Sentenza n. 609/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1988 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 810/1929
citata
- art. 1legge 810/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati
annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e
l'Italia, l'11 febbraio 1929) promossi con n. 2 ordinanze emesse il
26 novembre e il 2 dicembre 1987 dal Giudice Istruttore presso il
Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Marcinkus
Paul ed altri, iscritte ai nn. 855 e 860 del registro ordinanze 1987
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55/prima
s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione di Marcinkus Paul ed altri nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte, Paolo Roscioni e Adolfo Gatti
per Marcinkus Paul ed altri e l'Avvocato dello Stato Francesco
Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel processo penale scaturito dal dissesto del Banco
Ambrosiano S.p.a. - dichiarato in stato di insolvenza con sentenza
del Tribunale di Milano del 25 agosto 1982 - il giudice istruttore
del Tribunale di Milano emetteva, il 20 febbraio 1987, mandato di
cattura nei confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino
De Strobel, imputati, quali dirigenti ed amministratori dello I.O.R.
(Istituto per le opere di religione), di concorso con Roberto Calvi,
presidente e consigliere delegato del Banco Ambrosiano, nei fatti di
bancarotta fraudolenta causativi del dissesto del Banco stesso.
In seguito alla richiesta di riesame formulata dagli imputati il
Tribunale della libertà di Milano, con ordinanza del 13 aprile 1987,
confermava il mandato di cattura, ritenendo il provvedimento sorretto
da un adeguato impianto probatorio.
Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà gli imputati
proponevano quindi ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, che, con
sentenza 17 luglio 1987, Sez. V penale n. 3932, annullava senza
rinvio l'ordinanza stessa nonché il mandato di cattura, ravvisando
il difetto di giurisdizione del giudice penale italiano in ordine a
reati commessi nel territorio dello Stato da soggetti svolgenti
funzioni di dirigenti ed amministratori di un "ente centrale" della
Chiesa cattolica, quale dovrebbe considerarsi l'Istituto per le opere
di religione. La decisione di annullamento veniva adottata dalla
Cassazione in base all'art. 11 del Trattato lateranense - stipulato
tra lo Stato italiano e la Santa Sede l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810 - secondo cui "gli enti
centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da
parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali) nonché dalla
conversione nei riguardi dei beni immobili". Al riguardo la Corte di
cassazione affermava che per obbligo di non ingerenza dello Stato
italiano doveva intendersi "il dovere internazionalmente assunto di
non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque
implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti
enti centrali della Chiesa cattolica e, fra queste, ovviamente, la
giurisdizione".
Ritenuta la natura di "ente centrale della Chiesa" dello I.O.R., la
Cassazione negava, quindi, la giurisdizione del giudice penale
italiano nei confronti di imputati che si riteneva avessero agito non
come privati, bensì come dirigenti ed amministratori dello stesso
I.O.R.
2. - Con ordinanza del 26 novembre 1987 il giudice istruttore del
tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 in
relazione agli artt. 1, comma secondo, 7, comma primo, 102, 112, 3,
comma primo e 25, comma secondo, della Costituzione.
Il giudice rimettente, dopo essersi soffermato sulla tematica
dell'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale
relativo a norme derivate dai Patti lateranensi, ha avanzato in primo
luogo il dubbio che la disposizione impugnata - nell'interpretazione
datane dalla Cassazione - contrasti con le norme costituzionali
contenute negli artt. 1, secondo comma, e 7, primo comma, della
Costituzione, che sanciscono rispettivamente i principi supremi della
sovranità dello Stato e della sovranità ed indipendenza reciproca
dello Stato e della Chiesa. L'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n.
810 determinerebbe, infatti, secondo la Cassazione, una generale
esenzione dalla giurisdizione statuale a favore di persone dipendenti
da enti centrali della Chiesa che compiano, agendo nell'ambito delle
loro attribuzioni, atti illeciti sul territorio italiano. E ciò in
contrasto con il principio secondo cui l'esercizio della
giurisdizione penale appartiene all'ordine proprio dello Stato
costituendo espressione inderogabile della sua sovranità.
Nell'ordinanza di rinvio si contesta, poi, la lesione degli artt.
102 e 112 della Costituzione, dal momento che le norme ivi poste
concorrerebbero a formare il "complesso di statuizioni costituenti i
principi supremi della sovranità dello Stato", principi che
risulterebbero violati quando non siano osservate le regole
costituzionali che riservano l'esercizio della funzione
giurisdizionale ai magistrati ordinari ed attribuiscono l'esercizio
dell'azione penale al pubblico ministero.
Inoltre, ad avviso del giudice a quo, qualora si volesse accedere
all'interpretazione dell'art. 11 del Trattato lateranense adottata
dalla Cassazione, tale disposizione dovrebbe essere ritenuta lesiva
anche del principio costituzionale di eguaglianza, in quanto essa
consentirebbe una estensione indiscriminata ed irragionevole del
privilegio dell'immunità penale.
Infine - sempre a voler adottare l'interpretazione della Cassazione
- lo stesso art. 11 darebbe vita ad una norma penale eccezionale,
generatrice di immunità indeterminate e pertanto lesiva del
principio di legalità sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.
Per quanto concerne l'aspetto della rilevanza della questione
sollevata rispetto al processo a quo, il giudice remittente osserva
come tale rilevanza risulti collegata al fatto che dalla
dichiarazione di costituzionalità della norma denunciata
conseguirebbe necessariamente l'emanazione di una sentenza di
proscioglimento processuale, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.,
nei confronti di tutti gli imputati, mentre da una dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato o
dall'accoglimento di una interpretazione diversa da quella della
Corte di cassazione discenderebbe, invece, la disapplicazione della
norma impugnata e, conseguentemente, la possibilità per il giudice
penale di addivenire ad una decisione nel merito dei reati
contestati.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli
imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni presentate dalle parti private si sostiene che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice
istruttore del Tribunale di Milano è inammissibile per irrilevanza
ovvero per difetto di legittimazione del giudice a quo, nonché
infondata nel merito per molteplici motivi.
Svolgendo un primo profilo di inammissibilità, la difesa delle
parti private sostiene che il giudice remittente doveva ritenersi
ormai privo del potere di sollevare la questione di costituzionalità
nella fase del procedimento successiva alla emanazione della sentenza
negatrice della giurisdizione del giudice penale italiano. Il giudice
rimettente cioè non avrebbe tenuto conto del fatto che i problemi
attinenti alla giurisdizione erano già stati definitivamente risolti
dalla Corte di cassazione con una pronuncia che non poteva formare
oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, come
surrettiziamente si è preteso di fare con l'ordinanza di rinvio.
Un secondo profilo di inammissibilità è imperniato poi sulla
considerazione che, quand'anche fosse dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11 del Trattato, il giudice istruttore non
potrebbe comunque proseguire l'azione penale nei confronti dei
dirigenti dello I.O.R.: e ciò in quanto l'art. 11 del Trattato
rappresenterebbe null'altro che la "specificazione di un principio
consuetudinario generalmente riconosciuto... secondo cui gli organi
di Stati esteri non sono punibili per gli atti posti in essere
nell'esercizio delle funzioni demandate dall'ordinamento di
appartenenza".
Un terzo profilo di inammissibilità viene inoltre ancorato a più
generali considerazioni attinenti alle garanzie della libertà
personale. Si sostiene, al riguardo, che l'ordinanza di rinvio
incorrerebbe in errore quando ritiene che, in materia di libertà
personale, una sentenza della Corte costituzionale possa introdurre
retroattivamente (come non può fare la legge) una condizione di
punibilità originariamente non prevista, ampliando la giurisdizione
penale del giudice italiano e determinando la sostanziale caducazione
di una sentenza adottata dalla Corte di cassazione sul fondamento
dell'art. 111 Cost.
Da queste considerazioni la difesa degli imputati trae la
conclusione che la questione di costituzionalità proposta dovrebbe
essere dichiarata inammissibile in quanto intesa a provocare una
pronunzia elusiva di un inderogabile insieme di garanzie
costituzionali, quali la riserva assoluta di legge, la riserva di
motivazione a favore dell'autorità giudiziaria in tema di
provvedimenti restrittivi, il divieto di fattispecie punitive
retroattive, il principio di naturalità e precostituzione del
giudice.
Passando ad esaminare il merito della dedotta questione, la difesa
delle parti private afferma, in primo luogo, che l'esenzione degli
enti centrali della Chiesa cattolica dalla giurisdizione dello Stato
italiano ha il suo diretto ed immediato fondamento nel primo comma
dell'art. 7 della Costituzione che riconosce l'indipendenza e la
sovranità della Chiesa. La non punibilità degli amministratori e
dirigenti dello I.O.R. per gli atti compiuti nell'esercizio del loro
ufficio discenderebbe, pertanto, dalla riconosciuta "esteriorità"
della Chiesa cattolica rispetto all'ordinamento italiano e dalla
conseguente "immunità del suo nucleo organizzativo centrale dalla
legislazione, dalla amministrazione e dalla giurisdizione" dello
Stato italiano.
Si sostiene inoltre che l'art. 11 del Trattato lateranense non lede
alcun principio supremo e tantomeno quelli infondatamente considerati
tali dal giudice a quo.
In particolare, si nega che la norma denunciata violi l'art. 3
Cost., dal momento che la peculiare disciplina riservata dall'art. 11
del Trattato ad alcuni soggetti e ad alcune attività trova "una
ragionevole giustificazione" sia nella natura dell'attività svolta
in nome e per conto di un ente centrale della Chiesa, sia nella
particolare natura dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa.
Infondata sarebbe poi anche la prospettazione relativa agli artt.
102 e 112 della Costituzione, poiché la prima di tali norme
costituzionali non fissa l'inderogabilità assoluta della
giurisdizione statale, mentre la seconda non pone limitazioni al
legislatore ordinario nell'individuazione dei presupposti dai quali
scaturisce per il pubblico ministero l'obbligo di agire.
Infine, si contesta che l'art. 11 del Trattato sia una norma
indeterminata e perciò contrastante con il disposto dell'art. 25,
comma secondo, Cost., poiché il bene protetto da tale norma
rappresenta una fondamentale garanzia a favore dell'imputato, per cui
l'asserita (ma insussistente) indeterminatezza del citato art. 11 del
Trattato non costituirebbe ove risolta in favor rei - una violazione
dell'art. 25 della Costituzione.
Di qui la richiesta alla Corte di dichiarare la questione di
legittimità prospettata inammissibile o, in subordine, infondata.
4. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri sostiene innanzitutto l'inammissibilità della proposta
censura di incostituzionalità per difetto di legittimazione del
giudice a quo.
Al riguardo l'interveniente osserva che "la declaratoria di difetto
di giurisdizione ha per sua stessa natura l'effetto di escludere
radicalmente, quale che sia la questione, di merito o incidentale,
che ne abbia investito la Suprema Corte, il potere dell'autorità
giudiziaria di emettere in ordine alla vertenza qualsiasi tipo di
pronuncia" e si sostanzia "in ogni caso... in una pronuncia che
produce gli effetti di cui all'art. 152 cod. proc. pen., senza che
sussista margine per ulteriore pronuncia del giudice che era
investito della questione di merito". Ne consegue - secondo
l'interveniente - l'inammissibilità di un'ordinanza di rimessione
successiva alla sentenza della Cassazione che ha già determinato, ai
sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., l'irrevocabile definizione e
chiusura del processo.
La circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato
solo in relazione al profilo, incidentalmente esaminato, della
legittimità del mandato di cattura non farebbe, d'altro canto, venir
meno, per il giudice istruttore, il vincolo derivante dalla pronuncia
della Cassazione. Dimodoché, a tutto voler concedere, "al giudice di
merito non resterebbe comunque altra possibilità che quella di
ribadire esplicitamente la pronunzia già implicitamente emessa dalla
Corte di Cassazione e cioè emanare la formale, ma ormai ineludibile,
necessaria e vincolata, pronuncia di cui all'art. 152 cod. proc.
pen.".
Si sarebbe perciò di fronte ad una ordinanza che, in
contraddizione con l'ordine delle giurisdizioni, pretende di
esercitare un potere di cui il giudice a quo è stato ormai spogliato
e che solleva una questione di legittimità costituzionale divenuta
tardiva, perché non proposta davanti alla stessa Cassazione e quindi
sostanzialmente rivolta a promuovere una non consentita impugnazione
dinanzi alla Corte costituzionale della pronunzia ormai irrevocabile
di difetto di giurisdizione.
La questione sollevata dal giudice istruttore di Milano sarebbe
altresì da considerare inammissibile alla luce dell'orientamento
prevalente della giurisprudenza costituzionale che ravvisa il difetto
di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
nei confronti di norme penali di privilegio.
Al riguardo, l'interveniente osserva che l'immunità configurata
dall'art. 11 del Trattato lateranense e riconosciuta ai dirigenti
dello I.O.R. va ricondotta alla particolare figura dell'immunità
funzionale, che, prevista a favore degli organi di Stati esteri da un
principio di carattere generale dell'ordinamento internazionale,
comporta l'irresponsabilità penale per gli atti compiuti
nell'esercizio delle funzioni.
E poiché l'immunità funzionale ha un fondamento di diritto
sostanziale, si deduce che, in base ai principi in tema di
irretroattività delle norme penali, anche una eventuale decisione
della Corte costituzionale che riconoscesse l'incostituzionalità,
sotto uno dei profili prospettati, della norma pattizia dell'art. 11
del Trattato, non sarebbe comunque idonea a produrre un effetto
pregiudizievole per gli imputati nel processo penale pendente davanti
al giudice a quo.
Da qui - secondo l'interveniente - un ulteriore profilo di
irrilevanza della questione prospettata dal giudice milanese.
Passando all'esame del merito, il Presidente del Consiglio sostiene
che le proposte censure di illegittimità costituzionale nascono da
un errore di prospettiva del giudice a quo, il quale non ha tenuto
conto del fatto che il contemperamento e la delimitazione della
sovranità dei soggetti internazionali costituisce l'essenza stessa
dei trattati internazionali, sia per quanto concerne l'ambito
territoriale in cui tale sovranità si deve esercitare, sia con
riferimento ai contenuti di essa.
Inoltre lo stesso giudice avrebbe dovuto censurare la norma
consuetudinaria diritto internazionale generalmente riconosciuta
(rilevante nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10, comma
primo, Cost.) che garantisce l'immunità agli organi di Stati esteri
nonché di soggetti ed enti internazionali per gli atti compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni: andrebbe quindi esclusa la
possibilità che, ai fini della definizione del processo, sia
utilmente eliminabile dall'ordinamento interno l'art. 11 del
Trattato, poiché, anche in assenza di tale norma pattizia,
sopravviverebbe comunque la norma consuetudinaria di diritto
internazionale idonea a produrre i medesimi effetti.
La Presidenza chiede pertanto che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata.
5. - Nello stesso processo penale il giudice istruttore di Milano -
dopo aver sollevato con l'ordinanza sopra richiamata la questione di
legittimità costituzionale di cui è causa - ha preso atto della
successiva proposizione, da parte del pubblico ministero, di alcune
eccezioni di incostituzionalità relative allo stesso art. 11 della
l. 27 maggio 1929 n. 810 per violazione degli artt. 3, 7, 24 e 25
della Costituzione.
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza di tali
eccezioni, il giudice istruttore ha osservato che, nella sua
precedente ordinanza del 26 novembre 1987, sollevata d'ufficio, non
era stato preso in considerazione il profilo di illegittimità
costituzionale della norma impugnata riferito all'art. 24 Cost.: di
conseguenza, ha ritenuto opportuno sollevare, con successiva
ordinanza del 2 dicembre 1987, una ulteriore questione di
costituzionalità dell'art. 11 della legge n. 810 del 1929 anche con
riferimento all'art. 24 Cost.
In questa seconda ordinanza sono integralmente trascritte le
argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno di eccezioni
che per lo più ricalcano quelle contenute nella precedente ordinanza
del 26 novembre 1987, salvo che per la prospettazione del contrasto
tra la norma impugnata ed il principio dell'ordinamento derivante
dalla correlazione tra gli artt. 3 e 24 Cost.
Su questo punto si sostiene che la norma in contestazione,
determinando un difetto di giurisdizione dello Stato nei confronti
degli enti centrali della Chiesa, comporterebbe una assoluta
impossibilità di agire in giudizio civile per la controparte di un
ente centrale della Chiesa e significherebbe, altresì,
impossibilità di agire, nell'ambito di un giudizio penale, per
qualsivoglia persona offesa o danneggiata da reati consumati in
Italia da rappresentanti di enti centrali della Chiesa.
6. - Anche in questo secondo giudizio si sono costituiti gli
imputati Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel, ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Le parti private rilevano che il giudice istruttore ha emanato la
nuova ordinanza di rinvio dopo aver già rimesso alla Corte una
questione di legittimità e, dunque, successivamente alla sospensione
del procedimento a quo ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953 n. 87. E poiché detta sospensione sarebbe analoga a quella
prevista dall'art. 298 cod. proc. civ. e precluderebbe al giudice a
quo l'adozione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale (salvo gli
atti necessitati), la seconda ordinanza dovrebbe considerarsi
inammissibile, perché emanata da un giudice privo di legittimazione.
Nel merito, la questione di legittimità dedotta con riferimento
agli artt. 24 e 3 Cost. è ritenuta infondata, dal momento che non è
configurabile un diritto soggettivo del privato all'esercizio della
giurisdizione penale, né l'immunità concessa agli enti centrali
della Chiesa cattolica lascerebbe privi di tutela i soggetti che si
ritengano lesi dall'attività di tali enti.
7. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio
sostiene, a sua volta, che le questioni prospettate nell'ordinanza
del 2 dicembre 1987 devono essere ritenute "integralmente non
proposte e quindi non esaminabili", in quanto sollevate nel corso di
un processo sospeso e da un giudice ormai privo di legittimazione a
proporle.
Nel merito l'interveniente sottolinea in particolare l'inesistenza
di una posizione giuridica tutelata del privato all'esercizio della
giurisdizione penale.
Il Presidente del Consiglio chiede pertanto che anche la seconda
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
8. - In prossimità dell'udienza di discussione le parti private
hanno prodotto una memoria sia nel primo che nel secondo
procedimento, dove si ribadiscono e si sviluppano le tesi difensive
già enunciate nei rispettivi atti di costituzione. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di cui è causa sollevano, sotto profili in
parte diversi, le stesse questioni di legittimità costituzionale: i
relativi procedimenti vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
unica pronuncia.
2. - L'Avvocatura dello Stato e le parti private hanno
preliminarmente prospettato, nelle proprie difese, varie eccezioni di
inammissibilità nei confronti sia della prima che della seconda
ordinanza.
Tali eccezioni - pur nella varietà delle argomentazioni addotte -
possono essere raggruppate, per gli aspetti che si presentano comuni
ad ambedue le ordinanze, con riferimento a tre profili essenziali
concernenti rispettivamente:
a) l'asserito difetto di legittimazione del giudice a quo, per avere
lo stesso sollevato le questioni di costituzionalità di cui è causa
dopo che la Corte di cassazione aveva definitivamente pronunciato il
difetto di giurisdizione dello stesso giudice, determinando una
preclusione assoluta in ordine all'adozione di qualsivoglia
provvedimento giurisdizionale o, quanto meno, di qualsivoglia
provvedimento diverso dalla semplice dichiarazione, necessaria e
vincolata, della improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 152
cod. proc. pen. ; b) l'asserito difetto di rilevanza delle questioni
proposte, dal momento che la norma da applicare nel giudizio a quo
andrebbe individuata non tanto nell'art. 11 del Trattato, quanto nel
principio di diritto internazionale consuetudinario che riconosce ai
rappresentanti degli organi di Stati stranieri o di enti
internazionali una immunità penale di tipo funzionale, principio
recepito nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost. e
dell'art. 3 cod.pen. ; c) l'asserita irrilevanza delle stesse
questioni, in quanto dirette a colpire, nell'art. 11 del Trattato,
una norma penale (di natura sostanziale o, comunque, processuale) di
maggior favore e pertanto, quand'anche riconosciuta incostituzionale,
non disapplicabile nel processo a quo ai sensi degli artt. 25 Cost. e
2 cod. pen.
A tali eccezioni sia l'Avvocatura che le parti private ne hanno,
infine, aggiunta un'altra diretta a contrastare soltanto la seconda
ordinanza: eccezione prospettata con riferimento all'asserita
inammissibilità della questione di costituzionalità proposta dopo
che era già stato sospeso il processo a quo in conseguenza del
rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ai fini della soluzione,
nello stesso processo, di un precedente incidente di
costituzionalità.
3. - L'eccezione relativa al difetto di legittimazione del giudice
a quo, che verrebbe a derivare dalla pronuncia della Corte di
Cassazione sul difetto di giurisdizione, si presenta pregiudiziale e
va, pertanto, esaminata per prima.
La Corte di cassazione, con la sentenza 17 luglio 1987, ha
annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Milano 13 aprile
1987, confermativa del mandato di cattura emesso dal giudice
istruttore dello stesso Tribunale in data 20 febbraio 1987 nei
confronti di Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De Strobel,
imputati di concorso in bancarotta fraudolenta. Tale sentenza,
adottata a conclusione del giudizio di cui agli artt. 263- bis e
segg. cod. proc. pen. , relativo alla validità del mandato di
cattura emesso nei confronti degli imputati, è stata motivata con
riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice penale
italiano nei confronti di soggetti che, per il fatto di aver agito in
qualità di organi o di rappresentanti di un "ente centrale" della
Chiesa cattolica, sono stati considerati, ai sensi dell'art. 11 del
Trattato, coperti da immunità penale.
L'eccezione in esame impone, quindi, innanzitutto di valutare gli
effetti derivanti dalla richiamata pronuncia della Corte di
cassazione sia con riferimento al giudizio incidentale sul mandato di
cattura, nel cui ambito la pronuncia stessa è stata adottata, sia
con riferimento al giudizio principale, concernente la contestazione
del reato di concorso in bancarotta fraudolenta.
4. - Quanto agli effetti sul procedimento incidentale, non vi è
dubbio che in questo giudizio la pronuncia della Corte di Cassazione
sul difetto di giurisdizione - indipendentemente da ogni valutazione
di merito, che non può trovare ingresso in questa sede - sia tale da
concludere definitivamente la controversia relativa al mandato di
cattura emesso dal giudice istruttore penale. E questo indipendemente
dal valore di "cosa giudicata" da attribuire a tale sentenza, sulla
scorta di un principio generale che, ad avviso delle parti private,
sarebbe desumibile dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. pen., dove
viene conferita "autorità di cosa giudicata" alla dichiarazione di
competenza di un giudice speciale da parte della Corte di Cassazione,
"anche se non pronunciata a sezioni unite". Ed invero, - quand'anche
si ritenesse di non poter applicare al caso in esame, che investe un
profilo di difetto assoluto di giurisdizione, una norma quale è
quella posta nell'art. 38 cod. proc. pen., che concerne invece
l'"incompetenza" del giudice ordinario, contrapposta alla
"competenza" di un giudice speciale - resterebbe pur sempre il fatto
che, nella specie, la Corte di Cassazione ha adottato una sentenza di
natura processuale (trattasi di annullamento senza rinvio ai sensi
dell'art. 539 n. 3 cod. proc. pen.), che per la sua stessa struttura
ha assunto caratteristiche di pronuncia non solo terminativa del
processo incidentale (cfr. l'art. 540 cod. proc. pen., che, per
l'ipotesi richiamata nell'art. 539 n. 3, non prevede alcuna attività
successiva all'annullamento senza rinvio), ma anche "irrevocabile",
in quanto sottratta ad ogni ulteriore impugnazione (cfr. art. 576
cod. proc. pen.).
Da quanto precede discende che, una volta divenuto operante
l'accertamento definitivo del difetto di giurisdizione, al giudice di
merito del procedimento incidentale non potrà spettare, nello stesso
processo, altro potere che quello relativo alla adozione dei
provvedimenti conseguenti all'accertato difetto di giurisdizione:
provvedimenti che, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. , si
verranno a concretare nella semplice annotazione della sentenza della
Corte di Cassazione in margine all'originale del provvedimento
annullato.
5. - Poste tali premesse resta da esaminare il rapporto tra il
procedimento incidentale (concernente il provvedimento in tema di
libertà personale) e il procedimento principale (concernente
l'accertamento del reato), al fine di valutare gli effetti che la
pronuncia della Corte di Cassazione sul difetto di giurisdizione
adottata nel primo procedimento è in grado di produrre nei confronti
del secondo.
La piena autonomia tra i due procedimenti (incidentale e
principale) è stata affermata da una parte della dottrina con
riferimento alla valutazione dei fatti e delle prove: tale autonomia
non può, peraltro, valere anche in ordine all'accertamento di un
presupposto essenziale per l'esistenza stessa del processo, quale
quello relativo alla mancanza di un potere giurisdizionale
esercitabile da qualsivoglia giudice nei confronti della fattispecie
sottoposta ad esame. Tale presupposto, con riferimento ai diversi
tipi di procedimenti e subprocedimenti ricollegabili alla stessa
azione penale, si caratterizza, infatti, come indivisibile e
unitario, con la conseguenza che l'accertamento del difetto di
giurisdizione operato nell'ambito di un procedimento incidentale non
potrà non riflettersi, ove abbia assunto i caratteri della
definitività, in tutti gli altri procedimenti, incidentali e
principale, connessi alla stessa azione. E questo tanto più ove tra
i diversi procedimenti venga a manifestarsi - così come accade nel
caso in esame - una completa identità tanto con riferimento ai
soggetti perseguiti che ai reati contestati.
Tale soluzione si presenta, d'altro canto, ancor più necessitata
se si tiene conto delle caratteristiche proprie del vigente processo
penale, dove non compare un istituto quale il regolamento preventivo
di giurisdizione previsto dal codice di procedura civile (artt. 37 e
41 cod. proc. civ.) e dove, di conseguenza, il giudizio sull'azione e
il giudizio sulla giurisdizione appaiono sempre tra loro
indissolubilmente collegati.
6. - Le osservazioni che precedono conducono, dunque, a concludere
nel senso che la dichiarazione di difetto di giurisdizione, ove sia
stata irrevocabilmente enunciata dalla Corte di cassazione, non può
non portare alla chiusura, oltre che del procedimento incidentale nel
cui ambito è stata adottata, anche del procedimento principale, dove
è sorto l'incidente relativo al provvedimento restrittivo della
libertà personale.
La conseguenza naturale sarà che, una volta accertata, in sede di
processo incidentale, la carenza del presupposto della giurisdizione,
al giudice del processo principale non potrà spettare altro che il
compito, vincolato, di dichiarare concluso lo stesso processo, dando
atto della improcedibilità dell'azione per difetto di giurisdizione.
Un incidente di costituzionalità, sollevato in questa fase si
presenta, quindi, tardivo - come è stato rilevato dall'Avvocatura
dello Stato - finendo per assumere in realtà le connotazioni anomale
di un mezzo di impugnazione della stessa sentenza con cui la Corte di
Cassazione ha definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione.
7. - Le due ordinanze in epigrafe vanno, pertanto, dichiarate
inammissibili in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione
17 luglio 1987 che ha affermato il difetto di giurisdizione nei
confronti di imputati ritenuti, per la loro qualifica soggettiva,
coperti da immunità penale.
Ogni ulteriore pronuncia sui diversi profili, di ordine
processuale e sostanziale, connessa ai due giudizi di cui è causa
resta, di conseguenza, assorbita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal giudice
istruttore del Tribunale penale di Milano avverso l'art. 11 del
Trattato tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27
maggio 1929 n. 810, in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 7,
comma primo, 102, 112, 3, comma primo, 24 e 25, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 6 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:609 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte