Corte costituzionale

Ordinanza n. 560/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale:

dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nel

testo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a) della legge 16

dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento

davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al

codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 17 febbraio 2000

dal tribunale di Marsala, il 21 marzo e il 6 aprile 2000 dal

tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 172, 362 e

401 del registro ordinanze del 2000, pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 17, 27 e 29, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000;

dell'art. 461 del codice di procedura penale nel testo

modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (recte dell'art. 464,

comma 3, del codice di procedura penale come modificato dall'art. 37

della legge n. 479 del 1999), promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, con ordinanze emesse il 17 (tre ordinanze), il

13, il 10, il 25 e il 31 (due ordinanze) gennaio 2000 dal tribunale

di Genova, iscritte ai nn. da 133 a 136, 173, 191, 192 e 382 del

registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 15, 17, 18, e 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;

dell' art. 557, comma 2, del codice di procedura penale, nel

testo introdotto dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479,

promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze

emesse il 14, il 7 gennaio e il 2 febbraio 2000 dal tribunale di

Vercelli, nonché il 10 marzo (quattro ordinanze) dal tribunale di

Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, iscritte ai nn. 193,

da 313 a 316, 369 e 370 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 24 e 27, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000;

dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),

promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze

emesse il 18 (due ordinanze), 25 gennaio e il 1° febbraio (due

ordinanze) 2000 dal tribunale militare di Cagliari, nonché il 28

febbraio 2000 (due ordinanze) dal tribunale di Perugia, iscritte ai

nn. da 143 a 147, 297 e 326 del registro ordinanze 2000, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 23 e 25, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000;

nonché degli artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 (cinque ordinanze)

dal tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, iscritte ai nn.

da 371 a 375 del registro ordinanze del 2000, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze in data 21 marzo e 6 aprile 2000

(r.o. nn. 362 e 401 del 2000) il tribunale di La Spezia ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale - nel testo

modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre

1999, n. 479, recante, tra l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale" - nella parte in cui,

allorché il decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza

preliminare sia precedente all'entrata in vigore della legge n. 479

del 1999 (2 gennaio 2000), non fa salva nei giudizi in corso la

facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino

alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, in riferimento all'art. 25 Cost., il rimettente osserva

che l'immediata applicabilità della nuova normativa, anticipando la

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di

applicazione di pena al momento in cui sono formulate le conclusioni

nell'udienza preliminare, comporterebbe, nei procedimenti già

pendenti nella fase del giudizio, l'introduzione di un termine di

decadenza con efficacia retroattiva, che incide su aspetti

sostanziali del trattamento penale, quali la quantificazione della

pena, il contenuto e gli effetti del provvedimento sanzionatorio;

che tale disciplina, rappresentando un ingiustificato

mutamento delle regole nel corso del processo, violerebbe l'art. 24

Cost., in quanto l'imputato è privato della facoltà di presentare

richiesta di applicazione della pena senza essere stato in condizione

di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formularla;

che la disciplina denunciata violerebbe, infine, l'art. 3

Cost., in quanto frustra ogni affidamento sulla certezza del diritto

e determina una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati

a seconda che la prima udienza dibattimentale sia stata fissata - o

rinviata - a data precedente o successiva al 2 gennaio 2000;

che con ordinanza del 17 febbraio 2000 (r.o. n. 172 del 2000)

il tribunale di Marsala ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura

penale, nel testo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della

legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non esclude che il

termine e le forme della richiesta di applicazione della pena ex art.

444 cod. proc. pen. a seguito di decreto di giudizio immediato si

applichino ai procedimenti nei quali tale decreto sia stato emesso e

notificato all'imputato prima della data di entrata in vigore della

legge n. 479 del 1999;

che il tribunale di Marsala, premesso che l'imputato - al

quale il decreto di giudizio immediato era stato notificato nel

settembre 1999 - ha avanzato richiesta di applicazione della pena

nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, rileva che l'art.

446 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33 della legge n. 479

del 1999, non consente più, in assenza di una normativa transitoria

che ne regoli l'applicabilità ai procedimenti già pendenti prima

dell'entrata in vigore della modifica legislativa, di presentare

richiesta di patteggiamento in dibattimento;

che il rimettente ritiene che la nuova normativa, nella parte

in cui è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, violi,

in primo luogo, l'art. 24 Cost., in quanto, avendo la norma

condizionato l'esperibilità del patteggiamento nel giudizio

immediato a una richiesta da effettuarsi, a pena di decadenza, nei

sette giorni successivi alla notifica del decreto, ed essendo detto

termine già spirato al momento dell'entrata in vigore della novella,

"l'imputato è stato privato in itinere della facoltà" di chiedere

l'applicazione della pena;

che, ad avviso del tribunale, sarebbe inoltre violato l'art.

3 Cost., in quanto la disciplina censurata determinerebbe una

irragionevole diversità di trattamento tra coloro che hanno potuto

usufruire della facoltà di chiedere l'applicazione della pena nel

dibattimento fissato prima del 2 gennaio 2000, e coloro che, citati a

giudizio per un'udienza successiva, si vedono preclusa tale facoltà;

che con otto ordinanze - in data 10 gennaio 2000 (r.o. n. 135

del 2000), 13 gennaio 2000 (r.o. n. 134 del 2000), 17 gennaio 2000

(r.o. nn. 133, 136 e 191 del 2000), 25 gennaio 2000 (r.o. n. 173 del

2000) e 31 gennaio 2000 (r.o. nn. 192 e 382 del 2000) - il tribunale

di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 del codice di

procedura penale nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479 (recte dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come

modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999), nella parte in

cui non esclude che nei procedimenti instaurati a seguito di

opposizione a decreto di condanna, nei quali l'opposizione è stata

presentata precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 479

del 1999, ma il dibattimento risulta fissato in una data successiva,

l'imputato debba chiedere, a pena di decadenza, l'applicazione della

pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di opposizione al decreto

penale;

che il tribunale di Genova premette che in udienza gli

imputati hanno presentato richiesta di applicazione della pena, ma

che la richiesta deve ritenersi tardiva, in quanto l'art. 464, comma

3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479

del 1999, non consente più, in assenza di norme transitorie, di

chiedere l'applicazione di pena in dibattimento;

che, a parere del tribunale, tale indiscriminata preclusione

in tutti i procedimenti pendenti alla data del 2 gennaio 2000

determinerebbe una irragionevole omologazione del trattamento

dell'imputato che ha formulato opposizione a decreto penale durante

la vigenza della precedente normativa rispetto all'imputato che

presenta invece opposizione sotto il vigore della nuova normativa,

"poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione

pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse

prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa";

che il tribunale di Vercelli, con tre ordinanze in data 7, 14

gennaio e 2 febbraio 2000 (r.o. nn. 370, 193 e 369 del 2000), in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e il tribunale di

Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con quattro

ordinanze in data 10 marzo 2000 (r.o. nn. da 313 a 316 del 2000), in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 557, comma 2, del

codice di procedura penale (nel testo introdotto dall'art. 44 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui non esclude che,

nei procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale

di condanna presentata prima dell'entrata in vigore della legge

n. 479 del 1999, l'imputato debba chiedere, a pena di decadenza,

l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con l'atto di

opposizione;

che in tali ordinanze le situazioni processuali sono

sostanzialmente analoghe a quelle esposte dal tribunale di Genova;

che entrambi i rimettenti denunciano, in riferimento all'art.

3 Cost., l'irragionevole disparità di trattamento che viene a

determinarsi tra imputati a seconda che la prima udienza

dibattimentale cada precedentemente o successivamente al 2 gennaio

2000;

che il tribunale di Vercelli ritiene violato anche l'art. 24

Cost., in quanto la immediata applicabilità del nuovo termine di

decadenza priverebbe l'imputato della possibilità di patteggiare e

di godere dei benefici (sostanziali) connessi;

che a parere del tribunale di Marsala la disciplina impugnata

lederebbe inoltre l'art. 97 Cost., perché "per il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione [...] non appare ragionevole

addossare al cittadino-imputato le conseguenze dei ritardi della

definizione dei processi penali";

che con cinque ordinanze - in data 18 gennaio 2000 (r.o. nn.

145 e 146 del 2000), 1° febbraio 2000 (r.o. nn. 143 e 144 del 2000) e

25 gennaio 2000 (r.o. n. 147 del 2000) - il tribunale militare di

Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), nella parte in cui non prevede che l'imputato

possa presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena

ex art. 444 cod. proc. pen. anche nei giudizi instaurati

successivamente al 2 giugno 1999 - data di entrata in efficacia dello

stesso decreto - e pendenti al 2 gennaio 2000 - data di entrata in

vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - allorché l'udienza

preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa

precedente;

che con due ordinanze in data 28 febbraio 2000 (r.o. nn. 297

e 326 del 2000), la medesima questione è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Perugia;

che i giudici rimettenti, premesso che gli imputati hanno

avanzato richiesta di applicazione della pena nella fase degli atti

preliminari al dibattimento, rilevano che l'art. 446 cod. proc. pen.

- come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge

n. 479 del 1999 - non consente più di presentare richiesta di

applicazione di pena in dibattimento quando questo sia stato

preceduto dall'udienza preliminare e che tale possibilità non è

consentita neppure dall'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998, che,

ampliando in via transitoria la facoltà di patteggiare nei soli

giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto (2

giugno 1999), non è applicabile ai procedimenti, come quelli a

quibus in cui prima di tale data era stata formulata la sola

richiesta di rinvio a giudizio, ma non emesso il provvedimento che

dispone il giudizio;

che la ristretta sfera di applicazione della disposizione

provocherebbe, secondo i rimettenti, la paradossale situazione di

precludere, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479 del

1999, l'esercizio della facoltà di presentare in dibattimento

richiesta di applicazione di pena in tutti i casi in cui l'udienza

preliminare è stata celebrata tra il 3 giugno 1999 e il 1° gennaio

2000 e le parti non hanno chiesto il patteggiamento in udienza

preliminare, confidando nella possibilità di presentare la relativa

richiesta in dibattimento ai sensi del previgente disposto dell'art.

446 cod. proc. pen;

che pertanto - per effetto di una "smagliatura legislativa"

che i rimettenti ritengono sia conseguente al fatto che l'art. 224

del d.lgs. n. 51 del 1998 è entrato in efficacia il 2 giugno 1999,

mentre la normativa sul giudice unico è divenuta efficace

complessivamente il 2 gennaio 2000 - sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la disparità di trattamento riservata a situazioni

processuali sostanzialmente equipollenti, in quanto

ingiustificatamente la richiesta di applicazione della pena sarebbe

consentita in processi anche in avanzata fase dibattimentale, purché

pendenti al 2 giugno 1999, mentre sarebbe preclusa in dibattimenti

ancora da iniziare e con riferimento ai quali sino al 2 gennaio 2000

l'imputato non era decaduto dal diritto di chiedere l'applicazione di

pena;

che sarebbe altresì violato l'art. 24 Cost., in quanto

all'imputato verrebbe improvvisamente preclusa una scelta difensiva

comportante una consistente riduzione di pena, in precedenza

attivabile sino all'apertura del dibattimento di primo grado;

che con cinque ordinanze in data 25 febbraio 2000 (r.o. nn.

da 371 a 375 del 2000) il tribunale di Verona, sezione distaccata di

Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella

parte in cui non prevedono la possibilità di accedere "ad

applicazione di pena anche per l'imputato che, avendo proposto

opposizione a decreto penale di condanna dopo la data del 2 giugno

1999, ma prima della data del 2 gennaio 2000, non ne abbia fatta

espressa richiesta con l'atto di opposizione";

che il tribunale di Verona premette che, prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento, gli imputati avevano

avanzato in udienza, con il consenso del pubblico ministero,

richiesta di applicazione della pena;

che ad avviso del tribunale di Verona le richieste di

patteggiamento sono inammissibili in quanto, in assenza di

disposizioni transitorie e in virtù del principio tempus regit actum

nei dibattimenti celebrati dopo il 2 gennaio 2000 deve trovare

applicazione il sistema di preclusioni introdotto dagli artt. 33, 37,

comma 4, e 44 della legge n. 479 del 1999, a modifica degli artt.

446, comma 1, 464, comma 3, e 557 cod. proc. pen., vigente al momento

della decisione sulla tempestività della richiesta di applicazione

della pena;

che, a parere del rimettente, l'immediata applicabilità

della nuova disciplina a procedimenti instaurati a seguito di

opposizione a decreto penale presentata prima della sua entrata in

vigore si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata

diversità di trattamento riservata a imputati che hanno proposto

opposizione a decreto penale di condanna prima del 2 gennaio 2000, a

seconda che tale opposizione sia precedente ovvero successiva al 2

giugno 1999;

che l'arbitraria modificazione, in corso di causa e con

effetto retroattivo, delle regole relative alla possibilità di

accedere ai riti alternativi, cui conseguono consistenti riduzioni di

pena, comporta la menomazione del diritto di difesa dell'imputato e

sarebbe quindi in contrasto anche con l'art. 24 Cost;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

infondate;

che, in particolare, in relazione alla questione relativa

alla illegittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, cod. proc.

pen., sollevata dal tribunale di Marsala (r.o. n. 172 del 2000),

l'Avvocatura osserva che l'interpretazione del rimettente verrebbe a

sottrarre all'imputato una possibilità di scelta - già maturata e

sulla quale egli ha potuto legittimamente contare - posto che la

nuova ed imprevedibile disciplina riporta il termine di esercizio di

quella facoltà ad un momento temporale anteriore alla sua entrata in

vigore;

che, al contrario, proprio una corretta applicazione del

principio tempus regit actum dimostrerebbe l'erroneità della

premessa interpretativa del giudice rimettente, risultando, nella

fattispecie in esame, ancora applicabile la "vecchia" disposizione

contenuta nell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen;

che, in relazione alle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., come

modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, sollevate dal

tribunale di Genova, nonché in relazione alle questioni che

investono l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen. sollevate dal

tribunale di Vercelli e dal tribunale di Marsala, sezione distaccata

di Mazara del Vallo, e a quelle degli artt. 223 e 224 del d.lgs.

n. 51 del 1998, sollevate dal tribunale di Verona, sezione distaccata

di Soave, l'Avvocatura rileva che i rimettenti erroneamente ritengono

"diritto vivente" una sola delle possibili interpretazioni della

normativa che prima della legge n. 479 del 1999 disciplinava la

richiesta di applicazione della pena a seguito di decreto penale di

condanna, e cioè quella secondo la quale tale richiesta, se non

formulata in sede di opposizione, poteva comunque essere riformulata

al giudice del dibattimento ai sensi del previgente art. 446 cod.

proc. pen;

che invece, ove si ritenesse che il tenore letterale degli

artt. 461, comma 3, e 565, comma 2, cod. proc. pen. imponeva già

prima di formulare la richiesta di applicazione della pena nell'atto

di opposizione, non sussisterebbe la denunciata "discontinuità di

disciplina" in quanto la presentazione della richiesta di

patteggiamento in sede dibattimentale sarebbe stata inammissibile

anche alla stregua del precedente testo della disposizione censurata;

che, in relazione alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998 sollevata dal

tribunale di Perugia, l'Avvocatura osserva che il problema dei limiti

temporali di applicabilità dei nuovi termini di decadenza per la

richiesta di applicazione di pena nei giudizi instaurati a seguito

dell'udienza preliminare, introdotti dall'art. 33 della legge n. 479

del 1999, deve essere risolto secondo "i principi generali di

efficacia delle norme processuali nel tempo (cfr. tempus regit

actum)" dovendosi perciò fare riferimento alle leggi vigenti nei

rispettivi momenti processuali;

che di conseguenza, secondo l'Avvocatura, poiché il citato

articolo 33 ha anticipato i termini di proponibilità della richiesta

di patteggiamento al momento della presentazione delle conclusioni

nell'udienza preliminare, "l'efficacia di tale disposizione dovrebbe

essere limitata solo ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare

- cui si riferisce il nuovo termine - deve ancora concludersi, mentre

per le precedenti udienze preliminari la valutazione deve operarsi

con riferimento alle norme all'epoca vigenti, per le quali il termine

per la proposizione del patteggiamento era scadente all'apertura del

dibattimento".

Considerato che alcune delle ordinanze di rimessione sottopongono

a scrutinio di legittimità costituzionale la mancanza di norme

transitorie relative alla nuova disciplina dei termini di decadenza

per la presentazione della richiesta di applicazione della pena,

introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle

ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di

decreto di giudizio immediato (art. 446 del codice di procedura

penale), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna (artt. 464 e 557 del codice di procedura

penale, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al

tribunale in composizione collegiale e monocratica);

che altre ordinanze investono le norme transitorie di cui

agli artt. 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,

in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

che i rimettenti con il primo gruppo di questioni lamentano

che i nuovi termini di decadenza - in assenza di un'apposita

disciplina transitoria - si applicano, in base al principio tempus

regit actum, indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in

corso e hanno, quindi, efficacia retroattiva, malgrado i termini

stessi si siano già consumati quando era ancora in vigore la

normativa precedente; mentre con il secondo gruppo di questioni

denunciano che nulla prevedono al riguardo gli artt. 223 e 224 del

decreto legislativo n. 51 del 1998;

che, ad avviso dei rimettenti, l'immediata operatività della

nuova disciplina si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

per la sua intrinseca irragionevolezza e perché determina una

ingiustificata diversità di trattamento tra imputati a seconda che

il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 2 gennaio 2000,

data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, recante i

nuovi termini di decadenza per la richiesta di applicazione della

pena; con l'art. 24 Cost., perché preclude all'imputato una scelta

difensiva, comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di

pena, non esercitata in precedenza in quanto la normativa vigente ne

legittimava l'esercizio sino all'apertura del dibattimento; con

l'art. 25 Cost., perché determina appunto con efficacia retroattiva

la perdita di un diritto che incide sulla quantità della pena,

nonché sulla natura e sugli effetti penali della condanna; con

l'art. 97 Cost., perché fa ricadere sull'imputato le conseguenze del

ritardo della celebrazione dei processi penali; con l'art. 111 Cost.,

perché viola i principi del giusto processo;

che, malgrado la diversità delle norme censurate, identica

è la sostanza di tutte le questioni, che si riferiscono al nuovo

sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione

della pena, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che in particolare, con riferimento alla ipotesi di rinvio a

giudizio a seguito di udienza preliminare, alla stregua del testo

originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. le parti potevano

formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre,

dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33,

comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve

essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del

pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma

degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen;

che anche nella ipotesi di decreto di giudizio immediato,

prima della riforma il termine coincideva con la dichiarazione di

apertura del dibattimento, sempre in forza della generale previsione

dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., mentre alla stregua della

nuova formulazione di tale disposizione, ove viene operato un rinvio

al termine e alle forme stabilite per la richiesta di giudizio

abbreviato (art. 458, comma 1, cod. proc. pen.), la richiesta di

applicazione della pena deve essere proposta entro sette giorni dalla

notificazione del decreto di giudizio immediato;

che, con riferimento alle ipotesi di decreto che dispone il

giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,

secondo l'originaria formulazione degli artt. 464 e 565 cod. proc.

pen., relativi, rispettivamente, al giudizio davanti al tribunale e

al pretore, se entro il termine di quindici giorni l'opponente si

fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna

specifica richiesta, il giudice emetteva decreto di giudizio

immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di

applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo

degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen. - modificati dagli artt. 37 e

44 della legge n. 479 del 1999 e relativi, rispettivamente, al

giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale e

monocratica - prevede che, ove tale richiesta non sia stata formulata

entro il termine di quindici giorni con l'atto di opposizione,

all'opponente sia precluso presentarla nel giudizio conseguente

all'opposizione;

che, con riguardo a tutte le ipotesi normative ora

menzionate, dalle ordinanze di rimessione emerge che le questioni di

legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni di fatto in

cui, nei procedimenti a quibus la nuova disciplina è entrata in

vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data del

rinvio a giudizio, nelle varie forme sopra descritte, e la data della

celebrazione del dibattimento;

che, in base all'interpretazione che i rimettenti riservano

al principio tempus regit actum da tale situazione deriverebbe che i

nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di

applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la

dichiarazione di apertura del dibattimento, si erano già consumati,

con conseguente preclusione per gli imputati di accedere al

procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti, secondo cui

la disciplina in vigore al momento della decisione ha effetti

retroattivi, comporterebbe la conseguenza paradossale che imputati,

rinviati a giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva

loro di formulare richieste di applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel

momento della celebrazione del dibattimento stesso,

nell'impossibilità di formulare tali richieste, in quanto in base

alla nuova disciplina i relativi termini finali sarebbero già

scaduti, essendo collocati in fasi, comunque anteriori al

dibattimento, che si sono esaurite in epoca nella quale i nuovi

termini di decadenza non erano ancora venuti ad esistenza;

che una simile conseguenza si porrebbe effettivamente in

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché sarebbe manifestamente

irragionevole una disciplina che escludesse retroattivamente

l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in

base alla nuova legge, è ancora in corso secondo le norme in vigore

al momento in cui è stato disposto il rinvio a giudizio, e

sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei

vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta;

che peraltro, con riferimento a tutte le questioni sollevate

in relazione alla disciplina dei nuovi termini entro cui formulare

richiesta di applicazione della pena, è sufficiente ad escludere

ogni dubbio di incostituzionalità porre mente alla ragione

giustificativa della diversa collocazione temporale dei termini di

decadenza nel procedimento speciale in esame;

che, nell'originaria impostazione codicistica, il termine

finale per la presentazione della richiesta di applicazione della

pena era individuato nel momento della dichiarazione di apertura del

dibattimento, ritenuto dal legislatore un soddisfacente punto di

mediazione tra l'esigenza di incentivare il ricorso al patteggiamento

e quella di evitare il dispendio delle risorse personali e materiali

necessarie per la celebrazione del dibattimento;

che le profonde innovazioni della legge n. 479 del 1999 in

tema di rapporti tra indagini preliminari, udienza preliminare e

giudizio, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, alle

modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei procedimenti

speciali, hanno comportato una radicale trasformazione anche del

sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta

di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il

dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra

incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e

razionale utilizzazione delle risorse processuali;

che quindi, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria,

il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle

indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio

dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina

dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i

nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali

tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il

rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge

n. 479 del 1999;

che, pertanto, tutte le questioni sollevate in relazione agli

artt. 446, comma 1, 464, comma 3, e 557, comma 2, cod. proc. pen.

vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, per quanto concerne le ordinanze che investono gli artt.

223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relativo

all'istituzione del giudice unico di primo grado, i rimettenti

lamentano che tali norme transitorie non prevedono che l'imputato

possa presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena

anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno

1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998

e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della

legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata

celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero

l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2

giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato

espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione;

che gli artt. 223 e 224 del decreto legislativo n. 51 del

1998 prevedono che, nei giudizi in corso alla data di efficacia del

decreto stesso, le parti possono presentare richiesta di accesso ai

riti alternativi nella prima udienza successiva a tale data,

definitivamente fissata, grazie a successivi interventi del

legislatore, al 2 giugno 1999 e, cioè, in momento antecedente

all'approvazione della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha

modificato la disciplina dei termini di decadenza per la

presentazione della richiesta di patteggiamento;

che le norme transitorie contenute nel decreto legislativo

n. 51 del 1998 non hanno - né avrebbero potuto avere, stante la

successione cronologica dei due provvedimenti legislativi - alcun

collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento

introdotta dalla legge n. 479 del 1999;

che, pertanto, le disposizioni censurate sono irrilevanti

rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della

richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la

legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad

esistenza, sicché le relative questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25,

secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal

tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 557, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

della Costituzione, dal tribunale di Vercelli e dal tribunale di

Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con le ordinanze in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e

111 della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari e dal

tribunale di Perugia, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione

distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte