Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,

26, 28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203 (conversione dei contratti agrari

di mezzadria in affitto) promossi con undici ordinanze emesse il 7

novembre e il 19 dicembre 1983 dal Tribunale di Modena nei procedimenti

civili vertenti tra Caragnani Paolo e Lanzarini Franco, Marchetti

Renato e Golinelli Alfredo, Marchetti Renato e Barbieri Augusto,

Baraldi Anna Lucia e Tassinari Renzo, Freschi Giovanni e Soli Paolino,

Amici Germinia e Parenti Nerio, Badiali Francesco e Cassanelli

Vittorino, Reggianini Ada e Del Carlo Gino, Colombini Mario e Trenti

Marino, Bernardi Giuseppe e Rossi Lorenzo, Morselli Vittorio e

Bellentani Valentino, iscritte ai nn. da 718 a 728 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate tutte nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 bis dell'anno 1985:

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi ad oggetto la

conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli

artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, il Tribunale di Modena con le

ordinanze indicate in epigrafe sollevava questione di legittimità

costituzionale delle norme disciplinanti il detto istituto;

che precisamente il Tribunale impugnava gli artt. 25 e 30 ed

indicava anche, genericamente e solo per corroborare la denuncia di

incostituzionalità, gli artt. 26 e 28 l. cit.;

che esso faceva riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei

concessionari, che vengono Così posti in una ingiustificata situazione

di privilegio di fronte ai concedenti;

- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese

mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità

produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, Così

palesando una intrinseca irragionevolezza;

- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il

concedente - imprenditore nella necessità di abbandonare la propria

attività professionale;

- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di

iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare

un capitale a fini produttivi;

- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al mero

arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia di

valutazione dell'"utilità sociale", quale condizione necessaria del

sacrificio dell'iniziativa economica privata;

- artt. 42 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente

espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza

indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più

equi rapporti sociali.

Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro

identità;

che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984

n. 138;

che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso

l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia

confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,

verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice

finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente

conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare

favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di

condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più

intenso e diretto vincolo con il fondo;

che l'istituto della cosiddetta conversione - come la Corte ha

precisato - consiste in effetti in un mutamento più formale che

sostanziale del tipo di contratto, da associativo in commutativo,

giacché il legislatore si è limitato a prendere atto che nella

generalità dei casi la collaborazione tra concedente e mezzadro era

solo apparente, essendo l'impresa mezzadrile gestita solo dal secondo,

mentre il primo non era che un puro percettore di reddito;

che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo

del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei

lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi -

escludono in linea di principio la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;

che la non ravvisabilità di una fattispecie espropriativa ha

indotto la Corte ad escludere altresl' la violazione degli artt. 42 e

44 Cost.;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre

riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti

con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.

153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel

primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il

consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.

30 l. cit.;

che anche la censura relativa all'art. 4 Cost. ha formato oggetto

della sent. n. 138 del 1984;

che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono

essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. dal

Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto

già decise con la sent. n. 138 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte