Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83,

quinto comma, dello stesso codice, come modificato dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 453 del 1992, promosso con ordinanza

emessa il 19 febbraio 1993 dal Pretore di Lecce nel procedimento

penale a carico di Vantaggiato Rosato, iscritta al n. 239 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di

omicidio colposo, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio

1993, ha sollevato, su eccezione della parte civile costituita,

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 558, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83,

quinto comma, dello stesso codice, "come modificato" dalla sentenza

costituzionale n. 453 del 1992, perché il termine minimo di cinque

giorni dalla data dell'udienza per la notifica della citazione alla

persona offesa nel procedimento davanti al pretore sarebbe talmente

esiguo da precludere a questa l'esercizio del diritto sia di

costituirsi parte civile sia di citare il responsabile civile;

che il giudice a quo, pur evocando la decisione di questa Corte

con la quale la medesima questione è già stata dichiarata

inammissibile, ritiene "opportuno" riproporla perché sempre la

sentenza n. 453 del 1992, nel dichiarare - contestualmente

all'inammissibilità delle censure concernenti l'art. 558, secondo

comma - anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al

pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555,

terzo comma, dello stesso codice, ha ribadito che l'art. 24 della

Costituzione resterebbe vulnerato tutte le volte in cui venga

concesso all'interessato un termine così breve per far valere un

diritto da renderne concretamente impossibile l'esercizio;

che, inoltre, sempre a seguito della sentenza n. 453 del 1992 e

della dichiarazione d'illegittimità in essa contenuta, risulterebbe

compromesso il rispetto, da parte della norma denunciata, dell'art. 3

della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo, per

l'irragionevole disuguaglianza del trattamento riservato alla persona

offesa dal reato rispetto a quello riservato al responsabile civile

che ha acquisito la possibilità di usufruire del termine di almeno

quarantacinque giorni tra la notificazione della citazione e la data

fissata per l'udienza, una disuguaglianza ancor più accentuata solo

considerando che nel procedimento davanti al tribunale, stando alle

statuizioni contenute nella sentenza interpretativa di rigetto n. 430

del 1992, tutte le parti possono utilizzare il medesimo termine

minimo per comparire; in secondo luogo, per l'identità del regime

istituito relativamente al termine per la comparizione in giudizio

nel procedimento pretorile fra l'imputato ed il responsabile civile,

un'assimilazione da ritenere irragionevole considerando che il lungo

termine di quarantacinque giorni è concesso all'uno al solo scopo di

assicurargli lo spatium deliberandi necessario per esercitare la

facoltà di scegliere uno dei riti di deflazione del dibattimento,

scopo, ovviamente, non riferibile al responsabile civile;

che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle

parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che questa Corte, con la più volte richiamata

sentenza n. 453 del 1992, ha già dichiarato inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel

procedimento davanti al pretore, "limita a soli cinque giorni

precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa

anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio

del responsabile civile";

che in tale statuizione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del

processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data

fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa

può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi

parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del

responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium

comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione

manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione

costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate

incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a

censura;

che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità

di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto

normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a

quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del

termine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo

comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a

quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma

anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto

"non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile

- ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte,

"l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato

comporterebbe l'operatività", questa volta davvero irragionevole,

"di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee";

che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione "il

ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel

procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in

via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del

1992)", ma la soluzione fu anch'essa ritenuta non perseguibile

"perché tale termine finirebbe con l'interferire, travolgendola, con

la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti

riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione

delle parti nel processo pretorile";

che nessun ulteriore contributo arreca, ai fini di una

rimeditazione in ordine al precedente decisum, il richiamo alla

intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.

83, quinto comma, del codice di procedura penale, sia perché,

essendo essa contenuta nella stessa sentenza n. 453 del 1993, tale

statuizione risulta ora evocata in modo improprio oltre che del tutto

esorbitante dal dovere di ottemperanza alle pronunce costituzionali

cui il rimettente è tenuto, avendo già questa Corte proceduto ad un

esame comparativo della posizione della persona offesa e della

posizione del responsabile civile ai fini della verifica di

legittimità delle norme di cui è stata contestata la conformità

alla Costituzione e che il giudice a quo non ha certo il potere di

rimettere in discussione, sia perché l'intervenuta parificazione dei

termini di comparizione relativamente all'imputato ed al responsabile

civile è vicenda assolutamente irrilevante nel processo ove è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale sottoposta ora

al vaglio della Corte;

che, quindi, "poiché le soluzioni possibili al fine di porre

rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del

codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va

ribadito che "la scelta del termine congruo per la citazione della

persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza

di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore" (v., ancora,

sentenza n. 453 del 1992);

che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito

normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da

questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore

potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità

costituzionale - un'iniziativa legislativa risulta essere stata già

avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il

disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in

materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI

legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il

18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il

procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di

rito, sulla base di "una profonda riflessione sul complesso di tale

procedimento" riguardo al quale è risultata "insufficiente una

revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi" (v. Relazione

al detto disegno di legge n. 1087);

che, più in particolare, nell'ambito di una simile

rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una

complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire -

attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente

articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art.

3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556,

557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto è

notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa

almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";

che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice

di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello

stesso codice, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 453

del 1992, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce

con ordinanza del 19 febbraio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte