Sentenza n. 62/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 895/1967
- art. 10legge 497/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 2
ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi"),
modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove
norme contro la criminalità") promosso con ordinanza emessa il 10
aprile 1978 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Von Dellemann Roberto ed altro,
iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano - con ordinanza
emessa il 10 aprile 1978 nel corso di un procedimento penale a carico
di Roberto Von Dellemann, imputato fra l'altro di illegale detenzione
di esplosivi e del reato di cui all'art. 435 codice penale - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
("Disposizioni per il controllo delle armi"), modificato dall'art. 10
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la
criminalità"), nella parte in cui la detenzione illegale di esplosivi
di ogni genere è punita con la pena della reclusione da uno a otto
anni e della multa da L. 200.000 a L. 1.500.000.
Dopo aver ricordato che le disposizioni del t.u.l.p.s. e del
relativo regolamento in tema di detenzione di esplosivi e di prodotti
esplodenti erano dettate solamente per la prevenzione d'infortuni e
disastri e che la sanzione della violazione dell'obbligo (di cui
all'art. 38 t.u.l.p.s.) di denunziare la detenzione di munizioni o
materie esplodenti di qualunque genere e di qualsiasi quantità, una
volta contenuta nell'art. 679 codice penale per le materie esplodenti e
nell'art. 697 codice penale per le munizioni, è attualmente contenuta
nella disposizione impugnata per gli esplosivi e le munizioni da
guerra, e tuttora nell'art. 697 codice penale per le munizioni di arma
comune (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a L. 360.000), il Giudice
istruttore osserva che, a fronte della iniziale eguaglianza di
trattamento risultante dal t.u.l.p.s. e dal codice penale, le
successive modifiche legislative hanno rotto ogni equilibrio
sottoponendo a diverso regime giuridico fattispecie analoghe ed anzi
punendo più gravemente fattispecie che sotto ogni profilo appaiono
più lievi di altre punite invece con minore pena.
In particolare, il giudice a quo mette in rilievo due profili di
illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Sotto un
primo profilo, infatti, sarebbe irrazionale che chi detiene, senza
averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco o una dose di
polvere bastante per il caricamento di una sola cartuccia è punibile
ai sensi della legge n. 895 del 1967 mentre chi detenga le stesse cose
riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una concreta maggiore
pericolosità, è invece punito con le pene enormemente minori di cui
all'art. 697 codice penale. Sotto un secondo profilo, il principio di
eguaglianza sarebbe violato per il fatto che le norme impugnate,
riassumendo un concetto astratto di esplosivo, senza l'indicazione di
quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai fini della
sicurezza pubblica e degli scopi della legge stessa, rendono
impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità delle
fattispecie e dei comportamenti.
Conclude infine il Giudice istruttore che la questione è nella
specie rilevante essendo l'imputato accusato di aver detenuto
modicissime quantità di clorato di potassio e di polvere da sparo.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 settembre 1978.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la proposta questione sia dichiarata infondata.
Quanto al primo dei due dedotti profili di incostituzionalità,
l'Avvocatura osserva che le considerazioni del giudice a quo non si
attagliano al caso concreto, poiché il quantitativo di sostanza
esplosiva la cui illegittima detenzione è stata contestata
all'imputato (tre grammi circa di polvere da sparo e 28 grammi di
clorato di potassio) non consente il raffronto fatto, superando detto
quantitativo sensibilmente quanto serve per il caricamento di una sola
cartuccia. In ogni caso, la pericolosità di un soggetto non dipende
soltanto dal quantitativo di esplosivo illegalmente detenuto,
costituendo tale detenzione un connotato che si aggiunge a tutta la
restante sintomatologia della pericolosità del detentore, in relazione
alla quale la detenzione va valutata.
Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura osserva che l'ordinamento
offre strumenti adeguati (basti pensare all'istituto del reato
impossibile) per escludere, eventualmente, la punibilità di quel
soggetto la cui pericolosità non traspaia in alcun modo né dal
quantitativo minimo di sostanza esplosiva detenuta né da altri
sintomi. L'uso degli strumenti predisposti per la comminazione di una
corretta pena in concreto, consente poi di evitare gli altri aspetti
aberranti paventati dal giudice a quo, poiché ogni diversa fattispecie
appare suscettibile di una diversa definizione con la quale si tiene
conto della gravità del reato agli effetti della pena. Considerato in diritto :
1. - In sede d'ammissibilità della questione di costituzionalità
sollevata dall'ordinanza di cui in narrativa, non può essere taciuto
un dubbio che sorge a seguito dell'incriminazione dell'imputato anche
per il delitto di cui all'art. 435 codice penale.
È ben noto, infatti, alla Corte che la prevalente dottrina è
dell'avviso che il delitto di cui all'art. 435 codice penale assorba il
fatto tipico di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497
(sostitutivo dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895). Ove i due
fatti, individuati dai precisati articoli, convergano a realizzare
un'unica situazione concreta, svolgentesi in unità di contesto, il
principio di specialità non consente, a parere della prevalente
dottrina, la doppia imputazione.
Senonché, da un canto va rilevato che l'ora ricordato parere, che
esclude il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 435 cod.
pen. e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, non è del tutto
incontrastato; e d'altro canto va posto in rilievo che l'ordinanza di
rimessione non offre elementi idonei a concludere sull'unicità della
situazione concreta entro la quale si sia verificata convergenza dei
fatti tipici in discussione.
Tenuto conto, pertanto, dell'asserita duplicità d'imputazione e
dell'impossibilità, per questa Corte, d'interferire su questioni
interpretativi che devono essere lasciate all'esclusiva competenza del
giudice a quo (non v'è dubbio, invero, che la distinzione tra concorso
formale di reati e concorso apparente di norme o di leggi è da
riferirsi all'interpretazione od all'applicazione normativa) va
superato ogni dubbio sull'ammissibilità della questione sollevata
dall'ordinanza di rimessione.
2. - Nel merito la questione di costituzionalità sollevata dalla
precisata ordinanza è infondata.
Vale anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte
in tema di reati e sanzioni penali. La configurazione delle fattispecie
criminose e la valutazione della congruenza fra reati e conseguenze
penali appartengono alla politica legislativa e, pertanto,
all'incensurabile discrezionalità del legislatore ordinario, con
l'unico limite della manifesta irragionevolezza. Ed è qui davvero
superfluo dar approfondita ragione dell'indirizzo giurisprudenziale ora
indicato: è, infatti, sufficiente appena ricordare che le opzioni
legislative, in sede di configurazione delle fattispecie criminose
tipiche, devono tener conto non soltanto del bene o dei beni giuridici
tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma anche
delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni
in parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli
effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre
nell'ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di prevenzione
generale (evitare recidive e contagio criminoso) e di riduzione
dell'allarme sociale cagionato dai reati convergono, insieme alle
ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni legislative nella
determinazione delle ipotesi criminose tipiche. Né esistono strutture
ontologiche delle condotte criminose tali da vincolare il legislatore a
valutarle allo stesso modo; quand'anche si fosse d'accordo
sull'esistenza di strutture ontologiche dei comportamenti criminosi,
rimarrebbe pur sempre salva la libertà del legislatore di valutare
giuridicamente le medesime in maniera coerente alle varie finalità
immediate perseguite nei diversi momenti storici ed alle svariate
conseguenze, dannose o pericolose, dirette od indirette, che, nei tempi
e nei luoghi nei quali i comportamenti criminosi si realizzano, questi
ultimi sono idonei a produrre. Ed è quasi superfluo aggiungere che
anche le opzioni legislative in tema di qualità e quantità delle
sanzioni penali sono motivate dalle ragioni innanzi indicate.
3. - L'ordinanza di rimessione, nell'impugnare l'art. 2 della legge
2 ottobre 1967 n. 895, modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre
1974 n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost., eccepisce che chi
detiene, senza averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco
od una dose di polvere bastante per il caricamento di una sola
cartuccia è punibile ai sensi della legge n. 497; mentre chi detiene
le stesse cose riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una
concreta maggiore pericolosità, è punito con le pene enormemente
minori di cui all'art. 697 codice penale.
Intanto, vale rilevare che, a parte ogni questione relativa al
bossolo scarico (che difficilmente potrebbe esser configurato come
esplosivo) una dose di polvere da sparo bastante per il caricamento di
una sola cartuccia costituisce sicuramente esplosivo mentre il bossolo
o l'innesco insieme alla predetta polvere, uniti in una cartuccia per
arma comune da sparo, costituiscono, del pari certamente, altro,
diverso oggetto, munizione. Il detenere un esplosivo è cosa diversa
dal detenere una munizione. E non è vero che l'esplosivo sia meno
pericoloso della munizione, per di più non per arma da guerra ma per
arma comune da sparo.
L'esplosivo è, in sé, pericoloso. Esso infatti, è una sostanza o
miscela di sostanze che, in seguito a semplice stimolo esterno (è
sufficiente un minimo urto) può sviluppare, in brevissimo tempo, una
gran quantità di gas ad altissima temperatura e pressione. La
munizione, invece, per sviluppare l'intrinseca capacità lesiva,
necessita dell'arma, dell'arma adeguata alla munizione e del
finalistico uso dell'arma stessa. Non si riesce, pertanto, ad intendere
in base a quale criterio l'ordinanza di rimessione desuma una minore
pericolosità dell'esplosivo nei confronti della munizione per arma
comune da sparo, di tal che il detenere illegalmente un sia pur modesto
quantitativo di esplosivo, a prescindere da ogni altra considerazione,
sarebbe di gran lunga meno pericoloso del detenere abusivamente una
munizione per arma comune da sparo composta dallo stesso quantitativo
d'esplosivo.
Manca, dunque, nella specie, l'omogeneità delle situazioni
invocate, al fine di richiedere, in riferimento all'art. 3 Cost.,
uniformità di disciplina giuridica; e, di più, viene erroneamente
ritenuta, dal giudice a quo, meno pericolosa la situazione che è dal
legislatore maggiormente sanzionata. D'altra parte, il legislatore ha,
coerentemente, da sempre previsto una disciplina autonoma per gli
esplosivi.
4. - La Corte deve aggiungere che, nella specie, non si ravvisa
neppure sproporzione manifestamente arbitraria tra la diversa
pericolosità delle situazioni invocate dall'ordinanza di rimessione e
le diverse conseguenze sanzionatorie dal legislatore previste per le
situazioni stesse.
Per chiarire questo assunto vale ricordare che diversi sono i fini
perseguiti dalla normativa ordinaria contenuta nel codice penale (art.
697, applicabile alla detenzione di munizioni per arma comune da sparo)
ed i fini contingenti che hanno determinato la legislazione speciale
della quale fanno parte le norme applicabili all'illegale detenzione di
esplosivi.
Con la legge 2 ottobre 1967 n. 895 il legislatore, intendendo
provvedere al controllo delle armi (va qui ricordato il contesto
storico nel quale è stata emanata l'ora citata legge) ha disciplinato
in maniera speciale, e particolarmente rigorosa, fra le altre, le
ipotesi criminose relative alle armi da guerra, alle munizioni da
guerra ed agli esplosivi di ogni genere, raddoppiando, peraltro,
all'art. 7 della legge in discussione, le pene stabilite dal codice
penale per le contravvenzioni concernenti le armi non comprese,
ovviamente, fra quelle indicate negli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa
legge n. 895 del 2 ottobre 1967. In tal modo, mentre veniva dettata una
disciplina speciale per i delitti concernenti gli esplosivi d'ogni
genere, si sottraevano al regime ordinario contravvenzionale anche i
reati relativi alle armi da guerra ed alle munizioni da guerra. Le
munizioni (da guerra) seguivano, pertanto, come per il passato, il
regime giuridico stabilito per le relative armi (da guerra).
Con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, emanata in un diverso contesto
storico, tendente ad una generale disciplina, penale e processuale, dei
comportamenti criminosi relativi anche alle armi ("Nuove norme contro
la criminalità") il legislatore ha ritenuto d'attrarre nella
disciplina speciale anche i fatti relativi alle armi comuni da sparo
(art. 14), sia pur prevedendo un'attenuante speciale. Non ha lo stesso
legislatore, tuttavia, ritenuto, questa volta, di sottomettere i fatti
relativi alle munizioni per arma comune da sparo alla disciplina
dettata per i fatti attinenti alle armi da sparo: sicché,
contrariamente a quanto era accaduto nel passato, mentre i
comportamenti criminosi relativi alle armi comuni da sparo venivano
assorbiti nella rigorosa disciplina speciale, i reati attinenti alle
munizioni per arma da sparo rimanevano, eccezionalmente, quali
contravvenzioni disciplinate dall'art. 697 codice penale.
Anche a prescindere dal rilievo per il quale il tertium
comparationis (regime giuridico delle munizioni per arma comune da
sparo) è eccezionalmente disciplinato nella maniera sopra indicata e
non può, pertanto, fondatamente richiedersi che i fatti relativi agli
esplosivi siano comunque parificati all'eccezione dettata per le
munizioni per arma comune da sparo, (in riferimento all'art. 3 Cost.)
vale ricordare che razionalmente il legislatore speciale ha escluso,
dalla rigorosa disciplina dettata dalla legge n. 497 del 1974 per le
armi comuni da sparo, le munizioni relative alle medesime.
Ed infatti, poiché i reati attinenti alle munizioni vanno
confrontati con i reati relativi alle armi idonee all'uso delle
munizioni stesse, ove l'abusiva detenzione d'una munizione per arma
comune da sparo fosse realizzata in concorso con l'abusiva detenzione
d'un'arma comune da sparo, il detentore di quest'ultima già
risponderebbe ai sensi dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497:
sicché giustamente all'imputazione ai sensi della legge speciale
s'aggiungerebbe quella, contravvenzionale, ai sensi dell'art. 697
codice penale per l'abusiva detenzione d'una munizione per arma da
sparo. Ed irrazionale sarebbe punire due volte, ai sensi della rigorosa
legge speciale in discussione, l'autore dei due fatti sopra indicati (a
meno di ritenere assorbita, nell'ambito di un'unica norma, la
detenzione della munizione nella detenzione dell'arma: in questo caso,
però, s'annullerebbe completamente il rilievo penale della detenzione
della munizione). Ove, invece, la detenzione dell'arma comune da sparo
fosse legittima, l'abusiva detenzione d'una munizione relativa alla
stessa arma, essendo scarsamente pericolosa (tenuto conto delle
finalità particolari della legislazione speciale contro la
criminalità del 1974) dovrebbe ritenersi giustamente lasciata al
regime contravvenzionale dell'art. 697 del codice penale.
In conclusione, non essendo per nulla giustificabile una estensione
della disciplina dell'ipotesi contravvenzionale di detenzione di
munizione per arma comune da sparo all'ipotesi, certamente non
omogenea, di detenzione di esplosivo (anche se la quantità d'esplosivo
detenuto fosse la stessa di quella contenuta in una munizione per arma
comune da sparo); non essendo del pari ipotizzabile un'estensione del
regime giuridico speciale della fattispecie tipica di detenzione
d'esplosivo alla fattispecie tipica di detenzione di munizione per arma
comune da sparo; e non essendo possibile a questa Corte alcuna sentenza
manipolativa in materia; non resta che disattendere le argomentazioni
contenute nell'ordinanza di rimessione e sopra specificate.
5. - L'ordinanza di rimessione impugna ancora la legge 14 ottobre
1974 n. 497 in quanto, assumendo un concetto astratto di esplosivo,
senza l'indicazione di quantitativi minimi da non considerarsi
rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge
stessa, renderebbe impossibile un concreto adeguamento della norma alla
gravità delle fattispecie e dei comportamenti, violando, anche in tal
modo, il principio d'uguaglianza.
Intanto va osservato che il legislatore non è obbligato a
prevedere, in ogni norma, quantitativi minimi (delle sostanze la cui
detenzione è preclusa) da non considerarsi penalmente rilevanti.
Il problema, peraltro puramente interpretativo, posto
dall'ordinanza di rimessione va risolto mediante il ricorso al
principio d'offensività.
Può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del
principio d'offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni
interpretazione di norme penali è ormai canone unanimemente accettato.
Spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma
particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso
l'ineriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in
concreto, ciò (= il quantitativo minimo d'esplosivo) che, non
raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è
fuori del penalmente rilevante.
Non è certo consentito a questa Corte prendere posizione sul
significato, nel sistema, del reato impossibile; se cioè esso, nella
forma dell'inidoneità dell'azione, costituisca il rovescio degli atti
idonei di cui all'art. 56 codice penale oppure sia espressione di un
principio generale integratore del principio di tipicità formale di
cui all'art. 1 del codice penale (oppure ancora esprima il Così detto
tentativo impossibile); ma, anche a voler tacere sulle discussioni in
tema di Così detta concezione realistica del reato, certo è che
l'art. 49, secondo comma, codice penale non può non giovare
all'interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del
penalmente rilevante. È appunto compito del giudice, e non del
legislatore, stabilire se una minima quantità d'esplosivo sia, nella
concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle
normative in discussione: e per giungere alle conclusioni ora indicate
il giudice non ha che da valersi di tutti gli strumenti ermeneutici che
l'intero sistema offre.
Allo stesso modo è al giudice che spetta graduare le sanzioni
penali, nel concreto delle fattispecie criminose, entro i limiti minimo
e massimo edittalmente stabiliti: il richiamo alle circostanze ed
all'art. 133 codice penale è, a questo punto, quasi ovvio.
Va, peraltro, aggiunto che la legge 2 ottobre 1967 n. 895 ha anche
previsto, all'art. 5, un'attenuante speciale per le ipotesi in cui il
fatto, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni,
esplosivi o aggressivi chimici, debba ritenersi di lieve entità. Oltre
ai criteri generali idonei ad offrire sicuri canoni per adeguare la
pena in concreto, il giudice ha, dunque, nel nostro caso, a
disposizione anche l'attenuante speciale ora richiamata.
Nessun dubbio può, in conclusione, esistere sull'infondatezza
dell'eccezione d'incostituzionalità delle norme di cui in narrativa,
in riferimento all'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito
dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte