Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/2001

Altra decisione · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di

procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto-legge

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio

1934, n. 36, promossi con ordinanze emesse il 20 e il 17 dicembre

1999 dal tribunale di Latina, iscritte ai nn. 130 e 131 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1999, il

giudice monocratico del tribunale di Latina, in funzione di pretore

ai sensi degli articoli 42 e 219 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76, 77,

101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del

codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono la

prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato,

qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati

dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di

assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non

partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene

non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc.

pen.";

che il giudice a quo premette in fatto che il processo ha

già subito numerosi rinvii a causa dell'astensione collettiva dei

difensori dalle udienze, iniziata nel luglio 1999 e destinata a

protrarsi sino al marzo 2000, motivata dalla mancata copertura

integrale dei posti nell'organico dei magistrati del tribunale di

Latina e comunque dalla insufficienza dello stesso;

che - prosegue il remittente - a seguito del rigetto della

richiesta di rinvio, motivato dalla irragionevole durata della

astensione dalle udienze, il difensore, nonostante l'evidente

prossimità del compimento del termine prescrizionale, ha ribadito la

propria volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i

sostituti immediatamente reperibili, nominati ai sensi dell'art. 97,

comma 4, cod. proc. pen., anche tra gli iscritti ad albi territoriali

differenti, hanno dichiarato di aderire anch'essi alla astensione;

che, in tale situazione, ad avviso del giudice a quo

l'eventualità che un'astensione protrattasi così a lungo possa dare

luogo a rilievi disciplinari o a sanzioni amministrative

(nell'ordinanza si sottolinea peraltro che, secondo la sentenza di

questa Corte n. 171 del 1996, non sono applicabili agli avvocati le

sanzioni disciplinari previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e

si esclude, in conformità alla giurisprudenza del tribunale di

Latina, di poter ravvisare nella condotta dei difensori il reato di

cui all'art. 340 cod. pen.), non inciderebbe sulla rilevanza della

questione, poiché questa investe solo la mancanza di strumenti

processuali che consentano di proseguire il giudizio e di ovviare a

una stasi procedimentale destinata a protrarsi indefinitivamente;

che, a giudizio del remittente, la situazione rappresentata

sarebbe causata dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure

e le misure consequenziali alla violazione dell'art. 2 della legge

n. 146 del 1990, quale risultante dalla sentenza n. 171 del 1996 di

questa Corte, relativamente ai casi in cui le modalità attuative

dell'astensione, per l'assoluta generalità delle adesioni e la

mancanza di limiti temporali alla agitazione, rendano di fatto

impossibile l'esercizio della giurisdizione anche nel caso in cui il

giudice respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto del

difensore astenutosi e disponga procedersi oltre;

che questa Corte - prosegue il remittente - nella citata

sentenza, pur ritenendo non applicabili agli avvocati le disposizioni

degli articoli 8-10 e 12-14 della legge n. 146 e lasciando al

legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a

realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, evidenziava la

necessità di impedire situazioni quale quella descritta in

precedenza, ossia la impossibilità di trattare il dibattimento per

periodi di tempo di durata tale da risultare all'evidenza

irragionevoli;

che, ad avviso del remittente, gli articoli 97, comma 4, 105,

comma 5, e 484, cod. proc. pen., nel loro combinato disposto,

determinerebbero il blocco dell'attività giudiziaria imponendo al

giudice l'obbligo di trattare il dibattimento alla presenza di un

difensore anche nei casi in cui sia materialmente impossibile

avvalersi di un iscritto agli albi per l'adesione di tutti i

professionisti interpellati, compresi quelli iscritti in albi

professionali diversi da quello locale, alla astensione dalle

udienze;

che, secondo il giudice a quo risulterebbe violato,

innanzitutto, il canone della ragionevolezza, in quanto le

disposizioni censurate non consentirebbero di procedere, in simili

casi, in assenza del difensore che non partecipi al dibattimento

ancorché non legittimamente impedito;

che, sempre secondo il remittente, le suindicate disposizioni

contrasterebbero, inoltre, con gli articoli 10, 76 e 77 della

Costituzione, in relazione al mancato adeguamento degli istituti del

codice ai principî internazionali in materia di giusto processo,

desumibili dagli articoli 6 e 17 della convenzione europea dei

diritti dell'uomo: impedire la celebrazione del dibattimento anche in

casi quale quello in esame significherebbe, infatti, ad avviso del

giudice a quo non soltanto non garantire la ragionevole durata del

processo, ma addirittura sancire la possibilità istituzionale

dell'abuso del diritto di associazione e di manifestazione del

pensiero attuato mediante astensioni collettive a catena che

potrebbero condurre all'estinzione dei reati per prescrizione;

che, infine, gli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484,

comma 2, cod. proc. pen. contrasterebbero, secondo il remittente, con

l'articolo 101 della Costituzione, in quanto l'esercizio della

giurisdizione e l'esecuzione dell'ordinanza dibattimentale, che nega

la sussistenza di un legittimo impedimento, sarebbero rimessi alla

volontà collettiva degli aderenti alla astensione; sarebbe altresì

violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto verrebbe impedito

l'esercizio dell'azione penale, con una stasi processuale

virtualmente perenne, la cui rimozione dipenderebbe esclusivamente

dalla volontà dei partecipanti all'astensione;

che, ad avviso del giudice a quo l'accoglimento della

questione, nei termini prospettati, non troverebbe ostacolo nel fatto

che il nostro ordinamento non consente la possibilità

dell'autodifesa nel processo penale, dal momento che la

giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre escluso il ricorso

all'autodifesa, sarebbe estranea al caso in esame, posto che, non

solo l'attuale sistema processuale di tipo accusatorio consentirebbe

assai più del precedente (al quale si riferirebbero le decisioni di

questa Corte) l'autodifesa, ma addirittura prevederebbe ipotesi in

cui l'assistenza del difensore non sarebbe necessaria, come nei casi

di cui all'art. 447 cod. proc. pen. in tema di applicazione della

pena su richiesta e di cui all'art. 309 in materia di misure

cautelari coercitive ovvero ancora nel giudizio dinanzi alla Corte di

cassazione;

che, con una seconda ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, lo

stesso giudice solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76,

77, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 97 e 484 cod. proc. pen. nonché degli

articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,

nella parte in cui non consentono la nomina degli aventi titolo

all'iscrizione all'albo degli avvocati quali sostituti del difensore

che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente

impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati

immediatamente reperibili abbiano opposto rifiuto;

che anche in tale ordinanza il remittente riferisce della

situazione venutasi a creare presso il tribunale di Latina a causa

della astensione degli avvocati, proclamata nel luglio del 1999 e

destinata a protrarsi, salvo proroghe, fino al 10 marzo 2000;

che, in questo caso, il remittente individua la causa del

blocco dell'attività giudiziaria nell'obbligo, per il giudice, di

nominare quale sostituto del difensore di udienza esclusivamente un

iscritto agli albi professionali degli avvocati anziché una persona

avente titolo alla iscrizione, nei casi in cui sia impossibile

avvalersi di un iscritto agli albi a causa dell'adesione alla

astensione collettiva di tutti i professionisti interpellati;

che le disposizioni indicate, ad avviso del giudice a quo,

contrasterebbero, in primo luogo, con gli articoli 3, 10, e 24 della

Costituzione, e cioè con il principi di ragionevolezza, con

l'obbligo di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme

internazionali e con il principi della ragionevole durata del

processo;

che, in particolare, quanto alla irragionevolezza delle

disposizioni censurate, il remittente afferma che la stessa

deriverebbe dalla inerzia del legislatore che, a distanza di tre anni

dalla sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, avrebbe omesso ogni

intervento in materia di disciplina delle procedure e delle

conseguenze della inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 della

legge n. 146 del 1990;

che, ad avviso del giudice a quo anche in vista dell'allora

imminente introduzione nell'art. 111 della Costituzione del principi

del giusto processo (principio peraltro da ritenersi già

costituzionalizzato, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione,

attraverso il recepimento della convenzione europea dei diritti

dell'uomo), non sarebbe ragionevole di per sé, né conforme ai

principî del processo accusatorio, l'obbligo della presenza del

difensore alle udienze dibattimentali nei casi in cui l'assenza

derivi dalla volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla classe

forense di non adempiere al loro ufficio;

che, infatti, prosegue il remittente, la legge dovrebbe

assicurare la possibilità di difendersi in giudizio, ma ciò

comporterebbe necessariamente l'obbligatoria presenza del difensore;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo non sarebbe

ragionevole che il legislatore, da un lato, imponga la presenza come

difensore di un iscritto agli albi degli avvocati e, dall'altro, non

preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per

risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili

per lo svolgimento dell'attività difensiva necessitata si rifiutino

di svolgere l'ufficio difensivo conferito, dichiarando di aderire ad

un'astensione collettiva dalle udienze che si sostanzierebbe in un

abuso del diritto;

che la irrazionalità, prosegue il giudice a quo andrebbe

ravvisata in modo particolare negli articoli 1 e 26 del r.d.l.

27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934,

n. 36, nella parte in cui impongono, anche in casi come quello

descritto, di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti

agli albi degli avvocati anziché tra gli aventi titolo

all'iscrizione, non consentendo di derogare alla condizione della

effettiva iscrizione anche quando sussistano tutti i requisiti per

l'esercizio dell'attività difensiva ad eccezione della mera formale

iscrizione all'albo professionale, ben potendo la verifica di tali

requisiti essere eseguita dall'autorità giudiziaria procedente nei

casi in cui, ai limitati fini dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,

sia necessario garantire all'imputato un difensore;

che la omessa previsione di una simile possibilità per il

giudice procedente sarebbe, ad avviso del remittente, illegittima

anche sotto il profilo del mancato adeguamento ai trattati, dal

momento che gli artt. 59 e ss. del trattato CEE e l'art. 4 della

direttiva 77/249/CEE escludono espressamente l'iscrizione ad un albo

quale requisito per l'esercizio della professione legale;

che, secondo il giudice a quo le disposizioni censurate

violerebbero anche, sotto diversi profili, gli articoli 76 e 77 della

Costituzione, perché con esse il legislatore delegato non avrebbe

previsto, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva n. 105

della legge di delegazione, criteri che garantiscano l'effettività

della difesa d'ufficio, non avrebbe adeguato, contravvenendo alla

prima direttiva dell'art. 2 della medesima legge, l'ordinamento

interno al principio sancito nell'art. 17 della convenzione europea

dei diritti dell'uomo in tema di ragionevole durata del processo, e

non avrebbe adeguato al nuovo codice gli istituti processuali

preesistenti, poiché non avrebbe previsto la possibilità della

sostituzione del difensore con soggetti non iscritti all'albo,

possibilità che sarebbe stata invece consentita dall'art. 38 della

legge n. 36 del 1934 attraverso il richiamo agli articoli 130, 131 e

132 del codice di procedura penale del 1930;

che gli articoli 97, comma 4, e 484 cod. proc.

pen. contrasterebbero, infine, ad avviso del remittente, con gli

articoli 101 e 112 della Costituzione perché assoggetterebbero il

giudice nell'esercizio della giurisdizione a scelte determinate non

dalla legge ma da fattori contingenti e da organi esterni

all'amministrazione della giustizia, con possibile paralisi

dell'esercizio dell'azione penale;

che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni

siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi unitariamente;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è stata

approvata, promulgata e pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83

(Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in

materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati), la quale ha introdotto nella legge

12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire la

applicabilità della disciplina in questa stessa legge contenuta

anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli

imprenditori;

che, a seguito del mutato quadro normativo, si rende

necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente affinché

questi valuti se permanga la rilevanza delle sollevate questioni di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Latina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte