Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione,

promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dalla

Corte di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a

carico di Diotallevi Aldo e con ordinanza emessa il 3 aprile 1970 dal

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Simmi Roberto,

iscritte ai nn. 246 e 331 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970 e

n. 299 del 25 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di

cassazione - sezione terza penale - è stata proposta la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma

secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma

contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce

potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del

circondario, e delle successive norme dello stesso codice, contenute

negli artt. 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 che disciplinano l'esercizio

di tale potere;

che con la seconda ordinanza, emessa dal tribunale di Roma, è

stata denunciata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli

stessi precetti costituzionali, oltre che dei citati artt. 1238, 1240,

1242, 1243 anche dell'art. 1239 relativo alle " oblazioni delle

contravvenzioni marittime";

che le due ordinanze indicate propongono questioni identiche

attinenti alla giurisdizione penale del comandante di porto ed i

relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico

provvedimento;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970, questa

Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, delle norme contenute negli artt. 1238, 1242, 1243, 1246

e 1247 del codice della navigazione;

che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non è

stata estesa agli artt. 1240 e 1245, concernenti rispettivamente la

"competenza per territorio" e le "letture permesse di disposizioni

testimoniali", sul rilievo che tali norme - non più applicabili alla

giurisdizione penale del comandante di porto, venuta meno per effetto

della dichiarazione di incostituzionalità - si riferiscono a tutti gli

organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della

navigazione;

che queste stesse considerazioni valgono a giustificare la non

estensione della dichiarazione d'incostituzionalità all'art. 1239,

impugnato con l'ordinanza del tribunale di Roma, riguardante le "

oblazioni delle contravvenzioni marittime";

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della

navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati

costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno

1970;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già

ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno

1970;

dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di

consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la

manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile

1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte