Sentenza n. 73/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1958 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 27legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione
all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza
22 giugno 1957 emessa dalla Corte suprema di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario
e l'Opera per la valorizzazione della Sila, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al
n. 74 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Cesare Tumedei per i Boscarellli, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la
valorizzazione della Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24
dicembre 1951, n. 1490, fu disposta ai sensi della legge 12 maggio
1950, n. 230, con cui erano stati delegati al Governo poteri in
relazione alla colonizzazione dell'altipiano della Sila,
l'espropriazione in danno di Boscarelli Nicola ed a favore dell'Opera
per la valorizzazione della Sila di alcuni terreni ubicati nel Comune
di Bisignano (Cosenza), per una estensione complessiva di ettari
313.04.70, coincidenti con quelli che il Boscarelli stesso, mediante
istrumento pubblico in data 18 ottobre 1949, aveva donato ai figli
Michele, Rosario e Pasquale, "per sostenere" - come è detto nell'atto -
"la condizione dei figliuoli", "in contemplazione del matrimonio, già
avvenuto, del figlio Pasquale, e dei matrimoni dei figli Michele e
Rosario, che quanto prima avverranno".
Dei tre figliuoli, il primo, Pasquale, come risulta dall'atto, si
era già sposato il 23 gennaio 1947; il secondo, Michele, sposò, ad
alcuni mesi di distanza, il 16 settembre 1950; mentre il terzo,
Rosario, rimase celibe.
Il decreto di espropriazione fu emanato dopo che i Boscarelli,
padre e figli, avevano inutilmente prodotto opposizione in via
amministrativa avverso il piano di esproprio predisposto dall'Opera per
la valorizzazione della Sila, sostenendo che il medesimo era in
contrasto con l'atto di donazione obnuziale, e nonostante i pareri
favorevoli all'accoglimento dell'opposizione stessa espressi dal
Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla Commissione parlamentare
preveduta dall'art. 5 della citata legge 12 maggio 1950, n. 230.
In data 11 marzo 1952 l'Opera per la Sila si immise nel possesso
dei beni così espropriati.
Respinto dal Pretore di Acri il ricorso con cui i fratelli
Boscarelli avevano proposto azione di spoglio contro l'Opera medesima
(sentenza 21 giugno 1952, confermata in appello), i predetti proposero
ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di espropriazione, ed
il Ministero dell'agricoltura e foreste propose, a sua volta, ricorso
per regolamento di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di
cassazione. Quest'ultima, con sentenza 7 agosto 1953, dichiarò che la
cognizione della controversia spettava all'autorità giudiziaria
ordinaria.
Intanto, con atto di citazione notificato il 12 aprile 1953, i
fratelli Boscarelli avevano evocato in giudizio l'Opera per la
valorizzazione della Sila avanti al Tribunale di Cosenza, deducendo la
nullità del decreto di espropriazione, e chiedendo la restituzione dei
fondi espropriati, nonché il risarcimento del danno subito a causa
della illegittima occupazione. Il Tribunale respinse la domanda con
sentenza 20 gennaio 1954, e la Corte di appello di Catanzaro, investita
della controversia a seguito del gravame proposto dagli attori,
rigettò i primi quattro motivi dell'appello, con i quali era stato
dedotto:
1) che il decreto di esproprio era illegittimo perché pubblicato
dopo il 31 dicembre 1951, data di scadenza della legge delegante;
2) perché esso era stato registrato soltanto nel febbraio 1952;
3) perché includeva beni oggetto di una valida donazione
anteriore;
4) perché, comunque, la stessa donazione avrebbe potuto
considerarsi solo agli effetti della determinazione della quota da
espropriare.
In relazione ad un quinto motivo (concernente l'illegittima
inclusione fra i beni da espropriare anche di una superficie boschiva),
sospese invece ogni ulteriore decisione all'esito di nuovi incombenti
istruttori.
2. - Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione i
fratelli Boscarelli in data 20 agosto 1955, deducendo cinque mezzi di
annullamento, e l'Opera per la Sila, resistendo in giudizio, propose
ricorso incidentale affidato a tre mezzi.
I ricorrenti principali inoltre, con istanza incidentale del 17
giugno 1957, sollevarono le seguenti questioni di illegittimità
costituzionale del decreto 24 dicembre 1951, n. 1490, configuranti
ciascuna un'ipotesi di eccesso di delega legislativa, e quindi di
violazione dell'art. 76 della Costituzione:
1) il decreto sarebbe viziato per eccesso dei limiti temporali
stabiliti dalla legge delegante (art. 5, legge 12 maggio 1950, n. 230),
essendo stato pubblicato dopo il 31 dicembre 1951;
2) sarebbe, inoltre, affetto da altro simile vizio per essere stato
registrato alla Corte dei conti dopo il detto termine;
3) avrebbe ecceduto i limiti di materia fissati dall'art. 27 della
legge delegante in relazione alle donazioni valide ad evitare il
provvedimento di esproprio, per avere ritenuto tali solo quelle
prevedute dall'art. 785 Cod. civ., e cioè fatte "in riguardo di un
determinato futuro matrimonio";
4) avrebbe ecceduto, sotto altro profilo, i limiti fissati dal
detto art. 27, il quale si sarebbe riferito soltanto ai soggetti da
sottoporre all'espropriazione, e non anche ai beni donati e
suscettibili di scorporo.
Oltre alle dette questioni, la Cassazione ne pose di ufficio una
quinta, "indispensabile" - così ritenne - "per l'esame del terzo mezzo
di ricorso incidentale": e cioè che il detto decreto presidenziale
sarebbe viziato per violazione dell'art. 4 della legge 31 dicembre
1947, n. 1629, avendo ordinato l'espropriazione di terreni boschivi.
La Cassazione, a Sezioni unite, con ordinanza 22 giugno 1957,
dichiarò non manifestamente infondata soltanto la terza questione di
legittimità costituzionale, e respinse l'incidente quanto alle altre
questioni, ritenendo manifestamente infondate quelle indicate sotto i
numeri 1 e 2 ed "assorbita" quella indicata sotto il n. 4. Quanto alla
quinta questione, sollevata di ufficio, circa la espropriabilità o
meno dei terreni boschivi, non insisté sulla medesima, facendo proprie
le osservazioni contenute nella sentenza di questa Corte del 14 maggio
1957, n. 66.
Nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale la Cassazione ha
osservato che, anche a voler prescindere dai pareri favorevoli del
Ministero di agricoltura e foreste e della Commissione parlamentare, la
tesi dei ricorrenti potrebbe trovar conforto nella sentenza 16 maggio
1957, n. 78, della Corte costituzionale ove testualmente si legge:
"L'espressione usata nell'art. 20 della legge stralcio (legge 21
ottobre 1950, n. 841), che riproduce quella già adoperata nell'art.
27 della legge Sila, non corrisponde testualmente a quella dell'art.
785 Cod. civ., nella quale si richiede il richiamo ad un determinato
futuro matrimonio. Anche senza voler attribuire eccessiva importanza
alla differenza dei testi, e pure ammettendo che il legislatore della
riforma fondiaria intendesse pur sempre richiamare il concetto della
donazione obnuziale, non si può non riconoscere che nelle leggi del
1950 appare temperato notevoli mente il rigore formale dell'art. 785
Cod. civ., il quale avrebbe potuto anche essere in quelle richiamato
puramente e semplicemente, se si fosse voluto riprodurre la stessa
norma".
Ha osservato inoltre la Cassazione che, dovendosi accogliere su
tale punto l'istanza incidentale sollevata dai ricorrenti principali,
"si rendeva superfluo l'esame della quarta questione perché la stessa,
essendo stata dedotta in via subordinata rispetto alla terza, restava
assorbita".
La Cassazione pertanto, con la detta ordinanza, ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le decisioni di
sua competenza. Tale ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due
Camere e notificata alla Presidenza del Consiglio il 26 luglio 1957, è
stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 settembre 1957.
3. - I fratelli Boscarelli si sono costituiti in giudizio col
patrocinio degli avvocati Antonio Sorrentino, Cesare Tumedei e Vincenzo
D'Audino.
Nelle deduzioni la difesa, a sostegno della censura di
illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione, afferma
anzitutto che fra le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che
l'art. 27 della legge Sila rende efficaci nei confronti dell'Opera in
via di eccezione, e cioè enucleandole da tutti gli altri atti a titolo
gratuito, che sono invece dichiarati inefficaci, non possono rientrare
solo le donazioni di cui all'art. 785 Cod. civ., ma debbono invece
ricomprendersi anche le altre forme di donazioni obnuziali che possono
individuarsi attraverso l'esame delle formule usate in altre norme di
legge riguardanti pure atti di liberalità in favore di matrimonio. Ed
in proposito si richiama all'art. 805 Cod. civ., ove si esclude la
revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli delle donazioni
effettuate "in riguardo di determinato matrimonio", omettendosi ogni
accenno al matrimonio futuro; all'art. 61 della legge di registro, che
accorda un trattamento di favore alle donazioni fatte "in
contemplazione di un certo determinato matrimonio", omettendo ogni
riferimento temporale; all'art. 3, lettera a, T.U. sulla imposta
straordinaria sul patrimonio, che, assoggettando all'imposta stessa i
beni donati dal padre ai figli nel decennio anteriore alla data di
applicazione dell'imposta, esclude da codesto assoggettamento "le
assegnazioni per causa di seguito matrimonio".
Dalla molteplicità delle categorie di donazioni obnuziali, resa
evidente dall'esistenza di tali diverse espressioni usate dal
legislatore, dovrebbe conseguire "l'arbitrarietà di sottintendere
nella norma dell'art. 27 della legge Sila, che parla generalissimamente
di donazioni obnuziali, senza richiedere alcun ulteriore requisito"
proprio quegli estremi rigorosi che l'art. 785 Cod. civ. prevede solo
in vista dell'effetto speciale proprio di tale categoria di donazioni
di tener sospeso, fino alla celebrazione delle nozze, l'effetto della
donazione, e di dispensare il donatario dall'accettazione. E da ciò
dovrebbe altresì dedursi, in particolare, che donazioni obnuziali
possono aversi sia che si tratti di atti di liberalità avvenuti dopo
il matrimonio (giusta le espressioni usate negli articoli 805 Cod.
civ., 61 legge di registro), sia in vista di un matrimonio non
determinato (giusta l'espressione usata dall'art. 3 T.U. citato
sull'imposta straordinaria sul patrimonio, che richiederebbe solo
l'effettiva celebrazione del matrimonio entro un determinato periodo
successivo all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dal
fatto che, al momento della donazione, il matrimonio fosse o pur no
determinato).
Ad avvalorare tale tesi la difesa dei Boscarelli si richiama poi
alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1957,
inferendo ragioni a proprio favore da talune espressioni desunte dal
contesto della sentenza stessa, secondo le quali dovrebbe concludersi
che la Corte ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 27 citato.
Altro argomento sarebbe poi costituito dai pareri favorevoli del
Ministero dell'agricoltura e foreste e della Commissione parlamentare,
che pure tale tesi avrebbero abbracciata, e con particolare autorità,
specie da parte della Commissione parlamentare.
Infine, onde ribadire la fondatezza della lata interpretazione che
dovrebbe darsi dell'art. 27 della legge Sila, la difesa dei Boscarelli
invoca gli artt. 167 e 172 Cod. civ., nonché il n. 98 della relazione
al Re del Codice stesso. Quegli articoli prevedono, rispettivamente,
la costituzione del patrimonio familiare "anche durante il matrimonio",
e l'assoggettamento di tale costituzione solamente all'azione di
riduzione, e non pure agli altri mezzi di recupero previsti per le
donazioni. Di questa particolare disciplina si dà ragione nella
relazione al Re, affermando che "il patrimonio familiare, quando sia
costituito da un terzo, viene ad assumere la figura di una donazione
per il matrimonio, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa
disciplina di queste categorie di donazioni". Si avrebbe così la
dimostrazione che lo stesso legislatore, pacificando concettualmente la
costituzione del patrimonio familiare con la donazione obnuziale,
ammette esplicitamente che quest'ultima può aver luogo in costanza di
matrimonio. Il che del resto concorderebbe con la possibilità,
ammessa dalla legge, di convenzioni matrimoniali e di costituzione di
dote anche a nozze celebrate, e risponderebbe altresì allo scopo
comune di dette forme di liberalità, di provvedere ad una famiglia,
poco importa se costituenda o già costituita.
Verrebbe così ad essere dimostrata l'incostituzionalità del
decreto di esproprio contro Boscarelli Pasquale, che aveva già
contratto matrimonio, e contro Boscarelli Michele, che lo contrasse
successivamente. Comunque, a riguardo di quest'ultimo, nelle relative
difese si contesta, in fatto, che al momento della donazione, il
matrimonio fosse indeterminato, perché egli era già allora fidanzato
con la stessa signorina che sposò dopo circa undici mesi.
Anche il terzo fratello, Rosario, rimasto celibe per essere venuti
meno i progetti matrimoniali allora concepiti, dovrebbe avvalersi della
enunciata tesi giuridica, poiché, una volta esclusa la necessità del
requisito della "determinatezza", non avrebbe rilevanza il fatto che
nessun matrimonio sia stato ancora celebrato.
Quanto alla quarta questione di legittimità, che la Cassazione ha
dichiarato assorbita, la difesa dei Boscarelli osserva che tale
assorbimento potrebbe verificarsi solo nel caso di accoglimento della
terza questione. Pertanto, nell'ipotesi contraria, dovrebbe "tornare
sul tappeto la questione esclusa", salvo apprezzamento della Corte
costituzionale circa la possibilità di esaminarla senz'altro in questa
sede, o la necessità di restituire gli atti alla Cassazione per
l'esame circa la rilevanza e la fondatezza.
Per le suddette ragioni ha quindi concluso chiedendo la
dichiarazione di incostituzionalità del decreto di esproprio in
questione, perché emesso in violazione dei limiti posti dalla legge di
delega e quindi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
4. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in
rappresentanza del Presidente dell'Opera per la valorizzazione della
Sila, nelle proprie deduzioni sostiene l'inesistenza dell'eccesso
lamentato "ex adverso", e deduce, in sostanza, che l'interpretazione
dell'art. 27 della legge Sila fornita dalla controparte è in contrasto
con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale proprio con la sentenza
n. 78 del 1957, perché, se la Corte ha effettivamente ivi affermato
che nell'art. 27 appare notevolmente temperato il rigore formale
dell'art. 785 Cod. civ., tale principio si deve intendere nel senso ed
entro i limiti nella sentenza stessa subito dopo testualmente
enunciati, e che sembra che la controparte voglia ignorare, e cioè:
"che quando risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una
donazione è stata posta in essere proprio in riguardo a un determinato
futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della
legge stralcio (che riproduce l'art. 27 della legge Sila), anche se
l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio
contemplato": cioè a dire che, al riguardo, "deve ammettersi
l'interpretazione della volontà delle parti". Tanto, in conformità
della basilare norma di ermeneutica, per cui le espressioni usate dal
legislatore debbono ritenersi rispondenti ad esatto tecnicismo
giuridico, che nella specie verrebbe a mancare ove si adottasse la tesi
avversaria, dovendosi per donazioni obnuziali intendere, secondo la
dottrina e la pratica forense, solo le donazioni fatte "in riguardo di
un determinato futuro matrimonio".
La dizione dell'art. 27 non potrebbe perciò riferirsi che agli
atti di cui all'art. 785 Cod. civ., che tali caratteristiche rivestono,
specie ove si consideri che manca una qualsiasi manifestazione della
volontà del legislatore di allontanarsi da tale concetto. Ciò che si
è verificato invece proprio nell'art. 3 T.U. 9 maggio 1950 invocato
dai Boscarelli, con cui il legislatore adottò una formula diversa
appunto perché ad altro oggetto voleva riferirsi.
Anche il richiamo all'art. 61 della legge di registro, secondo
l'Avvocatura dello Stato, non è convincente, perché, giusta la
prevalente opinione, l'esenzione ivi prevista non si estende alle
donazioni per i matrimoni già contratti.
L'interpretazione restrittiva dell'art. 27 sarebbe poi conforme
alla ratio che ispirò il legislatore della riforma fondiaria, il quale
si preoccupò di impedire evasioni attraverso atti di disposizione a
titolo gratuito dei beni espropriabili, eccettuando dalla regola solo
quelle donazioni che, per le loro particolari caratteristiche, non
potevano dare adito a frodi.
L'Avvocatura dello Stato ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi
improponibile, inammissibile o quanto meno infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata con la su riferita ordinanza
della Corte di cassazione.
5. - La difesa dei fratelli Boscarelli ha depositato nella
cancelleria della Corte, il 22 ottobre scorso, una memoria con la quale
vengono sviluppati ed illustrati i vari punti della causa.
In sostanza, viene approfondito l'esame delle formule usate dagli
artt. 785 e 805 Cod. civ., anche alla stregua della tradizione
romanistica, nonché quella usata dall'art. 61 della legge di registro,
che accorda un trattamento di favore alle donazioni fatte "in
contemplazione di certo determinato matrimonio", e dall'art. 3, lett.
a, del T.U. sulla imposta straordinaria sul patrimonio che,
assoggettando all'imposta stessa i beni donati dagli ascendenti ai
discendenti nel decennio anteriore alla data di applicazione
dell'imposta, esclude da codesto assoggettamento "le assegnazioni per
causa di seguito matrimonio", per confermare che deve desumersi
l'esistenza di una "ampia gamma" di donazioni obnuziali oltre quelle
disciplinate dall'art. 785 del Codice civile.
Nella memoria viene pure ripreso l'argomento - a favore della tesi
della inassoggettabilità ad esproprio dei beni in questione -
costituito dalla esistenza delle figure giuridiche della dote
costituita dalla moglie o da un terzo anche dopo il matrimonio, e del
patrimonio familiare, che può essere costituito prima o dopo il
matrimonio, le quali figure - a detta della difesa - essendo
sostanzialmente donazioni obnuziali, ed essendo, per taluni aspetti,
disciplinate in modo analogo a queste, amplierebbero ancora la
categoria delle liberalità in favore del matrimonio, cui generalmente
si riferirebbe la legge delegante.
Si sostiene infine che, dovendosi, in ogni caso, ritenere
dimostrata la illegittimità costituzionale dell'espropriazione nei
confronti di Pasquale e Michele Boscarelli, che ebbero a contrarre
matrimonio, qualche aspetto più delicato potrebbe soltanto ravvisarsi
nella questione per quanto concerne Rosario, rimasto celibe. Ma si
osserva al riguardo che, a differenza dell'atto amministrativo - che
può essere annullato anche parzialmente - trattandosi, nella specie,
di atto legislativo, nel quale, per giunta, non sono indicate le
singole parti afferenti, con la espropriazione, distintamente ciascuno
dei tre figli donatari, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale, su cui si controverte, dovrà essere riferita
all'intero decreto, nella sua unità.
Quanto poi alla questione dichiarata assorbita nell'ordinanza della
Cassazione, la difesa dei Boscarelli si rimette alla decisione di
questa Corte: se cioè possa essere delibata in questa sede, o se debba
essere rimessa alla Corte di cassazione per il relativo esame ed ai
fini di un successivo nuovo rinvio alla Corte costituzionale. In ogni
modo, interpretando la disposizione dell'art. 27 della legge Sila in
relazione al testo del precedente art. 2, la difesa dei Boscarelli
manifesta l'opinione che la disposizione sia stata stabilita proprio al
limitato effetto di individuare, in senso soggettivo, le persone
sottoposte all'espropriazione ed i limiti di espropriabilità: e cioè
che l'espropriazione deve colpire soltanto i beni rimasti, alla data 15
novembre 1949, in possesso delle persone soggette al provvedimento.
Conclude pertanto, la difesa dei Boscarelli, insistendo nella
richiesta di dichiarazione di incostituzionalità, in ogni sua parte,
del decreto delegato in questione. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dibattuta nel
presente giudizio è stata già proposta alla Corte in causa Cuttano,
decisa con la sentenza del 16 maggio 1957, n. 87. La Corte d'appello
di Bari, dalla quale proveniva il giudizio incidentale che diede luogo
alla menzionata sentenza, ebbe infatti a rilevare nella propria
ordinanza di rimessione a questa Corte che l'Ente di riforma fondiaria
Puglia e Lucania aveva opposto che dall'istrumento di donazione non
risultava che la donazione era stata fatta in riguardo di "futuro
determinato matrimonio", secondo la previsione dell'art. 785 Cod.
civ., ed osservava: "Sorge, così, la questione se il legislatore della
riforma fondiaria abbia voluto favorire solo quelle donazioni fatte in
vista di un determinato futuro matrimonio, quindi condizionate alla
celebrazione di quel particolare evento con quella data persona, oppure
tutte le donazioni propter nuptias, stipulate sia prima che dopo, sia
con la menzione espressa del matrimonio da seguire, sia senza questa
esplicita menzione, purché, però, aventi radice nelle nozze e aventi
lo scopo di sostenerne gli oneri".
La questione, così precisata, fu dibattuta dalle parti in causa
dinanzi a questa Corte, sia nelle difese scritte che nella discussione
orale, con copia di argomentazioni e richiami di dottrina e di
giurisprudenza, pari a quella avutasi nel presente giudizio: tuttavia
in questo sono stati prospettati nuovi e non meno importanti riflessi
della questione medesima. Ond'è che se questa fosse stata risolta
dalla Corte costituzionale nei termini proposti, e non se ne fosse
avuta tale ulteriore discussione sotto taluni nuovi aspetti, bene
avrebbe potuto la Corte, seguendo e confermando la propria prassi
procedurale, dichiarare la questione stessa infondata, con ordinanza
emessa in camera di consiglio, senza portar la causa in discussione
nella pubblica udienza, prendendo norma dal disposto della seconda
parte del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e del secondo comma dell'art. 9 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (confr., in questo senso, sentenza 24
gennaio 1958, n. 7).
Senonché, per riprendere in esame la questione e deciderla con
sentenza, vale non soltanto il già fatto rilievo - che la questione
medesima è stata prospettata, nel presente giudizio, sotto nuovi
profili -, ma quello ancora, e di più saliente importanza, che nella
sentenza richiamata, cui diede luogo la ricordata ordinanza della Corte
d'appello di Bari, la questione non venne esaminata e decisa nei
precisi termini allora e questa ulteriore volta proposti.
2. - Vero è che l'Avvocatura generale dello Stato nelle proprie
deduzioni afferma che proprio quella questione, e nei termini ora
dibattuti, sarebbe stata risolta con la ricordata sentenza della Corte
costituzionale; giacché osserva che se è vero che la Corte ebbe ad
effettivamente affermare, in sentenza, che: "La espressione usata
nella legge stralcio - che riproduce quella già adoperata nell'art. 27
della legge Sila - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785
Cod. civ., nella quale si richiede il richiamo ad un determinato futuro
matrimonio; anche senza voler attribuire eccessiva importanza alla
differenza dei testi, e pure ammettendo che il legislatore della
riforma fondiaria intendesse pur sempre richiamare il concetto della
donazione obnuziale, non si può non riconoscere che nelle leggi del
1950 appare temperato notevolmente il rigore formale dell'art. 785 Cod.
civ., il quale avrebbe anche potuto essere in quelle richiamato
puramente e semplicemente, se si fosse voluto riprodurre la stessa
norma"; è pur vero che, subito dopo, facendone una questione formale e
di prova, la Corte si riporta, confermandoli, a quei limiti concretati
nell'art. 785 col riferimento ad un matrimonio determinato e futuro.
Difatti la sentenza soggiunge: "Di conseguenza, la Corte ritiene che,
quando risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione è
stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro
matrimonio, essa rientri fra quelle previste dall'art. 20 della legge
stralcio, anche se l'atto formale non contenga una espressa menzione
del matrimonio contemplato". E, nel caso allora esaminato, pur non
contenendo l'atto di donazione la espressa menzione del matrimonio,
determinato e futuro, queste circostanze chiarissimamente erano
comprovate dagli atti di causa, in quanto risultava che la donazione
era stata stipulata dal padre dello sposo a favore del figlio, in casa
della sposa, due giorni prima della celebrazione delle nozze.
Non può dunque affermarsi che la questione generale - ora
riproposta alla Corte - sia stata da questa direttamente risolta.
Inoltre, nel caso ora sottoposto all'esame della Corte manca ogni
riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile
aliunde. Nella prima parte dell'atto di donazione 18 ottobre 1949, là
dove, per prassi, si sogliono indicare i motivi dell'atto, il
disponente semplicemente dichiara: "Il costituito sig. Nicola
Boscarelli per sistemare la condizione dei figliuoli e dare ad essi il
mezzo di vivere decorosamente, spinto dai sentimenti dell'affetto
paterno, dona gratuitamente ed irrevocabilmente ai costituiti suoi
figliuoli Michele, Rosario e Pasquale Boscarelli, ammogliato
quest'ultimo, con una figliuola, in piena proprietà, ecc.". Segue la
descrizione dei beni donati; i figliuoli "espressamente accettano" (vi
è dunque una espressa accettazione, a differenza della donazione
propter nuptias), e sembra che l'atto sia finito; invece immediatamente
si soggiunge e specifica: "che la presente donazione ha carattere
definitivo e irrevocabile, e che è fatta in contemplazione del
matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale e dei matrimoni dei figli
Michele e Rosario, che quanto prima avverranno".
Se dunque, dall'atto di donazione non è dato desumere alcun
riferimento a matrimoni determinati e futuri (quello di Boscarelli
Pasquale, come si è visto, era già avvenuto ed egli aveva anche una
figliuola; se questa Corte nella sua precedente sentenza ha ammesso
soltanto la possibilità di rintracciare, anche al di fuori dell'atto
di donazione, la esistenza dei requisiti stabiliti nell'art. 785 Cod.
civ., e nel caso in esame nemmeno tale possibilità sussiste, si spiega
come i patroni dei sigg. Boscarelli insistano nella tesi difensiva con
la quale vogliono sostenere che la donazione obnuziale tenuta presente
dal legislatore della riforma agraria per eccettuarla dalla quota
ricadente nella espropriazione dei terreni, non è soltanto quella
dell'art. 785 Cod. civ., ma anche le altre forme di donazione - che
sarebbero anch'esse obnuziali - previste nel nostro ordinamento
giuridico, per le quali quei requisiti del matrimonio determinato e
futuro non sarebbero stabiliti.
3. - Ritiene la Corte che siffatta tesi non sia da accogliere. La
esistenza infatti - innegabile - nel nostro ordinamento giuridico di
varie forme di liberalità a favore del matrimonio (donazioni "in
riguardo di determinato matrimonio"; "in contemplazione di un certo
determinato matrimonio"; nonché la costituzione in dote o di
patrimonio familiare) non vale ad escludere l'esistenza di una figura
tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785
Cod. civ., per la compiuta definizione che la norma stessa ne dà, sia
come concetto, che come disciplina. Infatti, se è vero che variamente
possono concretarsi atti di liberalità a favore del matrimonio, la
donazione prevista dall'art. 785 Cod. civ. per la specificità degli
elementi obbiettivi che concorrono ad integrarla, per la particolarità
degli scopi cui è preordinata, per la peculiare disciplina che la
governa, costituisce una figura chiaramente e compiutamente definita
dalla legge, che appunto dev'essere considerata come tipica ipotesi di
atto di liberalità a favore del matrimonio. Se così è - e
d'altronde non sembra dubbio alla Corte - è buona norma interpretativa
ritenere che quando la legge si riferisce ad un fatto i cui effetti si
inquadrano in una ipotesi tipica espressamente regolata dal diritto
positivo, senza che nella legge stessa si accenni ad ipotesi affini, il
legislatore abbia inteso fare riferimento alla ipotesi tipica, nel
rispetto della esigenza fondamentale della certezza del diritto, che
mal si concilierebbe con la forzata genericità derivante alla norma da
una diversa e più lata interpretazione.
4. - A conferma, d'altra parte, dell'opinione che il legislatore
della legge Sila e della legge stralcio, nei rispettivi articoli 27 e
20, si sia voluto esclusivamente riferire all'istituto tipico della
donazione per futuro determinato matrimonio di cui all'art. 785 Cod.
civ., sta la finalità dal legislatore stesso perseguita.
L'assoggettamento all'esproprio, per il conseguimento dei fini delle
leggi della riforma agraria, è la regola generale: onde consegue che
per nessuna ragione - se si vogliono conseguire quei fini - debbono
essere eccettuati dei beni dall'esproprio se non per casi del tutto
eccezionali, precisamente delimitati ed espressamente indicati dalla
legge: e cioè, in concreto, solamente i due casi di donazioni in
contemplazione di matrimonio e quelle fatte a favore di enti morali di
beneficenza, assistenza e di istruzione stipulati dopo il 1 gennaio
1948 (citato art. 27). Se, per "donazioni in contemplazione di
matrimonio", il legislatore non avesse voluto riferirsi alla tipica
donazione obnuziale di cui all'art. 785, con gli specifici requisiti
del matrimonio determinato e futuro, dovrebbero ritenersi valide tutte
le donazioni stipulate dopo il lo gennaio 1948, che di matrimonio
parlassero in modo generico: basterebbe il riferimento ad un matrimonio
avvenuto magari molti anni prima, non potendosi fissare alcuna
limitazione temporale (come nel caso del sig. Boscarelli Pasquale, che
dall'atto in questione risulta essere già sposato, con una figliuola),
o ad un matrimonio che si supponga debba avvenire, si verifichi o meno
tale caso (che ebbe a verificarsi per il Boscarelli Michele, ma non si
è verificato per il Boscarelli Rosario, che è rimasto celibe).
5. - Ciò posto, perdono valore le argomentazioni della difesa dei
Boscarelli, la quale si è riferita a vari tipi di donazione in
contemplazione di matrimonio, che non richiederebbero i requisiti di
cui all'art. 785 Cod. civ., per dimostrare che tali requisiti non
sarebbero stati richiesti dal legislatore della legge Sila e della
legge stralcio; e perde valore, nel caso in esame, anche il richiamo,
fatto dalla stessa difesa, ai pareri del Ministero dell'agricoltura e
foreste e della Commissione parlamentare.
Su quest'ultimo punto è da rilevare che, senza sminuire il valore
di tali pareri (e anche quello della Commissione parlamentare, come
ebbe già a notare questa Corte nella richiamata sentenza n. 78 del
1957, per quanto esso sia autorevole, non è peraltro vincolante), il
primo, quello del Ministero - il cui testo soltanto risulta in atti -,
si fonda su considerazioni che non toccano il problema della estensione
dell'articolo 27 nel senso suddetto, la cui importanza è invece, come
si è visto, fondamentale.
Circa gli altri casi di donazione, che dalla difesa dei Boscarelli
si vorrebbero ricondurre al tipo di donazione obnuziale da includere
nel disposto dell'art. 27, è da rilevare, per quanto riguarda la dote,
che ora può essere costituita o aumentata durante il matrimonio sia da
estranei, sia dalla moglie (art. 178 Cod. civ.), che tale successiva
costituzione sarebbe irrimediabilmente in contrasto con le finalità
dall'art. 27 perseguite, come innanzi si è chiarito; ma è proprio il
riferimento alla dote che si volle escludere da tale norma, come
risulta dai lavori preparatori, sia pure per ragioni non strettamente
inerenti alla questione in controversia.
Nemmeno vale il richiamo al patrimonio familiare, che è un
istituto di tipo a sé, ben configurato dal Codice, con finalità sue
proprie, che il legislatore della riforma agraria ben avrebbe potuto -
se lo avesse voluto - espressamente richiamare; mentre esso è, d'altra
parte, ben compatibile con una donazione in contemplazione di
matrimonio, con dichiarazione fatta dagli sposi stessi, donatari, o dal
terzo, donante, che intendano costituire i beni donati in patrimonio
familiare (art. 167 Cod. civ.). E neanche vale il richiamo all'art.
805 Cod. civ. che esclude la revoca per ingratitudine o per
sopravvenienza di figli delle donazioni effettuate "in riguardo di
determinato matrimonio" - omettendosi ogni accenno al matrimonio futuro
-, giacché è ovvia l'intenzione di riferirsi ad un matrimonio già
celebrato, escludendosi la revoca, nonostante quei casi eccezionali,
per non depauperare la famiglia già costituita.
Il richiamo poi all'art. 61 della legge di registro, che accorda un
trattamento di favore alle donazioni fatte "in contemplazione di un
certo determinato matrimonio", senza il riferimento al matrimonio
futuro, nulla prova a favore della tesi sostenuta dalla difesa dei
signori Boscarelli. A parte, difatti, il rilievo - che pur deve farsi
- che le disposizioni della legge sull'imposta di registro si adeguano
al rapporto giuridico sostanziale, qual'esso è stabilito dalla legge,
e non creano esse siffatto rapporto, sicché rivestono carattere
formale; giova considerare che - contrariamente all'affermazione della
difesa dei Boscarelli - la giurisprudenza tributaria amministrativa e
quella giudiziaria richiedono, perché si faccia luogo a riduzione a
metà dell'imposta, che il matrimonio sia non soltanto certo e
determinato, ma anche futuro, negando la riduzione per un matrimonio
già contratto. Il richiamo poi fatto dalla medesima difesa all'art. 3
del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, recante disposizioni sull'imposta
straordinaria sul patrimonio, anziché giovare alla tesi sostenuta
dalla difesa stessa, suffraga la tesi contraria, in quanto, escludendo
dalla tassazione i beni donati dagli ascendenti ai discendenti nel
decennio anteriore alla data di applicazione dell'imposta, muove dalla
stessa finalità del legislatore della riforma agraria, di ben
determinare i beni che, in via eccezionale, si intendono eccettuare:
che non possono essere i beni, contemplati bensì in una stipula
avvenuta in tale periodo, ma riferentesi ad un matrimonio celebrato
molto tempo prima, ovvero ad un matrimonio non determinato nella
persona o da celebrare in un avvenire indeterminato.
6. - Deve pertanto concludersi affermandosi la infondatezza della
questione proposta, con la quale è stata dedotta la illegittimità
costituzionale della legge delegata in esame, che quindi bene ha potuto
dispiegare i suoi effetti concreti nei rispetti di tutti e tre i
fratelli Boscarelli. Questa Corte poi non può, in occasione del
presente giudizio, prendere in esame l'altra questione elencata dalla
Cassazione - riguardante la eccepita illegittimità della legge
delegata per avere ecceduto i limiti fissati nello stesso art. 27 della
legge Sila, che - secondo la difesa dei Boscarelli - "si sarebbe
riferito soltanto alle persone e non anche ai beni donati e
suscettibili di scorporo". Infatti le Sezioni unite della Cassazione,
nell'ordinanza di rinvio a questa Corte, ebbero a ritenere che siffatta
questione, "essendo stata dedotta in via subordinata rispetto alla
terza" (la questione rinviata a questa Corte ed ora decisa), restava
"assorbita", e quindi non la esaminarono. Essendo mancato tale esame,
è mancato altresì il rinvio della questione a questa Corte; né, a
tale effetto, è possibile restituire la causa alla Cassazione, perché
la Corte costituzionale può provvedere in tal senso solo quando la
questione le sia stata proposta dall'autorità giurisdizionale, ma
questa abbia omesso di compiere esaurientemente l'esame della rilevanza
di essa rispetto alla controversia principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla
legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica
del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12
maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte