Sentenza n. 55/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 giugno
1950, n. 375, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 dal
Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olimpo Amilcare,
iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del
Presidente Gaspare Ambrosini;
uditi l'avvocato Arturo Alfieri, per Olimpo Amilcare, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale avanti al Pretore di Brescia a carico di
Olimpo Amilcare, imputato per il reato di cui agli artt. 14 e 22 della
legge 3 giugno 1950, n. 375, conseguente alla mancata assunzione nella
sua azienda di quattro invalidi di guerra per n. 264 giornate
lavorative e di tre invalidi civili per fatto di guerra per n. 198
giornate lavorative, la difesa dell'imputato sollevò eccezione sulla
legittimità costituzionale di tale legge.
Con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha
ritenuto che la legge stessa, prescrivendo l'assunzione obbligatoria al
lavoro degli invalidi di guerra, sembra in contrasto con gli artt. 38,
41 e 42 della Costituzione, sia perché violerebbe il principio della
libertà della iniziativa economica privata e delle garanzie della
proprietà privata, sia perché porrebbe a carico di determinati gruppi
di privati cittadini, oneri e retribuzioni spettanti alla
collettività. Ed osservato che la definizione del giudizio penale
dipende dalla risoluzione di tale questione di legittimità
costituzionale, ha disposto la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed alla parte, comunicata ai Presidenti delle due Camere
legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1960,
n. 174.
La difesa di Olimpo Amilcare si è costituita depositando delle
deduzioni in data 5 giugno 1960 nelle quali, rilevato che gli artt. 14
e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, impongono al datore di lavoro
di assumere, in percentuali diverse, invalidi militari e invalidi
civili di guerra, si osserva che costoro, pur soffrendo di una
invalidità determinante una diminuzione della propria attività
lavorativa (che può anche essere superiore al 50 per cento della
normale capacità), hanno diritto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 18
giugno 1952, n. 1176, ad una retribuzione pari a quella spettante al
personale valido occupato.
Tale obbligo di assunzione degli invalidi sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto sanzionerebbe una disuguaglianza
dei cittadini e violerebbe l'art. 36 della Costituzione, perché la
retribuzione da corrispondersi agli invalidi non sarebbe proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro.
Richiamando la sentenza emanata da questa Corte il 16 dicembre
1958, n. 78, sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura, la difesa
privata sostiene che la legge in esame violerebbe l'art. 38 della
Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di
cittadini, e senza tenere conto della loro capacità contributiva di
cui all'art. 53, un onere che per la sua natura di spesa pubblica di
carattere assistenziale dovrebbe essere sopportato dallo Stato.
La legge impugnata contrasterebbe, inoltre, col principio della
libertà della iniziativa economica privata sancito nell'art. 41 della
Costituzione e col principio della garanzia della privata proprietà
affermato nel successivo art. 42, e violerebbe, altresì, i principi
generali che si evincono dal coordinato esame delle citate norme
costituzionali.
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuta nel
giudizio l'Avvocatura generale dello Stato depositando in data 6 giugno
1960 deduzioni a stampa, nelle quali sostiene che la questione in esame
differisce da quella già prospettata e decisa dalla Corte in ordine
alla disciplina dell'imponibile di mano d ' opera, e che è, invece,
simile all'altra riguardante il collocamento dei mutilati e invalidi
del lavoro, decisa dalla Corte con la sentenza dell'8 giugno 1960, n.
38. La legge impugnata non violerebbe, pertanto, gli artt. 38, 41 e 42
della Costituzione, perché l'obbligo di riservare agli invalidi una
aliquota di posti di lavoro nell'impresa non avrebbe carattere
assistenziale e non comporterebbe intervento dello Stato nell'attività
di organizzazione economica, né lesione della garanzia della
proprietà privata, ma soltanto una modesta riserva di posti a favore
di cittadini minorati, che sarebbero così messi in condizione di avere
assicurato un lavoro adeguato alle loro possibilità. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza emessa il 26 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha
proposto la questione di legittimità costituzionale della legge 3
giugno 1950, n. 375, concernente "l'assunzione obbligatoria al lavoro
degli invalidi di guerra", in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della
Costituzione.
Per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 38, è da
osservare che non sussiste il presupposto su cui si basa l'ordinanza,
che cioè la legge impugnata, nel disporre agli artt. 14 e 22 l'obbligo
dei datori privati di lavoro di assumere nelle loro aziende un certo
numero di invalidi di guerra, "porrebbe a carico di determinati gruppi
di privati cittadini oneri e restrizioni spettanti alla collettività".
La legge impugnata, infatti, non detta, come sembra ritenere
l'ordinanza in esame, provvidenze assistenziali a favore di invalidi al
lavoro, per l'attuazione delle quali sono chiamate a provvedere, in
base al penultimo comma dell'art. 38, "organi ed istituti disposti ed
integrati dallo Stato", ma predispone un sistema inteso ad assicurare
il lavoro ed a reinserire nella vita economica produttiva nazionale
persone, che sono bensì minorate, ma che conservano una capacità di
lavoro e si trovano ancora in grado di prestare la loro opera.
Rilevanti sono in proposito le norme che la legge impugnata detta,
laddove in via generale prescrive all'art. 3, che "le disposizioni per
il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge
non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità
lavorativa", e quando specificatamente dispone nell'ultimo comma
dell'art. 14, che "le imprese di navigazione marittima ed aerea non
sono tenute, per quanto riguarda il personale navigante, all'osservanza
degli obblighi di cui ai precedenti commi".
Deve, inoltre, tenersi presente che gli invalidi di guerra hanno
diritto ad ottenere un posto di lavoro, in quanto essi possano
adeguatamente tenerlo in corrispondenza alle loro particolari
attitudini e condizioni fisiche.
La legge detta all'uopo varie norme, come quelle relative: alla
documentazione della propria attività lavorativa e professionale che
deve dare ogni invalido aspirante all'occupazione (art. 6, n. 2);
all'indicazione nella tessera personale rilasciata dall'Opera nazionale
all'invalido del grado di rieducazione professionale e di capacità
lavorativa generica e specifica e dei posti occupati prima e dopo la
mutilazione (art. 8, nn. 4, 5 e 7); alla limitazione per le ammissioni
di invalidi nei servizi attivi nelle Ferrovie dello Stato e dei servizi
pubblici di trasporto in concessione "alle qualifiche ed alle
percentuali indicate nella tabella che segue... " (art. 12);
all'affidamento ad un apposito collegio medico del l'accertamento delle
"condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti
notarili" (art. 13, secondo comma).
Può, quindi, dirsi che la legge del 3 giugno 1950, n. 375,
riguarda bensì gli invalidi di guerra, ma non totalmente inabili al
lavoro, e che in favore di questi dispone provvidenze di carattere non
assistenziale, ma di avviamento al lavoro.
Detta legge, adunque, non soltanto non contrasta con la norma del
penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, ma anzi è in armonia
col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il
diritto degli inabili e minorati "all'educazione ed all'avviamento
professionale".
La Corte si è pronunciata in questo stesso senso nella sentenza
dell'8 giugno 1960, n. 38, decidendo una consimile questione sulla
legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. 1222,
ratificato con legge del 9 aprile 1953, n. 292, concernente
"l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle
imprese private".
Ugualmente infondati sono i motivi inerenti alla proposta questione
sulla legittimità costituzionale della legge n. 375 del 1950, in
riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Si assume nell'ordinanza del Pretore di Brescia che la detta legge
sarebbe in contrasto con gli artt. 41 e 42 "perché violerebbe il
principio della libertà della iniziativa economica privata e delle
garanzie della praprietà privata".
Ma, in effetti, la legge in esame non limita o comprime
l'iniziativa economica privata, né la garanzia della proprietà
privata, giacché non incide sull'organizzazione economica delle
imprese, non importando per i datori di lavoro altro obbligo che quello
di riservare per gli invalidi di guerra una modesta aliquota di posti
rispetto al numero totale dei dipendenti, che essi datori di lavoro
hanno liberamente determinato e che potrebbero liberamente cambiare.
Anche qui, come nel caso del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n.
1222, sopracitato, ed esaminato da questa Corte con la sentenza n. 38
del 1960, si è in presenza di un sistema che non contrasta con gli
artt. 41 e 42 della Costituzione, perché, secondo quanto la Corte
osservò in tale sentenza, il sistema predisposto per l'assunzione al
lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri
prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la
valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle
imprese.
Va, altresì, messo in rilievo che l'assunzione al lavoro degli
invalidi di guerra avviene attraverso un procedimento di accertamento
della capacità lavorativa e della idoneità dell'invalido aspirante ad
un determinato posto di lavoro, e che nel sistema della legge non vi ha
discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell'invalido assunto
dall'impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta, - come si
desume anche dall'art. 20, il quale prescrive che "agli invalidi
ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate
le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende". E su
questo principio ritorna l'art. 21 del D.P.R. del 18 giugno 1956, n.
1176, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge,
disponendo: "L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle
condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è
soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale
dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro fermo
restando quanto è disposto dal quarto comma dell'art. 4 del presente
regolamento".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia
con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimità costituzionale
della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione
obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli
artt. 38, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte