Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Rizzo Paolo ed altra e Premoli Pietro,

iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1982 dal Pretore di Recco nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. Pietre Strette e Oneto Caterina

ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 1983;

3) ordinanze emesse il 30 giugno e 24 agosto 1982 dal Pretore di

Carrara nei procedimenti civili vertenti tra Reggio Maria e Bazzi Mario

e tra Frediani M. Rita e Susini Demetrio, iscritte ai nn. 832 e 833 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 94 e 128 dell'anno 1982, 4) ordinanza emessa il 10

novembre 1982 dal Pretore di Casamassima nel procedimento civile

vertente tra Cimmarrusti Pasquale ed altri e Riccardi Rocca, iscritta

al n. 25 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983;

5) ordinanze emesse il 29 gennaio e 3 febbraio 1983 dal Pretore di

Cirié nei procedimenti civili vertenti tra Soc. Immobiliare Tere 80 e

Casalino Giacomo e tra Soc. Immobiliare Anna 80 e Volpato Tarcisio,

iscritte ai nn. 260 e 261 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Ruvo di

Puglia nel procedimento civile vertente tra Terrone Giuseppe e

Chiapperini Nicola ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212

dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Rizzo Paolo ed altra, di Avegno

Anna ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Rizzo Paolo e

Premoli Pietro, avente ad oggetto licenza per finita locazione, il

Pretore di Milano, con ordinanza del 4 giugno 1982 (reg. ord. n. 794

del 1982), sollevava questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 3 e 58 l. 27 luglio 1978, n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al

locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza

dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al

mantenimento del rapporto stesso, ledessero il " diritto

all'abitazione", di quest'ultimo, configurabile alla stregua bielle

seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché

l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei

cittadini;

- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto - dovere dei genitori

di mantenere, istruire ed educare i figli e tutelando la famiglia,

presupporrebbero la garanzia di "condizioni di vita spaziali" adeguate

allo svolgimento di questo compito;

- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe

in pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la proprietà

privata solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza,

libertà e dignità umana;

che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Recco (che

impugnava anche l'art. 65 l. cit., estendente l'art. 3 ai contratti in

corso al momento di entrata in vigore della legge stessa e non soggetti

a proroga) con ordinanza del 5 ottobre 1982, in causa s.r.l. Pietre

Strette c. Oneto (reg. ord. n. 828 del 1982), nonché dai Pretori di

Carrara con ordinanze del 30 giugno e 24 agosto 1982 in cause Reggio c.

Bazzi nonché Frediani c. Susini (reg. ord. nn. 832 e 833 del 1982),

di Casamassima con ordinanza del 10 novembre 1982 in causa Cimmarrusti

c. Riccardi (reg. ord. n. 25 del 1983), di Cirié con ordinanze del 29

gennaio e 3 febbraio 1983 in cause soc. Immobiliare Tere 80 c.

Casalino e soc. Immobiliare Anna 80 c. Volpato (reg. ord. n. 260 e 261

del 1983), di Ruvo di Puglia con ordinanza 28 febbraio 1983 in causa

Terrone e. Chiapperini (reg. ord. n. 262 del 1983);

che i Pretori di Recco e di Casamassima ravvisavano una tutela

costituzionale del diritto all'abitazione anche, rispettivamente,

nell'art. 47 e nell'art. 14 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause relative alle ordinanze nn. 794, 828, 832, 833 del 1982 e 25 del

1983, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;

che la stessa richiesta formulava la parte privata Rizzo Paolo;

che i convenuti nel giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza n.

828/82 chiedevano, per contro, che fosse dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la

identità o connessione delle relative questioni;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la

previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della

locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il

conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità

dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta

causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della

cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è

configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31

Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti

dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette

l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati

discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia

stato leso alcun altro principio costituzionale;

con l'art. 47 Cost., che è inteso a favorire l'acquisto della

proprietà dell'abitazione e non a tutelare il conduttore;

che le osservazioni della citata sentenza relativa all'art. 31

Cost. valgono evidentemente anche con riguardo agli artt. 30 e 32, i

quali, tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e

il diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme

impugnate;

che le dette questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate con ordinanze n. 352 e n. 364 del 1983;

che l'art. 14 Cost., stabilendo l'inviolabilità del domicilio,

nessuna attinenza ha col regime delle locazioni.

Visti gli artt. 26 l.11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58, 65 l.27 luglio 1978, n. 392,

sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 14, 30, 31, 32, 41, 42, 47

Cost. dai Pretori di Milano, Recco, Carrara, Casamassima, Cirié e Ruvo

di Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con

sentenza 28 luglio 1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte