Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1999

Altra decisione · depositata il 18/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208, 210

e 513 del codice di procedura penale, dell'art. 372 del codice penale

e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione

delle prove), promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1997 dal

Tribunale di Lecco, il 17 dicembre 1997 dal Tribunale di Venezia, il

2 dicembre 1997 dal Tribunale di Trani, il 5 dicembre 1997 dalla

Corte d'appello di Bologna, il 5 febbraio 1998 dal Tribunale di

Grosseto, il 24 ed il 28 ottobre 1997 dal Tribunale di Milano e il 10

marzo 1998 dal Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn.

112, 134, 146, 220, 325, 341, 342 e 378 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 14,

19, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con otto ordinanze il Tribunale di Lecco (r.o. n. 112

del 1998), il Tribunale di Venezia (r.o. n. 134 del 1998), il

Tribunale di Trani (r.o. n. 146 del 1998), la Corte di appello di

Bologna (r.o. n. 220 del 1998), il Tribunale di Grosseto (r.o. n.

325 del 1998), il Tribunale di Milano (r.o. nn. 341 e 342 del 1998) e

il Tribunale di Palermo (r.o. n. 378 del 1998) hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 210

del codice di procedura penale;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali i soggetti che avevano reso in precedenza

dichiarazioni erga alios, citati ai sensi dell'art. 210 cod. proc.

pen., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e che gli

imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle

precedenti dichiarazioni;

che tutti i rimettenti, ad eccezione del Tribunale di Grosseto,

censurano l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui

prevede che l'imputato in procedimento connesso, per il quale si

procede o si è proceduto separatamente e che abbia in precedenza

reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di terzi,

possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della

facoltà di non rispondere;

che l'art. 210 cod. proc. pen. è impugnato unitamente all'art.

513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che l'eliminazione del

diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina delle letture nel

caso in cui i soggetti indicati nell'art. 210, comma 1, cod. proc.

pen. rifiutino di rispondere in dibattimento;

che secondo i giudici a quibus l'art. 210 cod. proc. pen. e

l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., subordinando alla volontà di

un soggetto estraneo al processo, quale è l'imputato in procedimento

connesso, e all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della

decisione delle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui, si

pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la

irragionevole diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata

nell'art. 513, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. per le

stesse dichiarazioni quando per fatti o circostanze imprevedibili non

sia possibile ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi

dell'art. 210 cod. proc. pen., nonché a quella prevista nell'art.

500, commi 2-bis 4 e 5, cod. proc. pen. per le dichiarazioni

testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari (r.o. nn. 112,

146, 341, 342 e 378 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che tale disciplina deroga

irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e

impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, in

contrasto con i principi di uguaglianza, legalità, esercizio

dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e

indefettibilità della giurisdizione (in riferimento rispettivamente:

r.o. n. 112 del 1998 agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo

comma, 112 Cost; r.o. n. 134 del 1998 agli artt. 3, 24, 25, secondo

comma, 101 e 112 Cost; r.o. n. 146 agli artt. 97 e 112 Cost; r.o.

nn. 341, 342 agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101,

102, primo comma, 111 e 112 Cost., nonché all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione sotto il profilo della lesione del diritto

di difesa della parte civile e degli altri imputati; r.o. n. 378 agli

artt. 24, 101, 111 e 112 Cost.);

che, in particolare, il Tribunale di Lecco impugna gli artt.

210, commi 4 e 6, e 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., singolarmente

e "in combinato disposto" con gli artt. 197, lettere a) e b), 208

cod. proc. pen. e 372 cod. pen., censurando complessivamente la

disciplina che, distinguendo sotto il profilo processuale e

sostanziale la figura del testimone rispetto a quella dell'imputato

in procedimento connesso, subordina al consenso di quest'ultimo la

possibilità di procedere all'esame dibattimentale anche su fatti

concernenti la responsabilità di altri, in relazione ai quali abbia

in precedenza reso dichiarazioni;

che a parere del rimettente consentire all'imputato in

procedimento connesso di non sottoporsi all'esame dibattimentale

determina la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 101, secondo comma,

della Costituzione perché viene irragionevolmente sacrificato il

principio della indefettibilità della giurisdizione che ha come fine

primario l'accertamento del reato, a cui tale soggetto è tenuto a

concorrere in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

sociale, nonché il diritto al contraddittorio dell'imputato chiamato

a difendersi in dibattimento nei confronti delle dichiarazioni

eteroindizianti rese in precedenza dall'imputato in procedimento

connesso;

che l'art. 210 cod. proc. pen. viene censurato dal Tribunale di

Grosseto in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost.,

nella parte (comma 1) in cui equipara il "coimputato nel medesimo

reato la cui posizione sia stata definita con sentenza irretrattabile

ex art. 444 cod. proc. pen." alle "persone imputate in un

procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., nei

confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente,

estendendogli la facoltà di non rispondere";

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata detta, in

violazione dell'art. 3 Cost., un'identica disciplina per situazioni

difformi (quella dell'imputato nei confronti del quale si procede o

si è proceduto separatamente, che può subire un pregiudizio, nel

proprio procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile,

dalle dichiarazioni che è chiamato a rendere nel procedimento

connesso o collegato, e quella dell'imputato la cui posizione

processuale è ormai definita e per il quale nessuna conseguenza

sfavorevole potrà mai scaturire da qualsivoglia dichiarazione resa

nel procedimento connesso o collegato) e si pone in contrasto con gli

artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione sotto il profilo

della lesione del diritto di difesa dell'imputato attinto dalle

dichiarazioni indizianti e del diritto alla prova del pubblico

ministero;

che la Corte di appello di Bologna impugna l'art. 210 cod. proc.

pen. unitamente all'art. 197 dello stesso codice, nonché l'art. 6,

commi 3 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui

prevede che nei giudizi di appello in corso alla data di entrata in

vigore della novella la rinnovazione parziale del dibattimento - in

vista della utilizzazione delle dichiarazioni delle persone indicate

nell'art. 513 cod. proc. pen. e al fine di ottenere la citazione di

coloro che avevano reso tali dichiarazioni - venga disposta "ove la

parte interessata lo richieda" (comma 3), e nella parte in cui

dispone che se tali soggetti si avvalgono ulteriormente della

facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese in precedenza

possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo

se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova,

non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla

polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle

indagini preliminari di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art.

513 cod. proc. pen. previgente (comma 5);

che il collegio rimettente dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 197 e 210 cod. proc. pen., in riferimento

agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., ravvisando nella

disciplina una violazione del principio di uguaglianza e di pari

dignità, in quanto fa "discendere il diritto/dovere di testimoniare

in giudizio da condizioni personali e sociali, anche se limitate a

quelle che si assumono nel processo" con conseguente sacrificio anche

del diritto di difesa;

che, con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nei

commi 3 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, il rimettente

denuncia per irragionevolezza, con conseguenti ricadute anche in

termini di disparità di trattamento tra imputati, la disciplina che

condiziona alla richiesta delle parti la nuova citazione nel giudizio

di appello delle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., in

quanto il giudice può utilizzare le dichiarazioni rese in precedenza

solo nei limiti del comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997,

mentre, se le parti non ne chiedono la citazione, le dichiarazioni

già acquisite nel dibattimento di primo grado a seguito del rifiuto

di rispondere sono integralmente utilizzabili, assumendone il

contrasto anche con gli artt. 25, 101, secondo comma, e 112 Cost;

che ulteriori censure alla disciplina transitoria contenuta

nell'art. 6 da ultimo indicato sono formulate, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost., dal Tribunale di Venezia

(che impugna l'art. 513 cod. proc. pen. "con riferimento" all'art. 6,

commi 1 e 5, della legge n. 267 del 1997), dal Tribunale di Trani e

dal Tribunale di Milano: a) nella parte in cui (commi 2 e 5) rende

immediatamente applicabile la nuova disciplina dell'art. 513 cod.

proc. pen. ai procedimenti in corso, nei quali alla data di entrata

in vigore della legge non sia stata disposta la lettura delle

dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc.

pen. (r.o. nn. 134 e 146 del 1998); b) nella parte in cui esclude al

comma 5 che elementi di prova utili alla conferma dell'attendibilità

di dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento ex art.

513 cod. proc. pen. previgente siano desumibili anche da altre

dichiarazioni dello stesso tipo (r.o. n. 341 del 1998);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 112,

134, 146, 220, 325, 341 e 342 del r.o. del 1998 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente,

stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di

intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi

con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a

censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.

210, comma 1, cod. proc. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del

medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;

che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al

regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza

dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle

indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, alla

stregua delle modifiche introdotte nell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen., dalla legge n. 267 del 1997, anch'esso sottoposto a scrutinio

di legittimità costituzionale;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in particolare, nell'ordinanza del Tribunale di Grosseto

(r.o. n. 325 del 1998) la facoltà di non rispondere viene censurata

in riferimento alla posizione di imputati di reato connesso già

condannati con sentenza divenuta irrevocabile;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,

con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo

risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen;

che in tale sentenza la Corte, da un lato, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale", dall'altro, ha rigettato le eccezioni sollevate

nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che

l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale

norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la

facoltà di non rispondere ed individuando gli strumenti per porre

rimedio alle censure di illegittimità, già allora rivolte all'art.

210 cod. proc. pen., nell'estensione all'esame dell'imputato in

procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di

altri della disciplina delle contestazioni prevista per i testimoni

dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen;

che, con riferimento alle questioni sollevate con l'ordinanza

iscritta al n. 112 del r.o. del 1998, ove l'art. 210, commi 4 e 6,

cod. proc. pen. risulta impugnato "in combinato disposto" con gli

artt. 197, lettere a) e b), 208 cod. proc. pen. e 372 cod. pen., e

con l'ordinanza iscritta al n. 220 del r.o. del 1998, ove l'art. 210

cod. proc. pen. è impugnato unitamente all'art. 197 cod. proc.

pen., questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 361 del 1998,

da un lato ha esteso l'obbligo di presentarsi al giudice e

l'eventuale accompagnamento coattivo, previsti dall'art. 210, comma

2, cod. proc. pen., all'imputato del medesimo procedimento chiamato

a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di

altri, dall'altro ha sottoposto i soggetti indicati nell'art. 210,

comma 1, cod. proc. pen., che si avvalgano in dibattimento della

facoltà di non rispondere, alla disciplina processuale prevista

dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., fermo restando che

alla Corte sarebbe comunque precluso estendere a carico di tali

soggetti la responsabilità penale stabilita per i testimoni in caso

di rifiuto di rispondere, incidendo sulla loro qualificazione

sostanziale;

che, con riguardo alle ordinanze che investono anche la

disciplina transitoria (r.o. nn. 134, 146, 220 e 341 del 1998), la

citata sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli

atti relativi a questioni che avevano impugnato l'art. 6 della legge

n. 267 del 1997, ha affermato che doveva essere valutato dai

rimettenti se le questioni potessero considerarsi superate a seguito

della modifica della disciplina a regime, "che ora permette di

recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli

contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Lecco, al Tribunale di Venezia, al Tribunale di Trani, alla Corte

di appello di Bologna, al Tribunale di Grosseto, al Tribunale di

Milano e al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte