il godimento della quota di pensione di
riversibilità (che spetta ai figli inabili di qualunque età) per
gli altri orfani dediti agli studi, stabilisce che il relativo
diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento
della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o
ventiseiesimo anno del figlio in caso di frequenza, rispettivamente,
di una scuola media professionale o dell'università. Ma tale
prolungamento è soggetto a due condizioni: l'essere a carico del
genitore al momento del decesso di questi e la mancata prestazione di
un "lavoro retribuito". La doglianza del giudice rimettente si
appunta su quest'ultimo requisito, prospettandosi l'illegittimità
costituzionale dell'automatica esclusione del diritto anche in
presenza di un reddito di lavoro in ipotesi assai modesto.
3. - Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni
su questioni che, pur non del tutto coincidenti, riguardavano i
rapporti tra diritto alla quota di pensione di riversibilità e
titolarità di redditi da parte degli orfani.
Già con la sentenza n. 145 del 1987, relativa ai figli maggiorenni
inabili al lavoro ed al particolare regime dei dipendenti ENASARCO,
si osservava l'intrinseca irrazionalità derivante dalla
"inesorabile" esclusione della pensione di riversibilità per la mera
titolarità, da parte dell'orfano, di un reddito anche "nummo uno",
poiché la generalizzazione di tale inevitabile collegamento finiva
col rendere inoperante la funzione stessa della pensione di
riversibilità, che è quella di dare garanzia di continuità nel
sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato
del loro mantenimento. "Una volta esclusa (soggiungeva quella
pronuncia di illegittimità costituzionale) l'operatività di una
condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni
dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un
particolare limite reddituale non rientra nei poteri di questa
Corte", ma spetta agli interpreti o al legislatore.
Riallacciandosi a quest'ultimo rilievo, la successiva sentenza n.
926 del 1988 - nella quale era in esame la stessa norma oggi
impugnata - pur di fronte all'esigenza di doverosa tutela della
situazione degli orfani studenti, perveniva ad una declaratoria di
inammissibilità, osservando che "la determinazione, in via generale,
dei limiti di reddito derivanti dal lavoro che possono essere
ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno spetta al
legislatore, così come l'effettuazione delle possibili scelte"; e lo
stesso dicasi per "la determinazione dei limiti di cumulabilità del
trattamento pensionistico, specie di riversibilità, con i redditi di
lavoro o assimilati".
Chiamata a decidere, dopo cinque anni, un'analoga questione sul
regime pensionistico dell'ENASARCO, la Corte, riportandosi alle
citate pronunce e rimeditando sugli effetti della rigidità della
norma e dell'inerzia del legislatore, con la successiva sentenza n.
274 del 1993, ha evidenziato il parallelismo esistente tra i figli
maggiorenni inabili ed i figli maggiorenni che, a causa della propria
dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi
un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta
necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo
studio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità
costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma,
n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 "nella parte
in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di riversibilità
per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o
università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio,
anziché prevedere che dalla pensione di riversibilità sia decurtata
la misura di tale reddito proprio".
4. - Rispetto alle predette sentenze, la questione oggi in esame si
pone in linea di continuità, poiché denuncia - per il regime
generale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti - un problema simile a quello a suo tempo
affrontato.
Ritiene tuttavia questa Corte che i precedenti sopra richiamati non
siano in grado di offrire, pur nella loro fondamentale importanza
(per la ratio da cui sono animati e per le prospettate soluzioni),
una risposta del tutto appagante in ordine ai principi costituzionali
invocati dall'ordinanza di rimessione.
Nella stessa ottica, la difesa dell'Istituto costituito, traendo
spunto dai rilievi contenuti nella sentenza n. 406 del 1994 di questa
Corte, premesso che il diritto dei predetti studenti ad una quota di
pensione si collega essenzialmente all'impossibilità per gli orfani
a carico di procurarsi un reddito in conseguenza della propria
dedizione agli studi, osserva che il riferimento alla prestazione di
un indistinto "lavoro retribuito" - come motivo di esclusione della
quota di pensione - non può riguardare attività lavorative
precarie, saltuarie e con minimo reddito, ma solo le normali
prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Anche sulla base di tali deduzioni, si ritiene di dover fare
propria una interpretazione della norma in grado di dare una
soluzione maggiormente equilibrata rispetto agli interessi in gioco.
5. - In realtà la questione sollevata dal giudice a quo muove dal
presupposto erroneo che l'espressione "lavoro retribuito" si
riferisca ad ogni prestazione di lavoro ed a retribuzioni di
qualsiasi misura. Nella società odierna, com'è noto, nella quale i
giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare
di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell'università,
non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice
rimettente, nelle quali viene svolta un'attività di modesto rilievo
e di esigua remunerazione.
Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà
essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un
piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la
situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua
prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o
anche la semplice decurtazione della quota di pensione di
riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto
allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto
coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.
Così interpretata, la norma è immune dalle lamentate censure.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti
di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte