Sentenza n. 53/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 26 giugno 1952, n. 16, e della legge dello Stato 11 luglio
1952, n. 765, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1961 dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Gaudioso
Andrea e Mazzotta Salvatore, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del
1 luglio 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 5 luglio 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente della Regione
siciliana e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger:
uditi gli avvocati Carlo Selvaggi e Arturo Carlo Jemolo, per
Gaudioso Andrea, l'avv. Libero Cagnone, per Mazzotta Salvatore, l'avv.
Paolo Torrisi, per il Presidente della Regione siciliana, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 26 giugno 1952, n. 16, e della legge dello Stato 11 luglio
1952, n. 765, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della
Costituzione, sono state promosse con ordinanza 7 aprile 1961 del
Tribunale di Siracusa - Sezione specializzata per la decisione delle
controversie in materia di mezzadria, colonia parziaria e
compartecipazione.
Davanti al Tribunale il dott. Andrea Gaudioso aveva domandato, con
ricorso in data 19 aprile 1960, la dichiarazione che il colono
Salvatore Mazzotta non aveva diritto alla proroga legale del contratto
di colonia parziaria stipulato fin dal 15 agosto 1924, perché le
leggi, regionale e statale, che avevano disposto la proroga dei
contratti del genere, sarebbero state viziate di illegittimità
costituzionale, essendo in contrasto con le norme e i principi
stabiliti dagli artt. 3, 4, 38, 41, 42, 44 e 46 della Costituzione.
Il convenuto si era opposto alla domanda, concludendo perché la
Sezione specializzata dichiarasse manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale e rigettasse nel merito il ricorso.
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale ha riconosciuto la
rilevanza, rispetto al giudizio principale, delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente e ne ha escluso la
manifesta infondatezza, fatta eccezione per i riferimenti agli artt. 38
e 46 della Costituzione, mentre ha aggiunto d'ufficio il richiamo
all'art. 2 della Costituzione stessa. Esso ha, quindi, proposto tali
questioni nei riguardi di entrambe le leggi; tanto di quella della
Regione siciliana quanto di quella dello Stato, considerate ciascuna
nella sua interezza, vale a dire senza esaminare distintamente le
diverse disposizioni ivi contenute.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Presidente della Regione siciliana, nonché pubblicata
per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 1 luglio 1961 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 5 luglio 1961.
Si sono costituite, depositando in cancelleria le loro deduzioni,
entrambe le parti private; e sono intervenuti il Presidente della
Regione siciliana e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 24 maggio 1961
l'attore Gaudioso ha esposto sinteticamente i motivi, in base ai quali
sostiene la illegittimità delle due leggi, affermando che esse violano
l'art. 2 della Costituzione, perché realizzano una ingiustificata
compressione del principio di libertà, l'art. 3 perché trasgrediscono
il principio di eguaglianza e attribuiscono ad alcuni lavoratori una
posizione di privilegio nei confronti di altri, l'art. 4 perché ledono
il pari diritto di tutti i cittadini al lavoro e l'obbligo di
promuovere le condizioni perché questo diritto sia reso effettivo, gli
artt. 41 e 42 perché limitano la libera determinazione
dell'imprenditore agricolo e l'esercizio dei poteri garantiti al
proprietario, e, infine, l'art. 44, perché esulano dai fini previsti e
indicati in tale norma.
Il Mazzotta, invece, nelle deduzioni depositate il 5 giugno 1961,
contesta decisamente la sussistenza dei vizi di legittimità
costituzionale denunciati, richiamandosi anche alla giurisprudenza
della Corte di cassazione in materia; afferma che le leggi statali e
regionali hanno mirato precisamente ad attuare il precetto dell'art. 44
della Costituzione e che è indubbia la preminenza dell'interesse della
collettività a conseguire una più equa distribuzione della terra
coltivabile, il conseguente accesso dei coltivatori al possesso del
suolo e l'incremento della produttività.
La difesa della Regione si richiama, nell'atto di intervento
depositato il 26 maggio 1961, al testo degli artt. 2, 3 e 4, che si
suppongono violati, osservando che essi tutelano precisamente "i
diritti inviolabili dell'uomo", la "dignità sociale" e l'eguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, e il "diritto al lavoro"; né meno
infondata sarebbe la censura rivolta alle leggi con riferimento agli
artt. 51 e 44 della Costituzione.
L'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri è
stato depositato il 27 maggio 1961. In esso l'Avvocatura generale dello
Stato propone anzitutto due questioni pregiudiziali, osservando che
l'ordinanza del Tribunale di Siracusa ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale rispetto a entrambe le leggi, quella
regionale e quella statale, integralmente, con riferimento a tutte le
norme ivi contenute, senza indicare quali fra le varie disposizioni
delle leggi stesse (che disciplinano, entrambe numerose altre materie
oltre alla proroga dei contratti agrari) sarebbero viziate da
illegittimità costituzionale; così sarebbe stato, invece, necessario
fare, giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Mancherebbe,
pertanto, ogni giudizio di "rilevanza specifica", non risultando
chiarito perche le questioni proposte dall'attore riguardino ciascuna
legge "nella sua interezza". Osserva, poi, che non era dubbio che il
rapporto Gaudioso - Mazzotta fosse regolato dalla legge regionale
siciliana, e non da quella dello Stato; e che non potrebbe ammettersi
la proposizione di una questione di legittimità costituzionale
concernente una legge non applicabile al rapporto controverso se non in
via ipotetica e, comunque, futura, vale a dire solo per la eventualità
che, dichiarata illegittima la legge regionale, si prospettasse
applicabile al rapporto quella dello Stato.
La difesa dello Stato conclude, pertanto, perché la Corte
costituzionale voglia rimettere gli atti al giudice a quo, affinché
questi indichi quali delle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie
di che trattasi hanno rilevanza ai fini della definizione della lite in
corso, o, subordinatamente, voglia dichiarare che non è da far luogo a
decisione sulla questione di legittimità costituzionale della legge
dello Stato 11 luglio 1952, n. 765; perché, comunque, le questioni
proposte siano dichiarate infondate nel merito, in quanto proprio dalle
stesse norme costituzionali che si affermano violate, risulterebbe
giustificata l'emanazione delle leggi sospettate di illegittimità.
Sono state depositate memorie dalla difesa della Regione siciliana,
in data 28 febbraio 1962, e dalla difesa del Gaudioso, in data 8 marzo
1962.
Quest'ultima replica anzitutto alla eccezione preliminare proposta
dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione alla omissione,
nell'ordinanza del Tribunale, di ogni indicazione delle norme oggetto
del giudizio di legittimità costituzionale, e sostiene che la
questione da risolvere è chiaramente identificata come quella che
concerne la legittimità di una proroga disposta senza limiti di tempo;
aggiunge che già in altro caso, recentemente deciso, la Corte non
avrebbe ravvisato un motivo di inammissibilità nel fatto che il
giudice del processo principale avesse proposto la questione nei
riguardi di un intero testo legislativo, essendo questo metodo utile ai
fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
In quanto alla estensione del controllo di legittimità anche alla
legge nazionale, la difesa del Gaudioso afferma che sarebbe eccessivo
pretendere in siffatti casi la proposizione consecutiva di due distinti
giudizi davanti alla Corte, posto che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale denunciata
determinerebbe automaticamente l'applicazione al rapporto controverso
delle disposizioni della legge statale affetta dallo stesso vizio
rilevato in quella regionale. Aggiunge poi che, vertendosi in materia
di disciplina giuridica di rapporti privati, la questione di
legittimità costituzionale della legge regionale dipende stretta mente
dalla risoluzione di quella concernente la legge statale, anche secondo
le massime ripetutamente accolte nella giurisprudenza della Corte.
Per quel che concerne il merito, la memoria contiene un'ampia
critica delle leggi impugnate, basata anche sul confronto fra le
disposizioni vincolistiche adottate durante l'ultimo conflitto e negli
anni immediatamente successivi e le leggi del 1952, che risponderebbero
ad una esigenza nuova e diversa: quella di mantenere ferma la
situazione di fatto in vista di una successiva riforma dei contratti
agrari. Ciò implicherebbe, peraltro, una sospensione della libertà
del proprietario imprenditore, in ordine alla scelta dei collaboratori
e dei mezzi necessari all'esercizio dell'impresa agricola, con
violazione delle norme contenute negli artt. 3, 41 e 42 della
Costituzione; né varrebbe ad escludere la lesione del diritto di
liberta e del principio di eguaglianza la previsione di alcune ipotesi
di eccezioni alla regola, soggette a numerose condizioni e
sottocondizioni divenute ancora più rigorose a seguito della
interpretazione accolta dalla giurisprudenza più autorevole.
La difesa del Gaudioso ravvisa, poi, una grave contraddizione tra
l'ammissione del legislatore che il diritto vigente non corrisponda ai
bisogni collettivi e alla coscienza comune, implicita nel preannuncio
di nuove leggi, e la immobilizzazione di situazioni createsi in base
alle leggi non ritenute più consone: immobilizzazione, che afferma
essere causa di gravi danni, generali e particolari, data la
eterogeneità dei rapporti immobilizzati, e non consentita dalle norme
contenute negli artt. 41 e 44 della Costituzione, perché non
corrisponde ad alcun programma, né ad alcuno dei fini previsti nelle
norme stesse. In conclusione, essa ravvisa nelle due leggi una
compressione dei diritti di libertà e di eguaglianza, senza che vi
siano finalità atte costituzionalmente a legittimarle, e chiede venga
dichiarata la illegittimità costituzionale della legge nazionale 11
luglio 1952, n. 765, e precisamente dell'art. 1 e delle norme
dipendenti, nonché della legge regionale 26 giugno 1952, n. 16, art.
1, e norme dipendenti.
La difesa della Regione siciliana si rimette a quanto già esposto
per ciò che concerne ogni eccezione preliminare e si sofferma, invece,
sulle questioni di merito, sostenendo la infondatezza delle censure
mosse alle disposizioni, che sanciscono la proroga del termine dei
contratti agrari.
A suo avviso non esiste violazione dell'art. 2 della Costituzione,
né compressione di un preteso principio di libertà, poiché
l'autonomia contrattuale non ha carattere assoluto, è riconosciuta
dalla legislazione ordinaria (art. 1322 Cod. civ.) e soggetta a ogni
sorta di limiti, imposti da norme imperative ordinarie.
Non sussiste nemmeno - sempre secondo la difesa della Regione -
alcuna violazione dell'art. 3, poiché le norme denunciate dispongono
indistintamente per tutti i soggetti che vengono a trovarsi nelle
condizioni da esse astrattamente previste, senza alcun richiamo alle
disposizioni vietate dalla norma costituzionale; né la proroga
disposta attribuirebbe una posizione di privilegio ad alcuni lavoratori
nei confronti di altri.
In quanto alla violazione dell'art. 4, la difesa della Regione
contesta che la proroga leda il diritto dei lavoratori agricoli non
legati dal contrattto prorogato, perché questo potrebbe essere sempre
rinnovato col medesimo lavoratore, senza alcun diritto da parte di
altri, qualora venisse a scadere.
Nei riguardi dell'art. 41 della Costituzione, la stessa difesa
ravvisa nelle disposizioni delle leggi denunciate una funzione
attuativa della norma costituzionale, anziché una violazione di
questa, la quale pone all'iniziativa privata dell'imprenditore un
limite generale inviolabile, in relazione a possibili contrasti fra il
suo svolgimento e la utilità sociale, e ne prevede limiti particolari,
imposti da leggi ordinarie nell'interesse sociale. D'altra parte,
osserva che il secondo comma dell'art. 41 demanda vasti compiti al
legislatore ordinario, autorizzandolo a determinare programmi e
controlli, affinché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali, vale a dire a compiere
interventi assai più penetranti di quanto non possa essere una
semplice proroga contrattuale.
Non sussisterebbe, infine, alcuna violazione degli artt. 42 e 44,
perché le leggi denunciate non impongono obblighi, limiti e vincoli al
diritto di proprietà come tale, ma soltanto un limite temporaneo alla
facoltà dispositiva contrattuale, tanto più consentito in quanto
diretto a finalità sociali, che varrebbero a giustificare anche veri e
propri limiti al diritto di proprietà.
La difesa della Regione insiste, pertanto, nelle conclusioni già
formulate nell'atto di intervento.
Nella discussione orale all'udienza i difensori delle parti
private, della Regione e dello Stato hanno illustrato ampiamente gli
argomenti già esposti, ribadendo le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale
dello Stato non possono essere accolte.
È occorso altre volte, infatti, che sia stato sottoposto al
giudizio di legittimità costituzionale l'intero testo di un
provvedimento legislativo e che la Corte costituzionale abbia deciso le
questioni relative senza rilevare alcun difetto dei presupposti del
proprio giudizio, sempreché le censure di legittimità fossero tali da
investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato. Ed è
ciò che si è presentato nella specie, perché il vizio di
legittimità costituzionale denunciato concerne precisamente l'intero
contenuto di leggi, che, secondo la tesi di chi ha promosso il
giudizio, non avrebbero potuto legittimamente disporre la proroga della
disciplina giuridica dei rapporti da esse considerati.
2. - Si presenta, invece, per la prima volta all'esame della Corte
la figura di un giudizio di legittimità costituzionale proposto in via
eventuale e ipotetica, come risulta dalla ordinanza del Tribunale di
Siracusa, il quale ha sottoposto alla Corte costituzionale le norme
contenute in due testi legislativi distinti - una legge regionale e
l'altra dello Stato - recanti una disciplina analoga di rapporti della
stessa specie, motivando che, ove fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale della legge della Regione, al rapporto giuridico oggetto
della controversia principale avrebbero dovuto applicarsi le norme
contenute nella legge dello Stato, rispetto alle quali si sarebbe
potuto configurare - e per gli stessi motivi - un analogo vizio di
legittimità costituzionale.
La Corte non ravvisa alcun argomento, né testuale né sistematico,
che induca a negare a priori l'ammissibilità di una siffatta forma di
proposizione delle questioni, i cui vantaggi ai fini dell'economia dei
giudizi sono evidenti, valendo ad escludere la necessità di una
duplice fase e del procedimento principale e del procedimento
incidentale costituzionale nella ipotesi che la prima si concluda con
una dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate. È ovvio,
d'altra parte, che, ove tale ipotesi non si avveri e la prima questione
sia dichiarata non fondata, la Corte costituzionale non potrà prendere
in esame la seconda, proposta in via subordinata, essendo risultato
inesistente il presupposto della rilevanza di essa ai fini del giudizio
principale, e ciò ai termini della stessa ordinanza di rimessione
degli atti alla Corte e, quindi, con pieno rispetto della competenza
esclusiva del giudice del processo principale ad accertare la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale nei riguardi di tale
processo.
3. - Passando all'esame della questione concernente la legge
regionale di cui si discute, la Corte non può certamente considerare
favorevolmente, in linea di principio, il metodo della proroga
continuativa di forme di disciplina legislativa dei rapporti aventi
dichiarato carattere di provvisorietà.
Già in una precedente sentenza la Corte ebbe occasione di
osservare: "Indice della natura contingente della situazione che ha
dato causa alle leggi di cui trattasi è anche la loro temporaneità.
Infatti, la prima legge (siciliana) del 22 settembre 1947, n. 11, ha
l'esplicita durata di un solo anno; le successive ricorrenti proroghe
non fanno che dimostrare il permanere delle particolari situazioni. La
proroga contenuta nella legge 26 giugno 1952, n. 16, 'fino alla
entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari',
mostrerebbe inoltre la volontà della Regione di uniformarsi alla
futura, e sembra imminente, legge statale sui contratti agrari"
(sentenza n. 6 del 24 gennaio 1958).
Come è noto, le previsioni di un intervento decisivo a breve
scadenza del legislatore nazionale non si sono avverate. Né occorre in
questa causa valutare i motivi per i quali una riforma generale della
materia dei contratti agrari non è stata compiuta.
In tali condizioni della legislazione dello Stato, il problema
della legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 26
giugno 1952, n. 16, deve essere esaminato alla stregua dei principi
più volte affermati da questa Corte in materia di competenza
legislativa della Regione a disciplinare i rapporti intersubbiettivi
privati: competenza, che si è ammessa soltanto in relazione a
situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati.
La tesi che la legge regionale in questione, emanata come legge
temporanea, destinata a regolare i rapporti "fino alla entrata in
vigore della legge sulla riforma dei contratti agrari" (art. 1, primo
comma), avrebbe perduto tale carattere di temporaneità perché la
legge statale non è stata ancora emanata, non può essere accolta,
fino a tanto che non sia esclusa la possibilità che venga emanata la
legge dello Stato destinata a regolare funditus la materia, ovvero che
risulti rinviata indefinitivamente tale situazione legislativa; nel
qual caso potrebbe sorgere la questione della sopraggiunta
illegittimità costituzionale della legge per il carattere non più
temporaneo della legge stessa.
Di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale della
legge regionale denunciata deve essere dichiarata non fondata, proprio
in considerazione del carattere temporaneo e speciale delle esigenze,
alle quali essa ha inteso provvedere, sulla falsariga dei provvedimenti
adottati dal legislatore nazionale, che ne ha espressamente confermato
la temporaneità, e della costante giurisprudenza di questa Corte in
materia di legislazione della Regione siciliana e di conformità delle
sue norme ai principi della Costituzione.
4. - Riconosciuta non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge 26 giugno 1952, n. 16, della Regione
siciliana, la Corte non può non tener conto della precisazione
contenuta nella ordinanza con la quale il Tribunale di Siracusa ha
rimesso gli atti alla Corte, indicando la legge dello Stato n. 765 del
1952 come quella "che questa Sezione specializzata dovrebbe applicare a
favore del convenuto, nel caso di inefficacia della legge regionale".
Sarebbe difficile immaginare un altro esempio, nel quale risultasse
in modo più chiaro che il giudice del processo principale si è
pronunciato esaurientemente sul punto della rilevanza della questione
di legittimità costituzionale nei riguardi del giudizio di merito,
dichiarando la sussistenza della rilevanza nel caso che l'accertamento
della illegittimità della legge regionale rendesse applicabile la
legge statale, ed escludendo conseguentemente la rilevanza stessa nel
caso inverso, posto che la legittimità della legge regionale imponeva
la sua applicazione al rapporto controverso e rendeva irrilevante
rispetto al giudizio principale ogni questione sulla legittimità di
una legge dello Stato, che non avrebbe trovato applicazione.
La Corte non ha, pertanto, il potere di esaminare la legittimità
costituzionale della legge dello Stato 11 luglio 1952, n. 765, in
riferimento alla causa pendente davanti alla Sezione specializzata del
Tribunale di Siracusa, e deve riservarla impregiudicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 26 giugno 1952, n. 16, della Regione siciliana, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte