Sentenza n. 443/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo
comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 23 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel
processo penale a carico di Mallia Salvatore, iscritta al n. 235 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Prima dell'apertura di un dibattimento davanti al Pretore di
Roma, imputato e pubblico ministero chiedevano l'applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
Su eccezione della parte civile costituita, il Pretore, con
ordinanza del 23 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,
questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445,
primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "laddove le
norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è
costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa
domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la
chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi
civili o amministrativi".
Il diritto di azione, assicurato dagli artt. 74 e seguenti del
codice di procedura penale, come "espressione primaria" dell'art. 24,
primo comma, della Costituzione, risulterebbe vulnerato a causa delle
limitazioni imposte dalle norme denunciate: e ciò perché,
nonostante all'esercizio dell'azione civile in sede penale siano
collegati "rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla
sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento" (artt.
538, 539, 540), risulterebbero vanificati "non solo la tutela
giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio
penale, ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione
derivanti, e ascrivibili ad una previsione legislativa di "maggior
favore" per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del
vecchio c.p.p. e reiterati con l'entrata in vigore del nuovo,
identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare
integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a
quest'ultima una provvisionale" e, infine, "di dichiarare
provvisoriamenteesecutivi i capi civili della sentenza".
E ciò nonostante che il legislatore del 1988 non abbia, in via di
principio, escluso la possibilità di far valere la pretesa civile
nei procedimenti penali "speciali" caratterizzati dalla mancanza
della fase dibattimentale: come è dimostrato dalla tutela assicurata
alla parte civile nel giudizio abbreviato, procedimento che, a
differenza dell'applicazione della pena su richiesta (v. art. 445,
primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale), attiene
alla sola scelta del rito e che non comporta, quindi, come
immancabile punto di approdo, una decisione di condanna.
Sarebbe, inoltre, violato il principio del giudice naturale
precostituito per legge, perché "l'opzione del rito speciale"
preclude al giudice penale, "nel caso di costituzione di parte
civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima,
così sottraendo all'autorità giudiziaria penale competente ai sensi
dell'art. 74 c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) - in ordine ai
diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal
reato - ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio
devoluti alla sua cognizione".
Risulterebbe, infine, violato il principio di eguaglianza: in
primo luogo, perché i "benefici sostanziali quoad poenam" sono
concessi all'imputato "a tutto scapito della parte civile". In
secondo luogo, perché si darebbe vita ad un'irrazionale disparità
di trattamento fra il danneggiato da un reato "la cui previsione
sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione)
consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione
su richiesta della pena" e il danneggiato da un reato per cui non è
consentita l'applicazione della pena su richiesta, in quanto solo
quest'ultimo soggetto può "esplicare immediatamente nel processo
penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e
vantaggi inscindibilmente insiti a tale scelta". In terzo luogo,
perché, "a fronte di un identico reato, un imputato 'può avvalersi'
dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile,
difformemente da un altro imputato che definisca la causa penale in
via ordinaria".
Il legislatore avrebbe, cioè, posto a fondamento dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta "l'astratta valutazione di
gravità dei reati", prescindendo da ogni verifica quanto alle
conseguenze civili di ciascun reato. Un criterio arbitrario perché
"a parità di condizioni, ossia di soggetti egualmente lesi dalla
commissione di un reato, il legislatore ha configurato un sistema
discriminatorio, escludendo di fatto - per una categoria di parti
offese - il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la
costituzione di parte civile". Senza contare l'efficacia vincolante
degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale alla stregua
del disposto dell'art. 651 del nuovo codice di rito.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del
16 maggio 1990.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
riportandosi integralmente alle deduzioni svolte con riferimento al
giudizio instaurato dall'ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal
Tribunale di Busto Arsizio, giudizio definito da questa Corte con
ordinanza n. 129 del 1990. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma sottopone al vaglio di questa Corte gli
artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura
penale, "laddove" rispettivamente "prevedono: la prima che il
giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere
sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata
pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi".
Le due norme impugnate, relative entrambe a quel particolare
procedimento speciale denominato "applicazione della pena su
richiesta delle parti", sarebbero in contrasto, anzitutto, con l'art.
24, primo comma, della Costituzione perché "importano
un'ingiustificata limitazione della tutela giudiziaria riconosciuta
alla persona offesa dal reato nel giudizio penale"; "inoltre", con
l'art. 25, primo comma, perché - ed è preoccupazione che attiene
essenzialmente alla questione riguardante l'art. 444, secondo comma -
"l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su
richiesta impedisce al giudice adi'to, in caso di costituzione di
parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da
quest'ultima"; infine, con l'art. 3, sia perché i notevoli benefici
sostanziali e processuali riconosciuti all'imputato dagli artt. 444 e
seguenti del codice di procedura penale vanno "del tutto a scapito
della parte civile", sia perché "la discriminazione sostanziale a
carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato
la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni
di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto
dell'applicazione su richiesta della pena", rispetto "a chi è stato
leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli
in esame", non sembra confortata "da alcuna plausibile e
giustificabile scelta", sia perché altrettanto ingiustificata appare
la discriminazione "ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un
identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con
esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che
definisce la causa penale in via ordinaria".
2. - In tal modo il giudice a quo viene a far sue, parola per
parola, le argomentazioni svolte e le conclusioni tratte
nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Busto Arsizio, nei cui
confronti la Corte si è, frattanto, pronunciata con l'ordinanza n.
129 del 1990, dichiarando manifestamente inammissibili - in quanto
sollevate durante un procedimento, che, già in corso all'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, era da intendersi
assoggettato non alla disciplina di quest'ultimo, bensì alla
disciplina transitoria - le stesse questioni di legittimità qui
ripresentate.
L'ostacolo allora frappostosi all'ulteriore esame dei dubbi
avanzati dal Tribunale di Busto Arsizio appare, questa volta,
insussistente, avendo il procedimento di competenza del Pretore di
Roma avuto inizio dopo l'entrata in vigore del codice del 1988.
Ciò non significa, peraltro, che tutte le nuove questioni
presentino il necessario requisito della rilevanza. Ne sono prive
quelle aventi ad oggetto l'art. 445, secondo comma, o, più
precisamente, il secondo periodo di tale comma, in riferimento agli
artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione:
infatti, la norma che nega alla "sentenza prevista dall'articolo 444,
secondo comma" efficacia nei giudizi civili o amministrativi,
riguardando le parti di questi giudizi, mai potrebbe trovare
applicazione in un giudizio penale, com'è il giudizio a quo. Tali
questioni vanno, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili,
qualunque possa essere la sorte delle questioni aventi ad oggetto
l'art. 444, secondo comma, o, piu precisamente, l'ultimo periodo di
tale comma, che, concernendo uno dei limiti cui i poteri del giudice
sono sottoposti nello speciale giudizio disciplinato dagli artt. 444
e 448 del nuovo codice, trova immediata applicazione in sede penale.
3. - Nell'affrontare il merito delle questioni che, in riferimento
agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione,
investono l'art. 444, secondo comma, nella parte in cui prevede che
"Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda", si profila come premessa necessaria
l'individuazione dei possibili contenuti della "domanda" della parte
civile sottratta alla cognizione del giudice penale quando venga
disposta con sentenza l'applicazione della pena consensualmente
indicata dall'imputato e dal pubblico ministero. Tali contenuti sono,
infatti, così svariati da rendere ipotizzabile, anche perché
praticamente combinabili tra loro in diversi modi, una non univoca
incidenza dei parametri costituzionali invocati sulla legittimità
della globale sottrazione delle domande della parte civile ai poteri
di decisione del giudice penale.
Da un passaggio dell'ordinanza di remissione ("Al promuovimento
dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti
giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti
costitutivi del diritto al risarcimento - cfr. artt. 538, 539 e 540
del d.P.R. n. 447/1988 - che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia
del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile nel caso
di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex
art. 444, secondo comma, del nuovo c.p.p.", appunto approvato con il
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) si ricava che anche il giudice a
quo ha prestato attenzione a questo aspetto: nell'art. 538 si parla
di "domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno",
nell'art. 539 di "richiesta della parte civile" di condannare
l'imputato "al pagamento di una provvisionale", nell'art. 540 di
"richiesta della parte civile" di dichiarare "provvisoriamente
esecutiva" la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del
danno. Ma l'arco dei contenuti è, in realtà, più ampio, se si
tiene conto, sempre nell'ottica delle "domande" della parte civile,
dell'art. 541, primo comma (cui si ricollega l'art. 153 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), ove, di riflesso
all'accoglimento della "domanda di restituzione o di risarcimento del
danno", è prevista la condanna dell'imputato "al pagamento delle
spese processuali in favore della parte civile, salvo che (il
giudice) ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione
totale o parziale", e dell'art. 543, ove, ancora su "richiesta della
parte civile", è prevista la "pubblicazione della sentenza di
condanna a norma dell'art. 186 del codice penale".
Tutto questo rientra, dunque, nell'esclusione, drasticamente e
globalmente sancita dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo,
come la stessa ordinanza di rimessione sottolinea nelle parole
conclusive della motivazione: a causa di tale esclusione, "l'emananda
sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili relative
alla domanda formulata dalla parte civile costituita".
4. - La prima questione di legittimità avente per oggetto la
norma che preclude al giudice penale di decidere sulla "domanda"
formulata dalla parte civile, nell'adottare come parametro di
riferimento l'art. 24, primo comma, della Costituzione, si presenta
imperniata su un'argomentazione di estrema sinteticità: inserendosi
in un sistema che, grazie agli artt. 74 e seguenti del nuovo codice
di procedura penale, definiti "espressione primaria della citata
norma costituzionale", consente al "soggetto al quale il reato ha
recato danno ovvero ai suoi successori universali" di esercitare nel
processo penale "l'azione civile per le restituzioni e per il
risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale",
l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura
penale - con il precludere al giudice ogni decisione sulla domanda
della parte civile in caso di applicazione della pena su richiesta -
importerebbe "una ingiustificata limitazione" del precetto
costituzionale che "assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria
dei propri diritti", in quanto "vanificherebbe" la tutela giudiziaria
riconosciuta in sede penale al soggetto al quale il reato ha recato
danno.
Il contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24
"vieppiù" risulterebbe da "un esame comparativo" dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dagli artt.
444 e 448, con l'istituto del giudizio abbreviato, disciplinato dagli
artt. 438 e 443, dove, pur in presenza di "una scelta sul rito"
operata dall'imputato e dal pubblico ministero, "è consentito al
giudice di pronunciare sentenza sulla domanda presentata dalla parte
civile".
Poiché questo secondo argomento è palesemente privo di forza
probante, tanto vale occuparsene subito, così da concentrare, poi,
l'attenzione sui limiti che la norma de qua, in sé e per sé
considerata, ingiustificatamente apporterebbe alla tutela giudiziaria
della persona danneggiata dal reato.
4.1. - Il raffronto con il giudizio abbreviato in termini che
chiamerebbero in causa non tanto l'art. 24, quanto l'art. 3 della
Costituzione, non è per nulla conferente ai presenti fini.
Anzitutto, nel giudizio abbreviato il giudice può pronunciare sulla
domanda della parte civile solamente se questa abbia "accettato" il
rito speciale (cfr. art. 441, terzo comma). Ma ciò dipende, prima
ancora che da qualsiasi altra considerazione circa l'ambito dei
poteri rispettivamente spettanti al giudice, dalla differenza
strutturale fra i due riti: la scelta del giudizio abbreviato
comporta, se condivisa dal giudice, la trasformazione del rito
ordinario in rito speciale (non a caso, la costituzione di parte
civile può intervenire anche dopo l'ordinanza con la quale sia stato
disposto il giudizio abbreviato), mentre la concorde richiesta di
applicazione della pena si risolve, se condivisa dal giudice, in un
epilogo del processo. Orbene, la possibilità per la parte civile di
optare tra l'accettazione e la non accettazione del rito speciale,
con antitetiche conseguenze sui poteri decisori del giudice in ordine
all'azione civile, se può trovar posto in un giudizio che continua,
non può certamente trovar posto in un giudizio che si chiude.
4.2. - Ben maggiore attenzione richiede, a questo punto, l'altro
argomento culminante nel rilievo che la limitazione prevista
dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, "vanificherebbe la
tutela giurisdizionale riconosciuta... nel giudizio penale" al
soggetto cui il reato ha recato danno.
Preso alla lettera, tale argomento non potrebbe non venire
condiviso: precludere al giudice penale, come fa la norma in
questione, tutte le statuizioni relative alla domanda formulata dalla
parte civile significa sacrificare - proprio nel momento in cui il
giudizio di primo grado giunge all'epilogo, cioè nel momento
decisivo per le deliberazioni in favore della parte civile - chi si
sia avvalso dello strumento messogli a disposizione per tutelare in
sede penale il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento
del danno. E ciò senza che vi sia stato nulla di addebitabile a lui
(come, invece, nei casi, previsti dall'art. 81, primo comma, in cui
"non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile") o,
più specificamente, una rinuncia a proseguire l'azione civile in
sede penale (come, invece, nei casi previsti dall'art. 82 e, in
definitiva, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato, ai
sensi del già ricordato art. 441, terzo comma).
Ma tutto questo condurrebbe a ravvisare la lamentata violazione
dell'art. 24, primo comma, della Costituzione soltanto se l'esercizio
dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno
nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di tutela
giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato
danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di alcun'altra
forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via del processo
penale.
Come già sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930,
la situazione presenta, invece, una fisionomia assai più articolata
e complessa. Anzi, grazie al nuovo codice, l'ordinamento si è ancor
maggiormente allontanato da tipi di soluzione tendenti a privilegiare
l'intervento della giurisdizione penale rispetto all'intervento della
giurisdizione civile.
A quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima
ancora della possibilità di esercitare la relativa azione civile in
sede penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile,
senza preclusioni di sorta. Anzi, con il nuovo codice questa
soluzione viene considerata più favorevolmente di quel che non
facesse il codice precedente. E ciò non tanto perché l'esercizio
dell'azione civile in sede penale può aver luogo solo "per l'udienza
preliminare" o, successivamente, fino a che non sia iniziato il
dibattimento, quanto perché, in forza dell'art. 75, secondo comma,
l'azione civile anteriormente proposta in sede civile "prosegue in
sede civile se non è trasferita nel processo penale", allo stesso
modo di quella "iniziata quando non è più ammessa la costituzione
di parte civile": il tutto muovendo da un'ottica volta a favorire,
sensibilmente innovando rispetto al passato, la separazione tra i due
giudizi, in conformità a quella che dovrebbe essere una delle
principali caratteristiche del sistema accusatorio, peraltro accolto
in forma attenuata dalla legge delega del 1987, alla ricerca di un
equilibrio fra molteplici esigenze di politica processuale, senza
trascurare il peso della tradizione.
A conferma del tendenziale nuovo favor per la separazione stanno
anche le non poche eccezioni espressamente apportate alla previsione
dell'art. 75, ultimo comma, secondo cui "il processo civile è
sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a
impugnazione" quando l'azione "è proposta in sede civile nei
confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado": le
eccezioni riguardano i casi in cui si sospenda il processo penale per
incapacità dell'imputato o la parte civile venga esclusa dal
processo penale ai sensi dell'art. 88 o la stessa non abbia accettato
il rito abbreviato o - ed è l'ipotesi che qui interessa direttamente
- sia disposta con sentenza l'applicazione della pena su richiesta.
In tutti questi casi, anche se "la tutela giudiziaria riconosciuta
nel processo penale" alla persona danneggiata rimane senza seguito e,
quindi, senza sbocco, la possibilità di agire in giudizio per la
tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno,
proprio perché suscettibile di estrinsecarsi per un'altra via
subito percorribile liberamente, non può dirsi pregiudicata in modo
irrimediabile.
Se è pur vero che la necessità o di far riprendere il cammino al
processo civile o di instaurarlo ex novo comporterà altre non brevi
attese, peraltro valutabili a suo tempo sotto forma di ulteriori
danni, la limitazione (non la vanificazione) della tutela
complessivamente prevista per il danneggiato non può dirsi priva di
giustificazioni.
Come questa Corte ha più volte avuto occasione di osservare con
riguardo al codice di procedura penale del 1930 (e, quindi, a maggior
ragione, deve osservare ora con riguardo ad un codice che ha
accentuato, valorizzandola, l'autonomia del giudizio civile) "il
fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme
impugnate - partecipare al processo penale" non "incide, in modo
apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa"
e, perciò, prima ancora, sul diritto costituzionalmente garantito
dell'agire in giudizio, restando "impregiudicato, per il danneggiato,
l'esercizio dell'azione in sede civile" ed evitandosi, al tempo
stesso, di confliggere "con le esigenze di speditezza" del processo
penale (sentenza n. 166 del 1975). Nell'ampliare ulteriormente la
visuale, va ribadito che ogni "separazione dell'azione civile dal
processo penale non può essere considerata come esclusione o
menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce
una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma
che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può
scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare",
quale quello "alla speditezza del processo penale" (sentenza n. 171
del 1982). Proprio in questo la limitazione insita nella norma qui
sottoposta a vaglio di legittimità trova giustificazione più che
sufficiente, specie tenendo presente che la prima direttiva della
legge delega impone la "massima semplificazione nello svolgimento del
processo".
Va, quindi, dichiarata non fondata la questione di legittimità
sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, nei confronti dell'art. 444, secondo comma, secondo
periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice decida, ai sensi dell'art. 538 dello stesso
codice, intitolato alla "Condanna per la responsabilità civile",
"sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno,
proposta della parte civile a norma degli artt. 74 e seguenti" e
relativa "liquidazione".
Ad analoga conclusione si deve pervenire, per ineluttabili ragioni
di ordine logico, con riguardo a quelle altre statuizioni civili
relative alla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del
danno che risultano così strettamente collegate al suo accoglimento
da non poter essere concepite indipendentemente da esso (come, in
caso di condanna generica ai danni, la condanna al pagamento di "una
provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta
la prova " ex art. 539, secondo comma, e la declaratoria di
provvisoria esecutività della condanna alle restituzioni ed al
risarcimento del danno ex art. 540, primo comma). Lo stesso si dica
con riguardo a quella particolare statuizione, tanto strettamente
collegata alla pronuncia della sentenza di condanna, da non poter
trovare accoglimento se non a seguito di essa, come la pubblicazione
della sentenza di condanna ex art. 543, primo comma, "qualora la
pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non
patrimoniale cagionato dal reato" ai sensi dell'art. 186 del codice
penale.
4.3. - Lo stesso ostacolo di ordine logico non è, invece,
ravvisabile allorché il potere di decisione sottratto al giudice
penale dall'art. 444, seconda parte, secondo periodo, concerna un
oggetto non così strettamente collegato alla sentenza di condanna
per la responsabilità civile da poter essere concepito anche
indipendentemente da essa. In un'eventualità del genere, l'art. 24,
primo comma, della Costituzione sarebbe da considerare violato se
l'esclusione del potere di decisione in capo al giudice penale si
traducesse in un non giustificabile pregiudizio per la parte civile.
Tipico è in proposito il caso della statuizione relativa alle
spese processuali sostenute dalla parte civile.
Premesso che per l'art. 541, primo comma, "Con la sentenza che
accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il
giudice condanna l'imputato e in solido il responsabile civile al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale", e che, quindi, il divieto posto al giudice penale
dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, ricomprende,
ovviamente, anche il potere di condannare l'imputato al pagamento
delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio
che ne deriva a quest'ultima risulta privo di qualsiasi
giustificazione. Infatti, la mancata decisione sull'azione civile
esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato
danno non può essere qui ricollegata né ad una determinazione
dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del
giudizio abbreviato), né a qualcosa di addebitabile a lui, ma
soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale
favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a
carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche
le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive
nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale.
Tanto il pregiudizio quanto il paradosso diventano ancor più
evidenti nel caso in cui l'azione civile, inizialmente proposta
davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale
ai sensi dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima
espressamente il giudice penale a provvedere "anche sulle spese del
procedimento civile".
Ne consegue che - non potendosi in alcun modo estendere la
previsione dell'art. 541, primo comma, al di là dell'ipotesi ivi
espressamente configurata in relazione alla sentenza penale che
accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno -
l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, dev'essere dichiarato
illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa
condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi,
la compensazione totale o parziale.
5. - Restano da verificare, per quanto riguarda quella parte
dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di
procedura penale rispetto alla quale è stata esclusa l'esistenza di
un contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, i
rapporti con gli altri due parametri invocati: l'art. 25, primo
comma, e l'art. 3 della Costituzione.
La conclusione non muta né per l'uno né per l'altro aspetto.
Quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, è
insegnamento reiterato di questa Corte che non comporta violazione di
tale parametro il venir meno della competenza di un'autorità
giudiziaria in seguito al verificarsi di una determinata condizione
espressamente prevista in via generale dalla legge (v. sentenze n.
164 del 1983, nn. 207 e 641 del 1987). Ed ancor meno i dubbi di
legittimità avrebbero ragione di porsi, quando, come nella
fattispecie, la competenza così sottratta al giudice penale è una
competenza originariamente spettante al giudice cui viene ora
restituita, dopo essergli stata sottratta in seguito al verificarsi
di un'altra condizione egualmente prevista in via generale dalla
legge, quale l'avvenuto esercizio dell'azione civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno da reato nel processo
penale in forza dell'art. 74 del nuovo codice. Al limite, se la tesi
del giudice a quo fosse condivisibile, ne risulterebbe, prima ancora,
travolta la norma che aveva precedentemente consentito di sottrarre
al giudice civile la competenza originaria a conoscere di
quell'azione.
Quanto all'art. 3 della Costituzione, chiamato in causa sotto tre
profili, sia ciò che viene lamentato a proposito del primo
(riconoscimento di notevoli benefici all'imputato del tutto a scapito
della parte civile), sia ciò che viene lamentato a proposito del
secondo (impossibilità per i danneggiati da reati punibili meno
gravemente di fruire, quando vi sia applicazione della pena su
richiesta, dell'immediata pronuncia in sede penale sull'azione civile
di cui sempre possono fruire i danneggiati da reati più gravi), sia
ciò che viene lamentato a proposito del terzo (eventualità, di
fronte ad un identico reato contestato a due imputati, che la parte
civile venga esclusa dal solo giudizio relativo all'imputato
avvalsosi, diversamente dall'altro, del rito speciale) trovano
giustificazione nella "profondamente diversa posizione dell'imputato
rispetto a quella della parte civile".
Come più volte sottolineato nei confronti del codice di procedura
penale del 1930, e come deve dirsi a maggior ragione nei confronti
del nuovo codice, "l'azione di restituzione o risarcitoria ha
carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale,
sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e
struttura del processo penale", con una subordinazione che si
realizza, fra l'altro, "con la prevalenza data dal legislatore,
nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida
conclusione del processo penale" (v. sent. n. 171 del 1982):
un'esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali - tra
cui, appunto, l'applicazione della pena su richiesta - che, con i
loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza.
Poiché, seguendo gli argomenti addotti dal giudice a quo, tutte
le discriminazioni lamentate sarebbero eliminabili soltanto al prezzo
di rinunciare ad una più rapida conclusione di numerosi processi
penali, non resta che concludere per la non fondatezza delle
questioni così prospettate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale;
Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità dell'art.
444, secondo comma, secondo periodo, nel codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo
comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 445, primo comma, secondo periodo, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte