Ordinanza n. 639/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 324/1959
- art. 1legge 185/1960
- art. 38legge 185/1960
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 38Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 7legge 177/1976
usata come parametro
citata
- art. 1legge 610/1979
- art. 6legge 177/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo
comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti
economici al personale statale in attività ed in quiescenza"), come
sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica
della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza"), 38 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n.
75 ("Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre
1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale
civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in
materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione
dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di
attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura
dei termini per la opzione") e 3 dello stesso d.P.R., come modificato
dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.177
("Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica
delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del
personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
di previdenza"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tanzi
Leonardo contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri,
iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 prima serie speciale
dell'anno 1987;
2) ordinanze emesse il 29 ottobre 1986 e il 15 luglio 1987 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da
Morgillo Clemente ed altri e da Pascasio Michelangelo ed altri contro
l'E.N.P.A.S., iscritte ai nn. 800 e 833 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio
1959, n. 324 come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n.
185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità
integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di
buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97
Cost., ordinanza 17 dicembre 1986, (reg. ord. n. 354 del 1987);
b) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod.
dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude la
computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di
computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 Cost., ordinanze 29 ottobre 1986, (reg. ord. n. 800
del 1987) e 15 luglio 1987, (reg. ord. n. 832 del 1987);
c) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
(come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.
177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano
all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva della
tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di
buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., in riferimento all'art. 3 Cost.
(ordinanza 15 luglio 1987, reg. ord. n. 833 del 1987);
Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni
analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha
già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella parte
in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato
inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla
discrezionalità legislativa, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile
1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui
escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha
dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27
maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo
1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa
speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei
dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
sono identiche a quelle decise con le su dette sentenze;
che non sono stati addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
a) dichiara manifestamente inamissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della
legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza") come sostituito dall'art. 1
della legge 3 marzo 1960, n. 185 dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato"), come mod. dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, nella
parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base
di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,
sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
ordinanze 17 dicembre 1986 (reg. ord. n. 354 del 1987), 29 ottobre
1986 (reg. ord. n. 800 del 1987), 15 luglio 1987 (reg. ord n. 833 del
1987), in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile
1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui
limitano all'80 per cento della retribuizione annua la base di
calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
ordinanza 15 luglio 1987 (reg. ord. n. 833 del 1987) in riferimento
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:639 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte