Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 514,

come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, 490 e 503, comma

1, del codice di procedura penale e 6, comma 2, della legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze

emesse il 19 dicembre 1997 dal Tribunale di Pistoia, il 22 dicembre

1997 dal Tribunale di Savona, il 18 dicembre 1997 dal Tribunale di

Alba, il 2 febbraio 1998 dal Tribunale di Novara, il 26 febbraio 1998

dal Tribunale di Avezzano, il 12 gennaio 1998 dal Tribunale di Bari,

rispettivamente iscritte ai nn. 124, 128, 145, 316, 396 e 399 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 10, 11, 19, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia (r.o. n. 124 del 1998), il

Tribunale di Savona (r.o. n. 128 del 1998), il Tribunale di Alba

(r.o. n. 145 del 1998), il Tribunale di Novara (r.o. n. 316 del

1998), il Tribunale di Avezzano (r.o. n. 396 del 1998) e il Tribunale

di Bari (r.o. n. 399 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101,

secondo comma, 102, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del

codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui tale

norma subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai

fini della decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato

contumace, assente o che rifiuti di sottoporsi all'esame;

che, in particolare, il Tribunale di Alba e il Tribunale di

Avezzano impugnano, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo

comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, l'art. 513 cod.

proc. pen. (genericamente il primo e con censura specifica dei commi

1 e 2 il secondo) unitamente all'art. 514 dello stesso codice;

che in via pregiudiziale la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. è sollevata

dal Tribunale di Bari unitamente agli artt. 490 e 503, comma 1, cod.

proc. pen., "nella parte in cui prevedono che l'imputato che abbia

reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero, al giudice nel corso delle indagini preliminari o

nell'udienza preliminare dichiarazioni direttamente o indirettamente

indizianti a carico di coimputati nel medesimo procedimento possa non

comparire dinanzi al giudice del dibattimento e comunque possa,

relativamente a quei soggetti, rifiutarsi di sottoporsi all'esame"

con conseguente inutilizzabilità, in mancanza del consenso degli

altri imputati, delle dichiarazioni rese in precedenza, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101,

102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il Tribunale di Pistoia solleva altresì in via subordinata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche

dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte

in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto

altrui possano essere utilizzate, a norma del comma 5 della medesima

disposizione, nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della

legge non sia stata ancora disposta la lettura dei verbali contenenti

tali dichiarazioni;

che le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti

nei quali gli imputati, citati per la prima volta a comparire dopo

l'entrata in vigore della legge per essere sottoposti ad esame, erano

rimasti assenti al dibattimento o erano contumaci, e che i difensori

degli altri imputati non hanno prestato consenso alla utilizzazione

delle dichiarazioni precedentemente rese;

che a giudizio dei rimettenti l'art. 513, comma 1, cod. proc.

pen. viola l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole

diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel

corso delle indagini preliminari dal coimputato contumace, assente o

che rifiuti di sottoporsi all'esame rispetto alla disciplina dettata

per le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini

preliminari, per le quali è invece previsto il recupero in

dibattimento nelle ipotesi regolate dagli artt. 500, comma 4, 511-bis

512 e 512-bis cod. proc. pen. (r.o. nn. 124, 316 con riferimento

anche alla situazione del testimone prossimo congiunto dell'imputato,

396 e 399 del 1998);

che il Tribunale di Savona ravvisa violazione dell'art. 3 della

Costituzione anche sotto il profilo della disparità di trattamento

tra imputati, in ragione del fatto che per differenti condotte

processuali della difesa il giudice, utilizzando nei confronti di

ciascun imputato un materiale probatorio diverso, può pervenire alla

condanna dell'uno e alla assoluzione dell'altro, pur in presenza di

una identica posizione processuale;

che ad avviso dei giudici a quibus l'art. 513, comma 1, cod.

proc. pen., vietando in mancanza del consenso degli imputati

l'utilizzabilità delle dichiarazioni assunte prima del dibattimento,

deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova

e impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio,

così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui

fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione

anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della

Costituzione (r.o. n. 124 del 1998), con l'art. 112 della

Costituzione (r.o. n. 128 del 1998), con gli artt. 3 e 112 della

Costituzione (r.o. n. 145 del 1998);

che, secondo i rimettenti, l'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.,

subordinando alla volontà delle parti l'utilizzabilità delle

dichiarazioni rese in precedenza da imputati nel medesimo

procedimento, introduce un principio dispositivo in materia

probatoria, in contrasto con i principi di legalità, esercizio

dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e

indefettibilità della giurisdizione, con violazione degli artt. 3,

25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione

(in riferimento: r.o. n. 128 del 1998 agli artt. 3, 25, 101 Cost;

r.o. n. 145 del 1998 all'art. 101, secondo comma, Cost; r.o. n. 316

del 1998 agli artt. 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost; r.o. n.

396 del 1998 agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, primo comma,

Cost; r.o. n. 399 del 1998 agli artt. 3, 25, secondo comma, 101,

secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost.);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 124,

128, 145, 396, 399 del 1998 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia

delle questioni, all'atto di intervento relativo alla questione di

costituzionalità sollevata con ordinanza iscritta al n. 861 del r.o.

del 1997, nonché all'atto di intervento relativo ai giudizi di

costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787

del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che i rimettenti, muovendo dal quadro normativo

risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n.

267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini

della decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle

dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente

o che rifiuti di sottoporsi all'esame;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di

rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul

predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità

costituzionale in parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2,

ultimo periodo e 210 del codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che

abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la

responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta

in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la

disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché,

in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle

contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc.

pen;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione

sollevata sia tuttora rilevante;

che in particolare, con riferimento alle censure prospettate dal

Tribunale di Bari (r.o. n. 399 del 1998) nei confronti degli artt.

490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza indicata questa

Corte, mediante il richiamo all'art. 210 cod. proc. pen., ha esteso

la disciplina dell'accompagnamento coattivo all'imputato nel medesimo

procedimento chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui;

che, con riferimento alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997

sollevata dal Tribunale di Pistoia, questa Corte con la già

menzionata sentenza n. 361 del 1998 ha disposto la restituzione degli

atti relativi a questioni aventi ad oggetto la medesima normativa,

invitando i giudici rimettenti a valutare se le questioni potessero

considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a

regime, "che ora permette di recuperare mediante il sistema delle

contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese

in precedenza";

che, per quanto concerne la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale

di Avezzano e dal Tribunale di Alba, con la stessa sentenza questa

Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione, sul

presupposto che "l'art. 514 non ha autonomo contenuto normativo

rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni

rese in precedenza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,

secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione dal

Tribunale di Avezzano e dal Tribunale di Alba con le ordinanze in

epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia, al

Tribunale di Savona, al Tribunale di Alba, al Tribunale di Novara, al

Tribunale di Avezzano e al Tribunale di Bari in relazione alle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1,

490 e 503, comma 1, del codice di procedura penale e 6, comma 2,

della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del

codice di procedura penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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