Corte costituzionale

Ordinanza n. 640/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al

personale statale in attività ed in quiescenza"), come modificato

dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla

legge 27 maggio 1959, n. 324") e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno

1987 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra

Fracassini Augusta e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 836 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Viterbo - nel corso di un giudizio

promosso da un' ex dipendente dell'O.N.M.I., in seguito trasferito

alla USL VT 3, relativo alla misura del trattamento di fine rapporto

- con ordinanza 6 giugno 1987 (n. 836 del R.O. 1987), ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della l. 27 maggio 1959, n.

324, come mod. dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 e degli

artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui

eslcudono la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai

fini del calcolo dell'indennità di buonuscita;

che detta questione è stata sollevata in quanto a norma

dell'art. 9 della l. 23 dicembre 1975, n. 698 (che ha disposto lo

scioglimento dell'O.N.M.I. ed il trasferimento del relativo personale

ad altri enti), così come modificato dall'art. 5 della l. 1° agosto

1977, n. 563, ai fini del trattamento di fine servizio, il personale

trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il

personale delle amministrazioni riceventi e detto trattamento va

liquidato, da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio

prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista

per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato

presso l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il

trattamento di quiescenza del personale del predetto ente;

che detto regolamento prevede l'erogazione dell'indennità di

buonuscita "alle condizioni e nelle misure previste per il personale

statale a norma del T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 e successive

modificazioni";

che gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - che

ha sostituito il T.U. 26 febbraio 1928, n. 619 - così come l'art. 1

della l. 27 maggio 1959, n. 324 (istitutiva dell'indennità

integrativa speciale), escludono la computabilità dell'indennità

integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di

buonuscita;

che, secondo il giudice a quo, tale esclusione comporterebbe la

lesione delle garanzie predisposte dagli artt. 3 e 38 Cost. in favore

di tutti i lavoratori ed un'ingiustificata differenza di trattamento

rispetto ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., per i

quali la l. 7 luglio 1980, n. 299 ha previsto che l'indennità

integrativa speciale sia inclusa nella base di calcolo

dell'indennità premio di fine servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenze 25 febbraio 1988, n.

220 e 7 aprile 1988, n. 408, ha già dichiarato inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo

comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n.

75, nonché dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio

1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n.

185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale

dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti

statali - sollevate sotto analoghi profili;

che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a

discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 27 maggio 1959,

n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960,

n. 185 e degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), sollevata dal Pretore di Viterbo con ordinanza 6 giugno 1987

(n. 836 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:640 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte